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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Mele Riccardo presidente dr. Petrelli Maurizio consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 93 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
tra
, (p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Carabellese, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(c.f. , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Loredana Alò, come da mandato in atti.
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 3.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con ricorso del 23.5.2019 il sig. ha proposto Controparte_2
opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art.72 bis e 48 bis del DPR n. 602/1973 promosso da di Brindisi, Controparte_1
notificato al terzo pignorato con il quale sono stati Controparte_3 sottoposti a pignoramento i crediti dall' vantati nei confronti del CP_2
predetto Comune, quale terzo pignorato, nell'ambito della procedura
esecutiva iscritta al N. 1314/2018 in forza di Ordinanza di assegnazione somme del 13.12.2019, fondata su Decreto Ingiuntivo n.° 509/2018 del
17.7.2018 emesso dal Tribunale di Brindisi, divenuto definitivamente esecutivo mediante apposizione della relativa formula in data 20.02.2018. In
data 13.09.2019 il terzo pignorato ha ottemperato Controparte_3
all'ordine di pagamento diretto contenuto nel pignoramento ex art 702 bis versando ad la somma somma di € 8.191,59 vantata dal sig. Controparte_1
. CP_2
Conseguentemente, con provvedimento reso in data 4.11.2019, è stato
assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non essendovi interesse e luogo per la pronuncia in ordine alla sospensione della procedura.
Con atto di citazione, notificato in data 23.12.2019, il sig. Controparte_2
ha introdotto il giudizio di merito eccependo: 1) 1'illegittimità della notifica
per mancanza di deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
2)
l'Illegittimità della notifica effettuata per il tramite di posta privata;
3)
Illegittimità della notifica effettuata per inosservanza delle prescrizioni ex
art. 140 cpc;
4) Omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento ivi compresa l'ingiunzione di pagamento;
5) Difetto di motivazione dell'atto di
pignoramento e mancata allegazione della cartella di pagamento non notificata all'opponente; 6) Intervenuta prescrizione del credito;
Violazione
dei limiti di pignorabilità dei crediti ex art. 72 ter.
Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per i motivi enunciati,
con vittoria di spese e competenze. Con comparsa di risposta, depositata in data 17.03.2020, si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità ed Controparte_4
irritualità dell'opposizione e nel merito la sua infondatezza concludendo per il
suo rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento, depositato in data 28.10.2022, è stata sospesa in via
provvisoria la cartella di pagamento N. 02420180003002189 e l'intimazione di pagamento N. 02420229002605346/000”.
§1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1552 dell'8.11.2023 ha accolto l'opposizione ed ha condannato l' Controparte_1
a restituire al sig. la somma di € 8.191,59
[...] Controparte_2
ricevuta dal terzo pignorato Controparte_3
Le spese sono state compensate.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha affermato innanzitutto l'incompletezza dell'iter di perfezionamento della notifica (per posta) dell'atto di pignoramento presso terzi, tenuto conto che: 1)
Cont
“l'avviso di ricevimento prodotto dalla convenuta opposta si riferisce non già all'atto di pignoramento, bensì all'avviso di deposito presso la Casa
Comunale”; 2) il ha attestato che “L'atto di Controparte_3 CP_1
identificato p.t. 024/2019/13969 indirizzato al sig. quale
[...] CP_2
destinatario non risulta alla data del 15.5.2019 essere stato depositato presso il (come da all. 4 nel fascicolo di parte opponente) ; 3) Controparte_3
l'avviso di deposito era stato ricevuto da , persona diversa Controparte_6
dal destinatario, senza che poi fosse stata inviata la necessaria raccomandata informativa (in violazione dell'art. 140 c.p.c.); il tribunale ha, pertanto, dichiarato la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito da;
Controparte_7
- esaminando la censura relativa al difetto di legittimazione dell'Operatore
Postale Nexive, cui erano state affidate le operazioni di notifica del pignoramento, il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione anche in considerazione della mancata produzione della prova della licenza individuale rilasciata, alla suddetta azienda privata, dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE); - ha accolto pure l'eccezione di nullità della notifica della cartella esattoriale di pagamento n. 02420180003002189000 (costituente atto prodromico al pignoramento) per mancanza di prova in ordine all'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa (adempimenti imposti dall'art. 140 c.p.c.);
- per tutti questi motivi, il tribunale ha accolto l'opposizione proposta da
, dichiarando assorbite le ulteriori ragioni di opposizione Controparte_2 all'esecuzione esattoriale.
§ 2
Ha proposto appello , ed ha chiesto che - in Controparte_7
totale riforma della sentenza n. 1552/2023 - fosse rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_2
All'udienza del 7.11.2024 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 3.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulla questione di ammissibilità dell'appello, sollevata d'ufficio dalla corte.
All'udienza del 9.1.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., con deposito contestuale di motivazione e dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Tutte le questioni decise dal tribunale, con la sentenza impugnata, attengono al quomodo dell'esecuzione esattoriale e dunque costituiscono ragioni di opposizione agli atti esecutivi.
Per costante orientamento giurisprudenziale: “Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.”. (cass.civ.sez.III, ord
13.11.2023 n. 31549).
L'appello è pertanto inammissibile.
§ 4 Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento, in favore di , Controparte_8 Controparte_2
delle spese processuali che liquida i € 1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, il 9.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Mele Riccardo presidente dr. Petrelli Maurizio consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 93 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
tra
, (p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Carabellese, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(c.f. , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Loredana Alò, come da mandato in atti.
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 3.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con ricorso del 23.5.2019 il sig. ha proposto Controparte_2
opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art.72 bis e 48 bis del DPR n. 602/1973 promosso da di Brindisi, Controparte_1
notificato al terzo pignorato con il quale sono stati Controparte_3 sottoposti a pignoramento i crediti dall' vantati nei confronti del CP_2
predetto Comune, quale terzo pignorato, nell'ambito della procedura
esecutiva iscritta al N. 1314/2018 in forza di Ordinanza di assegnazione somme del 13.12.2019, fondata su Decreto Ingiuntivo n.° 509/2018 del
17.7.2018 emesso dal Tribunale di Brindisi, divenuto definitivamente esecutivo mediante apposizione della relativa formula in data 20.02.2018. In
data 13.09.2019 il terzo pignorato ha ottemperato Controparte_3
all'ordine di pagamento diretto contenuto nel pignoramento ex art 702 bis versando ad la somma somma di € 8.191,59 vantata dal sig. Controparte_1
. CP_2
Conseguentemente, con provvedimento reso in data 4.11.2019, è stato
assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non essendovi interesse e luogo per la pronuncia in ordine alla sospensione della procedura.
Con atto di citazione, notificato in data 23.12.2019, il sig. Controparte_2
ha introdotto il giudizio di merito eccependo: 1) 1'illegittimità della notifica
per mancanza di deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
2)
l'Illegittimità della notifica effettuata per il tramite di posta privata;
3)
Illegittimità della notifica effettuata per inosservanza delle prescrizioni ex
art. 140 cpc;
4) Omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento ivi compresa l'ingiunzione di pagamento;
5) Difetto di motivazione dell'atto di
pignoramento e mancata allegazione della cartella di pagamento non notificata all'opponente; 6) Intervenuta prescrizione del credito;
Violazione
dei limiti di pignorabilità dei crediti ex art. 72 ter.
Ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per i motivi enunciati,
con vittoria di spese e competenze. Con comparsa di risposta, depositata in data 17.03.2020, si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità ed Controparte_4
irritualità dell'opposizione e nel merito la sua infondatezza concludendo per il
suo rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento, depositato in data 28.10.2022, è stata sospesa in via
provvisoria la cartella di pagamento N. 02420180003002189 e l'intimazione di pagamento N. 02420229002605346/000”.
§1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1552 dell'8.11.2023 ha accolto l'opposizione ed ha condannato l' Controparte_1
a restituire al sig. la somma di € 8.191,59
[...] Controparte_2
ricevuta dal terzo pignorato Controparte_3
Le spese sono state compensate.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha affermato innanzitutto l'incompletezza dell'iter di perfezionamento della notifica (per posta) dell'atto di pignoramento presso terzi, tenuto conto che: 1)
Cont
“l'avviso di ricevimento prodotto dalla convenuta opposta si riferisce non già all'atto di pignoramento, bensì all'avviso di deposito presso la Casa
Comunale”; 2) il ha attestato che “L'atto di Controparte_3 CP_1
identificato p.t. 024/2019/13969 indirizzato al sig. quale
[...] CP_2
destinatario non risulta alla data del 15.5.2019 essere stato depositato presso il (come da all. 4 nel fascicolo di parte opponente) ; 3) Controparte_3
l'avviso di deposito era stato ricevuto da , persona diversa Controparte_6
dal destinatario, senza che poi fosse stata inviata la necessaria raccomandata informativa (in violazione dell'art. 140 c.p.c.); il tribunale ha, pertanto, dichiarato la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito da;
Controparte_7
- esaminando la censura relativa al difetto di legittimazione dell'Operatore
Postale Nexive, cui erano state affidate le operazioni di notifica del pignoramento, il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione anche in considerazione della mancata produzione della prova della licenza individuale rilasciata, alla suddetta azienda privata, dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE); - ha accolto pure l'eccezione di nullità della notifica della cartella esattoriale di pagamento n. 02420180003002189000 (costituente atto prodromico al pignoramento) per mancanza di prova in ordine all'avvenuta affissione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa (adempimenti imposti dall'art. 140 c.p.c.);
- per tutti questi motivi, il tribunale ha accolto l'opposizione proposta da
, dichiarando assorbite le ulteriori ragioni di opposizione Controparte_2 all'esecuzione esattoriale.
§ 2
Ha proposto appello , ed ha chiesto che - in Controparte_7
totale riforma della sentenza n. 1552/2023 - fosse rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_2
All'udienza del 7.11.2024 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 3.12.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulla questione di ammissibilità dell'appello, sollevata d'ufficio dalla corte.
All'udienza del 9.1.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata discussa e decisa ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., con deposito contestuale di motivazione e dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
Tutte le questioni decise dal tribunale, con la sentenza impugnata, attengono al quomodo dell'esecuzione esattoriale e dunque costituiscono ragioni di opposizione agli atti esecutivi.
Per costante orientamento giurisprudenziale: “Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.”. (cass.civ.sez.III, ord
13.11.2023 n. 31549).
L'appello è pertanto inammissibile.
§ 4 Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento, in favore di , Controparte_8 Controparte_2
delle spese processuali che liquida i € 1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, il 9.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele