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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa MO Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1280 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa da:
in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Filippo Papa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Frosinone,
Corso della Repubblica n. 75, giusta procura alle liti in atti;
-parte attrice-
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Leone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
A. Manzoni, in Cisterna di Latina;
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ferentino, Viale delle Fornaci n.12, nello studio dell'avv. Debora Martellini, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliata in Ravenna, in Viale della Lirica n. 15, presso lo studio legale degli Avv.ti Riccardo
AD e DO AB, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_3 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Malinconico e dall'Avv. Sofia
Malinconico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Giovanni della Casa n.
19, giusta procura in atti;
1 Q8 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Panebianco e Antonio Giuseppe Esposito, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, in via Vito Fornari n. 4;
-parti convenute costituite- nonché
DOTT. (c.f. , residente in [...] C.F._1
Calboli, 1
-parte convenuta contumace-
OGGETTO: revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 L. Fall.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (Fall. n. Controparte_1
14/2020) ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare inefficaci e quindi revocare i seguenti pagamenti eseguiti da a favore di una pluralità di soggetti e nell'arco temporale di sei Controparte_1 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, e segnatamente: a) pagamenti eseguiti in data
24.01.2020 e 10.02.2020, per il complessivo importo di € 9.800,00, in favore di Controparte_2
b) pagamento eseguito in data 06.05.2020 per l'importo € 7.930,00 in favore di
[...] [...]
; c) pagamento eseguito in data 11.05.2020 per l'importo Parte_1 di € 8.477,72 in favore di d) pagamento eseguito in data 24.01.2020 per Parte_2
l'importo di € 4.760,51 in favore di e) pagamento eseguito in data 19.12.2019 Parte_3 per l'importo di € 5.344,00 in favore di Dott. f) pagamento eseguito in data CP_3
19.05.2020 per l'importo di € 3.440,40 in favore di Q8 SE RL;
con conseguente condanna al pagamento di tali importi alla curatela fallimentare, oltre gli interessi legali di mora dalla domanda sino al saldo effettivo. Espone la Curatela che, prima della dichiarazione di fallimento, la società aveva già presentato due domande di concordato preventivo, rispettivamente in data 26.06.2018 e 10.10.2019, di cui la prima rinunziata spontaneamente e la seconda dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Frosinone; che il curatore e il coadiutore contabile hanno individuato diversi pagamenti eseguiti dalla società prima della dichiarazione di fallimento e ricadenti nel cd. periodo sospetto, tutti disposti mediante bonifico bancario dal conto corrente intestato alla presso Banca di credito Controparte_1
2 coop. Toniolo (01.35.001 c/c 332219); che con pec del 05.10.2022, 07.10.2022 e 11.10.2022 il legale del fallimento ha richiesto in via stragiudiziale alle società convenute la restituzione delle somme ricevute ma che le predette società non hanno aderito alla richiesta. Sostiene il che, CP_1 muovendo dal principio di consecuzione delle procedure, il termine a ritroso per l'esercizio dell'azione revocatoria deve ritenersi decorrente dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato;
dunque, considerata la seconda domanda di ammissione al concordato preventivo depositata il
10.10.2019, poi sfociata in fallimento, il termine di cui all'art 67 co. 2 L.Fall. risalirebbe al 10.02.2019.
Afferma dunque la Curatela che, poiché tutti i pagamenti oggetto della presente azione sono stati posti in essere dalla società fallita dal 19.12.2019 al 19.05.2020, essi sono certamente revocabili. Inoltre, deduce che lo stato di insolvenza in cui versava la fallita era ben noto ai soggetti con essa operanti, atteso che all'epoca dei pagamenti la società aveva già presentato due domande di concordato preventivo, iscritte nel Registro delle Imprese.
Costituitasi in giudizio, hiede il rigetto della domanda avversaria, Parte_2 esponendo che a dicembre 2019, durante la fase prenotativa della procedura di concordato preventivo, conclusasi con decreto di improcedibilità del Tribunale di Frosinone iscritto nel registro delle imprese in data 19.06.2020, ha ordinato a dei tubolari di film plastico Controparte_1 Parte_2 per coperture, al prezzo pattuito di € 2,2 al chilogrammo di merce, per complessivi € 6.600,00, oltre contributo Conai e iva, trattandosi di ordine ammontante a tremila chili di materiale plastico;
che l'ordine è stato regolarmente evaso, come si evince dal documento di trasporto, redatto in data 14 gennaio 2020; che il pagamento era pattuito in termini assolutamente usuali, mediante ricevuta bancaria a 90 giorni, fine mese, al dieci del mese successivo, ed in tali termini è stato effettuato, in data 10 maggio 2020, prima che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda prenotativa di concordato preventivo presentata da ed aperto il fallimento. Sostiene che il pagamento non Controparte_1 sarebbe soggetto a revocatoria in quanto atto di ordinaria amministrazione, nonché ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera e), R.D. n. 267/1942, in quanto pagamento legalmente posto in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 della stessa legge fallimentare, ovvero ai sensi dell'art. 67, comma
3, lett, a), in quanto pagamento eseguito nei termini d'uso.
La contesta la ricostruzione di parte avversaria, esponendo Parte_3 che: nel mese di dicembre 2019 ha ricevuto da la richiesta di un preventivo per la Controparte_1 vendita e il montaggio di pneumatici “ruote piene” da montare su carrelli elevatori di marca 1 CP_4 nonché prodotti da da consegnare e montare presso la sede della società acquirente;
le voci Parte_3
“calettamento e scalettamento” riportate nel preventivo e nelle fatture si riferiscono al costo per il montaggio degli pneumatici, mentre la voce “contr. Ecoservizi” è l'importo dovuto per il contributo ambientale per lo smaltimento delle ruote smontate;
in data 22.01.2020 ha trasmesso a Parte_3
3 mezzo email a il preventivo, datato 23.12.2019, al prezzo di euro 4.760,51; nel
Controparte_1 preventivo ha specificato che il pagamento della merce era da eseguirsi in data antecedente Parte_3 alla consegna, condizione accettata da in data 24.01.2020, che ha trasmesso a mezzo
Controparte_1 email copia della contabile del bonifico bancario di euro 4.760,51 eseguito in favore della venditrice;
in data 31.01.2020 e 18.02.2020 ha consegnato e montato la merce presso la sede di Parte_3 in Anagni. La convenuta nega di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza
Controparte_1 della all'epoca del pagamento poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Controparte_1
Curatela attrice, non era assidua fornitrice della fallita, ma il pagamento si inseriva nel contesto di un rapporto negoziale occasionale, quale adempimento dell'unico contratto mai stipulato con la ciò che è comprovato anche dalla circostanza che la ha richiesto Controparte_1 Parte_3 il pagamento prima della consegna della merce. Sostiene che il pagamento non può essere revocato in quanto rientrante nell'ipotesi di esenzione ex art. 67 comma 3 lett. a) L. Fall., essendo stato eseguito, nei termini concordati tra le parti e a mezzo bonifico bancario, in relazione all'acquisto di pneumatici montati su carrelli elevatori, mediante i quali la società acquirente svolgeva la propria attività d'impresa.
