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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Composto dai sigg.
Dr. Piero VIOLA PRESIDENTE
Dr. Mariano CARELLA GIUDICE
Dr.ssa Emanuela RUSCIO GIUDICE EST.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 dell'anno 2024 del Registro Generale Contenzioso tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Vagni del foro di Palmi giusta procura in atti ricorrente
e nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sofia giusta C.F._2
procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato il sig. deduceva che in data 03.06.1989, in Pt_1
IO CA, contraeva matrimonio con la signora , con rito Controparte_1
concordatario (atto trascritto presso il Comune di Taurianova, nr. 13, parte II, Serie B, anno 1989).
2. Precisava poi: a) che dal suddetto matrimonio nascevano due figlie gemelle
[...]
e nate a Taurianova in data 30.7.1992; b) che era venuto meno il Per_1 Per_2
vincolo di affectio che li doveva legare e per ciò solo con ricorso depositato il 19.09.2006
i coniugi e chiedevano la separazione personale in forma Parte_1 Controparte_1
consensuale, separazione omologata con decreto del Tribunale di Palmi del 19.12.2006 alle condizioni concordate che prevedevano tra l'altro un assegno di mantenimento alla moglie di euro 200,00 ed il mantenimento delle figlie per euro 275,00 ciascuna da rivalutarsi annualmente, c) che negli anni non era stato possibile procedere alla ricostituzione del rapporto e neanche procedere al deposito di un ricorso di divorzio congiunto.
3. Che, pertanto, era stato necessario procedere al deposito di un ricorso contenzioso perché il tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie venuti meno i presupposti previsti dalla legge considerata la sua affermazione come avvocato.
4. Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale aderiva sostanzialmente alla richiesta CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma riportava tutta una serie di avvenimenti e situazioni che, a differenza di quanto sostenuto dal marito, avevano determinato una grande sofferenze non solo spirituale ma anche materiale e che la avevano costretta a grossi sacrifici economici, che hanno avuto l'effetto di determinare una inclinazione generale dei rapporti tra i coniugi ed anche tra padre e figlie;
precisava che le necessità delle figlie erano aumentate come anche il reddito del marito che giustificavano a suo dire un aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie ad euro
800 ciascuno e concludeva in tal senso.
5. A seguito della comparizione delle parti in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti la causa veniva rimessa per l'istruttoria.
6. Con ordinanza del 10.04.2025 in assenza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.06.2025 anche per potere procedere a conclusioni congiunte. In assenza di un accordo la causa veniva trattenuta in decisione per la decisione del collegio previa rinuncia ai termini di legge. * * *
Il thema decidendum sul quale il Collegio è tenuto a pronunciarsi attiene allo status della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni economiche nonché alla domanda riconvenzionale articolata da CP_1
finalizzata ad un aumento dell'assegno di contribuzione al mantenimento delle
[...]
figlie e . Per_1 Per_2
Quanto alla prima domanda va osservato che emerge dagli atti che parti hanno contratto matrimonio in data 3/06/1989, in IO CA- basilica Cattedrale (atto trascritto presso il Comune di Taurianova, nr. 13, parte II, Serie B, anno 1989) e che dall'unione sono nate le figlie e (in Taurianova il 30/07/1992), che il Per_1 Persona_3
Tribunale di Palmi con decreto del 19/12/2006 ha omologato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi ha fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni di divorzio il Collegio prende atto che il ricorrente Pt_1
ha contestato il miglioramento delle condizioni economiche della moglie in
[...]
ragione della sua affermazione professionale e chiesto, solo in conseguenza della domanda riconvenzionale, anche la rivisitazione delle condizioni di separazione che, per quanto ancora di odierno interesse, quanto al mantenimento delle figlie di € 275,00.
La resistente ha contestato la richiesta relativa al proprio Controparte_1
mantenimento ed ha evidenziato l'aumento delle esigenze delle figlie.
Deve evidenziarsi che durante l'istruttoria la parte istante non ha dato corso all'approfondimento delle richieste formulate ed affermato al giudice in udienza la sua disponibilità a sostenere economicamente le figlie in ragione delle loro necessità, sicché il Collegio ritiene che trattandosi di diritti disponibili non possa che essere pronunciata la conseguente declaratoria.
Per effetto della rivalutazione annuale prevista per legge, e richiamata in sede di omologa, l'assegno c.d. divorzile in favore della resistente è divenuto ora di € 278,00, oltre alla successiva rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
Sul contributo in favore delle figlie il ricorrente, si ribadisce, che in questo caso il
Collegio deve prenderne atto ed individuare l'attualità dell'obbligo di contribuzione nella soglia originaria ora rivalutata e divenuta € 381,70, oltre alla successiva rivalutazione annuale secondo gli indici istat, per ciascuna figlia fermo restando il 50% delle spese straordinarie di rilevante entità, quelle mediche e dentistiche.
Accertato, dunque, che la predetta previsione si fonda sull'espressa richiesta di conferma del ricorrente, è necessario esaminare la domanda della resistente (articolata in via riconvenzionale) di aumento del predetto assegno per le accresciute esigenze delle figlie.
Il Collegio ritiene che tale pretesa non possa essere accolta
Al riguardo è sufficiente osservare che l'elaborazione giurisprudenziale nel suo più recente sviluppo ha delineato un rigoroso obbligo di deduzione e prova per l'ipotesi di mantenimento in favore di figli maggiori di età che siano al di fuori dall'ordinario percorso di formazione.
L'assenza di deduzione sulle circostanze idonee a qualificare il contegno dei figli maggiorenni come diligente nel percorso finalizzato alla loro autonomia anche patrimoniale, impedisce il riconoscimento del diritto (o del diritto in misura superiore a quello che il genitore voglia spontaneamente assumere).
Nel caso in esame la presenza di figlie di circa 33 anni e l'assenza di deduzione nei termini appena specificati non consente al Collegio ogni valutazione al riguardo.
In ragione dello sviluppo del giudizio e della sostanziale mancanza di soccombenza in danno di entrambe le parti, il Tribunale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ritiene sussistano i motivi per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 3/06/1989 in IO CA (atto trascritto Parte_1 Controparte_1
presso il Comune di IO CA , nr. 232, parte II, Serie A, anno 1989).
2. Dispone che seguenti condizioni:
3. Il sig. sarà tenuto al pagamento dell'assegno a favore della moglie ad Parte_1
oggi rivalutato per la somma di euro 278,00 oltre alla successiva rivalutazione secondo
Istat nei termini di legge, nonché il pagamento del contributo di mantenimento a favore delle figlie gemelle non autosufficienti stabilito nella omologa ed oggi attualizzato in euro 381,70 oltre l'ulteriore aggiornamento Istat nei termini di legge, oltre il 50% delle spese straordinarie di rilevante entità, quelle mediche e dentistiche.
4. Rigetta nel resto.
5. Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di
IO CA.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.25
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Composto dai sigg.
Dr. Piero VIOLA PRESIDENTE
Dr. Mariano CARELLA GIUDICE
Dr.ssa Emanuela RUSCIO GIUDICE EST.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 203 dell'anno 2024 del Registro Generale Contenzioso tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Vagni del foro di Palmi giusta procura in atti ricorrente
e nata a [...] il [...] ed ivi residente (c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sofia giusta C.F._2
procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato il sig. deduceva che in data 03.06.1989, in Pt_1
IO CA, contraeva matrimonio con la signora , con rito Controparte_1
concordatario (atto trascritto presso il Comune di Taurianova, nr. 13, parte II, Serie B, anno 1989).
2. Precisava poi: a) che dal suddetto matrimonio nascevano due figlie gemelle
[...]
e nate a Taurianova in data 30.7.1992; b) che era venuto meno il Per_1 Per_2
vincolo di affectio che li doveva legare e per ciò solo con ricorso depositato il 19.09.2006
i coniugi e chiedevano la separazione personale in forma Parte_1 Controparte_1
consensuale, separazione omologata con decreto del Tribunale di Palmi del 19.12.2006 alle condizioni concordate che prevedevano tra l'altro un assegno di mantenimento alla moglie di euro 200,00 ed il mantenimento delle figlie per euro 275,00 ciascuna da rivalutarsi annualmente, c) che negli anni non era stato possibile procedere alla ricostituzione del rapporto e neanche procedere al deposito di un ricorso di divorzio congiunto.
3. Che, pertanto, era stato necessario procedere al deposito di un ricorso contenzioso perché il tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie venuti meno i presupposti previsti dalla legge considerata la sua affermazione come avvocato.
4. Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale aderiva sostanzialmente alla richiesta CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma riportava tutta una serie di avvenimenti e situazioni che, a differenza di quanto sostenuto dal marito, avevano determinato una grande sofferenze non solo spirituale ma anche materiale e che la avevano costretta a grossi sacrifici economici, che hanno avuto l'effetto di determinare una inclinazione generale dei rapporti tra i coniugi ed anche tra padre e figlie;
precisava che le necessità delle figlie erano aumentate come anche il reddito del marito che giustificavano a suo dire un aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie ad euro
800 ciascuno e concludeva in tal senso.
5. A seguito della comparizione delle parti in assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti la causa veniva rimessa per l'istruttoria.
6. Con ordinanza del 10.04.2025 in assenza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.06.2025 anche per potere procedere a conclusioni congiunte. In assenza di un accordo la causa veniva trattenuta in decisione per la decisione del collegio previa rinuncia ai termini di legge. * * *
Il thema decidendum sul quale il Collegio è tenuto a pronunciarsi attiene allo status della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni economiche nonché alla domanda riconvenzionale articolata da CP_1
finalizzata ad un aumento dell'assegno di contribuzione al mantenimento delle
[...]
figlie e . Per_1 Per_2
Quanto alla prima domanda va osservato che emerge dagli atti che parti hanno contratto matrimonio in data 3/06/1989, in IO CA- basilica Cattedrale (atto trascritto presso il Comune di Taurianova, nr. 13, parte II, Serie B, anno 1989) e che dall'unione sono nate le figlie e (in Taurianova il 30/07/1992), che il Per_1 Persona_3
Tribunale di Palmi con decreto del 19/12/2006 ha omologato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi ha fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni di divorzio il Collegio prende atto che il ricorrente Pt_1
ha contestato il miglioramento delle condizioni economiche della moglie in
[...]
ragione della sua affermazione professionale e chiesto, solo in conseguenza della domanda riconvenzionale, anche la rivisitazione delle condizioni di separazione che, per quanto ancora di odierno interesse, quanto al mantenimento delle figlie di € 275,00.
La resistente ha contestato la richiesta relativa al proprio Controparte_1
mantenimento ed ha evidenziato l'aumento delle esigenze delle figlie.
Deve evidenziarsi che durante l'istruttoria la parte istante non ha dato corso all'approfondimento delle richieste formulate ed affermato al giudice in udienza la sua disponibilità a sostenere economicamente le figlie in ragione delle loro necessità, sicché il Collegio ritiene che trattandosi di diritti disponibili non possa che essere pronunciata la conseguente declaratoria.
Per effetto della rivalutazione annuale prevista per legge, e richiamata in sede di omologa, l'assegno c.d. divorzile in favore della resistente è divenuto ora di € 278,00, oltre alla successiva rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
Sul contributo in favore delle figlie il ricorrente, si ribadisce, che in questo caso il
Collegio deve prenderne atto ed individuare l'attualità dell'obbligo di contribuzione nella soglia originaria ora rivalutata e divenuta € 381,70, oltre alla successiva rivalutazione annuale secondo gli indici istat, per ciascuna figlia fermo restando il 50% delle spese straordinarie di rilevante entità, quelle mediche e dentistiche.
Accertato, dunque, che la predetta previsione si fonda sull'espressa richiesta di conferma del ricorrente, è necessario esaminare la domanda della resistente (articolata in via riconvenzionale) di aumento del predetto assegno per le accresciute esigenze delle figlie.
Il Collegio ritiene che tale pretesa non possa essere accolta
Al riguardo è sufficiente osservare che l'elaborazione giurisprudenziale nel suo più recente sviluppo ha delineato un rigoroso obbligo di deduzione e prova per l'ipotesi di mantenimento in favore di figli maggiori di età che siano al di fuori dall'ordinario percorso di formazione.
L'assenza di deduzione sulle circostanze idonee a qualificare il contegno dei figli maggiorenni come diligente nel percorso finalizzato alla loro autonomia anche patrimoniale, impedisce il riconoscimento del diritto (o del diritto in misura superiore a quello che il genitore voglia spontaneamente assumere).
Nel caso in esame la presenza di figlie di circa 33 anni e l'assenza di deduzione nei termini appena specificati non consente al Collegio ogni valutazione al riguardo.
In ragione dello sviluppo del giudizio e della sostanziale mancanza di soccombenza in danno di entrambe le parti, il Tribunale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ritiene sussistano i motivi per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 3/06/1989 in IO CA (atto trascritto Parte_1 Controparte_1
presso il Comune di IO CA , nr. 232, parte II, Serie A, anno 1989).
2. Dispone che seguenti condizioni:
3. Il sig. sarà tenuto al pagamento dell'assegno a favore della moglie ad Parte_1
oggi rivalutato per la somma di euro 278,00 oltre alla successiva rivalutazione secondo
Istat nei termini di legge, nonché il pagamento del contributo di mantenimento a favore delle figlie gemelle non autosufficienti stabilito nella omologa ed oggi attualizzato in euro 381,70 oltre l'ulteriore aggiornamento Istat nei termini di legge, oltre il 50% delle spese straordinarie di rilevante entità, quelle mediche e dentistiche.
4. Rigetta nel resto.
5. Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di
IO CA.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.25
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola