Art. 17. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 ; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57 ; quanto a lire 830 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.