Sottolinea inoltre che il pagamento non rientra nel periodo sospetto preso in considerazione dalla legge fallimentare, in quanto nel caso di specie esso è da computarsi a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, quindi dal 28.06.2019 ai sei mesi precedenti. Chiede dunque il rigetto delle domande di parte attrice. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, Parte_1 premesso di essere una azienda artigiana, a prevalenza familiare, che ha per oggetto l'attività di
[...] progettazione, realizzazione, produzione e vendita di prodotti tecnici e meccanici, propri e di terzi, espone di essere stata contattata da a gennaio 2020 per dei preventivi relativi alla Controparte_1 costruzioni di madrevite e di allisciatori, pezzi meccanici e di ricambio, necessari per l'uso di utensili/macchinari della società cliente;
che la ha elaborato due Parte_1 preventivi, il n. 1 dell'08/01/2020 e il n. 11 del 28/01/2020, controfirmati da per Controparte_1 accettazione, con una scontistica decisa in sede di contrattazione;
che a fronte della consegna del materiale, è stata emessa la fattura n. 76/001 del 30/04/2020 intestata a per Controparte_1
l'importo complessivo di € 7930,00, il cui pagamento avveniva a mezzo bonifico a vista in data
04/05/2020. Sostiene la convenuta che non fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della all'epoca del pagamento, non avendo la società mai palesato l'esistenza di procedure Controparte_1 concorsuali o difficoltà economiche, circostanza dimostrata dalle modalità di svolgimento del rapporto negoziale, avendo la società fatto richiesta di preventivo e contrattato con la convenuta, confermato il preventivo con firma e timbro, quale società pienamente operante, e provveduto a pagare il dovuto all'esito della emissione della fattura, nei suoi confronti, per le lavorazioni eseguite e consegnate. Inoltre,
4 sottolinea che l'esistenza di richieste di concordato preventivo, desumibili dal registro imprese, non può essere indice di conoscenza, non essendo prassi per le piccole imprese richiedere visure camerali prima di accettare di svolgere lavorazioni e prestazioni. Sostiene che ricorre l'esenzione di cui all'art 67 comma 3 lettera a), per cui il pagamento non sarebbe revocabile. Chiede dunque di dichiarare infondata e di rigettare la domanda proposta da parte attrice, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, Q8 QU SRL afferma che non v'è prova che avesse conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, essendo essa un'azienda con centinaia di dipendenti e migliaia di clienti, sui quali vengono fatte ricerche e valutazioni all'atto del primo acquisto, ma non sui quali non è possibile effettuate verificare nel corso del tempo al fine di accertare eventuali mutazioni patrimoniali.
Sostiene inoltre che il pagamento ricevuto dalla beneficia dell'esenzione di cui all'art. Controparte_1
67 comma 3 L.Fall. Chiede pertanto il rigetto della domanda avversaria e la vittoria delle spese.
La chiarito preliminarmente di trattarsi di una Controparte_2 modalità di esercizio in forma societaria della libera professione di ingegnere da parte dell'Ing. CP_5
così come stabilito dalla L. 183/2011; espone che gli importi ricevuti da
[...] Controparte_1 pari a complessivi a € 9.800,00, corrispondono a quanto pagato in favore della società convenuta a fronte di un lavoro di progettazione della riparazione dell'autoclave A4 (matricola 23/91PI di costruzione SITICEM, NF 1497), come risultante da preventivo recante n. prot 20IGB01OF01, accettato in data 22.01.2020 dalla che le condizioni commerciali pattuite Controparte_1 prevedevano un prezzo a corpo complessivo € 10.000,00, Iva esclusa, con pagamento del 50% all'ordine e il restante 50% entro il 10 febbraio 2020, tutte condizioni rispettate, dal momento che eseguiva il pagamento a mezzo di due bonifici bancari del valore di € 4.900,00 Controparte_1 ciascuno, disposti in data 24.01.2020 e in data 10.02.2020, nel rispetto delle tempistiche concordate e coperti dalle relative fatture n. 16/20 del 11.02.2020 e n. 19/20 del 18.02.2020 emesse dalla
[...]
che la proposta di riparazione veniva inoltre sottoposta, come previsto da Controparte_2
DM 329/2004, art.14, al vaglio dell'ente nazionale , che la approvava in data 08.05.2022 con CP_6 benestare alla riparazione n. 347. Sostiene che l'ing. non potesse conoscere effettivamente, o CP_2 anche solo potenzialmente, lo stato di insolvenza della non essendone un assiduo Controparte_1 fornitore, anzi essendo tra le due società intercorsi soltanto due rapporti negoziali, il primo dei quali risalente all'anno 2008; che non può essere posto a carico di un libero professionista l'onere di effettuare, a ogni ordine ricevuto, una visura camerale del cliente;
che i pagamenti di cui si chiede la revoca sono stati posti in essere dalla fallita in favore della convenuta a fronte di lavorazioni urgenti e necessarie alla prosecuzione dell'attività di impresa, non assoggettabili a revoca ai sensi dell'art. 67 comma 3 L.F; che l'autoclave oggetto dei lavori di progettazione e riparazione era adibita alla maturazione dei prodotti utilizzati in campo edilizio, fiore all'occhiello della società fallita, sicché
5 l'impossibilità di utilizzarla avrebbe compromesso in maniera considerevole l'attività produttiva dell'impresa. Evidenzia inoltre che la richiesta della Curatela non tiene conto del fatto che la convenuta,
a fronte delle somme incassate, ha regolarmente versato la somma di € 1.767,02 a titolo di IVA, pari al
22% dell'imponibile. Chiede dunque il rigetto della domanda della Curatela e, nella denegata ipotesi di accoglimento, che la somma da restituire tenga conto di quanto a suo tempo versato a titolo di imposta.
Pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito né è comparso, CP_3 sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; lette le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., depositate dalle parti;
ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 07.02.2025 la causa
è stata rinviata per la discussione orale, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'udienza del 16.09.2025 questa è stata trattenuta in decisione.
2. Ammissibilità della domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 L. Fall.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'azione per essere stata proposta entro il termine di decadenza di cui all'art. 69-bis co. 1 L. Fall. (“Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”). In specie, l'atto di citazione risulta notificato ai convenuti in data 09.05.2023 a mezzo pec e depositato nel fascicolo telematico in data 12.05.2023; la dichiarazione di fallimento è avvenuta con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 4/2020 del 12.06.2020, iscritta nel
Registro delle Imprese in data 16.06.2020; i pagamenti oggetto della domanda sono stati eseguiti nel periodo dicembre 2019-maggio 2020. Ne consegue il rispetto del termine di decadenza prescritto dalla norma e l'ammissibilità dell'azione.
