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13 agosto 1940
13 agosto 1940
Art. 2.
Il prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rotzo e di Valdastico.
Il prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rotzo e di Valdastico.