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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18534 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 20008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.20008/24 sul ricorso svolto da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il Visto del P.M.;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note conformi del 17.11.24 e 18.11.24del 19.9.24, e, segnatamente: ” 1)
Affidamento Condiviso Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi genitori, con esercizio disgiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni di Persona_1
2) Frequentazione del figlio con i genitori il figlio sarà collocato in via prevalente presso la madre con tempi di Persona_1 frequentazione regolati come segue: a.- diritto di visita ordinario. Il padre potrà tenere con sé il figlio a Roma due volte a settimana, come all'attualità e come di seguito. Salvo diverso accordo scritto, almeno tre settimane prima quanto alle date e almeno due giorni prima quanto all'orario, il padre preleverà il figlio il mercoledì all'uscita della scuola (o alle 15.30 presso l'abitazione materna durante le vacanze scolastiche o le pause scolastiche), per riaccompagnarlo il giovedì alle ore 20.00 presso l'abitazione materna. In tali giorni sarà onere del padre accompagnare il figlio ad ogni attività di interesse (ricreativa, ludica, sportiva, sociale, ...) ed andarlo a riprendere. In caso di imprevisto oggettivo, purchè documentato e non dipendente dalla volontà del sig. o della sig.ra il giorno CP_1 Pt_1 potrà essere anticipato o posticipato sempre su accordo tra le parti, secondo buon senso. b.- durante le vacanze scolastiche estive (inizio: alla fine dell'ultimo giorno di lezioni prima della vacanza;
fine: la sera prima del primo giorno di lezioni dopo la vacanza) resterà fermo il regime di frequentazione ordinario e salvo diverso accordo scritto da assumersi entro il 30 maggio: b.1 il padre potrà tenere con sé il figlio 7 giorni consecutivi e anche non consecutivi con la precisazione che nei periodi di permanenza i pernotti saranno massimo due per ciascun periodo . Il padre comunicherà le date entro il 30 aprile. Nel caso non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto di scelta e questo spetterà alla madre. Sarà sempre onere del padre, durante il periodo di pertinenza, prelevare il figlio presso la madre e ricondurlo presso il domicilio materno. b.2 La madre potrà tenere con sé il figlio fino a quattro settimane anche non consecutive.
Durante tale periodo sarà sospesa la frequentazione padre-figlio. La madre comunicherà le date entro il 30 maggio e dopo che il padre avrà comunicato il periodo di cui al punto b.
1. Nel caso in cui la madre non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto di scelta e questo spetterà al padre. b.3 Dall'estate 2026 le parti potranno concordare tempi di frequentazione padre-figlio maggiori, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del minore. In tal caso, a partire dal 2026 le date dovranno essere definite entro il
30 maggio, ma con diritto di scelta ad anni alterni, circa il periodo di propria spettanza (per la madre nel 2026, per il padre nel 2027,
e così via); laddove uno dei genitori non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto discelta. ***** c.- durante le vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua (inizio: alla fine dell'ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze;
fine: la sera prima del primo giorno di lezioni dopo la vacanza) il regime di frequentazione ordinaria sopra indicato è sospeso. Salvo diverso accordo scritto sulle date e sugli orari da assumere entro il 30 novembre e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi, il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi (due pernotti) nel periodo, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre a cominciare dall'anno in corso;
l'anno successivo o nel periodo dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 13.00 del 2 gennaio o nel periodo dalle ore 10.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 6 gennaio e così di seguito, precisando che gli orari non sono tassativi e dipenderanno anche dagli orari dei mezzi di trasporto. Per le vacanze di Pasqua, salvo diverso accordo scritto sulle date e sugli orari assunto almeno tre settimane prima, il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi, alternando il periodo dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 20.00 della Pasqua con il periodo dalle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20.00 del mercoledì con cadenza annuale (nel 2025 il periodo di Pasqua con la madre e il periodo con il Lunedi dell'Angelo con il padre e così via). d- salvo diverso accordo scritto assunto almeno tre settimane prima, il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, in luogo che questi avranno cura di concordare e- salvo diverso accordo assunto almeno tre settimane prima, il minore, con priorità sulle frequentazioni regolari e compatibilmente con gli impegni scolastici, trascorrerà, con il relativo genitore il giorno (inizio: ore 10.00, fine: ore 21,00) della festa del papà, della festa della mamma, del rispettivo compleanno, invariato per il resto il regime di frequentazione per la settimana interessata;
f- il minore trascorrerà con il padre gli ulteriori giorni festivi
( 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) previo accordo scritto con la sig.ra da assumere Pt_1 entro tre settimane prima e preferibilmente alternandosi negli anni con la madre e con il seguente orario: ore 10,00 - ore 21,00; g.- nell'espletamento delle modalità di frequentazione come sopra regolamentate sarà onere del padre prendere il figlio e riaccompagnarlo alle ore stabilite presso l'abitazione materna o nei luoghi indicati concordemente dalle parti nel presente atto ovvero di volta in volta
2 determinati in ragione delle esigenze del minore;
h. nel caso di impegnativa malattia certificata dal medico pediatra di base, il figlio si tratterrà, ove il pediatra di base attesti che sia controindicato il trasferimento del bambino da una abitazione all'altro , dove si trova sino al superamento della stessa. Salvo diverso accordo scritto, durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine di una settimana o più, la madre/il padre si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere brevemente il figlio presso la propria abitazione nei giorni sopra previsti per il reciproco contatto secondo il seguente orario a scelta: 11.00-12.00 o 18,00-19,00. i.- Ciascun genitore dovrà ricevere e dare informazioni aggiornate sul figlio, che, nel momento in cui sarà dotato di telefono, potrà telefonare ad entrambi i genitori e ricevere da questi telefonate sul proprio cellulare in qualsiasi momento ragionevole. In ogni caso il genitore che non ha con sé il figlio parlerà con questi preferibilmente nella fascia oraria dalle ore 17:30 alle ore 18.30, anche con videochiamata, ed è a tal fine autorizzato a fare la telefonata, oltre che sul telefono del figlio, quando lo avrà, anche su quello dell'altro genitore. l. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni. ***** m. I genitori si impegnano a crescere ed educare Persona_1 il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi e a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale. I genitori si impegnano a comunicarsi a mezzo email ovvero lettera A/R rispettivamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza;
n. a titolo di contributo al mantenimento del figlio n.1.- il sig. Persona_1 Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di euro 1.300,00, entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT FOI del costo della vita, con decorrenza Ottobre 2024 (per il mese attuale entro la data del 25 Ottobre) ed a corrisponderle mensilmente (ovvero nella diversa cadenza prevista dall'istituto scolastico) l'importo pari alla metà della retta scolastica e dell'iscrizione dovute per la scuola privata frequentata dal figlio o che frequenterà in futuro, e delle spese per le Persona_1 attività extracurriculari a scuola (ad esempio Art and Craft) e sportive. Tali importi, come tutti quelli di cui ai punti n.2, dovranno essere versati sul c/c Iban: T74W0326803211052204054571. n.
2- i genitori provvederanno alle ulteriori spese CP_2 straordinarie nella misura del 50 % regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014; a tal fine le Parti si scambieranno le necessarie comunicazioni a mezzo email, agli indirizzi: ; Email_1
n.3 l'assegno di mantenimento mensile per il figlio deve intendersi rata dell'assegno di mantenimento Email_2 annuale, pertanto è dovuto per intero ogni mese, indipendentemente dal maggiore o minore tempo di frequentazione con il padre rispetto agli altri mesi;
o. Deducibilità / detraibilità fiscale I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni/detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. p. Rimborsi e sussidi Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli saranno ripartiti CP tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese stesse. q. Assegno unico La somma dovuta dall'
a titolo di assegno unico per la famiglia continuerà ad essere accreditata sul conto corrente cointestato n. 72226074 Mediobanca Premier
e sarà destinata al pagamento delle spese straordinarie di cui al punto n.
2. r. Il sig. si farà carico di tutte le spese derivanti CP_1 dalla difesa tecnica nei procedimenti penali - oggi riuniti – tuttora in corso presso il Giudice di Pace Penale di Roma 2758/2021
RGNR e 1823/22 RGNR ed al netto di eventuali definizioni stragiudiziali che si renderanno utili. La sig.ra non ha Pt_1 proposto opposizione avverso l'istanza di archiviazione inerente la querela presentata in danno del sig. dichiara sin da CP_1 ora rinunciare a qualsiasi pretesa economica in relazione a tali fatti proposti in querela. s. Le Parti reciprocamente si danno atto che con la corretta esecuzione del presente accordo le stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in virtù del pregresso rapporto di convivenza Al fine di agevolarlo nella frequentazione con il figlio, la sig.ra mette momentaneamente a disposizione del Pt_1
3 sig. per due giorni a settimana, come già in passato, un'ala sita all'interno del proprio ufficio in Roma, via Pavia 38 e CP_1 composta da stanza con divano letto, tavolo, sedie e cassettiera, cucina arredata e bagno con doccia, il tutto ad uso esclusivo durante la sua permanenza, in cambio di un rimborso di € 250.00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese (specificando nella causale il mese di riferimento), indipendentemente dall'effettivo utilizzo del bene da parte del sig. I tre ambienti sono CP_1 forniti di arredi come da n. 5 fotografie che si producono e l'acquisto di ogni eventuale nuova suppellettile che si rendesse necessaria avverrà a cura e spese a carico del sig. e previo consenso della sig.ra Il sig. non potrà ricevere CP_1 Pt_1 CP_1 né ospitare soggetti terzi senza il previo consenso della sig.ra Il sig. provvederà alla pulizia del locale utilizzato Pt_1 CP_1
a proprie cure e spese. Premesso che da febbraio 2024 il sig. ha corrisposto alla sig.ra a titolo di rimborso CP_1 Pt_1 spese per il locale di cui sopra, la complessiva somma di € 1.750,00 anziché 2.250,00 (€ 250,00 x 9 mesi), come da bonifici del
22.3.2024 (€ 500,00), 4.6.2024 (€ 500,00), 27.08.2024 (€ 500,00), 9.10.2024 (€ 250,00), il sig. provvederà, CP_1 altresì, a corrispondere entro il 25 ottobre l'ulteriore residua somma di € 500,00. Il rimborso spese dovrà essere versato sul conto
Unicredit IBAN [...]. Spese di lite compensate.”;
- Spese compensate
Roma 20.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.20008/24 sul ricorso svolto da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il Visto del P.M.;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note conformi del 17.11.24 e 18.11.24del 19.9.24, e, segnatamente: ” 1)
Affidamento Condiviso Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi genitori, con esercizio disgiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni di Persona_1
2) Frequentazione del figlio con i genitori il figlio sarà collocato in via prevalente presso la madre con tempi di Persona_1 frequentazione regolati come segue: a.- diritto di visita ordinario. Il padre potrà tenere con sé il figlio a Roma due volte a settimana, come all'attualità e come di seguito. Salvo diverso accordo scritto, almeno tre settimane prima quanto alle date e almeno due giorni prima quanto all'orario, il padre preleverà il figlio il mercoledì all'uscita della scuola (o alle 15.30 presso l'abitazione materna durante le vacanze scolastiche o le pause scolastiche), per riaccompagnarlo il giovedì alle ore 20.00 presso l'abitazione materna. In tali giorni sarà onere del padre accompagnare il figlio ad ogni attività di interesse (ricreativa, ludica, sportiva, sociale, ...) ed andarlo a riprendere. In caso di imprevisto oggettivo, purchè documentato e non dipendente dalla volontà del sig. o della sig.ra il giorno CP_1 Pt_1 potrà essere anticipato o posticipato sempre su accordo tra le parti, secondo buon senso. b.- durante le vacanze scolastiche estive (inizio: alla fine dell'ultimo giorno di lezioni prima della vacanza;
fine: la sera prima del primo giorno di lezioni dopo la vacanza) resterà fermo il regime di frequentazione ordinario e salvo diverso accordo scritto da assumersi entro il 30 maggio: b.1 il padre potrà tenere con sé il figlio 7 giorni consecutivi e anche non consecutivi con la precisazione che nei periodi di permanenza i pernotti saranno massimo due per ciascun periodo . Il padre comunicherà le date entro il 30 aprile. Nel caso non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto di scelta e questo spetterà alla madre. Sarà sempre onere del padre, durante il periodo di pertinenza, prelevare il figlio presso la madre e ricondurlo presso il domicilio materno. b.2 La madre potrà tenere con sé il figlio fino a quattro settimane anche non consecutive.
Durante tale periodo sarà sospesa la frequentazione padre-figlio. La madre comunicherà le date entro il 30 maggio e dopo che il padre avrà comunicato il periodo di cui al punto b.
1. Nel caso in cui la madre non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto di scelta e questo spetterà al padre. b.3 Dall'estate 2026 le parti potranno concordare tempi di frequentazione padre-figlio maggiori, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del minore. In tal caso, a partire dal 2026 le date dovranno essere definite entro il
30 maggio, ma con diritto di scelta ad anni alterni, circa il periodo di propria spettanza (per la madre nel 2026, per il padre nel 2027,
e così via); laddove uno dei genitori non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto discelta. ***** c.- durante le vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua (inizio: alla fine dell'ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze;
fine: la sera prima del primo giorno di lezioni dopo la vacanza) il regime di frequentazione ordinaria sopra indicato è sospeso. Salvo diverso accordo scritto sulle date e sugli orari da assumere entro il 30 novembre e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi, il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi (due pernotti) nel periodo, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 25 dicembre a cominciare dall'anno in corso;
l'anno successivo o nel periodo dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 13.00 del 2 gennaio o nel periodo dalle ore 10.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 6 gennaio e così di seguito, precisando che gli orari non sono tassativi e dipenderanno anche dagli orari dei mezzi di trasporto. Per le vacanze di Pasqua, salvo diverso accordo scritto sulle date e sugli orari assunto almeno tre settimane prima, il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi, alternando il periodo dalle ore 10.00 del Venerdì Santo alle ore 20.00 della Pasqua con il periodo dalle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo alle ore 20.00 del mercoledì con cadenza annuale (nel 2025 il periodo di Pasqua con la madre e il periodo con il Lunedi dell'Angelo con il padre e così via). d- salvo diverso accordo scritto assunto almeno tre settimane prima, il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, in luogo che questi avranno cura di concordare e- salvo diverso accordo assunto almeno tre settimane prima, il minore, con priorità sulle frequentazioni regolari e compatibilmente con gli impegni scolastici, trascorrerà, con il relativo genitore il giorno (inizio: ore 10.00, fine: ore 21,00) della festa del papà, della festa della mamma, del rispettivo compleanno, invariato per il resto il regime di frequentazione per la settimana interessata;
f- il minore trascorrerà con il padre gli ulteriori giorni festivi
( 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) previo accordo scritto con la sig.ra da assumere Pt_1 entro tre settimane prima e preferibilmente alternandosi negli anni con la madre e con il seguente orario: ore 10,00 - ore 21,00; g.- nell'espletamento delle modalità di frequentazione come sopra regolamentate sarà onere del padre prendere il figlio e riaccompagnarlo alle ore stabilite presso l'abitazione materna o nei luoghi indicati concordemente dalle parti nel presente atto ovvero di volta in volta
2 determinati in ragione delle esigenze del minore;
h. nel caso di impegnativa malattia certificata dal medico pediatra di base, il figlio si tratterrà, ove il pediatra di base attesti che sia controindicato il trasferimento del bambino da una abitazione all'altro , dove si trova sino al superamento della stessa. Salvo diverso accordo scritto, durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine di una settimana o più, la madre/il padre si impegna a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere brevemente il figlio presso la propria abitazione nei giorni sopra previsti per il reciproco contatto secondo il seguente orario a scelta: 11.00-12.00 o 18,00-19,00. i.- Ciascun genitore dovrà ricevere e dare informazioni aggiornate sul figlio, che, nel momento in cui sarà dotato di telefono, potrà telefonare ad entrambi i genitori e ricevere da questi telefonate sul proprio cellulare in qualsiasi momento ragionevole. In ogni caso il genitore che non ha con sé il figlio parlerà con questi preferibilmente nella fascia oraria dalle ore 17:30 alle ore 18.30, anche con videochiamata, ed è a tal fine autorizzato a fare la telefonata, oltre che sul telefono del figlio, quando lo avrà, anche su quello dell'altro genitore. l. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni. ***** m. I genitori si impegnano a crescere ed educare Persona_1 il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi e a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale. I genitori si impegnano a comunicarsi a mezzo email ovvero lettera A/R rispettivamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza;
n. a titolo di contributo al mantenimento del figlio n.1.- il sig. Persona_1 Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di euro 1.300,00, entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT FOI del costo della vita, con decorrenza Ottobre 2024 (per il mese attuale entro la data del 25 Ottobre) ed a corrisponderle mensilmente (ovvero nella diversa cadenza prevista dall'istituto scolastico) l'importo pari alla metà della retta scolastica e dell'iscrizione dovute per la scuola privata frequentata dal figlio o che frequenterà in futuro, e delle spese per le Persona_1 attività extracurriculari a scuola (ad esempio Art and Craft) e sportive. Tali importi, come tutti quelli di cui ai punti n.2, dovranno essere versati sul c/c Iban: T74W0326803211052204054571. n.