3. Merito della domanda di revocatoria fallimentare. Infondatezza.
Stando al tenore e alla lettera degli atti, la Curatela ha spiegato esclusivamente l'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 comma 2 L. Fall., secondo cui sono revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
È dunque necessario che il Curatore dimostri: a) il compimento dell'atto solutorio e la sua collocazione temporale nel "periodo sospetto" di sei mesi anteriore all'apertura della procedura concorsuale (presupposti oggettivi); b) la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (presupposto soggettivo).
6 Sotto il profilo oggettivo, va stabilito se i pagamenti dei quali la Curatela insta per la dichiarazione di inefficacia possano o meno rientrare nella previsione della citata disposizione, e quindi determinare quale sia effettivamente il dies a quo del termine semestrale cui far riferimento.
Invero, ai sensi dell'art. 69-bis co. 2 L.Fall., “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
L'applicabilità della consecutio deriva dalla ratio dell'istituto della revocatoria fallimentare, che qui viene invocata: assicurare la par condicio creditorum riportando al Fallimento, per la distribuzione egualitaria tra tutti i creditori, quei pagamenti che erano stati effettuati dalla azienda poi fallita solo in favore di alcuni creditori, consapevoli della situazione di insolvenza della debitrice. Se questo è il fine della norma di legge, appare chiaro che il periodo di sospetto nel quale è applicabile la revocatoria debba essere calcolato a ritroso dalla prima delle procedure concorsuali, essendo le procedure susseguitesi intervallate da un esiguo spazio di tempo, ma ovviamente finalizzate a regolare una medesima situazione di dissesto. “La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza - e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite […] la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69- bis L. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 15724 del 11/06/2019).
Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 16531 del 23/05/2022, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato anche la possibilità di una consecuzione fra procedure, nel caso in cui a un accordo di ristrutturazione (cui va attribuita la natura di procedura concorsuale;
Cass. 9087/2018), faccia seguito un successivo concordato preventivo (onde consentire all'imprenditore di comporre, con tutte le modalità consentite dall'ordinamento, la crisi della propria impresa, in quanto finalità meritevole di tutela, perché più conveniente, non solo per un interesse giuridico-patrimoniale personale ma anche e soprattutto per il ceto creditorio, rispetto alla soluzione di apertura della procedura fallimentare). E' stato peraltro precisato in giurisprudenza che “la regola di cui
7 all'art.69 bis lf trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure” (Cass. 13 aprile 2016 n. 7324, conforme Cass. 28 maggio 2012 n. 8439;
Cass. 16 aprile 2018 n. 9290), sicché del tutto irrilevante, ai fini della consecuzione delle procedure, è la declaratoria di improcedibilità della domanda prenotativa concordataria formulata dal debitore con conseguente fallimento, se le due procedure costituiscono espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa.
In specie, è pacifico che ha presentato due domande di concordato preventivo, e Controparte_1 segnatamente: una proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L. in data 28.06.2018, poi revocata con atto del 31.07.2019; una domanda di concordato preventivo Pt_5 ex art. 161 co. 6 L. Fall. depositata in data 10.10.2019 con ricorso al Tribunale di Frosinone e trasmessa da quest'ultimo al Registro delle Imprese in data 11.10.2019. Tale ultimo ricorso è stato dichiarato improcedibile con decreto del Tribunale di Frosinone trasmesso il 19.06.2020 al Registro delle Imprese. Alla declaratoria di improcedibilità ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento con sentenza n. 14/2020 del 12.06.2020, iscritta in data 17.06.2020 (cfr. visure camerali di CP_1 in atti).
[...]
Benché il Fallimento attore non abbia prodotto la sentenza di fallimento ma si sia limitato alla allegazione della visura storica della società fallita, sulla base degli elementi a disposizione agli atti di causa può comunque affermarsi di essere chiaramente in presenza di una successione di procedure di risoluzione della crisi di impresa rispetto alla quale opera il principio della c.d. “retrodatazione”, pacifico nella giurisprudenza di legittimità e, del resto, ormai sancito dall'esaminato art. 69 bis L.Fall.
Considerato che la seconda procedura concordataria è pacificamente sfociata nella dichiarazione di fallimento della società, può ritenersi sussistente la consequenzialità delle procedure concorsuali richiesta dalla norma ai fini della sua applicazione;
ne consegue che nel caso di specie il cd. periodo sospetto entro cui devono essere stati eseguiti i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare debba individuarsi nei sei mesi precedenti all'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, avvenuta in data 11.10.2019, ossia nel periodo tra l'11.04.2019 e l'11.10.2019.
Oggetto della presente revocatoria sono i seguenti pagamenti (tutti incontestati dalle società convenute, le quali asseriscono di aver ricevuto gli importi per cui è causa):
a) pagamenti eseguiti in data 24.01.2020 e 10.02.2020, per il complessivo importo di € 9.800,00, in favore di (di cui alle fatture nr. FPR 9/20 del 27/01/2020 per € Controparte_2
4.899,47 con scadenza al 27/01/2020; e nr. FPR 16/20 del 11/02/2020 per € 4.899,47 con scadenza al 11/02/2020);
8 b) pagamento eseguito in data 06.05.2020 per l'importo € 7.930,00 in favore di
[...]
(di cui alla fattura n. 76/001 del 30/04/2020 per € 7.930,00 con Parte_1 scadenza al 30.06.2020 – cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione);
c) pagamento eseguito in data 11.05.2020 per l'importo di € 8.477,72 in favore di Parte_2
(di cui alla fattura per € 8.477,72 con scadenza al 10/05/2020 – cfr. all. alla comparsa di costituzione);
d) pagamento eseguito in data 24.01.2020 per l'importo di € 4.760,51 in favore di Parte_3
[.. (di cui alle fatture per € 3.018,65 con scadenza al 31.03.2020 ed € 1.741,87 con scadenza al
29.02.2020 sub doc. 4 della comparsa di costituzione);
e) pagamento eseguito in data 19.12.2019 per l'importo di € 5.344,00 in favore di Dott.
[...]
CP_3
f) pagamento eseguito in data 19.05.2020 per l'importo di € 3.440,40 in favore di Q8 SE RL (di cui alla fattura n. 500822179 per € 3.440,40 con scadenza al 20.05.2020 – cfr. all. alla comparsa di costituzione).
Ebbene, è di tutta evidenza che i pagamenti di cui il chiede la revoca non ricadono CP_1 all'interno del periodo semestrale sospetto di cui agli artt. 67 co. 2 e 69-bis co. 2 L.Fall.
