Art. 4.
L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall' art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e' disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati.
Con le stesse modalita' il personale tecnico e subalterno puo' essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra Facolta' o Scuola della medesima Universita' o Istituto di istruzione universitaria.
Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro per la pubblica istruzione.
Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Universita' o Istituto superiore e' disposto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.
E' abrogato l' art. 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 .
L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti Ministeriali previsti dall' art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e' disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati.
Con le stesse modalita' il personale tecnico e subalterno puo' essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra Facolta' o Scuola della medesima Universita' o Istituto di istruzione universitaria.
Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro per la pubblica istruzione.
Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Universita' o Istituto superiore e' disposto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.
E' abrogato l' art. 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 .