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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 33/2019 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difenso dall'Avvocato Iacone Mario (c.f. ) e dell'Avvocato Gatta Caterina C.F._2
(c.f. , come da procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di C.F._3 primo grado;
APPELLANTE E
nato ad [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avvocato Belluomo Giovanni (c.f. ), in virtù di C.F._5 procura su foglio separato;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 05/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Napoli Nord Parte_1 prospettando quanto segue:
− egli e , già coniugi, avevano consensualmente deciso di separarsi nel Parte_2 febbraio 2015, avviando la relativa procedura innanzi al Tribunale di Napoli Nord e concludendo un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali;
in tale contesto, riconosceva un debito nei suoi confronti per la somma di € Parte_2
65.000,00 derivante da somme da lui anticipate per un immobile sito in Aversa;
− a seguito di accordo tra le parti, il debito veniva assunto in solido dal fratello della , Parte_2
, il quale, con scrittura privata del 12 marzo 2015, dichiarava di accollarsi Controparte_1
l'obbligazione della sorella, dando atto dell'avvenuto versamento della somma parziale di € 10.000,00; tuttavia, la restante somma di € 55.000,00 non veniva mai corrisposta. Tanto premesso, ritenendo il proprio credito certo, liquido ed esigibile, nonché espressamente riconosciuto dal debitore mediante scrittura privata munita di data certa, chiedeva la Parte_1
1 condanna di al pagamento della somma residua di € 55.000, oltre interessi dalla Controparte_1 data del 12 marzo 2015 fino all'effettivo soddisfo.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando integralmente il contenuto del ricorso Controparte_1 avversario. Il resistente negava, in primo luogo, di essere stato a conoscenza degli accordi patrimoniali intercorsi tra il ricorrente e , sua sorella, in relazione ai beni acquisiti prima Parte_2 della separazione tra i coniugi;
contestava, inoltre, di aver mai corrisposto somme di denaro al Pt_1
a fronte del credito dallo stesso dedotto nei confronti di Parte_2
In merito alla scrittura privata del 12 marzo 2015, il resistente negava di aver assunto in solido con la sorella il presunto debito nei confronti del ricorrente, contestando altresì di aver mai assunto obbligazioni in favore di quest'ultimo; dichiarava, inoltre, di non aver mai apposto la propria sottoscrizione sulla suddetta scrittura privata, e, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ne operava il formale disconoscimento.
1.3. Il Primo Giudice, in conseguenza delle difese articolate, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario e procedeva alla nomina di un CTU al fine di accertare l'autenticità della firma di apposta sulla scrittura privata del 12.3.15. Controparte_1
A seguito dell'esame peritale, il consulente rilevava che la sigla in verifica presentava un tracciato grafico con caratteristiche di fluidità e spontaneità, con direzione ascendente e inclinazione verso destra. L'analisi del supporto cartaceo e delle modalità esecutive non evidenziava segni di alterazione del documento. Successivamente, veniva condotto un confronto tra la sigla in verifica e gli elementi comparativi, costituiti dalla firma sulla procura, la patente di e un saggio grafico eseguito alla Controparte_1 presenza della CTU. Dall'analisi emergeva che la firma presente sulla scrittura privata si discostava significativamente dagli esemplari autografi di , differendo per continuità del tratto, Parte_2 pressione, movimento grafico e caratteristiche gestuali. In particolare, si riscontrava che le firme comparative mostravano una struttura compatta, con forme chiuse e una tendenza regressiva verso sinistra, mentre la sigla in verifica appariva slanciata verso destra, con una pressione e una continuità del tratto non riconducibili alla scrittura abituale di
. Inoltre, l'analisi della pressione e della velocità grafica evidenziava elementi incompatibili Parte_2 con l'autenticità della firma in contestazione. Alla luce di tali risultanze, la consulente concludeva che la firma apposta sulla scrittura privata del 12.03.2015 non risultava essere autografa di , in quanto presentava Controparte_1 caratteristiche di esecuzione non riconducibili ai parametri grafologici dell'interessato.
1.4. A seguito del deposito di detta CTU e fatte precisare alle parti le conclusioni, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2926/2028, pubblicata il 19/11/2018, così decideva:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7795,00 (parametri minimi stante la non complessità della controversia), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge
3.pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, liquidate con decreto del 25/9/17. In sintesi, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU, affermava l'apocrifia della sottoscrizione apparentemente apposta dal sul documento prodotto da controparte e Parte_2 riteneva inammissibili le richieste istruttorie formulate dal ricorrente, ritenendo preclusa la prova testimoniale ai sensi dell'art. 2721 c.c. stante il venir meno del valore probatorio della scrittura
2 apocrifa e della cospicuità della somma oggetto della prova testimoniale, con conseguente rigetto della domanda attrice in quanto sfornita di prova.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato in data 24/12/2018) ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
2.1. In primo luogo, l'appellante deduce la nullità e l'inadeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente omesso di richiedere al CTU un'integrazione per rispondere alle contestazioni sollevate dalla propria consulente tecnica;
evidenzia, in particolare, che la firma contestata sarebbe stata apposta su un piano ruvido, mentre le firme di comparazione sarebbero state raccolte su un piano liscio, rendendo il raffronto inidoneo.
2.2. Col secondo motivo l'appellante censura il mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate in primo grado sostenendo che la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti non erano finalizzati a dimostrare l'autenticità della firma, bensì a provare la sussistenza dell'obbligazione dedotta, la consegna della somma di € 10.000,00 e le circostanze relative alla costituzione del debito;
ritiene, pertanto, erroneo il rigetto delle istanze istruttorie, chiedendone l'ammissione in sede di appello. Inoltre, l'appellante prospetta che “la quantificazione delle spese di lite appaiono non solo ingiustificate nell'ammontare, in quanto il Tribunale la cui decisione oggi si vede appellata non ha nemmeno considerato che tutta la fase istruttoria è stata del tutto omessa dallo stesso giudicante, quanto il fatto che il tenore delle difese spiegate in primo grado di parte odierna appellata non potrebbe far trovare in favore dello stesso alcuna ragione per la refusione in proprio favore delle spese di lite nella indicata ed abnorme misura. Spese di lite, tra le altre cose, quantificate in modo esagerato anche in relazione al valore della causa che appare “di facile risoluzione”. Alla luce di tali doglianze, l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello: In via preliminare nominare CTU che tenga conto delle osservazioni della CTP Dott.ssa non Persona_1 sufficientemente esaminate dal CTU Dott.ssa Persona_2
Ancora in via preliminare ammettere i mezzi istruttori siccome dedotti in atto, prove testimoniali ed interrogatorio formale. Nel merito accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'ottenimento della somma di € 55.000 oltre interessi dal 12.3.2015 e fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna dell'appellato a versare la somma di € 55.000 oltre interessi dal 12.3.2015 e fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado con refusione di quanto eventualmente già versato.
2.3 si è costituto nel presente giudizio prospettando: Controparte_1
- in merito alla contestata nullità o insufficienza della CTU, che l'appellante fondava le proprie argomentazioni su un presunto accertamento – non riscontrato nella CTU né nei verbali di accesso
– circa la sottoscrizione del documento contestato su un piano ruvido, ipoteticamente il cruscotto di un'autovettura, ma tale circostanza non emergeva dagli atti e che le critiche avanzate dalla CTP non infirmavano la validità della perizia;
- in relazione al rigetto delle richieste istruttorie, che la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dall'appellante sarebbero comunque inammissibili, ai sensi dell'art. 2721 c.c., trattandosi di una scrittura privata che avrebbe dovuto essere provata esclusivamente per iscritto. Quanto alla mancata ammissione dell'interrogatorio formale, l'appellato ne ribadisce l'irrilevanza nel caso di specie, trattandosi di un mezzo istruttorio volto alla confessione, la cui utilità risulta superata dall'accertamento peritale dell'apocrifia della firma.
3 - infine, in merito alla censura relativa alla quantificazione delle spese di lite, che il Tribunale aveva applicato i parametri minimi previsti in relazione allo scaglione di riferimento e alla complessità della controversia. Tanto premesso, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.
3. Con ordinanza resa in data 30.4.2019, il Collegio, oltre a rigettare l'istanza proposta da
[...] volta ad ottenere la sospensione ex articolo 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o Pt_1 dell'esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, ordinava alle parti di procedere al tentativo di conciliazione della lite che, tuttavia, aveva esito negativo e, quindi, all'udienza del 22.2.2024, la causa veniva trattenuta in decisione ma, con ordinanza del 23.7.2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per procedere all'interrogatorio formale deferito da Parte_1 ad e alla prova testimoniale articolata dal nella memoria ex art. 183,
[...] Controparte_1 Pt_1 comma 6, n. 2) c.p.c. depositata il 28 ottobre 2016, sia pure limitatamente a due soli dei capi ivi indicati. Espletati tali incombenti istruttori, all'udienza del 5.2.2025, la causa era nuovamente riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato. Il primo motivo dell'appello è palesemente infondato atteso che le censure sollevate dall'appellante non si rivelano idonee a scalfire la correttezza della decisione adottata dal Tribunale di Napoli Nord, il quale ha fondato la propria pronuncia sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che appare immune da vizi logici e metodologici, nonché coerente con i principi tecnico-scientifici che governano l'esame grafologico forense. L'appellante lamenta l'asserita nullità e inadeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non disporne l'integrazione alla luce delle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte. Tale censura non può trovare accoglimento. La Corte osserva, in particolare, che l'ausiliario nominato dal Giudice di primo grado ha fornito una dettagliata analisi comparativa della firma contestata sulla scrittura privata del 12 marzo 2015, confrontandola con numerosi elementi di riferimento autografi dell'appellato . L'elaborato peritale ha messo in evidenza Controparte_1 differenze significative nei tratti distintivi della firma, con specifico riferimento alla continuità del tratto, alla pressione esercitata, alla fluidità del movimento e alle inclinazioni assiali delle lettere, escludendo in maniera chiara e argomentata l'attribuibilità della firma in verifica alla mano di
. Controparte_1
Le osservazioni critiche sollevate dal consulente tecnico di parte appellante risultano, per contro, generiche e non sufficientemente idonee a minare il valore probatorio della CTU. In particolare, le considerazioni dell'appellante in ordine alla diversa superficie sulla quale sarebbe stata apposta la firma sul documento oggetto di lite non appaiono in grado di inficiare le conclusioni alle quali è giunto il CTU il quale, nel rispondere alle osservazioni del CT di parte attrice, aveva condivisibilmente affermato che, “nel caso di specie, secondo quanto già descritto nella perizia tecnica d'ufficio, è stato possibile rilevare alcune anomalie nella sigla in verifica : interruzioni, riprese, momenti di esitazione, un movimento differente. La firma di ogni individuo presenta sempre una serie di caratteristiche, quali ad esempio la velocità di scrittura o i punti nei quali si esercita più pressione, che appartengono alla sfera comportamentale e sono pressoché inimitabili.
4 Parametri importanti inoltre sono: la traiettoria della scrittura (tracciato visivo), l'angolo di inclinazione della penna, l'accelerazione del movimento ed il numero di volte che la penna viene sollevata dal foglio. Risulta quindi possibile concludere che la modulazione pressoria, indipendentemente dal mezzo scrittorio utilizzato, ha una forte variabilità da individuo ad individuo”. Quanto alle prove orali espletate nel corso del presente grado di giudizio, va rilevato che, nel proprio interrogatorio formale, il ha negato di aver mai sottoscritto il documento già Parte_2 disconosciuto e di aver pagato al la somma di € 10.000,00. Pt_1
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dal teste in primo luogo, diversamente da Testimone_1 quanto prospettato dall'appellante, è principio pacifico in giurisprudenza che, in presenza di una scrittura privata disconosciuta e ritenuta apocrifa, il ricorso alla prova testimoniale per dimostrare il contenuto della stessa è precluso (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2017, n. 10805; Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2016, n. 13165). In ogni caso, le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte appellante risultano inidonee ad accertare che la firma (sigla) apposta sul documento prodotto dal sia effettivamente stata Pt_1 vergata dal . Parte_2
In primo luogo, infatti, va rilevato che stante il rapporto di stretta parentela tra il teste e l'appellante
è il fratello di l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso merita di Tes_1 Parte_1 essere valutata con particolare rigore. Ebbene, riferiva che in data il 12.03.2015, si trovava seduto sul sedile posteriore Testimone_1 dell'automobile di proprietà del fratello nei pressi dell'azienda del e che Pt_1 Parte_2 questi, entrato nell'autovettura dal sedile anteriore del passeggero, aveva versato ben € 10.000,00 in contati al Papa e “poi si è accollato il debito della sorella” sottoscrivendo il documento sul cruscotto dell'autovettura; il teste precisava, altresì, che nessuna quietanza veniva rilasciata al
[...]
quanto alla somma di € 10.000,00 versati in contanti. Pt_2
Tuttavia, a fronte dell'esito – negativo - degli accertamenti demandati al CTU in ordine alla riferibilità della sottoscrizione asseritamente apposta dal sul documento posto dal a Parte_2 Pt_1 fondamento dell'azione spiegata in giudizio, non può non rilevarsi la scarsa attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste. Inoltre, tali dichiarazioni risultano complessivamente poco verosimili apparendo poco plausibile che il , essendo richiesto di sottoscrivere una Parte_2 dichiarazione con la quale sostanzialmente prometteva di pagare un debito della sorella per il rilevante importo di € 55.000,00, non avesse poi ritenuto necessario richiedere al Papa anche una quietanza scritta rispetto al pagamento in contanti dell'importo di € 10.000,00 o, comunque, pretendere di ricevere una copia della predetta dichiarazione sottoscritta anche dal Papa (circostanza mai nemmeno allegata dall'attore/appellante); non è chiaro, inoltre, perché il teste avrebbe dovuto essere seduto sul sedile posteriore dell'autovettura del fratello così come Tes_1 sembra singolare che, pur ricordando con precisione la data dell'incontro con il e la Parte_2 circostanza che lo stesso era avvenuto in prossimità dell'azienda dell'appellato, il teste non abbia poi saputo dare nessun riferimento in ordine alla strada in cui tale incontro era effettivamente avvenuto. In conclusione, come già affermato dalla sentenza impugnata, il documento con il quale l'appellato avrebbe promesso al Papa di pagare il debito della sorella deve ritenersi apocrifo e la domanda proposta dall'attore (odierno appellante) completamente sfornita di prova. Quanto, infine, alla censura relativa alla quantificazione delle spese di lite, la Corte rileva che il Tribunale ha liquidato gli onorari di causa attenendosi a quelli che risultavano i parametri minimi
5 stabiliti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità della controversia e, considerando che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la fase di trattazione e istruttoria aveva avuto luogo, non solo mediante deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ma anche con l'espletamento della CTU più volte richiamata. Ne consegue che anche sotto tale profilo l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della statuizione relativa alla condanna dell'appellante alle spese del grado.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 e fino a € 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellata. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 2926/2028, pubblicata il 19/11/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 14.317,00 (quattordicimilatrecentodiciassette/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 28.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
6
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 33/2019 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difenso dall'Avvocato Iacone Mario (c.f. ) e dell'Avvocato Gatta Caterina C.F._2
(c.f. , come da procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di C.F._3 primo grado;
APPELLANTE E
nato ad [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avvocato Belluomo Giovanni (c.f. ), in virtù di C.F._5 procura su foglio separato;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 05/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Napoli Nord Parte_1 prospettando quanto segue:
− egli e , già coniugi, avevano consensualmente deciso di separarsi nel Parte_2 febbraio 2015, avviando la relativa procedura innanzi al Tribunale di Napoli Nord e concludendo un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali;
in tale contesto, riconosceva un debito nei suoi confronti per la somma di € Parte_2
65.000,00 derivante da somme da lui anticipate per un immobile sito in Aversa;
− a seguito di accordo tra le parti, il debito veniva assunto in solido dal fratello della , Parte_2
, il quale, con scrittura privata del 12 marzo 2015, dichiarava di accollarsi Controparte_1
l'obbligazione della sorella, dando atto dell'avvenuto versamento della somma parziale di € 10.000,00; tuttavia, la restante somma di € 55.000,00 non veniva mai corrisposta. Tanto premesso, ritenendo il proprio credito certo, liquido ed esigibile, nonché espressamente riconosciuto dal debitore mediante scrittura privata munita di data certa, chiedeva la Parte_1
1 condanna di al pagamento della somma residua di € 55.000, oltre interessi dalla Controparte_1 data del 12 marzo 2015 fino all'effettivo soddisfo.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando integralmente il contenuto del ricorso Controparte_1 avversario. Il resistente negava, in primo luogo, di essere stato a conoscenza degli accordi patrimoniali intercorsi tra il ricorrente e , sua sorella, in relazione ai beni acquisiti prima Parte_2 della separazione tra i coniugi;
contestava, inoltre, di aver mai corrisposto somme di denaro al Pt_1
a fronte del credito dallo stesso dedotto nei confronti di Parte_2
In merito alla scrittura privata del 12 marzo 2015, il resistente negava di aver assunto in solido con la sorella il presunto debito nei confronti del ricorrente, contestando altresì di aver mai assunto obbligazioni in favore di quest'ultimo; dichiarava, inoltre, di non aver mai apposto la propria sottoscrizione sulla suddetta scrittura privata, e, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ne operava il formale disconoscimento.
1.3. Il Primo Giudice, in conseguenza delle difese articolate, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario e procedeva alla nomina di un CTU al fine di accertare l'autenticità della firma di apposta sulla scrittura privata del 12.3.15. Controparte_1
A seguito dell'esame peritale, il consulente rilevava che la sigla in verifica presentava un tracciato grafico con caratteristiche di fluidità e spontaneità, con direzione ascendente e inclinazione verso destra. L'analisi del supporto cartaceo e delle modalità esecutive non evidenziava segni di alterazione del documento. Successivamente, veniva condotto un confronto tra la sigla in verifica e gli elementi comparativi, costituiti dalla firma sulla procura, la patente di e un saggio grafico eseguito alla Controparte_1 presenza della CTU. Dall'analisi emergeva che la firma presente sulla scrittura privata si discostava significativamente dagli esemplari autografi di , differendo per continuità del tratto, Parte_2 pressione, movimento grafico e caratteristiche gestuali. In particolare, si riscontrava che le firme comparative mostravano una struttura compatta, con forme chiuse e una tendenza regressiva verso sinistra, mentre la sigla in verifica appariva slanciata verso destra, con una pressione e una continuità del tratto non riconducibili alla scrittura abituale di
. Inoltre, l'analisi della pressione e della velocità grafica evidenziava elementi incompatibili Parte_2 con l'autenticità della firma in contestazione. Alla luce di tali risultanze, la consulente concludeva che la firma apposta sulla scrittura privata del 12.03.2015 non risultava essere autografa di , in quanto presentava Controparte_1 caratteristiche di esecuzione non riconducibili ai parametri grafologici dell'interessato.
1.4. A seguito del deposito di detta CTU e fatte precisare alle parti le conclusioni, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2926/2028, pubblicata il 19/11/2018, così decideva:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7795,00 (parametri minimi stante la non complessità della controversia), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge
3.pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu, liquidate con decreto del 25/9/17. In sintesi, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU, affermava l'apocrifia della sottoscrizione apparentemente apposta dal sul documento prodotto da controparte e Parte_2 riteneva inammissibili le richieste istruttorie formulate dal ricorrente, ritenendo preclusa la prova testimoniale ai sensi dell'art. 2721 c.c. stante il venir meno del valore probatorio della scrittura
2 apocrifa e della cospicuità della somma oggetto della prova testimoniale, con conseguente rigetto della domanda attrice in quanto sfornita di prova.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato in data 24/12/2018) ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
2.1. In primo luogo, l'appellante deduce la nullità e l'inadeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente omesso di richiedere al CTU un'integrazione per rispondere alle contestazioni sollevate dalla propria consulente tecnica;
evidenzia, in particolare, che la firma contestata sarebbe stata apposta su un piano ruvido, mentre le firme di comparazione sarebbero state raccolte su un piano liscio, rendendo il raffronto inidoneo.
2.2. Col secondo motivo l'appellante censura il mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate in primo grado sostenendo che la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti non erano finalizzati a dimostrare l'autenticità della firma, bensì a provare la sussistenza dell'obbligazione dedotta, la consegna della somma di € 10.000,00 e le circostanze relative alla costituzione del debito;
ritiene, pertanto, erroneo il rigetto delle istanze istruttorie, chiedendone l'ammissione in sede di appello. Inoltre, l'appellante prospetta che “la quantificazione delle spese di lite appaiono non solo ingiustificate nell'ammontare, in quanto il Tribunale la cui decisione oggi si vede appellata non ha nemmeno considerato che tutta la fase istruttoria è stata del tutto omessa dallo stesso giudicante, quanto il fatto che il tenore delle difese spiegate in primo grado di parte odierna appellata non potrebbe far trovare in favore dello stesso alcuna ragione per la refusione in proprio favore delle spese di lite nella indicata ed abnorme misura. Spese di lite, tra le altre cose, quantificate in modo esagerato anche in relazione al valore della causa che appare “di facile risoluzione”. Alla luce di tali doglianze, l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello: In via preliminare nominare CTU che tenga conto delle osservazioni della CTP Dott.ssa non Persona_1 sufficientemente esaminate dal CTU Dott.ssa Persona_2
Ancora in via preliminare ammettere i mezzi istruttori siccome dedotti in atto, prove testimoniali ed interrogatorio formale. Nel merito accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'ottenimento della somma di € 55.000 oltre interessi dal 12.3.2015 e fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna dell'appellato a versare la somma di € 55.000 oltre interessi dal 12.3.2015 e fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado con refusione di quanto eventualmente già versato.
2.3 si è costituto nel presente giudizio prospettando: Controparte_1
- in merito alla contestata nullità o insufficienza della CTU, che l'appellante fondava le proprie argomentazioni su un presunto accertamento – non riscontrato nella CTU né nei verbali di accesso
– circa la sottoscrizione del documento contestato su un piano ruvido, ipoteticamente il cruscotto di un'autovettura, ma tale circostanza non emergeva dagli atti e che le critiche avanzate dalla CTP non infirmavano la validità della perizia;
- in relazione al rigetto delle richieste istruttorie, che la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dall'appellante sarebbero comunque inammissibili, ai sensi dell'art. 2721 c.c., trattandosi di una scrittura privata che avrebbe dovuto essere provata esclusivamente per iscritto. Quanto alla mancata ammissione dell'interrogatorio formale, l'appellato ne ribadisce l'irrilevanza nel caso di specie, trattandosi di un mezzo istruttorio volto alla confessione, la cui utilità risulta superata dall'accertamento peritale dell'apocrifia della firma.
3 - infine, in merito alla censura relativa alla quantificazione delle spese di lite, che il Tribunale aveva applicato i parametri minimi previsti in relazione allo scaglione di riferimento e alla complessità della controversia. Tanto premesso, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.
3. Con ordinanza resa in data 30.4.2019, il Collegio, oltre a rigettare l'istanza proposta da
[...] volta ad ottenere la sospensione ex articolo 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva e/o Pt_1 dell'esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, ordinava alle parti di procedere al tentativo di conciliazione della lite che, tuttavia, aveva esito negativo e, quindi, all'udienza del 22.2.2024, la causa veniva trattenuta in decisione ma, con ordinanza del 23.7.2024, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per procedere all'interrogatorio formale deferito da Parte_1 ad e alla prova testimoniale articolata dal nella memoria ex art. 183,
[...] Controparte_1 Pt_1 comma 6, n. 2) c.p.c. depositata il 28 ottobre 2016, sia pure limitatamente a due soli dei capi ivi indicati. Espletati tali incombenti istruttori, all'udienza del 5.2.2025, la causa era nuovamente riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato. Il primo motivo dell'appello è palesemente infondato atteso che le censure sollevate dall'appellante non si rivelano idonee a scalfire la correttezza della decisione adottata dal Tribunale di Napoli Nord, il quale ha fondato la propria pronuncia sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che appare immune da vizi logici e metodologici, nonché coerente con i principi tecnico-scientifici che governano l'esame grafologico forense. L'appellante lamenta l'asserita nullità e inadeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non disporne l'integrazione alla luce delle osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte. Tale censura non può trovare accoglimento. La Corte osserva, in particolare, che l'ausiliario nominato dal Giudice di primo grado ha fornito una dettagliata analisi comparativa della firma contestata sulla scrittura privata del 12 marzo 2015, confrontandola con numerosi elementi di riferimento autografi dell'appellato . L'elaborato peritale ha messo in evidenza Controparte_1 differenze significative nei tratti distintivi della firma, con specifico riferimento alla continuità del tratto, alla pressione esercitata, alla fluidità del movimento e alle inclinazioni assiali delle lettere, escludendo in maniera chiara e argomentata l'attribuibilità della firma in verifica alla mano di
. Controparte_1
Le osservazioni critiche sollevate dal consulente tecnico di parte appellante risultano, per contro, generiche e non sufficientemente idonee a minare il valore probatorio della CTU. In particolare, le considerazioni dell'appellante in ordine alla diversa superficie sulla quale sarebbe stata apposta la firma sul documento oggetto di lite non appaiono in grado di inficiare le conclusioni alle quali è giunto il CTU il quale, nel rispondere alle osservazioni del CT di parte attrice, aveva condivisibilmente affermato che, “nel caso di specie, secondo quanto già descritto nella perizia tecnica d'ufficio, è stato possibile rilevare alcune anomalie nella sigla in verifica : interruzioni, riprese, momenti di esitazione, un movimento differente. La firma di ogni individuo presenta sempre una serie di caratteristiche, quali ad esempio la velocità di scrittura o i punti nei quali si esercita più pressione, che appartengono alla sfera comportamentale e sono pressoché inimitabili.
