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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 33159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Rossetti per Parte_1
procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Costantino Morin n. 25
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, Via Giulio Romano 46, rappresentato e CP_2
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagno dovutile in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 13561/2023 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data
28.11.2023, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituendosi in giudizio, ha dedotto l'intervenuta cessazione della CP_1
materia del contendere per aver posto in liquidazione la prestazione.
La causa era dunque rinviata per la verifica dell'avvenuto pagamento da parte dell'istituto.
Parte ricorrente, con il deposito delle note in data 7.1.2025, dato atto dell'intervenuto pagamento - nelle more – dei ratei arretrati della prestazione, ha aderito alla richiesta dell' di declaratoria di intervenuta CP_1
cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra
2 le parti la materia del contendere, così come dichiarato anche dalla difesa della nelle note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025. Pt_1
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, stante l'avvenuto pagamento da parte dell' solo a seguito della notifica del ricorso, CP_1
vanno poste a carico dell' soccombente e distratte in favore del CP_3
difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese di giudizio - CP_3
liquidate in complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Rossetti per Parte_1
procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Costantino Morin n. 25
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CP_1
sede Roma Flaminio, Via Giulio Romano 46, rappresentato e CP_2
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagno dovutile in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. 13561/2023 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data
28.11.2023, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituendosi in giudizio, ha dedotto l'intervenuta cessazione della CP_1
materia del contendere per aver posto in liquidazione la prestazione.
La causa era dunque rinviata per la verifica dell'avvenuto pagamento da parte dell'istituto.
Parte ricorrente, con il deposito delle note in data 7.1.2025, dato atto dell'intervenuto pagamento - nelle more – dei ratei arretrati della prestazione, ha aderito alla richiesta dell' di declaratoria di intervenuta CP_1
cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra
2 le parti la materia del contendere, così come dichiarato anche dalla difesa della nelle note di trattazione scritta depositate in data 7.1.2025. Pt_1
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, stante l'avvenuto pagamento da parte dell' solo a seguito della notifica del ricorso, CP_1
vanno poste a carico dell' soccombente e distratte in favore del CP_3
difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' resistente alla rifusione delle spese di giudizio - CP_3
liquidate in complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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