2- i genitori provvederanno alle ulteriori spese CP_2 straordinarie nella misura del 50 % regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014; a tal fine le Parti si scambieranno le necessarie comunicazioni a mezzo email, agli indirizzi: ; Email_1
n.3 l'assegno di mantenimento mensile per il figlio deve intendersi rata dell'assegno di mantenimento Email_2 annuale, pertanto è dovuto per intero ogni mese, indipendentemente dal maggiore o minore tempo di frequentazione con il padre rispetto agli altri mesi;
o. Deducibilità / detraibilità fiscale I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni/detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. p. Rimborsi e sussidi Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli saranno ripartiti CP tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese stesse. q. Assegno unico La somma dovuta dall'
a titolo di assegno unico per la famiglia continuerà ad essere accreditata sul conto corrente cointestato n. 72226074 Mediobanca Premier
e sarà destinata al pagamento delle spese straordinarie di cui al punto n.
2. r. Il sig. si farà carico di tutte le spese derivanti CP_1 dalla difesa tecnica nei procedimenti penali - oggi riuniti – tuttora in corso presso il Giudice di Pace Penale di Roma 2758/2021
RGNR e 1823/22 RGNR ed al netto di eventuali definizioni stragiudiziali che si renderanno utili. La sig.ra non ha Pt_1 proposto opposizione avverso l'istanza di archiviazione inerente la querela presentata in danno del sig. dichiara sin da CP_1 ora rinunciare a qualsiasi pretesa economica in relazione a tali fatti proposti in querela. s. Le Parti reciprocamente si danno atto che con la corretta esecuzione del presente accordo le stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra in virtù del pregresso rapporto di convivenza Al fine di agevolarlo nella frequentazione con il figlio, la sig.ra mette momentaneamente a disposizione del Pt_1
3 sig. per due giorni a settimana, come già in passato, un'ala sita all'interno del proprio ufficio in Roma, via Pavia 38 e CP_1 composta da stanza con divano letto, tavolo, sedie e cassettiera, cucina arredata e bagno con doccia, il tutto ad uso esclusivo durante la sua permanenza, in cambio di un rimborso di € 250.00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese (specificando nella causale il mese di riferimento), indipendentemente dall'effettivo utilizzo del bene da parte del sig. I tre ambienti sono CP_1 forniti di arredi come da n. 5 fotografie che si producono e l'acquisto di ogni eventuale nuova suppellettile che si rendesse necessaria avverrà a cura e spese a carico del sig. e previo consenso della sig.ra Il sig. non potrà ricevere CP_1 Pt_1 CP_1 né ospitare soggetti terzi senza il previo consenso della sig.ra Il sig. provvederà alla pulizia del locale utilizzato Pt_1 CP_1
a proprie cure e spese. Premesso che da febbraio 2024 il sig. ha corrisposto alla sig.ra a titolo di rimborso CP_1 Pt_1 spese per il locale di cui sopra, la complessiva somma di € 1.750,00 anziché 2.250,00 (€ 250,00 x 9 mesi), come da bonifici del
22.3.2024 (€ 500,00), 4.6.2024 (€ 500,00), 27.08.2024 (€ 500,00), 9.10.2024 (€ 250,00), il sig. provvederà, CP_1 altresì, a corrispondere entro il 25 ottobre l'ulteriore residua somma di € 500,00. Il rimborso spese dovrà essere versato sul conto
Unicredit IBAN [...]. Spese di lite compensate.”;
- Spese compensate
Roma 20.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
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