Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dottssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 14053/2023; promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Pasquale Biondi;
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca e Imperia Tagliafierro;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.07.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi la nullità e/o la inopponibilità nei propri confronti di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011, il ticket buono pasto e l'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, e per l'effetto condannarsi la resistente alla corresponsione in proprio favore della somma pari ad euro 3.955,06, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost, chiedeva infine determinarsi, ex art. 429, terzo comma c.p.c., sulle somma dovute il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, e per l'effetto condannarsi altresì la resistente, al pagamento in proprio favore delle relative somme. Esponeva di prestare la propria attività lavorativa presso l' dal CP_2
1 gennaio 2013, con inquadramento, a far data dal 01/01/2013 al 31/05/2020, nel profilo professionale di coordinatore ferroviario pos.2, parametro retributivo 202, mentre per il periodo intercorrente dal 01/06/2019 al 31/10/2020, nel profilo professionale di coordinatore ferroviario pos. 2, con parametro retributivo 210, infine nel periodo intercorrente dal 01/11/2020 ad oggi, nel profilo
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati. Preliminarmente, occorre richiamare le sentenze della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e Cassazione civile sez. lav.
-15/10/2020, n. 22401, in cui la Suprema Corte ha definito la
“nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, così come prevista dall'art. 7 della direttiva 88/2003, sostenendo che:“per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), aveva avuto Persona_1 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intendeva significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che maggiori e più incisive Persona_2 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C1155/10, e altri (punto 21) dove si Per_3 afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)…”. Nelle medesime pronunce la Cassazione ha precisato che: “ l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Con il conforto di tali pronunce , può affermarsi come la retribuzione delle ferie annuali possa coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore , onde evitare che lo stesso sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale. Occorre, altresì, precisare che laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, quest'ultima deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che vadano a compensare le difficoltà intrinsecamente collegate alla esecuzione di mansioni del lavoratore, oppure di indennità correlate al suo status professionale. Nella retribuzione delle ferie, al contrario, non saranno computabili le indennità correlate alla copertura delle spese o ai disagi occasionali e accessori. Pertanto, il giudice nazionale dovrà individuare il nesso intrinseco che intercorre fra i vari elementi della retribuzione e le mansioni svolte dal lavoratore. Le questioni oggetto della presente disamina sono state oggetto di numerose pronunce della Corte Territoriale, secondo cui :
“..l'Accordo regionale del 15.12.2011 -al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata , una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: -sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.” Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali. ….. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. …. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, contrariamente ai criteri evidenziati, escluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. In realtà , il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria E' anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.”( CdA , sent. n. 1766.23, rel. Dr Gallo, Pres. Papa) In una medesima pronuncia è stato altresì precisato che : “L'accordo aziendale del 25.07.2012 ha indicato, poi, sotto la dicitura
“confluenze delle voci retributive da abrogata contrattazione di II livello”, le singole voci abrogate e converse nell'indennità perequativa e compensativa che, nel caso e nel periodo in esame, risultano pacificamente erogate al lavoratore. Sulla base di quanto appena esposto, è da ritenersi che le indennità compensative/perequative siano da ricomprendere nel computo dell'indennità da corrispondere in relazione al periodo delle ferie, poiché esse nascono con la finalità di consentire al lavoratore di godere di un trattamento economico equiparabile a quello già in godimento prima dell'approvazione degli accordi, che hanno previsto una modifica del trattamento retributivo. Perde così di significato la natura delle singole voci ricomprese nelle indennità in oggetto la cui istituzione è proprio connessa ad una esigenza di omogeneizzazione del costo di lavoro e di superamento delle singole specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva aziendale. Orbene, se si pone a confronto la detta finalità (ovvero il mantenimento di un trattamento equiparabile nel passaggio di discipline economiche) con i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), risulta chiaro che l'esclusione di tali voci dal computo delle ferie determinerebbe proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, considerato che l'importo di quanto corrisposto a titolo di tali indennità costituisce una parte rilevante della retribuzione percepita dal lavoratore”. (CdA sent. n.4076/2023; , rel Per_4 Per_5 Per_6
Orbene, occorre pr le e osservazioni valgono anche per l'indennità di turno, correlata intrinsecamente allo svogimento dell'attività lavorativa. Tale emolumento è stato previsto dall' Accordo Nazionale del 21/05/1981, che ha previsto la corresponsione giornaliera di L.500 (attualmente pari alla somma di € 0,52) al personale che viaggia in macchina di guida ed a tutto il personale che presta servizio come turnista per ogni giornata di lavoro svolto. Tale indennità ha lo scopo di remunerare le particolarità delle mansioni proprie del personale evidenziato, nonché le difficoltà correlate alla prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti dall'azienda per garantire i vari utenti il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana. Alla luce delle osservazioni svolte anche tale indennità dovrà essere computata nel calcolo della “retribuzione” spettante l lavoratore nei giorni di fruizione delle ferie. Infine, occorre precisare che nel computo dei crediti spettanti al ricorrente, vanno computati sia i giorni di ferie in concreto fruiti dallo stesso sia i giorni di permesso sostitutivi delle ex festività. Sul punto giova precisare, infatti, che l'art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e l' art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016, ha disciplinato le ex festività soppresse, sostituendole con 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie. Occorre, altresì, precisare che la domanda relativa al ticket mensa è infondata, attesa la loro funzione compensativa della mancanza di una mensa aziendale e la loro funzione di riduzione della spesa sostenuta dal lavoratore per il pranzo. In merito al quantum dovuto al ricorrente possono essere utilizzati i conteggi allegati dal ricorrente con il ricorso introduttivo poiché appaiono correttamente sviluppati. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna dell'ente resistente a versare, in favore del ricorrente, gli importi calcolati dall'istante, decurtando, tuttavia, gli importi pretesi a titolo di ticket mensa non dovuto. Alla luce della controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate, con riferimento alla data in cui è stata proposta la domanda, occorre compensare le spese di lite in misura della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento ,in favore del ricorrente, della somma di €.3.192,06, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1030,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante metà.
Così deciso in data 18 /3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio