Articolo 1286 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 1286. Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano (( 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici aeromobili, il periodo indicato e' comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole. )) 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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