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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2752/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2752/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto
Oggi 1 aprile 2025, ore 12:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per l'opponente l'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1 per l'opposto l'avv. BIGLIARDI in sostituzione dell'avv. BASSI CLAUDIO. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. PELLEGRINI conclude chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere. Sulle spese di lite, chiede, alla luce del contegno processuale assunto dall'opponente prima della odierna opposizione (cfr. all. 9) ed anche in corso di causa (cfr. all. 10), che le spese del giudizio vengano integralmente compensate, ed in subordine che vengano liquidate ai minimi tariffari tenuto conto che non vi è stata attività istruttoria.
L'avv. BIGLIARDI conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e deposita nota spese.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 13:00.
Successivamente, alle ore 15:50, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura;
non sono presenti al momento della lettura i procuratori delle parti. Il Giudice provvede quindi al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2752/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO;
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_1
, al fine di ottenere l'accoglimento dell'opposizione all'atto di precetto che le era stato CP_1
notificato dal sulla base di una sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia - dichiarando CP_1
lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra le due parti, ed assegnando rispettivamente alla la proprietà delle unità immobiliari site in CA (Via G. Pascoli n. 16), ed al Pt_1 CP_1
quelle site in NO (Via G. Mazzini n. 73) – aveva condannato la a pagare al a Pt_1 CP_1 titolo di conguaglio, la somma di € 113.718,00.
L'intimata ha proposto opposizione al precetto, contestando la sussistenza di un titolo Pt_1
esecutivo per il diritto al pagamento del predetto conguaglio, poiché il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento del conguaglio era da considerarsi accessorio ad una sentenza di divisione, da pagina 2 di 7 ritenersi non eseguibile fino al suo passaggio in giudicato. Si è opposta, dunque, sulla base dell'assunto della carenza di esecutività del capo di condanna al pagamento del conguaglio, siccome accessorio rispetto alla statuizione principale di "accertamento costitutivo” sull'assegnazione dei beni (alla la proprietà delle unità immobiliari site in CA Via G. Pascoli n. 16, ed al quelle site Pt_1 CP_1
in NO Via G. Mazzini n. 73).
Con l'odierna opposizione alla esecuzione, si è in altri termini contestata la natura esecutiva della sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto, costituita da una sentenza il cui capo di condanna al pagamento di un conguaglio divisionale, secondo la tesi dell'opponente, sarebbe privo di esecutività fino al passaggio in giudicato della sentenza nel suo complesso. In argomento, l'opponente ha richiamato i principi elaborati da Cass. SS.UU. 22/02/2010, n. 4059.
Parte attrice ha inoltre documentato che la sentenza di divisione del Tribunale di Reggio Emilia era stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Bologna dal il quale, nell'atto di appello, aveva CP_1
contestato la sola entità del conguaglio;
di contro la si era costituita nel giudizio di appello Pt_1 senza interporre impugnazione incidentale, limitandosi a contestare le pretese dell'appellante.
L'opponente ha chiesto con l'atto di citazione la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ha resistito l'opposto , con memoria difensiva depositata in data 18/10/2024, chiedendo il CP_1 rigetto dell'istanza di sospensione.
Instaurato il contraddittorio sulla istanza di sospensione, il giudice ha respinto l'istanza di sospensione con ordinanza del 29/10/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/12/2024, il convenuto opposto CP_1
ha rilevato che si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, atteso che la
[...]
dopo l'ordinanza che aveva negato la sospensione, aveva pagato al l'intero importo Pt_1 CP_1
riportato nel precetto;
l'opposto ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con la vittoria delle spese di lite, evidenziando che l'opposizione proposta fosse in origine priva di fondamento.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, è pacifico - avendo entrambe le parti concluso concordemente sul punto - che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che, come riconosciuto dall'opposto,
l'opponente, dopo l'ordinanza del 29/10/2024 che aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha provveduto al pagamento dell'intera somma riportata nell'atto di precetto pagina 3 di 7 oggetto di opposizione, come risulta dalla quietanza notarile del 14/11/2024 prodotta dall'opponente al documento n. 10, attestante l'avvenuto pagamento della somma precettata, pari ad € 119.648,26.
Cessata quindi la materia del contendere, occorre provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale.
L'atto di precetto di cui si discute, avverso il quale ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 1, c.p.c., traeva origine dalla sentenza n. 318/2023 pubblicata il 16/03/2023, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, dichiarando lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra e l'ex marito , aveva assegnato alla la proprietà delle Parte_1 CP_1 Pt_1
unità immobiliari site in CA (Via G. Pascoli n. 16), ed al quelle site in NO (Via G. CP_1
Mazzini n. 73), ed aveva condannato la a pagare al a titolo di conguaglio, la somma di € Pt_1 CP_1
113.718,00.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che l'opposizione a precetto proposta dalla fosse, sin Pt_1 dall'origine, infondata.
Valgono al riguardo le stesse motivazioni poste a fondamento dell'Ordinanza che in data 29/10/2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che di seguito si riportano.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - dal quale non vi è ragione di discostarsi e peraltro richiamato dalla stessa parte opponente - nella sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione (quale quella del Tribunale di Reggio Emilia n. 318/2023 pubblicata il 16/03/2023), “il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di conguaglio a favore dell'altro condividente integra una condanna provvisoriamente esecutiva - e quindi valido titolo esecutivo per
l'esecuzione - quando, per mancata impugnazione del capo sull'assegnazione, quest'ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2537 del 30/01/2019): fattispecie, quest'ultima, esattamente corrispondente a quella verificatasi nel caso concreto.
Infatti, è stato prodotto nel presente giudizio, l'atto di appello presentato da innanzi alla CP_1
Corte d'appello di Bologna contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 318/2023 del
16/03/2023 (doc. attoreo n. 5), nel quale vi è stata impugnazione esclusivamente in ordine all'entità del conguaglio fissato dalla sentenza di primo grado;
l'altra condividente sig.ra di contro, si è Pt_1 limitata a richiedere esclusivamente il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza dell'entità del conguaglio così come stabilita nella sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.
Nessuno dei due condividenti ha invece proposto appello avverso i capi della sentenza riguardanti le assegnazioni immobiliari, che dunque sono divenuti definitivi.
pagina 4 di 7 Peraltro, è la stessa odierna opponente ad aver affermato, testualmente, in sede di appello nella sua comparsa di costituzione e risposta, che “i capi della sentenza di primo grado afferenti la dichiarazione di scioglimento della comunione e le assegnazioni degli immobili (oltre alla regolazione delle spese di giudizio) sono da ritenersi coperti dal giudicato e, quindi, divenuti definitivi per mancata impugnazione (appunto avente unicamente ad oggetto il capo sul conguaglio per la contestazione della sua entità)” (doc. attoreo n. 7).
Né potrebbe assumere rilevanza il fatto che i due usufruttuari, e , CP_2 CP_3
contumaci nel giudizio di primo grado, avrebbero potuto proporre appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.
Nei loro confronti, era stato esteso il contraddittorio in primo grado esclusivamente al fine di rendere, ai sensi dell'art. 1113, comma 3, c.c., la sentenza di divisione munita di effetti anche nei loro confronti.
Questi ultimi, in quanto titolari del diritto di usufrutto e non essendo comunisti in senso proprio [ cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 13/12/2005 (Rv. 585777 - 01) ], non avrebbero ora alcuna possibilità di ottenere una modifica, in appello, delle statuizioni di primo grado riguardanti le assegnazioni immobiliari tra i due condividenti e . Parte_1 CP_1
Vanno poi svolte alcune considerazioni in merito agli aspetti, valorizzati dall'opponente, legati alla trascrizione della sentenza di primo grado.
L'asserito mancato riscontro, da parte della cancelleria della Corte d'appello di Bologna, della richiesta di rilascio del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente ai capi non impugnati (cfr. doc. 9 fasc. opponente), nonché il fatto che il Conservatore RR.II. abbia provveduto alla trascrizione condizionando la trascrizione della sentenza n. 318/2023 alla presentazione della certificazione del suo passaggio in giudicato (cfr. doc. 10 fasc. opponente), sono entrambe circostanze ininfluenti ai fini della odierna decisione, e ciò in quanto esse non legittimavano comunque la parte opponente a non versare all'opposto il conguaglio dovuto o a sospenderne la corresponsione.
La trascrizione, come noto, nel nostro ordinamento non ha effetti costitutivi. Parte opponente non poteva quindi di certo lamentare, a giustificazione del proprio mancato pagamento del conguaglio che ha poi dato origine alla notifica del precetto, di non essere divenuta proprietaria del bene immobile a lei assegnato per effetto della sentenza di divisione di primo grado. Infatti, come già osservato nell'ordinanza del 29/10/2024, il condividente-assegnatario di un determinato bene si considera proprietario di quel bene fin dal sorgere della comunione (cfr. art. 757 c.c.), con la conseguenza che nessun conflitto, risolvibile in termini di trascrizione, potrebbe sorgere tra il condividente assegnatario e gli aventi causa dall'altro condividente.
pagina 5 di 7 Inoltre, l'ordine di trascrizione contenuto nella sentenza di primo grado non conteneva alcuna condizione ( il dispositivo recitava testualmente: “ordina al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione eseguita in data 14.06.19 nei Pubblici Registri Immobiliari di Reggio
Emilia ai nr R.G. 12940 e R.P. 8870, con esonero dello stesso da ogni responsabilità”); dunque l'avvenuta trascrizione condizionata al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. nota di trascrizione di cui al doc. 10 fasc. opponente), è attività propria del Conservatore RR.II., che non avrebbe potuto in ogni caso pregiudicare il diritto di credito vantato dall'odierno convenuto opposto a titolo di conguaglio, derivante da un capo del dispositivo della sentenza munito di esecutività.
In altri termini, l'unica questione rilevante ai fini dell'odierna decisione era quella di stabilire se, nella sentenza di divisione, il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di un conguaglio a favore dell'altro condividente integri o meno una condanna provvisoriamente esecutiva e quindi valido titolo esecutivo per l'esecuzione, e la risposta al quesito, alla luce della citata Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, non può che essere affermativa.
L'opposizione risultava pertanto in origine infondata. Di contro, occorre tener conto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma precettata, come documentato dalla quietanza notarile del
14/11/2024 prodotta dall'opponente al documento n. 10, attestante l'avvenuto pagamento della somma pari ad € 119.648,26.
Per quanto sopra, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vanno compensate per un terzo tenuto conto dell'avvenuto pagamento in corso di giudizio, mentre la restante quota di 2/3 va posta a carico della parte opponente, avendo quest'ultima proposto una opposizione che appariva già in origine infondata.
L'intero viene quantificato sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, ed applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, il valore minimo per la fase di trattazione, caratterizzata dal deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc senza assunzione di prove costituende, nonché il valore minimo per la fase decisionale, in ragione del modello decisorio semplificato prescelto, caratterizzato dalla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e dalla mancanza di comparse conclusionali e di memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 6 di 7 2) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto , della restante quota di Parte_1 CP_1
2/3, liquidata in € 6.095,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Reggio Emilia, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2752/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto
Oggi 1 aprile 2025, ore 12:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per l'opponente l'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1 per l'opposto l'avv. BIGLIARDI in sostituzione dell'avv. BASSI CLAUDIO. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. PELLEGRINI conclude chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere. Sulle spese di lite, chiede, alla luce del contegno processuale assunto dall'opponente prima della odierna opposizione (cfr. all. 9) ed anche in corso di causa (cfr. all. 10), che le spese del giudizio vengano integralmente compensate, ed in subordine che vengano liquidate ai minimi tariffari tenuto conto che non vi è stata attività istruttoria.
L'avv. BIGLIARDI conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e deposita nota spese.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 13:00.
Successivamente, alle ore 15:50, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura;
non sono presenti al momento della lettura i procuratori delle parti. Il Giudice provvede quindi al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2752/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO;
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_1
, al fine di ottenere l'accoglimento dell'opposizione all'atto di precetto che le era stato CP_1
notificato dal sulla base di una sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia - dichiarando CP_1
lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra le due parti, ed assegnando rispettivamente alla la proprietà delle unità immobiliari site in CA (Via G. Pascoli n. 16), ed al Pt_1 CP_1
quelle site in NO (Via G. Mazzini n. 73) – aveva condannato la a pagare al a Pt_1 CP_1 titolo di conguaglio, la somma di € 113.718,00.
L'intimata ha proposto opposizione al precetto, contestando la sussistenza di un titolo Pt_1
esecutivo per il diritto al pagamento del predetto conguaglio, poiché il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento del conguaglio era da considerarsi accessorio ad una sentenza di divisione, da pagina 2 di 7 ritenersi non eseguibile fino al suo passaggio in giudicato. Si è opposta, dunque, sulla base dell'assunto della carenza di esecutività del capo di condanna al pagamento del conguaglio, siccome accessorio rispetto alla statuizione principale di "accertamento costitutivo” sull'assegnazione dei beni (alla la proprietà delle unità immobiliari site in CA Via G. Pascoli n. 16, ed al quelle site Pt_1 CP_1
in NO Via G. Mazzini n. 73).
Con l'odierna opposizione alla esecuzione, si è in altri termini contestata la natura esecutiva della sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto, costituita da una sentenza il cui capo di condanna al pagamento di un conguaglio divisionale, secondo la tesi dell'opponente, sarebbe privo di esecutività fino al passaggio in giudicato della sentenza nel suo complesso. In argomento, l'opponente ha richiamato i principi elaborati da Cass. SS.UU. 22/02/2010, n. 4059.
Parte attrice ha inoltre documentato che la sentenza di divisione del Tribunale di Reggio Emilia era stata impugnata innanzi alla Corte d'appello di Bologna dal il quale, nell'atto di appello, aveva CP_1
contestato la sola entità del conguaglio;
di contro la si era costituita nel giudizio di appello Pt_1 senza interporre impugnazione incidentale, limitandosi a contestare le pretese dell'appellante.
L'opponente ha chiesto con l'atto di citazione la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ha resistito l'opposto , con memoria difensiva depositata in data 18/10/2024, chiedendo il CP_1 rigetto dell'istanza di sospensione.
Instaurato il contraddittorio sulla istanza di sospensione, il giudice ha respinto l'istanza di sospensione con ordinanza del 29/10/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/12/2024, il convenuto opposto CP_1
ha rilevato che si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, atteso che la
[...]
dopo l'ordinanza che aveva negato la sospensione, aveva pagato al l'intero importo Pt_1 CP_1
riportato nel precetto;
l'opposto ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con la vittoria delle spese di lite, evidenziando che l'opposizione proposta fosse in origine priva di fondamento.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, è pacifico - avendo entrambe le parti concluso concordemente sul punto - che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che, come riconosciuto dall'opposto,
l'opponente, dopo l'ordinanza del 29/10/2024 che aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha provveduto al pagamento dell'intera somma riportata nell'atto di precetto pagina 3 di 7 oggetto di opposizione, come risulta dalla quietanza notarile del 14/11/2024 prodotta dall'opponente al documento n. 10, attestante l'avvenuto pagamento della somma precettata, pari ad € 119.648,26.
Cessata quindi la materia del contendere, occorre provvedere sulle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale.
L'atto di precetto di cui si discute, avverso il quale ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 1, c.p.c., traeva origine dalla sentenza n. 318/2023 pubblicata il 16/03/2023, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, dichiarando lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra e l'ex marito , aveva assegnato alla la proprietà delle Parte_1 CP_1 Pt_1
unità immobiliari site in CA (Via G. Pascoli n. 16), ed al quelle site in NO (Via G. CP_1
Mazzini n. 73), ed aveva condannato la a pagare al a titolo di conguaglio, la somma di € Pt_1 CP_1
113.718,00.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che l'opposizione a precetto proposta dalla fosse, sin Pt_1 dall'origine, infondata.
Valgono al riguardo le stesse motivazioni poste a fondamento dell'Ordinanza che in data 29/10/2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che di seguito si riportano.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - dal quale non vi è ragione di discostarsi e peraltro richiamato dalla stessa parte opponente - nella sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione (quale quella del Tribunale di Reggio Emilia n. 318/2023 pubblicata il 16/03/2023), “il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di conguaglio a favore dell'altro condividente integra una condanna provvisoriamente esecutiva - e quindi valido titolo esecutivo per
l'esecuzione - quando, per mancata impugnazione del capo sull'assegnazione, quest'ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2537 del 30/01/2019): fattispecie, quest'ultima, esattamente corrispondente a quella verificatasi nel caso concreto.
Infatti, è stato prodotto nel presente giudizio, l'atto di appello presentato da innanzi alla CP_1
Corte d'appello di Bologna contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 318/2023 del
16/03/2023 (doc. attoreo n. 5), nel quale vi è stata impugnazione esclusivamente in ordine all'entità del conguaglio fissato dalla sentenza di primo grado;
l'altra condividente sig.ra di contro, si è Pt_1 limitata a richiedere esclusivamente il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza dell'entità del conguaglio così come stabilita nella sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.
Nessuno dei due condividenti ha invece proposto appello avverso i capi della sentenza riguardanti le assegnazioni immobiliari, che dunque sono divenuti definitivi.
pagina 4 di 7 Peraltro, è la stessa odierna opponente ad aver affermato, testualmente, in sede di appello nella sua comparsa di costituzione e risposta, che “i capi della sentenza di primo grado afferenti la dichiarazione di scioglimento della comunione e le assegnazioni degli immobili (oltre alla regolazione delle spese di giudizio) sono da ritenersi coperti dal giudicato e, quindi, divenuti definitivi per mancata impugnazione (appunto avente unicamente ad oggetto il capo sul conguaglio per la contestazione della sua entità)” (doc. attoreo n. 7).
Né potrebbe assumere rilevanza il fatto che i due usufruttuari, e , CP_2 CP_3
contumaci nel giudizio di primo grado, avrebbero potuto proporre appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.
Nei loro confronti, era stato esteso il contraddittorio in primo grado esclusivamente al fine di rendere, ai sensi dell'art. 1113, comma 3, c.c., la sentenza di divisione munita di effetti anche nei loro confronti.
Questi ultimi, in quanto titolari del diritto di usufrutto e non essendo comunisti in senso proprio [ cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 13/12/2005 (Rv. 585777 - 01) ], non avrebbero ora alcuna possibilità di ottenere una modifica, in appello, delle statuizioni di primo grado riguardanti le assegnazioni immobiliari tra i due condividenti e . Parte_1 CP_1
Vanno poi svolte alcune considerazioni in merito agli aspetti, valorizzati dall'opponente, legati alla trascrizione della sentenza di primo grado.
L'asserito mancato riscontro, da parte della cancelleria della Corte d'appello di Bologna, della richiesta di rilascio del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente ai capi non impugnati (cfr. doc. 9 fasc. opponente), nonché il fatto che il Conservatore RR.II. abbia provveduto alla trascrizione condizionando la trascrizione della sentenza n. 318/2023 alla presentazione della certificazione del suo passaggio in giudicato (cfr. doc. 10 fasc. opponente), sono entrambe circostanze ininfluenti ai fini della odierna decisione, e ciò in quanto esse non legittimavano comunque la parte opponente a non versare all'opposto il conguaglio dovuto o a sospenderne la corresponsione.
La trascrizione, come noto, nel nostro ordinamento non ha effetti costitutivi. Parte opponente non poteva quindi di certo lamentare, a giustificazione del proprio mancato pagamento del conguaglio che ha poi dato origine alla notifica del precetto, di non essere divenuta proprietaria del bene immobile a lei assegnato per effetto della sentenza di divisione di primo grado. Infatti, come già osservato nell'ordinanza del 29/10/2024, il condividente-assegnatario di un determinato bene si considera proprietario di quel bene fin dal sorgere della comunione (cfr. art. 757 c.c.), con la conseguenza che nessun conflitto, risolvibile in termini di trascrizione, potrebbe sorgere tra il condividente assegnatario e gli aventi causa dall'altro condividente.
pagina 5 di 7 Inoltre, l'ordine di trascrizione contenuto nella sentenza di primo grado non conteneva alcuna condizione ( il dispositivo recitava testualmente: “ordina al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza nonché alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione eseguita in data 14.06.19 nei Pubblici Registri Immobiliari di Reggio
Emilia ai nr R.G. 12940 e R.P. 8870, con esonero dello stesso da ogni responsabilità”); dunque l'avvenuta trascrizione condizionata al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. nota di trascrizione di cui al doc. 10 fasc. opponente), è attività propria del Conservatore RR.II., che non avrebbe potuto in ogni caso pregiudicare il diritto di credito vantato dall'odierno convenuto opposto a titolo di conguaglio, derivante da un capo del dispositivo della sentenza munito di esecutività.
In altri termini, l'unica questione rilevante ai fini dell'odierna decisione era quella di stabilire se, nella sentenza di divisione, il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di un conguaglio a favore dell'altro condividente integri o meno una condanna provvisoriamente esecutiva e quindi valido titolo esecutivo per l'esecuzione, e la risposta al quesito, alla luce della citata Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, non può che essere affermativa.
L'opposizione risultava pertanto in origine infondata. Di contro, occorre tener conto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma precettata, come documentato dalla quietanza notarile del
14/11/2024 prodotta dall'opponente al documento n. 10, attestante l'avvenuto pagamento della somma pari ad € 119.648,26.
Per quanto sopra, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vanno compensate per un terzo tenuto conto dell'avvenuto pagamento in corso di giudizio, mentre la restante quota di 2/3 va posta a carico della parte opponente, avendo quest'ultima proposto una opposizione che appariva già in origine infondata.
L'intero viene quantificato sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, ed applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, il valore minimo per la fase di trattazione, caratterizzata dal deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc senza assunzione di prove costituende, nonché il valore minimo per la fase decisionale, in ragione del modello decisorio semplificato prescelto, caratterizzato dalla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e dalla mancanza di comparse conclusionali e di memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 6 di 7 2) dispone la parziale compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3, e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto , della restante quota di Parte_1 CP_1
2/3, liquidata in € 6.095,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al
15% del compenso.
Reggio Emilia, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
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