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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di Appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C. F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, (C.F.: ), presso cui, P.IVA_2 ope legis, è domiciliata al Corso Vittorio Emanuele, 58, in Salerno, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P. I.V.A.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Arturo Leone (C.F C.F. ) C.F._1
Alessandro Berti Arnoladi (C.F. ) e Marco D'Aragona (C.F. C.F._2
)) ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio C.F._3
Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
, nato ad [...], il [...] (C.F. Controparte_2 ed ivi residente a[...], rappresentato e C.F._4 difeso dagli avv.ti Fabrizio Gatto (C.F. ) e dall'avv. Marco Gatto C.F._5 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio, sito in C.F._6
Agropoli (SA), alla A. De Gaspari, n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli, n.
483/2019 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 304/2019.
CONCLUSIONI
Per parte appellata, come da note scritte del Controparte_1
05.06.2024:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello dell' Parte_1 ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 483/2019
[...] disporre l'integrale rigetto di tutte le domande del sig. per sua carenza di CP_2 legittimazione e comunque in quanto infondate;
conseguentemente, condannare il
Sig. alla restituzione in favore di di quanto Controparte_2 Controparte_1 ricevuto in forza della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”. Per parte appellata il sig. come da nota depositata in data 3.6.2024 “ (…)In Controparte_2 conclusione, lo scrivente procuratore, in virtù di quanto sopra esposto, rappresenta di aderire alle richieste di parte avversa circa la riforma della sentenza, con la possibilità di una valutazione da parte del giudicante ad una compensazione delle spese di lite, anche in virtù dell'iniziale orientamento di accogliere le domande da parte dei giudici di pace, nonché dal fatto che, momento della proposizione della domanda di primo grado, la stessa appariva fondata e meritevole. Si chiede assegnare la causa in decisione riformando la sentenza di primo grado per le motivazioni sopra esposte, con compensazione delle spese del giudizio, con rinuncia ai termini di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 06.11.2019, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva gravame
[...] avverso la sentenza n. 483/2019 (Cron. 1204/2019-Rep. 90/19), resa dal Giudice di Pace di Agropoli, in data 16.04.2019, con la quale veniva accolta la domanda proposta da nei confronti dell'appellante medesima e di Controparte_2 [...]
Controparte_1
Il giudizio di prime cure, iscritto al n. di RG. 304/2019, aveva in particolare ad oggetto la domanda, avanzata dall'odierno appellato, volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd. “Miliardario”, conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati, con contestuale richiesta, dunque, di condanna delle convenute, in solido o in via sussidiaria, alla restituzione del prezzo, pari ad
€ 5.000,00; in via subordinata, poi, l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1439c.c. delle convenute, con conseguente richiesta di risarcimento quantificato nel prezzo pagato. Vinte le spese.
Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla pretesa violazione dell'art. 7 del cd. Decreto Balduzzi, che aveva introdotto l'obbligo,
a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione che gli stessi possono causare dipendenza patologica e l'informazione dettagliata sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, si costituivano le - Controparte_1 che eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del sig.
e contestavano, nel merito la prospettazione attorea e le eccezioni poste CP_2
a fondamento della domanda.
Si costituiva, inoltre, ritualmente l' , la Parte_1 quale insisteva per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della odierna appellante;
nel merito chiedeva dichiararsi l'infondatezza delle domande avanzate dal sig. ed in via subordinata, spiegava domanda Controparte_2 riconvenzionale di manleva nei confronti della convenuta appellata
[...]
Controparte_3
Il Giudice di Pace, con la succitata sentenza, accoglieva la domanda principale attorea, dichiarando, sul presupposto della natura imperativa della norma violata di cui al citato art. 7, del Decreto Balduzzi, la nullità dei contratti stipulati e, per l'effetto, condannava, in solido tra loro, le convenute e Controparte_1
l' alla restituzione, in favore del sig. Parte_1 della somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda, Controparte_2 nonché alla refusione delle spese del giudizio, in favore dell'attore, della somma di
€. 1.000,00, oltre accessori come per legge in favore degli avvocati antistatari.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, l'
[...]
, osservava che il Giudice di prime cure aveva Parte_1 inopinatamente respinto il difetto di legittimazione attiva del Sig. sul CP_2 rilievo che lo stesso non aveva offerto alcuna prova in relazione alla stipula dei contratti di scommessa istantanea e non essendo sufficiente a tale scopo la mera detenzione dei tagliandi di gioco;
si doleva, inoltre, che il Giudice di Pace non si era pronunciato sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva sull'evidente rilievo della sua funzione di attività di vigilanza sulla gestione delle
Lotterie da parte del concessionario Nel merito, impugnava Controparte_1 la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto nulli, ex art. 1418 CC, i contratti di scommessa istantanea sulla considerazione dell'imperatività della norma di cui all'art. dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012. Deduceva, inoltre, che non poteva ritenersi integrata alcuna responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., con conseguente rigetto, della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore in primo grado. In via ulteriormente subordinata, poi, si doleva della omessa pronuncia circa la domanda non esaminata dal Giudice di prime cure ed avente ad oggetto la richiesta di manleva proposta dalla odierna appellante nei confronti della convenuta appellata Controparte_1
Con comparsa di costituzione e riposta in appello depositata il 31.01.2020 si costituivano ritualmente in giudizio le deducendo: che il Controparte_1
Giudice di prime cure era incorso in vizio di errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 1000 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del
Sig. che il Decreto Balduzzi non risultava applicabile – ratione Controparte_2 temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Miliardario” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012; che il Giudice di Pace adito aveva fornito un'errata interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note, non solo con il rinvio ai Decreti Direttoriali a mezzo dei quali erano state indette la lotteria de quo vertitur, debitamente esposto nelle sale di vendita e costituendone, per l'effetto, una presunzione di conoscenza delle condizioni contrattuali, ma soprattutto dalla formula apposta a tergo dei tagliandi la quale rinviava – ai fini di essere informati sulle percentuali di vincita e sulla patologia del gioco- ai siti web dell'Amministrazione. Concludeva, pertanto,
l'appellata per la riforma integrale della sentenza impugnata ed il consequenziale rigetto della domanda articolata in primo grado, previa restituzione in favore di di quanto ottenuto in forza della provvisoria esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado dal sig. anche a titolo di spese legali. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata presso l'intestato
Tribunale addì 20.02.2020 si costituiva in giudizio, altresì, il sig. Controparte_2 contestando le deduzioni in fatto ed in diritto articolate dalle altre parti processuali e, sul presupposto della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma integrale, con conseguente rigetto del proposto appello.
In via subordinata, chiedeva annullarsi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1439 C.C.
i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi dall'odierno appellato, ovvero, chiedeva, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte di Controparte_1
e dell' del precetto di cui all'art.
[...] Parte_1
1337 C.C. Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza cartolare del 06.06.2024.
Ebbene, l'appello proposto dall' è Parte_1 fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente, integrale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Agropoli, conclusione a cui aderisce, invero, anche parte appellata la quale ha, nei propri scritti, difensivi rinunciato ad ogni propria domanda ed eccezione. In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014).
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
Passando al merito della controversia, giova rappresentare che il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del
Codice civile, rubricato “lotterie autorizzate” e rientra nell'alveo dei contratti aleatori per i quali la vincita costituisce un evento incerto e consente una vincita istantanea.
La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi e che, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell' Controparte_4
e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
[...] [...]
e, ancora, che le note informative devono essere Parte_1 esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta in primo grado dal sig.
ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2012, Controparte_2 convertito dalla legge n. 189/2012, cd. Decreto Balduzzi, fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento ne faceva derivare la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede che permea i rapporti negoziali proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “…L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa…” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento. Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”.
Per contro, la violazione di norme di comportamento determina solo ed esclusivamente la responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione. La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale della parte che quella violazione ha perpetrato.
Più di recente, la giurisprudenza ha precisato che “…In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità…” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di legittimità sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario.
Deve, inoltre, soggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “…qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
” e che, dunque, il richiamo al sito internet Controparte_5 possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i Giudici di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto di causa.
Ha, dunque, certamente errato il Giudice di Pace di Agropoli nel ritenere che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012 potesse condurre alla nullità dei contratti stipulati, sul presupposto che tale norma avesse carattere imperativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni va esclusa anche l'invocata annullabilità dei contratti di lotteria istantanea per asserito vizio del consenso, pure avanzata in via subordinata dall'appellato, posto che, da un lato, la violazione dell'obbligo informativo, e dunque di una norma di comportamento, non determina un vizio genetico del negozio, e che, dall'altro, la mera omissione, sui tagliandi, delle informazioni sulle probabilità di vincita non integra gli estremi del dolo rilevante ex art. 1439 c.c. Invero, la sola reticenza ed il silenzio (omissioni ingannevoli) non sono sufficienti ad invalidare il contratto, dovendosi questi comportamenti inserire in un contesto malizioso, fatto di artifici e raggiri, idoneo a realizzare il fine perseguito
(Cass. n. 11009/18, n. 13231/10, n. 9253/06). E gravava pur sempre su parte appellata (attrice in primo grado) l'onere di provare, con particolare rigore e precisione, il dolo della società appellante, che non può basarsi su semplici induzioni o presunzioni o criteri di verosimiglianza (Cass. n. 1570/69). Nel caso in esame, invece, l'appellata aveva, comunque, la possibilità, se fosse stato davvero interessato a tale profilo contrattuale, di conoscere ex ante la misura della sua alea, ossia le probabilità di vincita, tramite la consultazione dei siti istituzionali a ciò preposti.
Nè emergono profili di responsabilità. In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onere probandi sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie, risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
L'appello principale deve, dunque, trovare accoglimento e, per l'effetto, deve essere integralmente riformata la sentenza di prime cure, nella misura in cui aveva accolto la domanda. L'esito del giudizio comporta l'assorbimento della domanda di manleva pure articolata dalla e non esaminata in primo grado. Parte_1
La pronuncia di riforma comporta l'annullamento della sentenza di primo grado e, dunque, in presenza di espressa domanda in tal senso, la condanna alla restituzione di quanto versato.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1324/2016; Cass. n. 7144/2021). Ebbene, tale domanda risulta articolata dalle sin dal proprio atto Controparte_1 introduttivo.
Circa il regolamento delle spese processuali, tenuto conto del comportamento processuale dell'appellato, nonché alla luce dell'intervenuta Controparte_2 citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellato, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione del doppio grado di giudizio fra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.483/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Agropoli, rigetta tutte le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado da Controparte_2
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione.
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 21.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di Appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
(C. F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, (C.F.: ), presso cui, P.IVA_2 ope legis, è domiciliata al Corso Vittorio Emanuele, 58, in Salerno, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P. I.V.A.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Arturo Leone (C.F C.F. ) C.F._1
Alessandro Berti Arnoladi (C.F. ) e Marco D'Aragona (C.F. C.F._2
)) ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio C.F._3
Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLATA
NONCHÉ
, nato ad [...], il [...] (C.F. Controparte_2 ed ivi residente a[...], rappresentato e C.F._4 difeso dagli avv.ti Fabrizio Gatto (C.F. ) e dall'avv. Marco Gatto C.F._5 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio, sito in C.F._6
Agropoli (SA), alla A. De Gaspari, n. 34, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli, n.
483/2019 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 304/2019.
CONCLUSIONI
Per parte appellata, come da note scritte del Controparte_1
05.06.2024:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello dell' Parte_1 ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 483/2019
[...] disporre l'integrale rigetto di tutte le domande del sig. per sua carenza di CP_2 legittimazione e comunque in quanto infondate;
conseguentemente, condannare il
Sig. alla restituzione in favore di di quanto Controparte_2 Controparte_1 ricevuto in forza della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”. Per parte appellata il sig. come da nota depositata in data 3.6.2024 “ (…)In Controparte_2 conclusione, lo scrivente procuratore, in virtù di quanto sopra esposto, rappresenta di aderire alle richieste di parte avversa circa la riforma della sentenza, con la possibilità di una valutazione da parte del giudicante ad una compensazione delle spese di lite, anche in virtù dell'iniziale orientamento di accogliere le domande da parte dei giudici di pace, nonché dal fatto che, momento della proposizione della domanda di primo grado, la stessa appariva fondata e meritevole. Si chiede assegnare la causa in decisione riformando la sentenza di primo grado per le motivazioni sopra esposte, con compensazione delle spese del giudizio, con rinuncia ai termini di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 06.11.2019, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva gravame
[...] avverso la sentenza n. 483/2019 (Cron. 1204/2019-Rep. 90/19), resa dal Giudice di Pace di Agropoli, in data 16.04.2019, con la quale veniva accolta la domanda proposta da nei confronti dell'appellante medesima e di Controparte_2 [...]
Controparte_1
Il giudizio di prime cure, iscritto al n. di RG. 304/2019, aveva in particolare ad oggetto la domanda, avanzata dall'odierno appellato, volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd. “Miliardario”, conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati, con contestuale richiesta, dunque, di condanna delle convenute, in solido o in via sussidiaria, alla restituzione del prezzo, pari ad
€ 5.000,00; in via subordinata, poi, l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1439c.c. delle convenute, con conseguente richiesta di risarcimento quantificato nel prezzo pagato. Vinte le spese.
Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla pretesa violazione dell'art. 7 del cd. Decreto Balduzzi, che aveva introdotto l'obbligo,
a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione che gli stessi possono causare dipendenza patologica e l'informazione dettagliata sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, si costituivano le - Controparte_1 che eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del sig.
e contestavano, nel merito la prospettazione attorea e le eccezioni poste CP_2
a fondamento della domanda.
Si costituiva, inoltre, ritualmente l' , la Parte_1 quale insisteva per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della odierna appellante;
nel merito chiedeva dichiararsi l'infondatezza delle domande avanzate dal sig. ed in via subordinata, spiegava domanda Controparte_2 riconvenzionale di manleva nei confronti della convenuta appellata
[...]
Controparte_3
Il Giudice di Pace, con la succitata sentenza, accoglieva la domanda principale attorea, dichiarando, sul presupposto della natura imperativa della norma violata di cui al citato art. 7, del Decreto Balduzzi, la nullità dei contratti stipulati e, per l'effetto, condannava, in solido tra loro, le convenute e Controparte_1
l' alla restituzione, in favore del sig. Parte_1 della somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda, Controparte_2 nonché alla refusione delle spese del giudizio, in favore dell'attore, della somma di
€. 1.000,00, oltre accessori come per legge in favore degli avvocati antistatari.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, l'
[...]
, osservava che il Giudice di prime cure aveva Parte_1 inopinatamente respinto il difetto di legittimazione attiva del Sig. sul CP_2 rilievo che lo stesso non aveva offerto alcuna prova in relazione alla stipula dei contratti di scommessa istantanea e non essendo sufficiente a tale scopo la mera detenzione dei tagliandi di gioco;
si doleva, inoltre, che il Giudice di Pace non si era pronunciato sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva sull'evidente rilievo della sua funzione di attività di vigilanza sulla gestione delle
Lotterie da parte del concessionario Nel merito, impugnava Controparte_1 la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto nulli, ex art. 1418 CC, i contratti di scommessa istantanea sulla considerazione dell'imperatività della norma di cui all'art. dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012. Deduceva, inoltre, che non poteva ritenersi integrata alcuna responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., con conseguente rigetto, della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore in primo grado. In via ulteriormente subordinata, poi, si doleva della omessa pronuncia circa la domanda non esaminata dal Giudice di prime cure ed avente ad oggetto la richiesta di manleva proposta dalla odierna appellante nei confronti della convenuta appellata Controparte_1
Con comparsa di costituzione e riposta in appello depositata il 31.01.2020 si costituivano ritualmente in giudizio le deducendo: che il Controparte_1
Giudice di prime cure era incorso in vizio di errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 1000 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del
Sig. che il Decreto Balduzzi non risultava applicabile – ratione Controparte_2 temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Miliardario” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012; che il Giudice di Pace adito aveva fornito un'errata interpretazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012, poiché, in primo luogo, il precetto ivi contenuto non può essere interpretato come norma di validità, avendo esso ad oggetto semplici obblighi informativi, ed in quanto poi, proprio relativamente a tale versante, le informazioni relative alle probabilità di vincita erano state rese note, non solo con il rinvio ai Decreti Direttoriali a mezzo dei quali erano state indette la lotteria de quo vertitur, debitamente esposto nelle sale di vendita e costituendone, per l'effetto, una presunzione di conoscenza delle condizioni contrattuali, ma soprattutto dalla formula apposta a tergo dei tagliandi la quale rinviava – ai fini di essere informati sulle percentuali di vincita e sulla patologia del gioco- ai siti web dell'Amministrazione. Concludeva, pertanto,
l'appellata per la riforma integrale della sentenza impugnata ed il consequenziale rigetto della domanda articolata in primo grado, previa restituzione in favore di di quanto ottenuto in forza della provvisoria esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado dal sig. anche a titolo di spese legali. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata presso l'intestato
Tribunale addì 20.02.2020 si costituiva in giudizio, altresì, il sig. Controparte_2 contestando le deduzioni in fatto ed in diritto articolate dalle altre parti processuali e, sul presupposto della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma integrale, con conseguente rigetto del proposto appello.
In via subordinata, chiedeva annullarsi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1439 C.C.
i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi dall'odierno appellato, ovvero, chiedeva, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte di Controparte_1
e dell' del precetto di cui all'art.
[...] Parte_1
1337 C.C. Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza cartolare del 06.06.2024.
Ebbene, l'appello proposto dall' è Parte_1 fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento, con conseguente, integrale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Agropoli, conclusione a cui aderisce, invero, anche parte appellata la quale ha, nei propri scritti, difensivi rinunciato ad ogni propria domanda ed eccezione. In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014).
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. n. 12002/2014).
Passando al merito della controversia, giova rappresentare che il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del
Codice civile, rubricato “lotterie autorizzate” e rientra nell'alveo dei contratti aleatori per i quali la vincita costituisce un evento incerto e consente una vincita istantanea.
La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M. 183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi e che, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell' Controparte_4
e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
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e, ancora, che le note informative devono essere Parte_1 esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta in primo grado dal sig.
ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2012, Controparte_2 convertito dalla legge n. 189/2012, cd. Decreto Balduzzi, fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento ne faceva derivare la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede che permea i rapporti negoziali proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “…L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa…” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento. Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd.
“virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”.
Per contro, la violazione di norme di comportamento determina solo ed esclusivamente la responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione. La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale della parte che quella violazione ha perpetrato.
Più di recente, la giurisprudenza ha precisato che “…In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità…” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di legittimità sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario.
Deve, inoltre, soggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “…qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della
” e che, dunque, il richiamo al sito internet Controparte_5 possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i Giudici di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto di causa.
Ha, dunque, certamente errato il Giudice di Pace di Agropoli nel ritenere che la presunta violazione dell'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012 potesse condurre alla nullità dei contratti stipulati, sul presupposto che tale norma avesse carattere imperativo.
Alla luce delle anzidette considerazioni va esclusa anche l'invocata annullabilità dei contratti di lotteria istantanea per asserito vizio del consenso, pure avanzata in via subordinata dall'appellato, posto che, da un lato, la violazione dell'obbligo informativo, e dunque di una norma di comportamento, non determina un vizio genetico del negozio, e che, dall'altro, la mera omissione, sui tagliandi, delle informazioni sulle probabilità di vincita non integra gli estremi del dolo rilevante ex art. 1439 c.c. Invero, la sola reticenza ed il silenzio (omissioni ingannevoli) non sono sufficienti ad invalidare il contratto, dovendosi questi comportamenti inserire in un contesto malizioso, fatto di artifici e raggiri, idoneo a realizzare il fine perseguito
(Cass. n. 11009/18, n. 13231/10, n. 9253/06). E gravava pur sempre su parte appellata (attrice in primo grado) l'onere di provare, con particolare rigore e precisione, il dolo della società appellante, che non può basarsi su semplici induzioni o presunzioni o criteri di verosimiglianza (Cass. n. 1570/69). Nel caso in esame, invece, l'appellata aveva, comunque, la possibilità, se fosse stato davvero interessato a tale profilo contrattuale, di conoscere ex ante la misura della sua alea, ossia le probabilità di vincita, tramite la consultazione dei siti istituzionali a ciò preposti.
Nè emergono profili di responsabilità. In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onere probandi sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie, risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
L'appello principale deve, dunque, trovare accoglimento e, per l'effetto, deve essere integralmente riformata la sentenza di prime cure, nella misura in cui aveva accolto la domanda. L'esito del giudizio comporta l'assorbimento della domanda di manleva pure articolata dalla e non esaminata in primo grado. Parte_1
La pronuncia di riforma comporta l'annullamento della sentenza di primo grado e, dunque, in presenza di espressa domanda in tal senso, la condanna alla restituzione di quanto versato.
Così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1324/2016; Cass. n. 7144/2021). Ebbene, tale domanda risulta articolata dalle sin dal proprio atto Controparte_1 introduttivo.
Circa il regolamento delle spese processuali, tenuto conto del comportamento processuale dell'appellato, nonché alla luce dell'intervenuta Controparte_2 citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellato, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione del doppio grado di giudizio fra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.483/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Agropoli, rigetta tutte le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado da Controparte_2
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre
[...] interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione.
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 21.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa