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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile – nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 597 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Ambrosino, presso il cui studio in Saviano, alla via N. Fressuriello, n. 97, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Solano, CP_1 C.F._2 presso il cui studio in Poggiomarino, alla piazza De Marinis, n. 12, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e note di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. notificato il 26.1.2024 spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 22.01.2024 con il CP_1 quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 50.431,00, oltre interessi dalla notifica del precetto al saldo e spese di notifica del precetto, per le differenze di somme sull'assegno mensile di mantenimento dallo stesso dovuto in virtù del Decreto di Omologazione R.G. n. 9330/2008 emesso dal Tribunale di Nola il 26.06.2009.
A tal fine, lo stesso deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato per aver, 1 l'odierna opposta, intimato il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle spettanti in forza del titolo esecutivo, eccependo la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. delle differenze sugli assegni di mantenimento dovute dal giugno 2009 al gennaio 2019; eccepiva, inoltre, una riduzione dell'assegno di mantenimento per via di un accordo tra le parti, intervenuto successivamente all'omologazione della separazione, nonché la carenza di legittimazione attiva di CP_1
a chiedere l'assegno di mantenimento per le due figlie, e , medio tempore Per_1 Per_2 divenute maggiorenni ed autosufficienti.
Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario e deduceva, altresì, che a seguito dell'eccezione di prescrizione formulata dal con l'opposizione all'atto di Pt_1 precetto, la stessa immediatamente rinunciava alle somme richieste a titolo di mantenimento per il periodo antecedente gli ultimi cinque anni, riducendo, così, il credito vantato nella somma complessiva di € 17.700,00, somma determinata calcolando le sole differenze, a titolo di mantenimento, non versate dal mese di Febbraio 2019 in poi, come riportato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 14.02.2024.
Celebratasi la prima udienza, con provvedimento del 13.06.2024, questo Tribunale, in diversa composizione monocratica, rilevato che la opposta aveva limitato la domanda di pagamento al minor importo di € 17.700,00 in ragione della matura prescrizione dei ratei di pagamento dell'assegno di mantenimento eccepiti dal debitore opponente e rilevato, altresì, che la legittimazione alla riscossione per l'assegno di mantenimento per la quota riferibile ai figli divenuti nelle more maggiorenni fosse concorrente con quella della madre, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per l'intero, ma, in ragione del riconoscimento della maturata prescrizione, accoglieva per contro la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente l'importo di € 17.700,00 e, stante la mancanza di richieste istruttorie, fissava l'udienza per rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 13.03.2025, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, quindi, per quanto di ragione.
Infatti, come riportato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato da CP_1 il 14.02.2024, successivamente alla notifica dell'atto di opposizione a precetto (26.1.2024), la stessa riduceva il credito iniziale di cui all'atto di precetto notificato in data 22.01.2024, rinunciando, così, alle somme maturate fino a gennaio 2019. Pertanto, il credito inizialmente richiesto pari ad € 50.431,00 è stato ridotto ad € 17.700,00.
La riduzione delle pretese creditorie della costituisce, invero, una rinuncia a parte CP_1 del credito ed una piena adesione all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Va disattesa, poi, l'eccezione di illegittimità dell'atto di precetto per aver, l'opposta, richiesto somme maggiori rispetto a quelle portate dal titolo esecutivo azionato, in virtù di un non meglio precisato accordo di riduzione dello assegno di mantenimento, che sarebbe intervenuto tra le parti dopo l'omologazione della separazione ovvero per la raggiunta autosufficienza economica delle figlie. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “Il diritto a
2 percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 cod. proc. civ., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare "ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze” (Cass. 22491/2006).
Neanche può essere accolto il motivo di opposizione in forza del quale l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a chiedere l'assegno di mantenimento anche per le figlie, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”; pertanto “il versamento dell'assegno al figlio, non più nelle mani della madre bensì direttamente al figlio, non può essere validamente stabilito da un accordo delle parti, bensì deve essere statuito in un provvedimento giudiziario” (v. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 13.04.2021, n. 9700).
In definitiva, tenuto conto della rinuncia al maggiore importo da parte dell'opposta, per la totale adesione al primo motivo di opposizione, peraltro fondato, deve dichiararsi che sussiste il diritto ad agire in via esecutiva per il minore importo di € 17.700,00.
La rinuncia a parte del credito per adesione al primo motivo di opposizione (con le conseguenze di cui all'art. 306 c.p.c., applicabile anche alla rinuncia alla domanda, in punto di spese di lite) e il rigetto degli altri motivi di opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 597/2024 promossa da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione disattesa:
- dichiara che il diritto ad agire in via esecutiva in virtù del Decreto di Omologazione R.G. n. 9330/2008 emesso dal Tribunale di Nola il 26.06.2009 sussiste limitatamente all'importo di € 17.700,00.
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 23 maggio 2025
Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile – nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 597 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Ambrosino, presso il cui studio in Saviano, alla via N. Fressuriello, n. 97, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Solano, CP_1 C.F._2 presso il cui studio in Poggiomarino, alla piazza De Marinis, n. 12, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e note di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. notificato il 26.1.2024 spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 22.01.2024 con il CP_1 quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 50.431,00, oltre interessi dalla notifica del precetto al saldo e spese di notifica del precetto, per le differenze di somme sull'assegno mensile di mantenimento dallo stesso dovuto in virtù del Decreto di Omologazione R.G. n. 9330/2008 emesso dal Tribunale di Nola il 26.06.2009.
A tal fine, lo stesso deduceva l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato per aver, 1 l'odierna opposta, intimato il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle spettanti in forza del titolo esecutivo, eccependo la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. delle differenze sugli assegni di mantenimento dovute dal giugno 2009 al gennaio 2019; eccepiva, inoltre, una riduzione dell'assegno di mantenimento per via di un accordo tra le parti, intervenuto successivamente all'omologazione della separazione, nonché la carenza di legittimazione attiva di CP_1
a chiedere l'assegno di mantenimento per le due figlie, e , medio tempore Per_1 Per_2 divenute maggiorenni ed autosufficienti.
Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario e deduceva, altresì, che a seguito dell'eccezione di prescrizione formulata dal con l'opposizione all'atto di Pt_1 precetto, la stessa immediatamente rinunciava alle somme richieste a titolo di mantenimento per il periodo antecedente gli ultimi cinque anni, riducendo, così, il credito vantato nella somma complessiva di € 17.700,00, somma determinata calcolando le sole differenze, a titolo di mantenimento, non versate dal mese di Febbraio 2019 in poi, come riportato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 14.02.2024.
Celebratasi la prima udienza, con provvedimento del 13.06.2024, questo Tribunale, in diversa composizione monocratica, rilevato che la opposta aveva limitato la domanda di pagamento al minor importo di € 17.700,00 in ragione della matura prescrizione dei ratei di pagamento dell'assegno di mantenimento eccepiti dal debitore opponente e rilevato, altresì, che la legittimazione alla riscossione per l'assegno di mantenimento per la quota riferibile ai figli divenuti nelle more maggiorenni fosse concorrente con quella della madre, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per l'intero, ma, in ragione del riconoscimento della maturata prescrizione, accoglieva per contro la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente l'importo di € 17.700,00 e, stante la mancanza di richieste istruttorie, fissava l'udienza per rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 13.03.2025, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, quindi, per quanto di ragione.
Infatti, come riportato nell'atto di pignoramento presso terzi notificato da CP_1 il 14.02.2024, successivamente alla notifica dell'atto di opposizione a precetto (26.1.2024), la stessa riduceva il credito iniziale di cui all'atto di precetto notificato in data 22.01.2024, rinunciando, così, alle somme maturate fino a gennaio 2019. Pertanto, il credito inizialmente richiesto pari ad € 50.431,00 è stato ridotto ad € 17.700,00.
La riduzione delle pretese creditorie della costituisce, invero, una rinuncia a parte CP_1 del credito ed una piena adesione all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
Va disattesa, poi, l'eccezione di illegittimità dell'atto di precetto per aver, l'opposta, richiesto somme maggiori rispetto a quelle portate dal titolo esecutivo azionato, in virtù di un non meglio precisato accordo di riduzione dello assegno di mantenimento, che sarebbe intervenuto tra le parti dopo l'omologazione della separazione ovvero per la raggiunta autosufficienza economica delle figlie. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “Il diritto a
2 percepire l'assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all'art. 710 cod. proc. civ., con la conseguenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare "ipso facto", in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze” (Cass. 22491/2006).
Neanche può essere accolto il motivo di opposizione in forza del quale l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a chiedere l'assegno di mantenimento anche per le figlie, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati”; pertanto “il versamento dell'assegno al figlio, non più nelle mani della madre bensì direttamente al figlio, non può essere validamente stabilito da un accordo delle parti, bensì deve essere statuito in un provvedimento giudiziario” (v. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 13.04.2021, n. 9700).
In definitiva, tenuto conto della rinuncia al maggiore importo da parte dell'opposta, per la totale adesione al primo motivo di opposizione, peraltro fondato, deve dichiararsi che sussiste il diritto ad agire in via esecutiva per il minore importo di € 17.700,00.
La rinuncia a parte del credito per adesione al primo motivo di opposizione (con le conseguenze di cui all'art. 306 c.p.c., applicabile anche alla rinuncia alla domanda, in punto di spese di lite) e il rigetto degli altri motivi di opposizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 597/2024 promossa da nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 deduzione disattesa:
- dichiara che il diritto ad agire in via esecutiva in virtù del Decreto di Omologazione R.G. n. 9330/2008 emesso dal Tribunale di Nola il 26.06.2009 sussiste limitatamente all'importo di € 17.700,00.
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 23 maggio 2025
Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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