4 Parametri importanti inoltre sono: la traiettoria della scrittura (tracciato visivo), l'angolo di inclinazione della penna, l'accelerazione del movimento ed il numero di volte che la penna viene sollevata dal foglio. Risulta quindi possibile concludere che la modulazione pressoria, indipendentemente dal mezzo scrittorio utilizzato, ha una forte variabilità da individuo ad individuo”. Quanto alle prove orali espletate nel corso del presente grado di giudizio, va rilevato che, nel proprio interrogatorio formale, il ha negato di aver mai sottoscritto il documento già Parte_2 disconosciuto e di aver pagato al la somma di € 10.000,00. Pt_1
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dal teste in primo luogo, diversamente da Testimone_1 quanto prospettato dall'appellante, è principio pacifico in giurisprudenza che, in presenza di una scrittura privata disconosciuta e ritenuta apocrifa, il ricorso alla prova testimoniale per dimostrare il contenuto della stessa è precluso (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2017, n. 10805; Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2016, n. 13165). In ogni caso, le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte appellante risultano inidonee ad accertare che la firma (sigla) apposta sul documento prodotto dal sia effettivamente stata Pt_1 vergata dal . Parte_2
In primo luogo, infatti, va rilevato che stante il rapporto di stretta parentela tra il teste e l'appellante
è il fratello di l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso merita di Tes_1 Parte_1 essere valutata con particolare rigore. Ebbene, riferiva che in data il 12.03.2015, si trovava seduto sul sedile posteriore Testimone_1 dell'automobile di proprietà del fratello nei pressi dell'azienda del e che Pt_1 Parte_2 questi, entrato nell'autovettura dal sedile anteriore del passeggero, aveva versato ben € 10.000,00 in contati al Papa e “poi si è accollato il debito della sorella” sottoscrivendo il documento sul cruscotto dell'autovettura; il teste precisava, altresì, che nessuna quietanza veniva rilasciata al
[...]
quanto alla somma di € 10.000,00 versati in contanti. Pt_2
Tuttavia, a fronte dell'esito – negativo - degli accertamenti demandati al CTU in ordine alla riferibilità della sottoscrizione asseritamente apposta dal sul documento posto dal a Parte_2 Pt_1 fondamento dell'azione spiegata in giudizio, non può non rilevarsi la scarsa attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dal teste. Inoltre, tali dichiarazioni risultano complessivamente poco verosimili apparendo poco plausibile che il , essendo richiesto di sottoscrivere una Parte_2 dichiarazione con la quale sostanzialmente prometteva di pagare un debito della sorella per il rilevante importo di € 55.000,00, non avesse poi ritenuto necessario richiedere al Papa anche una quietanza scritta rispetto al pagamento in contanti dell'importo di € 10.000,00 o, comunque, pretendere di ricevere una copia della predetta dichiarazione sottoscritta anche dal Papa (circostanza mai nemmeno allegata dall'attore/appellante); non è chiaro, inoltre, perché il teste avrebbe dovuto essere seduto sul sedile posteriore dell'autovettura del fratello così come Tes_1 sembra singolare che, pur ricordando con precisione la data dell'incontro con il e la Parte_2 circostanza che lo stesso era avvenuto in prossimità dell'azienda dell'appellato, il teste non abbia poi saputo dare nessun riferimento in ordine alla strada in cui tale incontro era effettivamente avvenuto. In conclusione, come già affermato dalla sentenza impugnata, il documento con il quale l'appellato avrebbe promesso al Papa di pagare il debito della sorella deve ritenersi apocrifo e la domanda proposta dall'attore (odierno appellante) completamente sfornita di prova. Quanto, infine, alla censura relativa alla quantificazione delle spese di lite, la Corte rileva che il Tribunale ha liquidato gli onorari di causa attenendosi a quelli che risultavano i parametri minimi
5 stabiliti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità della controversia e, considerando che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la fase di trattazione e istruttoria aveva avuto luogo, non solo mediante deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ma anche con l'espletamento della CTU più volte richiamata. Ne consegue che anche sotto tale profilo l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della statuizione relativa alla condanna dell'appellante alle spese del grado.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 e fino a € 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellata. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 2926/2028, pubblicata il 19/11/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 14.317,00 (quattordicimilatrecentodiciassette/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 28.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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