Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3983/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3983/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Iacobelli, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Caserta, alla Via Gennaro Tescione, n. 56;
-Attrice- nei confronti di già ) Controparte_1 Controparte_2
-Convenuta contumace-
e di in persona dei legali rapp.ti p.t., dott. e dr. Controparte_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conca, presso il cui studio elettivamente Controparte_5
domicilia in Marzano Appio (CE), alla Via Roma 126;
-Convenuta-
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.11.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
nonché la al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_3
pagina 1 di 5
ore 23,50 circa, in Maddaloni alla via Forche Caudine, presso il locale commerciale della società
[...]
già per l'ammontare di € 24.844,00 oltre interessi legali e Controparte_1 Controparte_2 rivalutazione, quale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'istante, ovvero in quella somma ritenuta giusta ed equa dal giudice adito in corso di causa, il tutto nei limiti della propria competenza;
condannare altresì parte convenuta al pagamento ex art. 96 c.p.c., a favore della parte attrice, di una somma a titolo di risarcimento, anche equitativamente determinata dal giudice, nei limiti della competenza, atteso che parte convenuta ha agito con evidente colpa grave e/o malafede;
Vittoria di compensi e spese del presente giudizio ex DM 55/2014, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 05/09/2015 alle ore 23,50 circa, si trovava presso il locale della società già in Maddaloni (CE) alla Via Forche Controparte_1 Controparte_2
Caudine, in occasione dei festeggiamenti per il quarantesimo compleanno del figlio
[...]
, ove avrebbe subito un infortunio, scendendo le scale della suddetta struttura, a causa dello Persona_1 spegnimento improvviso dell'illuminazione temporizzata, poiché sarebbe caduta rovinosamente a terra.
A seguito di tale evento, la sig.ra veniva trasportata dal 118 presso l'Ospedale di Maddaloni, Pt_1 ove le veniva diagnosticata una “frattura del collo dell'omero sx”; inoltre, veniva sottoposta ad intervento di riduzione cruenta di frattura dell'omero, con inserimento di una placca di supporto, oltre all'utilizzo del tutore per la spalla.
La società convenuta nonostante la regolare notifica, restava contumace. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
della domanda nei propri confronti per difetto di legittimazione attiva, la nullità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti richiesti e per eccessiva genericità, nonché l'inammissibilità della domanda per l'inosservanza delle norme vigenti in materia di assicurazione e per non aver consentito alla compagnia di poter accertare le lesioni subite;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita attraverso l'escussione di due testi e l'espletamento di ctu medico-legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 25/11/2024, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
pagina 2 di 5 In via preliminare, appare fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto rappresenta principio pacifico quello secondo cui <In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante-assicurato e l'assicuratore dello stesso…
Soltanto l'assicurato è legittimato, pertanto, ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, nè a titolo di responsabilità aquiliana >> (Cass. Civ., sez. III, ord. 25 febbraio 2021, n. 5259).
Ciò precisato, nel merito la domanda risulta infondata per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato
“danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/ 11/2006; Cass. n. 1948 del
10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 6101 del12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenIAli enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere pagina 3 di 5 assolto l'onere probatorio incombente sul danneggiato, in quanto, seppur possa ritenersi provato, tramite l'escussione testimoniale, che la sig.ra sia caduta dalle scale ed abbia riportato delle Pt_1
lesioni e che vi fosse una situazione di pericolo, data dalla insufficiente durata della luce temporizzata ivi presente (entrambi i testi escussi hanno confermato che la luce per le scale era temporizzata e che non era sufficiente la sua durata per poter completare la discesa), tuttavia non vi è alcuna prova sul nesso causale, in quanto nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, entrambi sono giunti sul posto quando la sig.ra era già a terra, per cui non vi è prova che la caduta sia avvenuta a causa Pt_1 dell'improvviso spegnimento dell'illuminazione temporizzata.
Sul punto, il teste sig.ra escussa all'udienza del 03.05.2021, riferiva: “Adr: si è vero. Testimone_1
Preciso che ero presente nel locale, non ho assistito personalmente alla caduta ma ho sentito l'urlo di mia IA e sono subito accorsa insieme ad altri parenti. Preciso che anche noi stavamo uscendo dal locale;
Adr: si è vero. Preciso che è sempre stata temporizzata. Quando abbiamo sentito l'urlo la luce era spenta e l'abbiamo riaccesa;
Adr: si è vero. Preciso che una volta accesa la luce al momento dell'accesso alla scala per scendere non si riesce ad arrivare giù in quanto la luce si spegne prima.
Non ricordo se oltre all'interruttore presente all'ingresso e vicino la sala festeggiamenti ce ne siano altri;
Adr: preciso che quando siamo arrivati era giorno, quindi, non c'è stato bisogno di accendere la luce e mia IA insieme a mio zio sono stati i primi ad andare via, quindi non so dire se il problema della luce fosse già presente. Dopo il fatto per consentire la discesa a tutti gli invitati che andavano via un mio parente ha mantenuto premuto l'interruttore per evitare che si spegnesse;
Adr: quando sono arrivata mia IA era riversa a terra a pancia in giù con i piedi sugli ultimi scalini. Notammo un gonfiore alla spalla. Mia IA cercò di non allertare il marito che era malato, infatti, poco dopo morì”.
Il secondo teste, sig. , affermava: “Adr: si è vero. Preciso che ero uno degli invitati però Testimone_2
non ho assistito alla caduta;
Adr: si è vero. confermo che avendo anche io fatto quel percorso la luce era temporizzata;
Adr: si è vero. infatti, ricordo che dopo la caduta della sig.ra qualcuno è rimasto giù vicino alla luce in modo da premere l'interruttore più volte per consentire a tutti di scendere in sicurezza;
Adr: non so dire chi abbia assistito alla caduta, sicuramente il marito che è sceso con lei”.
Pertanto, la mancanza di prova sul nesso tra la caduta e la pericolosità della res, comporta il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi, data la semplicità delle questioni trattate, di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte attrice, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
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P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3983/2018 R.G., così provvede:
a) Dichiara la domanda inammissibile nei confronti della , con condanna di parte Controparte_6 attrice alla refusione, in favore della compagnia assicuratrice, delle spese di lite, che liquida in €
2538,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
b) Rigetta la domanda nei confronti della società convenuta contumace;
c) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come già liquidate, con conseguenti ed eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 05/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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