TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 29/02/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRECO LUIGI;
(ROMA (RM), 26/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAZZAMURRO MATTEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 01/10/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. I coniugi sono autorizzati e continueranno a vivere separati con
l'obbligo del mutuo, reciproco rispetto, con contestuale comunicazione
all'ufficiale dello stato civile, anche ai fini delle relative
annotazioni/trascrizioni.
2. i ricorrenti si danno atto della reciproca, nonché adeguata,
indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio
mantenimento, con il conseguente venir meno delle statuizioni in ordine alle
condizioni economiche.
3. gli stessi si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a
pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione, avendo regolato e
definito prima di ora ogni loro rapporto.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 29/02/1960) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 26/10/1965) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 01/10/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1543, Parte II, Serie A02, Anno 1998, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 29/02/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRECO LUIGI;
(ROMA (RM), 26/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MAZZAMURRO MATTEO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 01/10/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. I coniugi sono autorizzati e continueranno a vivere separati con
l'obbligo del mutuo, reciproco rispetto, con contestuale comunicazione
all'ufficiale dello stato civile, anche ai fini delle relative
annotazioni/trascrizioni.
2. i ricorrenti si danno atto della reciproca, nonché adeguata,
indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio
mantenimento, con il conseguente venir meno delle statuizioni in ordine alle
condizioni economiche.
3. gli stessi si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a
pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione, avendo regolato e
definito prima di ora ogni loro rapporto.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1166/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 29/02/1960) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 26/10/1965) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 01/10/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1543, Parte II, Serie A02, Anno 1998, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi