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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.09.2024 al n. 3215 dell'anno 2024 del Ruolo Generale pro- mossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonel- Parte_1 C.F._1
la Pirro del foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale Bres- CP_1 C.F._2
si, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rispettivamente precisate in data
09/09/2024 e in data 18/11/2024 e di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Che l'on. Tribunale adito effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patri- moniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della IG.ra , CP_1
e disporre LA REVOCA dell'assegno di mantenimento in favore della figlia economicamente Per_1
indipendente, nella misura di euro 250,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio con effetto retroattivo a partire dalla data del deposito della presente domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichia- ra antistatario”.
Per la resistente: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
Rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 09.09.2024 il ricorrente ha allegato che in data
25.07.1976 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, che dalla loro unione è nata la figlia in data 21/07/1979, che, a mezzo della sentenza n. 82/1991 emessa Per_1
in data 25/09/1991 e pubblicata in data 05/10/1991, il Tribunale di Milano ha dichiara- to la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, tra l'altro, ponendo a suo ca- rico “L'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando assegno mensile di L.
500.000 (euro 250,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal Gennaio
1994 nonché provvedendo al pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche”
e dando atto “che il sig. riconosce di dovere per assegni di mantenimento arretrati non Parte_1
pagati a la somma di L.
6.500.000 e che lo stesso si impegna a pagare quanto a L. CP_1
2.000.000 entro il 15/04/1991 ed il residuo in rate mensili di L. 300.000 a partire dal maggio
1991” e che “Dal momento del Divorzio la figlia è divenuta maggiorenne e percepisce pensio- Per_1
ne di invalidità. Inoltre, il sig. ha trasferito alla figlia la quota di 1/3 della proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Busto Garolfo, Cascina San Francesco”.
Costituendosi in giudizio in data 18.11.2024 la resistente ha eccepito che il ricorrente
“non ha mai provveduto negli ultimi 10 anni a versare alla figlia l'assegno mensile di Persona_2
L. 500,00 (euro 250,00), nonché le rivalutazioni [che divenuta maggiorenne […] percepisce Per_1
la pensione di invalidità, la quale ammonta a euro 300,00 […] non lavora e di conseguenza non può essere indipendente con la somma sopra citata di 300,00, come sostenuto dall'avvocato Porcu Monica, amministratore di sostegno della figlia [che] produrrà per (I) lo stato patrimoniale;
Per_1 Per_1
(II) lo stato economico e finanziario [e che] con riferimento, invece, al trasferimento delle quote di 1/3 della proprietà dell'immobile sito a Busto Garolfo alla figlia si precisa che l'immobile viene abi- Per_1
2 tato dallo stesso con l'attuale moglie ed un'altra figlia, e quindi non può go- Persona_3 Per_1
dere, attualmente, di nessun beneficio derivante dal suddetto immobile”.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e, nonostante quanto rilevato e richiesto dal giudice relatore a mezzo del decreto reso in data
10.09.2024, hanno offerto parte della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c. e reso parte delle informazioni sollecitate.
Alla prima udienza celebrata in data 18.12.2024 innanzi al giudice istruttore, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che la procedura di ADS a favore della figlia è stata aperta “o nell'anno 2020 o 2021”, di convivere “soltanto” con la figlia in un immobile condotto in locazione dietro il pagamento del canone mensile di € 561,00 e di essere pensionata e di percepire l'importo mensile di € 847,00 e ha esibito certificato d'invalidità della figlia
(all'80% dal 27.01.2021) deducendo che ne sarà richiesto l'aggravamento; il ricorrente ha dichiarato che non versa più nulla alla figlia da tempo “perché non se lo merita, non sa dove abitano e non ha il numero di telefono”, di vedere la figlia quando va a trovarlo essendo auto- munita, di convivere con la moglie disoccupata e non pensionata nell'immobile di pro- prietà della sorella, di e della figlia a titolo gratuito;
il giudice istrut- Per_1 CP_2
tore, in via conciliativa, ha proposto al ricorrente di rinunciare agli atti del presente giudi- zio a spese compensate;
il ricorrente ha dichiarato di non accettare la predetta proposta e, quindi, in via provvisoria e urgente, sono stati confermati i provvedimenti vigenti e sono stati acquisiti gli atti della procedura di A.d.s. iscritta al n. r. g. 231/2020 a favore di
Persona_2
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 30.12.2024, in assenza di prove orali ritualmente articolate dalle parti, la fase istruttoria del presente giudizio è stata chiusa e la causa è sta- ta rimessa in decisione al Collegio.
IN DIRITTO SI OSSERVA
L'odierno thema decidendum investe “solo e soltanto” la perdurante debenza del contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario indiretto della figlia maggiorenne del-
3 le parti, (nata il [...]), così come quantificato nella sentenza di di- Persona_2
vorzio pronunciata dal Tribunale di Milano in data 25.09.1991.
È noto (ma vale la pena ricordare) che, nella regolamentazione della “crisi familiare”, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del
1992, trovano applicazione, in forza degli artt. 473-bis.9 c.p.c. e 337-septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte del ge- nitore non convivente e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso o esclusivo (cfr., tra le altre,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, è pacifico e/o risulta per tabulas che la figlia Per_4
delle parti sia beneficiaria della procedura di Amministrazione di sostegno iscritta
[...]
al n. r. g. 231/2020 (aperta in data 21.05.2020), sia stata riconosciuta invalida civile sin dal 27.02.2017 (nella misura dell'80% dal mese di gennaio dell'anno 2021), percepisce una pensione di invalidità dell'importo mensile di € 300,00 circa, non lavora, convive con la resistente, pensionata, in un immobile condotto in locazione dalla madre dietro il pa- gamento del canone mensile di € 561,00 e frequenta il padre “soltanto” quando lo va a trovare essendo automunita e che il ricorrente non contribuisce al mantenimento ordina- rio e straordinario di da almeno 10 anni. Per_1
In particolare, dagli atti della procedura di A.d.s. iscritta al n. r. g. 231/2020 si evince che in data 16.03.2020 il G.T. ha constatato “l'incidenza dei deficit della beneficiaria, apparsa poco consapevole del suo stato di salute e delle terapie che le necessitano, del valore della moneta corrente e delle questioni patrimoniali che la riguardano, con conseguente difficoltà, meglio, impossibilità di provvedere autonomamente agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, alla gestione razionale delle sue entrate e delle liquidità disponibili sul suo c.c., al pagamento delle spese per il proprio sostentamento, nonché di provvedere da sola alla cura della propria salute ed a quanto le necessita quotidianamente”, che è seguita dal PS di NO (dott. , che la resistente si occupa in Per_1 Per_5
via esclusiva delle necessità (ordinarie e straordinarie) di che madre e figlia vivo- Per_1
4 no in un appartamento condotto in locazione reperito loro dal Comune di Dairago, che la diade è seguita da anni dal Servizio Sociale del predetto Comune che la supporta anche a livello economico, che l'unica entrata fissa di cui gode è la pensione d'invalidità Per_1
dell'importo mensile di € 300,00 circa, che l'A.d.s. di corrisponde mensilmente Per_1
alla resistente “una cifra simbolica” a titolo di concorso spese alimentari, di affitto, utenze, cellulare, benzina auto, farmaci e per le spese personali della beneficiaria1 (dell'importo mensile medio di € 300,00 circa), che, nel dettaglio, contribuisce al pagamento Per_1
degli arretrati dell'affitto per la casa ove abita con la madre “al fine di rientrare del debito ac- cumulato negli anni e che stava determinando il proprietario dell'immobile ad agire per lo sfratto e il re- cupero del credito”, che i beni immobili siti nel Comune di Busto Garolfo, Via Cascina San
Francesco snc, di cui è proprietaria della quota indivisa di ¼, per averla ereditata Per_1
alla morte dei nonni paterni ( e ), sono occupati dal Persona_6 Persona_7
ricorrente, dalla sua coniuge e dalla figlia (che è una dei comproprietari) CP_2
senza corrispondere alcunché a che in data 31.03.2023 detti immobili sono stati Per_1
stimati complessivamente valere € 299.000,00 e potrebbero “fruttare” un canone annuo di locazione dell'importo complessivo di € 18.360,00, che la difficile situazione economi- ca di ha determinato l'A.d.s. a chiedere l'autorizzazione a promuoverne il giudizio Per_1
di divisione dei medesimi e che l'offerta d'acquisto della quota indivisa di cui è Per_1
proprietaria piena ed esclusiva formulata dalla comproprietaria conviven- CP_2
te con il ricorrente (a suo dire, titolare di reddito mensile netto dell'importo di €
700,00/800,00 circa) non è stata ritenuta congrua e, per l'effetto, non è stata accettata.
Ad abundantiam, il ricorrente – che, comunque, non ha dedotto il peggioramento delle sue condizioni reddituali/patrimoniali quale fatto sopravvenuto idoneo a legittimare la richiesta revoca del contributo posto a suo carico nel lontano 1991– nell'anno 2023, oltre ad avere percepito l'importo di € 5.973,00 a titolo di TFR, ha dichiarato redditi netti da 1 Giusta relazione depositata in data 05.07.2022 5 lavoro dipendente per complessivi € 21.443,00 circa (pari all'importo mensile netto di circa € 1.787,00)2 e risulta essere titolare di redditi da pensione dell'importo netto mensi- le di circa € 740,00.
Le domande formulate dal ricorrente, pertanto, non possono essere accolte (dovendo anche il padre continuare a contribuire indirettamente al mantenimento ordinario e straordinario di che, sebbene maggiorenne, non per sua colpa, non è economi- Per_1
camente autosufficiente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del ricorrente (riconoscendo i minimi tabella- ri previsti per le prime due fasi e per la quarta fase).
Sussistono i presupposti oggettivo (totale soccombenza del ricorrente) e soggettivo
(consapevolezza o ignoranza colpevole dell'infondatezza delle proprie tesi) per condannare, “anche d'ufficio”, il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma equitativamente determinata in € 1.500,00, per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, codice di rito ratione temporis nella “versione” non già (ante riforma 2009) che ripara un pregiudizio effettivamente patito bensì (post riforma 2009) che, con il “solo” limite della ragionevolezza e del rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo
“alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa”3, coerentemente a quanto originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari) e a quanto attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate), nel rispetto della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.4,
“sanziona un comportamento processuale abusivo [oltre al (o indipendentemente dal) risarcimento del danno per lite temeraria] e […] funge da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”5 rientrando nelle nozioni di comune esperienza che “il pregiudizio [e/o il disagio] che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non viene compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso”6.
Ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c. (ratione temporis nella versione post riforma Carta- bia) il ricorrente deve essere altresì condannato a versare alla Cassa delle ammende l'importo di € 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) RIGETTA il ricorso depositato in data 09.09.2024 da;
Parte_1
2) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) CONDANNA il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma equitativa- mente determinata in € 1.500,00 per lite temeraria e l'importo di € 1.500,00 in favore del- la cassa delle ammende ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.;
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT della procedura di
A.d.s. iscritta al n. r. g. 231/2020 per conoscenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 03/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Analoghi a quelli percepiti nell'anno 2022 3 Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanze n. 25177 e n. 25176 dell'11/10/2018 4 Così Corte Costituzionale Sentenza n. 139 del 06/06/2019 6 5 Cfr. sul punto, da ultimo, Corte Costituzionale, Sentenza n. 152 del 23/06/2016 6 Cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.09.2024 al n. 3215 dell'anno 2024 del Ruolo Generale pro- mossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonel- Parte_1 C.F._1
la Pirro del foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale Bres- CP_1 C.F._2
si, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rispettivamente precisate in data
09/09/2024 e in data 18/11/2024 e di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Che l'on. Tribunale adito effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patri- moniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della IG.ra , CP_1
e disporre LA REVOCA dell'assegno di mantenimento in favore della figlia economicamente Per_1
indipendente, nella misura di euro 250,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio con effetto retroattivo a partire dalla data del deposito della presente domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichia- ra antistatario”.
Per la resistente: “Voglia l'onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
Rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 09.09.2024 il ricorrente ha allegato che in data
25.07.1976 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, che dalla loro unione è nata la figlia in data 21/07/1979, che, a mezzo della sentenza n. 82/1991 emessa Per_1
in data 25/09/1991 e pubblicata in data 05/10/1991, il Tribunale di Milano ha dichiara- to la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, tra l'altro, ponendo a suo ca- rico “L'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando assegno mensile di L.
500.000 (euro 250,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal Gennaio
1994 nonché provvedendo al pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche”
e dando atto “che il sig. riconosce di dovere per assegni di mantenimento arretrati non Parte_1
pagati a la somma di L.
6.500.000 e che lo stesso si impegna a pagare quanto a L. CP_1
2.000.000 entro il 15/04/1991 ed il residuo in rate mensili di L. 300.000 a partire dal maggio
1991” e che “Dal momento del Divorzio la figlia è divenuta maggiorenne e percepisce pensio- Per_1
ne di invalidità. Inoltre, il sig. ha trasferito alla figlia la quota di 1/3 della proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Busto Garolfo, Cascina San Francesco”.
Costituendosi in giudizio in data 18.11.2024 la resistente ha eccepito che il ricorrente
“non ha mai provveduto negli ultimi 10 anni a versare alla figlia l'assegno mensile di Persona_2
L. 500,00 (euro 250,00), nonché le rivalutazioni [che divenuta maggiorenne […] percepisce Per_1
la pensione di invalidità, la quale ammonta a euro 300,00 […] non lavora e di conseguenza non può essere indipendente con la somma sopra citata di 300,00, come sostenuto dall'avvocato Porcu Monica, amministratore di sostegno della figlia [che] produrrà per (I) lo stato patrimoniale;
Per_1 Per_1
(II) lo stato economico e finanziario [e che] con riferimento, invece, al trasferimento delle quote di 1/3 della proprietà dell'immobile sito a Busto Garolfo alla figlia si precisa che l'immobile viene abi- Per_1
2 tato dallo stesso con l'attuale moglie ed un'altra figlia, e quindi non può go- Persona_3 Per_1
dere, attualmente, di nessun beneficio derivante dal suddetto immobile”.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e, nonostante quanto rilevato e richiesto dal giudice relatore a mezzo del decreto reso in data
10.09.2024, hanno offerto parte della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c. e reso parte delle informazioni sollecitate.
Alla prima udienza celebrata in data 18.12.2024 innanzi al giudice istruttore, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che la procedura di ADS a favore della figlia è stata aperta “o nell'anno 2020 o 2021”, di convivere “soltanto” con la figlia in un immobile condotto in locazione dietro il pagamento del canone mensile di € 561,00 e di essere pensionata e di percepire l'importo mensile di € 847,00 e ha esibito certificato d'invalidità della figlia
(all'80% dal 27.01.2021) deducendo che ne sarà richiesto l'aggravamento; il ricorrente ha dichiarato che non versa più nulla alla figlia da tempo “perché non se lo merita, non sa dove abitano e non ha il numero di telefono”, di vedere la figlia quando va a trovarlo essendo auto- munita, di convivere con la moglie disoccupata e non pensionata nell'immobile di pro- prietà della sorella, di e della figlia a titolo gratuito;
il giudice istrut- Per_1 CP_2
tore, in via conciliativa, ha proposto al ricorrente di rinunciare agli atti del presente giudi- zio a spese compensate;
il ricorrente ha dichiarato di non accettare la predetta proposta e, quindi, in via provvisoria e urgente, sono stati confermati i provvedimenti vigenti e sono stati acquisiti gli atti della procedura di A.d.s. iscritta al n. r. g. 231/2020 a favore di
Persona_2
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 30.12.2024, in assenza di prove orali ritualmente articolate dalle parti, la fase istruttoria del presente giudizio è stata chiusa e la causa è sta- ta rimessa in decisione al Collegio.
IN DIRITTO SI OSSERVA
L'odierno thema decidendum investe “solo e soltanto” la perdurante debenza del contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario indiretto della figlia maggiorenne del-
3 le parti, (nata il [...]), così come quantificato nella sentenza di di- Persona_2
vorzio pronunciata dal Tribunale di Milano in data 25.09.1991.
È noto (ma vale la pena ricordare) che, nella regolamentazione della “crisi familiare”, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del
1992, trovano applicazione, in forza degli artt. 473-bis.9 c.p.c. e 337-septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte del ge- nitore non convivente e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso o esclusivo (cfr., tra le altre,
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, è pacifico e/o risulta per tabulas che la figlia Per_4
delle parti sia beneficiaria della procedura di Amministrazione di sostegno iscritta
[...]
al n. r. g. 231/2020 (aperta in data 21.05.2020), sia stata riconosciuta invalida civile sin dal 27.02.2017 (nella misura dell'80% dal mese di gennaio dell'anno 2021), percepisce una pensione di invalidità dell'importo mensile di € 300,00 circa, non lavora, convive con la resistente, pensionata, in un immobile condotto in locazione dalla madre dietro il pa- gamento del canone mensile di € 561,00 e frequenta il padre “soltanto” quando lo va a trovare essendo automunita e che il ricorrente non contribuisce al mantenimento ordina- rio e straordinario di da almeno 10 anni. Per_1
In particolare, dagli atti della procedura di A.d.s. iscritta al n. r. g. 231/2020 si evince che in data 16.03.2020 il G.T. ha constatato “l'incidenza dei deficit della beneficiaria, apparsa poco consapevole del suo stato di salute e delle terapie che le necessitano, del valore della moneta corrente e delle questioni patrimoniali che la riguardano, con conseguente difficoltà, meglio, impossibilità di provvedere autonomamente agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, alla gestione razionale delle sue entrate e delle liquidità disponibili sul suo c.c., al pagamento delle spese per il proprio sostentamento, nonché di provvedere da sola alla cura della propria salute ed a quanto le necessita quotidianamente”, che è seguita dal PS di NO (dott. , che la resistente si occupa in Per_1 Per_5
via esclusiva delle necessità (ordinarie e straordinarie) di che madre e figlia vivo- Per_1
4 no in un appartamento condotto in locazione reperito loro dal Comune di Dairago, che la diade è seguita da anni dal Servizio Sociale del predetto Comune che la supporta anche a livello economico, che l'unica entrata fissa di cui gode è la pensione d'invalidità Per_1
dell'importo mensile di € 300,00 circa, che l'A.d.s. di corrisponde mensilmente Per_1
alla resistente “una cifra simbolica” a titolo di concorso spese alimentari, di affitto, utenze, cellulare, benzina auto, farmaci e per le spese personali della beneficiaria1 (dell'importo mensile medio di € 300,00 circa), che, nel dettaglio, contribuisce al pagamento Per_1
degli arretrati dell'affitto per la casa ove abita con la madre “al fine di rientrare del debito ac- cumulato negli anni e che stava determinando il proprietario dell'immobile ad agire per lo sfratto e il re- cupero del credito”, che i beni immobili siti nel Comune di Busto Garolfo, Via Cascina San
Francesco snc, di cui è proprietaria della quota indivisa di ¼, per averla ereditata Per_1
alla morte dei nonni paterni ( e ), sono occupati dal Persona_6 Persona_7
ricorrente, dalla sua coniuge e dalla figlia (che è una dei comproprietari) CP_2
senza corrispondere alcunché a che in data 31.03.2023 detti immobili sono stati Per_1
stimati complessivamente valere € 299.000,00 e potrebbero “fruttare” un canone annuo di locazione dell'importo complessivo di € 18.360,00, che la difficile situazione economi- ca di ha determinato l'A.d.s. a chiedere l'autorizzazione a promuoverne il giudizio Per_1
di divisione dei medesimi e che l'offerta d'acquisto della quota indivisa di cui è Per_1
proprietaria piena ed esclusiva formulata dalla comproprietaria conviven- CP_2
te con il ricorrente (a suo dire, titolare di reddito mensile netto dell'importo di €
700,00/800,00 circa) non è stata ritenuta congrua e, per l'effetto, non è stata accettata.
Ad abundantiam, il ricorrente – che, comunque, non ha dedotto il peggioramento delle sue condizioni reddituali/patrimoniali quale fatto sopravvenuto idoneo a legittimare la richiesta revoca del contributo posto a suo carico nel lontano 1991– nell'anno 2023, oltre ad avere percepito l'importo di € 5.973,00 a titolo di TFR, ha dichiarato redditi netti da 1 Giusta relazione depositata in data 05.07.2022 5 lavoro dipendente per complessivi € 21.443,00 circa (pari all'importo mensile netto di circa € 1.787,00)2 e risulta essere titolare di redditi da pensione dell'importo netto mensi- le di circa € 740,00.
Le domande formulate dal ricorrente, pertanto, non possono essere accolte (dovendo anche il padre continuare a contribuire indirettamente al mantenimento ordinario e straordinario di che, sebbene maggiorenne, non per sua colpa, non è economi- Per_1
camente autosufficiente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del ricorrente (riconoscendo i minimi tabella- ri previsti per le prime due fasi e per la quarta fase).
Sussistono i presupposti oggettivo (totale soccombenza del ricorrente) e soggettivo
(consapevolezza o ignoranza colpevole dell'infondatezza delle proprie tesi) per condannare, “anche d'ufficio”, il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma equitativamente determinata in € 1.500,00, per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, terzo comma, codice di rito ratione temporis nella “versione” non già (ante riforma 2009) che ripara un pregiudizio effettivamente patito bensì (post riforma 2009) che, con il “solo” limite della ragionevolezza e del rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo
“alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa”3, coerentemente a quanto originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari) e a quanto attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate), nel rispetto della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost.4,
“sanziona un comportamento processuale abusivo [oltre al (o indipendentemente dal) risarcimento del danno per lite temeraria] e […] funge da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”5 rientrando nelle nozioni di comune esperienza che “il pregiudizio [e/o il disagio] che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non viene compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso”6.
Ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c. (ratione temporis nella versione post riforma Carta- bia) il ricorrente deve essere altresì condannato a versare alla Cassa delle ammende l'importo di € 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) RIGETTA il ricorso depositato in data 09.09.2024 da;
Parte_1
2) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) CONDANNA il ricorrente a corrispondere alla resistente la somma equitativa- mente determinata in € 1.500,00 per lite temeraria e l'importo di € 1.500,00 in favore del- la cassa delle ammende ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.;
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza al GT della procedura di
A.d.s. iscritta al n. r. g. 231/2020 per conoscenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 03/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Analoghi a quelli percepiti nell'anno 2022 3 Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanze n. 25177 e n. 25176 dell'11/10/2018 4 Così Corte Costituzionale Sentenza n. 139 del 06/06/2019 6 5 Cfr. sul punto, da ultimo, Corte Costituzionale, Sentenza n. 152 del 23/06/2016 6 Cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009 7