In difetto del presupposto oggettivo, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
3.1. La domanda è invero infondata anche per difetto del presupposto soggettivo della revocatoria fallimentare.
Secondo la giurisprudenza, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, della cui prova è onerata la Curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, ma può essere provata anche attraverso il ricorso a elementi indiziari gravi precisi e concordanti (cfr. Tribunale
Viterbo, sez. I, 18/09/2023, n. 864: “l'art. 67 comma 2, l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore. La scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.
Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione”; Tribunale Roma, sez. fallimentare, 22/09/2023, n. 13454: “Se non può essere dimostrata la scientia decoctionis , stante la difficoltà di provare un fatto interno psichico quale è la conoscenza dello stato di insolvenza di chi
9 riceve il pagamento e dunque la revoca può fondarsi anche su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ciò non di meno la revoca dell'atto solutorio presuppone che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell' accipiens sia effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi dai quali desumere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza, nonché alle condizioni in cui si è trovato ad operare, non potesse non avere percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore”; cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2023, n. 13445: “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. scientia decoctionis in capo all'accipiens, suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore”; Cass., Sez. 1, 14 settembre 2022, n.
27070: “In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, L. fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”).
In specie, si ritiene che la Curatela non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla dimostrazione della cd. scientia decoctionis in capo alle società convenute. Invero, questa si è limitata ad allegare, quale indice presuntivo della conoscenza dello stato di decozione, la circostanza che alla data di esecuzione dei pagamenti risultasse già nel Registro delle Imprese l'iscrizione di ricorso ex art. 161 L.Fall., sicché tutte le convenute avrebbero dovuto essere certamente a conoscenza dello stato della essendo talune tra esse anche assidue fornitrici della società medesima. Controparte_1
Ebbene, la circostanza non si reputa sufficiente a dimostrare l'effettiva – e non meramente potenziale – conoscenza dello stato di insolvenza della società. Innanzitutto, si tratta dell'unico elemento sulla cui base il Fallimento attore sostiene la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle parti convenute. E invero, pur essendo possibile per la Curatela fornire la prova dell'elemento soggettivo in capo alle parti convenute per mezzo di presunzioni, è pur vero che esse debbano essere gravi, precise e
10 concordanti, e che la mera iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato non può di per sé rappresentare un elemento dirimente al fine della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, già solo tenendo in considerazione che, se da un lato certamente il registro delle imprese è strumento di pubblicità legale, dall'altro non può ritenersi che nella prassi dei rapporti commerciali quali quelli sottesi ai pagamenti oggetto di causa (ossia rapporti commerciali funzionali all'ordinario svolgimento dell'attività di impresa, quali la consegna di materiale da imballaggio, di pneumatici da montare su mezzi adoperati per l'attività di impresa, ovvero la riparazione di strumenti e macchinari dell'azienda) si proceda alla estrazione e consultazione della visura camerale del soggetto cliente prima della predisposizione del preventivo e della conclusione del contratto.
In secondo luogo, si osserva che:
- la circostanza che le controparti fossero assidue fornitrici o comunque intrattenessero frequenti rapporti negoziali con la fallita è rimasta indimostrata, e peraltro anche contestata dalle talune delle società convenute, che hanno invero sostenuto che il rapporto negoziale di cui ai pagamenti oggetto di causa è stato l'unico intercorso tra le parti ovvero il secondo in un arco temporale piuttosto ampio (cfr. comparsa di costituzione di;
Controparte_2 Parte_3
- la circostanza che gli ordini effettuati da riguardassero all'evidenza materiale Controparte_1 funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui questa si occupava e che i pagamenti siano avvenuti tutti entro i termini contrattualmente pattuiti, successivamente all'emissione di regolare fattura da parte dell'impresa venditrice, evidenzia una condotta della società che non manifestava all'esterno e con i propri comportamenti fattuali segnali di sofferenza economica ovvero di incapacità di fronteggiare le obbligazioni assunte con puntualità (cfr. preventivi, fatture ed estratti conto in atti, da cui risulta l'indicazione della merce ordinata da ovvero la tipologia dei servizi Controparte_1 richiesti alle convenute, e si evince il rispetto del termine di pagamento indicato sulle fatture emesse con riferimento ai pagamenti per cui la Curatela ha agito in revocatoria); ricorre dunque certamente l'ipotesi di esenzione dei pagamenti da revocatoria di cui alla lett. a) dell'art. 67 co. 3 L.F.;
- con particolare riferimento alle convenute Q8 SE s.r.l. e la circostanza che Parte_2 tali società hanno sede al di fuori del territorio della provincia di Frosinone (rispettivamente, a Roma e a Ravenna) rende verosimile che queste non avessero contezza dello stato di salute della società cliente e delle vicende ad essa correlate.
3.2. In definitiva, la domanda spiegata dal Fallimento attore è infondata e va rigettata per le ragioni su esposte.
11 4. Il rigetto della domanda di revocatoria ex art. 67 co. 2 L. comporta il rigetto della conseguente Pt_5 domanda di condanna alla restituzione degli importi per cui il ha agito in revocatoria. CP_1
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene operata in dispositivo, applicati i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, sullo scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenuto conto dell'entità del credito per il quale la Curatela ha agito in revocatoria (€ 39.752,63). Esse sono poste a carico di parte attrice e differenziate per ciascuna convenuta in relazione all'attività difensiva da esse svolta e quindi:
a) in favore di in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, per le sole fasi di studio e introduttiva, avendo essa omesso integralmente il deposito delle memorie istruttorie e conclusive;
b) in favore di , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., di in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_2 di in persona del legale rappresentante p.t., per tutte le fasi, ma Parte_3 ridotti quelli della fase istruttoria di 1/3 in ragione dell'omesso deposito della memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
c) in favore di Q8 QU S.R.L, in persona del legale rapp.te pro tempore, esclusa la sola fase istruttoria in quanto nessuna memoria integrativa e istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. è stata depositata.
Nulla in favore di dott. , in quanto contumace e non avendo dunque svolto alcuna attività CP_3 difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1280/2023
r.g. promosso dal all. ), in persona del Controparte_1 Parte_6
Curatore fallimentare, contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale
[...] Parte_2 rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., Q8 Parte_3
QU S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t, DOTT. rigettata CP_3 ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA le domande di parte attrice;
2) CONDANNA il attore a rifondere in favore dei convenuti le spese del presente giudizio CP_1 che si liquidano in :
a) € 2.905,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge in favore di in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_2
12 b) € 7.014,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge, per ciascuno dei convenuti, in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., di in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., e di in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_3
c) € 5.810,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge in favore di Q8
QU S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore.
3) Nulla sulle spese nei rapporti col convenuto contumace . CP_3
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 15/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa MO Di LA
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa MO Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1280 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa da:
in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Filippo Papa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Frosinone,
Corso della Repubblica n. 75, giusta procura alle liti in atti;
-parte attrice-
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Leone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
A. Manzoni, in Cisterna di Latina;
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ferentino, Viale delle Fornaci n.12, nello studio dell'avv. Debora Martellini, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2 domiciliata in Ravenna, in Viale della Lirica n. 15, presso lo studio legale degli Avv.ti Riccardo
AD e DO AB, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_3 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Malinconico e dall'Avv. Sofia
Malinconico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Giovanni della Casa n.
19, giusta procura in atti;
1 Q8 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Panebianco e Antonio Giuseppe Esposito, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, in via Vito Fornari n. 4;
-parti convenute costituite- nonché
DOTT. (c.f. , residente in [...] C.F._1
Calboli, 1
-parte convenuta contumace-
OGGETTO: revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 L. Fall.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (Fall. n. Controparte_1
14/2020) ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare inefficaci e quindi revocare i seguenti pagamenti eseguiti da a favore di una pluralità di soggetti e nell'arco temporale di sei Controparte_1 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, e segnatamente: a) pagamenti eseguiti in data
24.01.2020 e 10.02.2020, per il complessivo importo di € 9.800,00, in favore di Controparte_2
b) pagamento eseguito in data 06.05.2020 per l'importo € 7.930,00 in favore di
[...] [...]
; c) pagamento eseguito in data 11.05.2020 per l'importo Parte_1 di € 8.477,72 in favore di d) pagamento eseguito in data 24.01.2020 per Parte_2
l'importo di € 4.760,51 in favore di e) pagamento eseguito in data 19.12.2019 Parte_3 per l'importo di € 5.344,00 in favore di Dott. f) pagamento eseguito in data CP_3
19.05.2020 per l'importo di € 3.440,40 in favore di Q8 SE RL;
con conseguente condanna al pagamento di tali importi alla curatela fallimentare, oltre gli interessi legali di mora dalla domanda sino al saldo effettivo. Espone la Curatela che, prima della dichiarazione di fallimento, la società aveva già presentato due domande di concordato preventivo, rispettivamente in data 26.06.2018 e 10.10.2019, di cui la prima rinunziata spontaneamente e la seconda dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Frosinone; che il curatore e il coadiutore contabile hanno individuato diversi pagamenti eseguiti dalla società prima della dichiarazione di fallimento e ricadenti nel cd. periodo sospetto, tutti disposti mediante bonifico bancario dal conto corrente intestato alla presso Banca di credito Controparte_1
2 coop. Toniolo (01.35.001 c/c 332219); che con pec del 05.10.2022, 07.10.2022 e 11.10.2022 il legale del fallimento ha richiesto in via stragiudiziale alle società convenute la restituzione delle somme ricevute ma che le predette società non hanno aderito alla richiesta. Sostiene il che, CP_1 muovendo dal principio di consecuzione delle procedure, il termine a ritroso per l'esercizio dell'azione revocatoria deve ritenersi decorrente dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato;
dunque, considerata la seconda domanda di ammissione al concordato preventivo depositata il
10.10.2019, poi sfociata in fallimento, il termine di cui all'art 67 co. 2 L.Fall. risalirebbe al 10.02.2019.
Afferma dunque la Curatela che, poiché tutti i pagamenti oggetto della presente azione sono stati posti in essere dalla società fallita dal 19.12.2019 al 19.05.2020, essi sono certamente revocabili. Inoltre, deduce che lo stato di insolvenza in cui versava la fallita era ben noto ai soggetti con essa operanti, atteso che all'epoca dei pagamenti la società aveva già presentato due domande di concordato preventivo, iscritte nel Registro delle Imprese.
Costituitasi in giudizio, hiede il rigetto della domanda avversaria, Parte_2 esponendo che a dicembre 2019, durante la fase prenotativa della procedura di concordato preventivo, conclusasi con decreto di improcedibilità del Tribunale di Frosinone iscritto nel registro delle imprese in data 19.06.2020, ha ordinato a dei tubolari di film plastico Controparte_1 Parte_2 per coperture, al prezzo pattuito di € 2,2 al chilogrammo di merce, per complessivi € 6.600,00, oltre contributo Conai e iva, trattandosi di ordine ammontante a tremila chili di materiale plastico;
che l'ordine è stato regolarmente evaso, come si evince dal documento di trasporto, redatto in data 14 gennaio 2020; che il pagamento era pattuito in termini assolutamente usuali, mediante ricevuta bancaria a 90 giorni, fine mese, al dieci del mese successivo, ed in tali termini è stato effettuato, in data 10 maggio 2020, prima che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda prenotativa di concordato preventivo presentata da ed aperto il fallimento. Sostiene che il pagamento non Controparte_1 sarebbe soggetto a revocatoria in quanto atto di ordinaria amministrazione, nonché ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera e), R.D. n. 267/1942, in quanto pagamento legalmente posto in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 della stessa legge fallimentare, ovvero ai sensi dell'art. 67, comma
3, lett, a), in quanto pagamento eseguito nei termini d'uso.
La contesta la ricostruzione di parte avversaria, esponendo Parte_3 che: nel mese di dicembre 2019 ha ricevuto da la richiesta di un preventivo per la Controparte_1 vendita e il montaggio di pneumatici “ruote piene” da montare su carrelli elevatori di marca 1 CP_4 nonché prodotti da da consegnare e montare presso la sede della società acquirente;
le voci Parte_3
“calettamento e scalettamento” riportate nel preventivo e nelle fatture si riferiscono al costo per il montaggio degli pneumatici, mentre la voce “contr. Ecoservizi” è l'importo dovuto per il contributo ambientale per lo smaltimento delle ruote smontate;
in data 22.01.2020 ha trasmesso a Parte_3
3 mezzo email a il preventivo, datato 23.12.2019, al prezzo di euro 4.760,51; nel
Controparte_1 preventivo ha specificato che il pagamento della merce era da eseguirsi in data antecedente Parte_3 alla consegna, condizione accettata da in data 24.01.2020, che ha trasmesso a mezzo
Controparte_1 email copia della contabile del bonifico bancario di euro 4.760,51 eseguito in favore della venditrice;
in data 31.01.2020 e 18.02.2020 ha consegnato e montato la merce presso la sede di Parte_3 in Anagni. La convenuta nega di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza
Controparte_1 della all'epoca del pagamento poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Controparte_1
Curatela attrice, non era assidua fornitrice della fallita, ma il pagamento si inseriva nel contesto di un rapporto negoziale occasionale, quale adempimento dell'unico contratto mai stipulato con la ciò che è comprovato anche dalla circostanza che la ha richiesto Controparte_1 Parte_3 il pagamento prima della consegna della merce. Sostiene che il pagamento non può essere revocato in quanto rientrante nell'ipotesi di esenzione ex art. 67 comma 3 lett. a) L. Fall., essendo stato eseguito, nei termini concordati tra le parti e a mezzo bonifico bancario, in relazione all'acquisto di pneumatici montati su carrelli elevatori, mediante i quali la società acquirente svolgeva la propria attività d'impresa.
Sottolinea inoltre che il pagamento non rientra nel periodo sospetto preso in considerazione dalla legge fallimentare, in quanto nel caso di specie esso è da computarsi a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, quindi dal 28.06.2019 ai sei mesi precedenti. Chiede dunque il rigetto delle domande di parte attrice. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, Parte_1 premesso di essere una azienda artigiana, a prevalenza familiare, che ha per oggetto l'attività di
[...] progettazione, realizzazione, produzione e vendita di prodotti tecnici e meccanici, propri e di terzi, espone di essere stata contattata da a gennaio 2020 per dei preventivi relativi alla Controparte_1 costruzioni di madrevite e di allisciatori, pezzi meccanici e di ricambio, necessari per l'uso di utensili/macchinari della società cliente;
che la ha elaborato due Parte_1 preventivi, il n. 1 dell'08/01/2020 e il n. 11 del 28/01/2020, controfirmati da per Controparte_1 accettazione, con una scontistica decisa in sede di contrattazione;
che a fronte della consegna del materiale, è stata emessa la fattura n. 76/001 del 30/04/2020 intestata a per Controparte_1
l'importo complessivo di € 7930,00, il cui pagamento avveniva a mezzo bonifico a vista in data
04/05/2020. Sostiene la convenuta che non fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della all'epoca del pagamento, non avendo la società mai palesato l'esistenza di procedure Controparte_1 concorsuali o difficoltà economiche, circostanza dimostrata dalle modalità di svolgimento del rapporto negoziale, avendo la società fatto richiesta di preventivo e contrattato con la convenuta, confermato il preventivo con firma e timbro, quale società pienamente operante, e provveduto a pagare il dovuto all'esito della emissione della fattura, nei suoi confronti, per le lavorazioni eseguite e consegnate. Inoltre,
4 sottolinea che l'esistenza di richieste di concordato preventivo, desumibili dal registro imprese, non può essere indice di conoscenza, non essendo prassi per le piccole imprese richiedere visure camerali prima di accettare di svolgere lavorazioni e prestazioni. Sostiene che ricorre l'esenzione di cui all'art 67 comma 3 lettera a), per cui il pagamento non sarebbe revocabile. Chiede dunque di dichiarare infondata e di rigettare la domanda proposta da parte attrice, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, Q8 QU SRL afferma che non v'è prova che avesse conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, essendo essa un'azienda con centinaia di dipendenti e migliaia di clienti, sui quali vengono fatte ricerche e valutazioni all'atto del primo acquisto, ma non sui quali non è possibile effettuate verificare nel corso del tempo al fine di accertare eventuali mutazioni patrimoniali.
Sostiene inoltre che il pagamento ricevuto dalla beneficia dell'esenzione di cui all'art. Controparte_1
67 comma 3 L.Fall. Chiede pertanto il rigetto della domanda avversaria e la vittoria delle spese.
La chiarito preliminarmente di trattarsi di una Controparte_2 modalità di esercizio in forma societaria della libera professione di ingegnere da parte dell'Ing. CP_5
così come stabilito dalla L. 183/2011; espone che gli importi ricevuti da
[...] Controparte_1 pari a complessivi a € 9.800,00, corrispondono a quanto pagato in favore della società convenuta a fronte di un lavoro di progettazione della riparazione dell'autoclave A4 (matricola 23/91PI di costruzione SITICEM, NF 1497), come risultante da preventivo recante n. prot 20IGB01OF01, accettato in data 22.01.2020 dalla che le condizioni commerciali pattuite Controparte_1 prevedevano un prezzo a corpo complessivo € 10.000,00, Iva esclusa, con pagamento del 50% all'ordine e il restante 50% entro il 10 febbraio 2020, tutte condizioni rispettate, dal momento che eseguiva il pagamento a mezzo di due bonifici bancari del valore di € 4.900,00 Controparte_1 ciascuno, disposti in data 24.01.2020 e in data 10.02.2020, nel rispetto delle tempistiche concordate e coperti dalle relative fatture n. 16/20 del 11.02.2020 e n. 19/20 del 18.02.2020 emesse dalla
[...]
che la proposta di riparazione veniva inoltre sottoposta, come previsto da Controparte_2
DM 329/2004, art.14, al vaglio dell'ente nazionale , che la approvava in data 08.05.2022 con CP_6 benestare alla riparazione n. 347. Sostiene che l'ing. non potesse conoscere effettivamente, o CP_2 anche solo potenzialmente, lo stato di insolvenza della non essendone un assiduo Controparte_1 fornitore, anzi essendo tra le due società intercorsi soltanto due rapporti negoziali, il primo dei quali risalente all'anno 2008; che non può essere posto a carico di un libero professionista l'onere di effettuare, a ogni ordine ricevuto, una visura camerale del cliente;
che i pagamenti di cui si chiede la revoca sono stati posti in essere dalla fallita in favore della convenuta a fronte di lavorazioni urgenti e necessarie alla prosecuzione dell'attività di impresa, non assoggettabili a revoca ai sensi dell'art. 67 comma 3 L.F; che l'autoclave oggetto dei lavori di progettazione e riparazione era adibita alla maturazione dei prodotti utilizzati in campo edilizio, fiore all'occhiello della società fallita, sicché
5 l'impossibilità di utilizzarla avrebbe compromesso in maniera considerevole l'attività produttiva dell'impresa. Evidenzia inoltre che la richiesta della Curatela non tiene conto del fatto che la convenuta,
a fronte delle somme incassate, ha regolarmente versato la somma di € 1.767,02 a titolo di IVA, pari al
22% dell'imponibile. Chiede dunque il rigetto della domanda della Curatela e, nella denegata ipotesi di accoglimento, che la somma da restituire tenga conto di quanto a suo tempo versato a titolo di imposta.
Pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito né è comparso, CP_3 sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.; lette le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., depositate dalle parti;
ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 07.02.2025 la causa
è stata rinviata per la discussione orale, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'udienza del 16.09.2025 questa è stata trattenuta in decisione.
2. Ammissibilità della domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 L. Fall.
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'azione per essere stata proposta entro il termine di decadenza di cui all'art. 69-bis co. 1 L. Fall. (“Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”). In specie, l'atto di citazione risulta notificato ai convenuti in data 09.05.2023 a mezzo pec e depositato nel fascicolo telematico in data 12.05.2023; la dichiarazione di fallimento è avvenuta con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 4/2020 del 12.06.2020, iscritta nel
Registro delle Imprese in data 16.06.2020; i pagamenti oggetto della domanda sono stati eseguiti nel periodo dicembre 2019-maggio 2020. Ne consegue il rispetto del termine di decadenza prescritto dalla norma e l'ammissibilità dell'azione.
3. Merito della domanda di revocatoria fallimentare. Infondatezza.
Stando al tenore e alla lettera degli atti, la Curatela ha spiegato esclusivamente l'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 comma 2 L. Fall., secondo cui sono revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
È dunque necessario che il Curatore dimostri: a) il compimento dell'atto solutorio e la sua collocazione temporale nel "periodo sospetto" di sei mesi anteriore all'apertura della procedura concorsuale (presupposti oggettivi); b) la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (presupposto soggettivo).
6 Sotto il profilo oggettivo, va stabilito se i pagamenti dei quali la Curatela insta per la dichiarazione di inefficacia possano o meno rientrare nella previsione della citata disposizione, e quindi determinare quale sia effettivamente il dies a quo del termine semestrale cui far riferimento.
Invero, ai sensi dell'art. 69-bis co. 2 L.Fall., “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
L'applicabilità della consecutio deriva dalla ratio dell'istituto della revocatoria fallimentare, che qui viene invocata: assicurare la par condicio creditorum riportando al Fallimento, per la distribuzione egualitaria tra tutti i creditori, quei pagamenti che erano stati effettuati dalla azienda poi fallita solo in favore di alcuni creditori, consapevoli della situazione di insolvenza della debitrice. Se questo è il fine della norma di legge, appare chiaro che il periodo di sospetto nel quale è applicabile la revocatoria debba essere calcolato a ritroso dalla prima delle procedure concorsuali, essendo le procedure susseguitesi intervallate da un esiguo spazio di tempo, ma ovviamente finalizzate a regolare una medesima situazione di dissesto. “La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza - e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite […] la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69- bis L. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 15724 del 11/06/2019).
Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 16531 del 23/05/2022, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato anche la possibilità di una consecuzione fra procedure, nel caso in cui a un accordo di ristrutturazione (cui va attribuita la natura di procedura concorsuale;
Cass. 9087/2018), faccia seguito un successivo concordato preventivo (onde consentire all'imprenditore di comporre, con tutte le modalità consentite dall'ordinamento, la crisi della propria impresa, in quanto finalità meritevole di tutela, perché più conveniente, non solo per un interesse giuridico-patrimoniale personale ma anche e soprattutto per il ceto creditorio, rispetto alla soluzione di apertura della procedura fallimentare). E' stato peraltro precisato in giurisprudenza che “la regola di cui
7 all'art.69 bis lf trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure” (Cass. 13 aprile 2016 n. 7324, conforme Cass. 28 maggio 2012 n. 8439;
Cass. 16 aprile 2018 n. 9290), sicché del tutto irrilevante, ai fini della consecuzione delle procedure, è la declaratoria di improcedibilità della domanda prenotativa concordataria formulata dal debitore con conseguente fallimento, se le due procedure costituiscono espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa.
In specie, è pacifico che ha presentato due domande di concordato preventivo, e Controparte_1 segnatamente: una proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L. in data 28.06.2018, poi revocata con atto del 31.07.2019; una domanda di concordato preventivo Pt_5 ex art. 161 co. 6 L. Fall. depositata in data 10.10.2019 con ricorso al Tribunale di Frosinone e trasmessa da quest'ultimo al Registro delle Imprese in data 11.10.2019. Tale ultimo ricorso è stato dichiarato improcedibile con decreto del Tribunale di Frosinone trasmesso il 19.06.2020 al Registro delle Imprese. Alla declaratoria di improcedibilità ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento con sentenza n. 14/2020 del 12.06.2020, iscritta in data 17.06.2020 (cfr. visure camerali di CP_1 in atti).
[...]
Benché il Fallimento attore non abbia prodotto la sentenza di fallimento ma si sia limitato alla allegazione della visura storica della società fallita, sulla base degli elementi a disposizione agli atti di causa può comunque affermarsi di essere chiaramente in presenza di una successione di procedure di risoluzione della crisi di impresa rispetto alla quale opera il principio della c.d. “retrodatazione”, pacifico nella giurisprudenza di legittimità e, del resto, ormai sancito dall'esaminato art. 69 bis L.Fall.
Considerato che la seconda procedura concordataria è pacificamente sfociata nella dichiarazione di fallimento della società, può ritenersi sussistente la consequenzialità delle procedure concorsuali richiesta dalla norma ai fini della sua applicazione;
ne consegue che nel caso di specie il cd. periodo sospetto entro cui devono essere stati eseguiti i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare debba individuarsi nei sei mesi precedenti all'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, avvenuta in data 11.10.2019, ossia nel periodo tra l'11.04.2019 e l'11.10.2019.
Oggetto della presente revocatoria sono i seguenti pagamenti (tutti incontestati dalle società convenute, le quali asseriscono di aver ricevuto gli importi per cui è causa):
a) pagamenti eseguiti in data 24.01.2020 e 10.02.2020, per il complessivo importo di € 9.800,00, in favore di (di cui alle fatture nr. FPR 9/20 del 27/01/2020 per € Controparte_2
4.899,47 con scadenza al 27/01/2020; e nr. FPR 16/20 del 11/02/2020 per € 4.899,47 con scadenza al 11/02/2020);
8 b) pagamento eseguito in data 06.05.2020 per l'importo € 7.930,00 in favore di
[...]
(di cui alla fattura n. 76/001 del 30/04/2020 per € 7.930,00 con Parte_1 scadenza al 30.06.2020 – cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione);
c) pagamento eseguito in data 11.05.2020 per l'importo di € 8.477,72 in favore di Parte_2
(di cui alla fattura per € 8.477,72 con scadenza al 10/05/2020 – cfr. all. alla comparsa di costituzione);
d) pagamento eseguito in data 24.01.2020 per l'importo di € 4.760,51 in favore di Parte_3
[.. (di cui alle fatture per € 3.018,65 con scadenza al 31.03.2020 ed € 1.741,87 con scadenza al
29.02.2020 sub doc. 4 della comparsa di costituzione);
e) pagamento eseguito in data 19.12.2019 per l'importo di € 5.344,00 in favore di Dott.
[...]
CP_3
f) pagamento eseguito in data 19.05.2020 per l'importo di € 3.440,40 in favore di Q8 SE RL (di cui alla fattura n. 500822179 per € 3.440,40 con scadenza al 20.05.2020 – cfr. all. alla comparsa di costituzione).
Ebbene, è di tutta evidenza che i pagamenti di cui il chiede la revoca non ricadono CP_1 all'interno del periodo semestrale sospetto di cui agli artt. 67 co. 2 e 69-bis co. 2 L.Fall.
In difetto del presupposto oggettivo, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
3.1. La domanda è invero infondata anche per difetto del presupposto soggettivo della revocatoria fallimentare.
Secondo la giurisprudenza, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, della cui prova è onerata la Curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, ma può essere provata anche attraverso il ricorso a elementi indiziari gravi precisi e concordanti (cfr. Tribunale
Viterbo, sez. I, 18/09/2023, n. 864: “l'art. 67 comma 2, l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore. La scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.
Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione”; Tribunale Roma, sez. fallimentare, 22/09/2023, n. 13454: “Se non può essere dimostrata la scientia decoctionis , stante la difficoltà di provare un fatto interno psichico quale è la conoscenza dello stato di insolvenza di chi
9 riceve il pagamento e dunque la revoca può fondarsi anche su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ciò non di meno la revoca dell'atto solutorio presuppone che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell' accipiens sia effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi dai quali desumere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza, nonché alle condizioni in cui si è trovato ad operare, non potesse non avere percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore”; cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2023, n. 13445: “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. scientia decoctionis in capo all'accipiens, suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore”; Cass., Sez. 1, 14 settembre 2022, n.
27070: “In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, L. fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”).
In specie, si ritiene che la Curatela non abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla dimostrazione della cd. scientia decoctionis in capo alle società convenute. Invero, questa si è limitata ad allegare, quale indice presuntivo della conoscenza dello stato di decozione, la circostanza che alla data di esecuzione dei pagamenti risultasse già nel Registro delle Imprese l'iscrizione di ricorso ex art. 161 L.Fall., sicché tutte le convenute avrebbero dovuto essere certamente a conoscenza dello stato della essendo talune tra esse anche assidue fornitrici della società medesima. Controparte_1
Ebbene, la circostanza non si reputa sufficiente a dimostrare l'effettiva – e non meramente potenziale – conoscenza dello stato di insolvenza della società. Innanzitutto, si tratta dell'unico elemento sulla cui base il Fallimento attore sostiene la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle parti convenute. E invero, pur essendo possibile per la Curatela fornire la prova dell'elemento soggettivo in capo alle parti convenute per mezzo di presunzioni, è pur vero che esse debbano essere gravi, precise e
10 concordanti, e che la mera iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato non può di per sé rappresentare un elemento dirimente al fine della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, già solo tenendo in considerazione che, se da un lato certamente il registro delle imprese è strumento di pubblicità legale, dall'altro non può ritenersi che nella prassi dei rapporti commerciali quali quelli sottesi ai pagamenti oggetto di causa (ossia rapporti commerciali funzionali all'ordinario svolgimento dell'attività di impresa, quali la consegna di materiale da imballaggio, di pneumatici da montare su mezzi adoperati per l'attività di impresa, ovvero la riparazione di strumenti e macchinari dell'azienda) si proceda alla estrazione e consultazione della visura camerale del soggetto cliente prima della predisposizione del preventivo e della conclusione del contratto.
In secondo luogo, si osserva che:
- la circostanza che le controparti fossero assidue fornitrici o comunque intrattenessero frequenti rapporti negoziali con la fallita è rimasta indimostrata, e peraltro anche contestata dalle talune delle società convenute, che hanno invero sostenuto che il rapporto negoziale di cui ai pagamenti oggetto di causa è stato l'unico intercorso tra le parti ovvero il secondo in un arco temporale piuttosto ampio (cfr. comparsa di costituzione di;
Controparte_2 Parte_3
- la circostanza che gli ordini effettuati da riguardassero all'evidenza materiale Controparte_1 funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui questa si occupava e che i pagamenti siano avvenuti tutti entro i termini contrattualmente pattuiti, successivamente all'emissione di regolare fattura da parte dell'impresa venditrice, evidenzia una condotta della società che non manifestava all'esterno e con i propri comportamenti fattuali segnali di sofferenza economica ovvero di incapacità di fronteggiare le obbligazioni assunte con puntualità (cfr. preventivi, fatture ed estratti conto in atti, da cui risulta l'indicazione della merce ordinata da ovvero la tipologia dei servizi Controparte_1 richiesti alle convenute, e si evince il rispetto del termine di pagamento indicato sulle fatture emesse con riferimento ai pagamenti per cui la Curatela ha agito in revocatoria); ricorre dunque certamente l'ipotesi di esenzione dei pagamenti da revocatoria di cui alla lett. a) dell'art. 67 co. 3 L.F.;
- con particolare riferimento alle convenute Q8 SE s.r.l. e la circostanza che Parte_2 tali società hanno sede al di fuori del territorio della provincia di Frosinone (rispettivamente, a Roma e a Ravenna) rende verosimile che queste non avessero contezza dello stato di salute della società cliente e delle vicende ad essa correlate.
3.2. In definitiva, la domanda spiegata dal Fallimento attore è infondata e va rigettata per le ragioni su esposte.
11 4. Il rigetto della domanda di revocatoria ex art. 67 co. 2 L. comporta il rigetto della conseguente Pt_5 domanda di condanna alla restituzione degli importi per cui il ha agito in revocatoria. CP_1
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene operata in dispositivo, applicati i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, sullo scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenuto conto dell'entità del credito per il quale la Curatela ha agito in revocatoria (€ 39.752,63). Esse sono poste a carico di parte attrice e differenziate per ciascuna convenuta in relazione all'attività difensiva da esse svolta e quindi:
a) in favore di in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 tempore, per le sole fasi di studio e introduttiva, avendo essa omesso integralmente il deposito delle memorie istruttorie e conclusive;
b) in favore di , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., di in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_2 di in persona del legale rappresentante p.t., per tutte le fasi, ma Parte_3 ridotti quelli della fase istruttoria di 1/3 in ragione dell'omesso deposito della memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
c) in favore di Q8 QU S.R.L, in persona del legale rapp.te pro tempore, esclusa la sola fase istruttoria in quanto nessuna memoria integrativa e istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. è stata depositata.
Nulla in favore di dott. , in quanto contumace e non avendo dunque svolto alcuna attività CP_3 difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1280/2023
r.g. promosso dal all. ), in persona del Controparte_1 Parte_6
Curatore fallimentare, contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale
[...] Parte_2 rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., Q8 Parte_3
QU S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t, DOTT. rigettata CP_3 ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA le domande di parte attrice;
2) CONDANNA il attore a rifondere in favore dei convenuti le spese del presente giudizio CP_1 che si liquidano in :
a) € 2.905,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge in favore di in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_2
12 b) € 7.014,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge, per ciascuno dei convenuti, in favore di , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., di in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., e di in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_3
c) € 5.810,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e CPA, come per legge in favore di Q8
QU S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore.
3) Nulla sulle spese nei rapporti col convenuto contumace . CP_3
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 15/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa MO Di LA
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