Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2025
CORTE D'APPELLO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA - IMPRESE
La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato il seguente DECRETO
nel procedimento iscritto al n. r.g. 97/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 50 D. Lgs 14/2019- CCII
promosso da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTICHI GIOVANNI NICCOLO'
RICORRENTE
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: decreto del Tribunale di ET in data 10 febbraio 2025 di inammissibilità della richiesta di apertura della liquidazione controllata
CONCLUSIONI
In data 3 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni
Per la parte reclamante :
Voglia, in accoglimento del presente reclamo, riformare – nei limiti di cui alla parte motiva – il provvedimento fuori udienza del 10.02.2025 emesso dal Tribunale di ET, Pres. Rel. dott.ssa Claudia Frosini, a definizione del procedimento n. 89-1/2024 P.U., comunicato il giorno 11.02.2025, con ogni conseguente pronunzia di legge.
Con vittoria e spese del presente giudizio.
PREMESSO:
- che con ricorso ex 268, 269 CCII depositato presso il Tribunale di ET
, quale debitore, chiedeva dichiararsi aperta la propria Parte_1 liquidazione controllata, esponendo : “il ricorrente è sposato, con tre figli maggiorenni di cui due non ancora economicamente indipendenti […] la situazione debitoria complessiva
Pagina 1
OCC: € 2.512,96=; Assistenza legale: € 4.500,00= […] Compenso del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale compenso che verrà liquidato dal Tribunale in relazione alle Tabelle del D.M. 30/2012 […] stante l'esiguità del valore e la funzionalità della stessa all'esigenze della famiglia, l'autovettura Renault Scenic 1.8 targata FY 237
WG (doc. 12) sarà esclusa dalla liquidazione di cui invece farà parte lo stipendio netto mensile disponibile su base annua pari ad euro 3.600,00=; 7) la spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento del ricorrente è pari ad euro 1.804,00=, in linea con l'Indice del costo della vita, così composta: - quota affitto appartamento: € 698,00=
(doc. 13); - utenze e tasse: € 322,00= (doc. 14); - vitto: € 500,00=; - spese mediche: €
62,00=; - carburante: € 83,00=; - assicurazione: € 80,00= (doc. 15); - vestiario: €
34,00=; - imprevisti: € 25,00=. 8) il piano di liquidazione proposto dal ricorrente prevede […] la provvista mensile di Euro 300,00 per la durata di tre anni (a decorrere dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria), dalla cui liquidazione è prevedibile il pagamento integrale dei crediti prededucibili (spese di giustizia, compenso spettante al professionista, al liquidatore) e nella misura inferiore degli altri creditori”;
- che il Tribunale di ET con decreto in data 10 febbraio 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando in sintesi: “il ricorrente espone di versare in una situazione di indebitamento complessivo di euro 153.000,00 (oltre alle spese della procedura e di assistenza legale), sia nei confronti dell'erario che di istituti di credito, per lo più derivante da pregressa attività di imprenditore individuale. A fronte di tale indebitamento il ricorrente ha evidenziato di percepire un reddito mensile 1.600 euro netti, destinato a restare completamente assorbito dal fabbisogno familiare ed addirittura insufficiente a tale fine, visto che nel ricorso le spese necessarie al fabbisogno familiare sono indicate nella misura di circa 1.800,00 euro, nulla residuando pertanto in favore della procedura. Del tutto incomprensibile e contraddittoria risultata pertanto l'affermazione in base alla quale il ricorrente sarebbe in grado di destinare una provvista di 300,00 euro mensili in favore della procedura, indicazione della quale peraltro non vi
è alcuna menzione nella relazione del gestore, che appare anzi del tutto generica. […] Ciò premesso, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile, non essendovi infatti alcun attivo da distribuire al ceto creditorio, con conseguente mancanza di utilità concreta per i creditori e, dunque, in ultima analisi, assenza della stessa causa concreta della procedura. Depone oggi in tal senso il chiaro tenore dell'articolo 268 C.C.I (per come
Pagina 2 recentemente modificato dall'articolo 41 del cosiddetto correttivo ter in vigore dal
28.9.2024) […] prevedendosi infatti che “Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. […] deve ritenersi che, quando non vi sia alcun attivo da distribuire al ceto creditorio e anche quanto lo stesso sia tale, in ottica prognostica, di soddisfare a malapena le sole spese prededucibili (che dunque assorbirebbero le minime risorse messe a disposizione della procedura), la stessa deve essere ritenuta priva di causa concreta. La valutazione prognostica in ordine alla valutazione della sussistenza della causa in concreto che il
Tribunale è chiamato a svolgere ai fini della stessa ammissibilità della procedura deve poi essere particolarmente rigorosa in una procedura, quale quella di liquidazione controllata, del tutto sottratta al vaglio dei creditori (diversamente dal concordato minore), al giudizio di meritevolezza (diversamente dall'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dall' istituto della esdebitazione del debitore incapiente) e, per contro, caratterizzata da una minore durata, quale che sia di certo non superiore ai tre anni […] venendo al caso di specie, come si è già anticipato, a fronte di una esposizione debitoria di circa 153.000,00, non vi è alcuna risorsa messa concretamente a disposizione della procedura da parte del ricorrente, considerato che il suo reddito da lavoro è destinato a rimanere completamente assorbito dalle esigenze familiari. Ed in ogni caso, anche a voler ammettere che il ricorrente sia in grado di destinare alla procedura una somma mensile di euro 300 per la durata complessiva di tre anni, la somma complessiva che se ne ricaverebbe (pari ad euro 10.800,00), sarebbe destinata ad essere pressoché interamente assorbita dalle spese prededucibili”;
- che ha proposto reclamo , formulando due motivi;
Parte_1
RILEVATO:
- che il reclamo è infondato;
- che, con il primo motivo (“errata valutazione in merito alla capacità del lombardo a sostenere la somma indicata nel piano: concorso della moglie nel Parte_2 sostenere il fabbisogno familiare”) il reclamante in sintesi deduce: “non è stato considerato in primo grado che anche la moglie, , contribuisce al Parte_2 fabbisogno familiare e quindi può consentire al marito di destinare la somma di euro
300,00= al mese come provvista del piano di liquidazione. In particolare, come risulta dal contratto di lavoro che si produce al doc. 1, la ha un rapporto di lavoro part Pt_2 time con una retribuzione netti annua pari ad euro 4.151,90=, ovvero 346 euro mensili
Pagina 3 netti che, sommati ai 1.796,30 di cui alla ultima busta paga di (al lordo delle Pt_1 cessioni del quinto che con l'ammissione alla liquidazione cesserebbero) che si produce al doc. 2, ammontano ad un reddito complessivo familiare mensili di euro 2.150,00. Orbene, considerato che anche il Gestore nominato ha verificato l'effettiva sussistenza del fabbisogno familiare in complessivi euro 1.800,00, ciò significa che il ha Pt_1 certamente ha disposizione la provvista mensile di euro 300,00 prevista nel piano”;
- che il motivo è infondato: il reddito della coniuge neppure era stato indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC; anche a voler considerare il modesto reddito mensile della coniuge (non dedotto nel ricorso), la composizione complessiva del nucleo familiare
(con due figli non economicamente autosufficienti), le spese locazione (€ 700,00 mensili) in ogni caso il reddito disponibile è ampiamente inferiore al limite previsto dall'art. 283 comma secondo CCII (“reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”: nella fattispecie € 21.429,09: 10.504,46 (€ 7.002,97 + € 3.501,49)X2,04);
- che quindi, considerando la quota di reddito che il Tribunale sarebbe comunque discrezionalmente chiamata a individuare ex art. 268 comma 4, lettera b) come necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, la decisione del Tribunale è del tutto condivisibile;
- che, con il secondo motivo (“violazione dell'art. 269, co. 2, c.c.i. per aver ritenuto la provvista del piano (pari ad euro 10.800,00) insufficiente rispetto al totale dell'indebitamento”) parte reclamante deduce: “nella liquidazione controllata solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 C.C.I., mentre tutti gli altri crediti sono o privilegiati o chirografari. Nel caso di specie, a fronte di una provvista complessiva di euro 10.800.00 le spese prededucibili ammontano ad appena 2.512,96
(così come indicato anche nella relazione del Gestore). E ciò significa che ben 8.287,04 sono messi a disposizione del piano e rappresentano circa il 6% dell'indebitamento totale
[…] Laddove codesto Collegio non lo dovesse comunque ritenere sufficiente, si Pt_1 rende comunque disponibile a proporre in questa sede il prolungamento di due anni del piano (passando da 3 a 5 anni)”;
- che il rigetto del primo motivo, relativo alla concreta assenza di una reale quota di reddito da destinare al soddisfacimento dei crediti ha carattere di per sé assorbente;
- che, in ogni caso, è infondato anche il secondo motivo;
Pagina 4 - che l'art. 268 CCII, comma 3 ultimo periodo CCII prevede: “quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
- che nella fattispecie, come già osservato dal Tribunale, la relazione dell'OCC non contiene in alcun modo tale attestazione;
- che, indipendentemente dal carattere prededucibile o meno, deve esservi un attivo disponibile destinato al soddisfacimento dei creditori e non pressoché interamente assorbito dalle spese della procedura (compenso OCC prededucibile, compenso difensore comunque privilegiato, compenso o quota di compenso per il liquidatore), procedura che altrimenti, come osservato dal Tribunale, sarebbe sostanzialmente antieconomica e priva di causa;
- che il termine triennale è quello massimo per la liquidazione controllata (vedi anche
Corte Cost. 19 gennaio 2024 n. 6);
- che non occorre provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando sul reclamo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati:
dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato il seguente DECRETO
Pagina 5 nel procedimento iscritto al n. r.g. 97/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 50 D. Lgs 14/2019- CCII
promosso da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: decreto del Tribunale di ET in data 10 febbraio 2025 di inammissibilità della richiesta di apertura della liquidazione controllata
CONCLUSIONI
In data 3 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni
Per la parte reclamante :
Voglia, in accoglimento del presente reclamo, riformare – nei limiti di cui alla parte motiva – il provvedimento fuori udienza del 10.02.2025 emesso dal Tribunale di ET, Pres. Rel. dott.ssa Claudia Frosini, a definizione del procedimento n. 89-1/2024 P.U., comunicato il giorno 11.02.2025, con ogni conseguente pronunzia di legge.
Con vittoria e spese del presente giudizio.
PREMESSO:
- che con ricorso ex 268, 269 CCII depositato presso il Tribunale di ET
, quale debitore, chiedeva dichiararsi aperta la propria Parte_1 liquidazione controllata, esponendo : “il ricorrente è sposato, con tre figli maggiorenni di cui due non ancora economicamente indipendenti […] la situazione debitoria complessiva ammonta ad euro 153.000= (oltre spese dalla presente procedura e assistenza legale) e il ceto creditorio è composto da erario, banche e istituti finanziari […] - spese prededucibili:
OCC: € 2.512,96=; Assistenza legale: € 4.500,00= […] Compenso del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale compenso che verrà liquidato dal Tribunale in relazione alle Tabelle del D.M. 30/2012 […] stante l'esiguità del valore e la funzionalità della stessa all'esigenze della famiglia, l'autovettura Renault Scenic 1.8 targata FY 237
WG (doc. 12) sarà esclusa dalla liquidazione di cui invece farà parte lo stipendio netto mensile disponibile su base annua pari ad euro 3.600,00=; 7) la spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento del ricorrente è pari ad euro 1.804,00=, in linea con l'Indice del costo della vita, così composta: - quota affitto appartamento: € 698,00=
(doc. 13); - utenze e tasse: € 322,00= (doc. 14); - vitto: € 500,00=; - spese mediche: €
Pagina 6 62,00=; - carburante: € 83,00=; - assicurazione: € 80,00= (doc. 15); - vestiario: €
34,00=; - imprevisti: € 25,00=. 8) il piano di liquidazione proposto dal ricorrente prevede […] la provvista mensile di Euro 300,00 per la durata di tre anni (a decorrere dalla data di emissione del decreto di apertura della procedura liquidatoria), dalla cui liquidazione è prevedibile il pagamento integrale dei crediti prededucibili (spese di giustizia, compenso spettante al professionista, al liquidatore) e nella misura inferiore degli altri creditori”;
- che il Tribunale di ET con decreto in data 10 febbraio 2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando in sintesi: “il ricorrente espone di versare in una situazione di indebitamento complessivo di euro 153.000,00 (oltre alle spese della procedura e di assistenza legale), sia nei confronti dell'erario che di istituti di credito, per lo più derivante da pregressa attività di imprenditore individuale. A fronte di tale indebitamento il ricorrente ha evidenziato di percepire un reddito mensile 1.600 euro netti, destinato a restare completamente assorbito dal fabbisogno familiare ed addirittura insufficiente a tale fine, visto che nel ricorso le spese necessarie al fabbisogno familiare sono indicate nella misura di circa 1.800,00 euro, nulla residuando pertanto in favore della procedura. Del tutto incomprensibile e contraddittoria risultata pertanto l'affermazione in base alla quale il ricorrente sarebbe in grado di destinare una provvista di 300,00 euro mensili in favore della procedura, indicazione della quale peraltro non vi
è alcuna menzione nella relazione del gestore, che appare anzi del tutto generica. […] Ciò premesso, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile, non essendovi infatti alcun attivo da distribuire al ceto creditorio, con conseguente mancanza di utilità concreta per i creditori e, dunque, in ultima analisi, assenza della stessa causa concreta della procedura. Depone oggi in tal senso il chiaro tenore dell'articolo 268 C.C.I (per come recentemente modificato dall'articolo 41 del cosiddetto correttivo ter in vigore dal
28.9.2024) […] prevedendosi infatti che “Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. […] deve ritenersi che, quando non vi sia alcun attivo da distribuire al ceto creditorio e anche quanto lo stesso sia tale, in ottica prognostica, di soddisfare a malapena le sole spese prededucibili (che dunque assorbirebbero le minime risorse messe a disposizione della procedura), la stessa deve essere ritenuta priva di causa concreta. La valutazione prognostica in ordine alla valutazione della sussistenza della causa in concreto che il
Tribunale è chiamato a svolgere ai fini della stessa ammissibilità della procedura deve
Pagina 7 poi essere particolarmente rigorosa in una procedura, quale quella di liquidazione controllata, del tutto sottratta al vaglio dei creditori (diversamente dal concordato minore), al giudizio di meritevolezza (diversamente dall'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dall' istituto della esdebitazione del debitore incapiente) e, per contro, caratterizzata da una minore durata, quale che sia di certo non superiore ai tre anni […] venendo al caso di specie, come si è già anticipato, a fronte di una esposizione debitoria di circa 153.000,00, non vi è alcuna risorsa messa concretamente a disposizione della procedura da parte del ricorrente, considerato che il suo reddito da lavoro è destinato a rimanere completamente assorbito dalle esigenze familiari. Ed in ogni caso, anche a voler ammettere che il ricorrente sia in grado di destinare alla procedura una somma mensile di euro 300 per la durata complessiva di tre anni, la somma complessiva che se ne ricaverebbe (pari ad euro 10.800,00), sarebbe destinata ad essere pressoché interamente assorbita dalle spese prededucibili”;
- che ha proposto reclamo , formulando due motivi;
Parte_1
RILEVATO:
- che il reclamo è infondato;
- che, con il primo motivo (“errata valutazione in merito alla capacità del lombardo a sostenere la somma indicata nel piano: concorso della moglie nel Parte_2 sostenere il fabbisogno familiare”) il reclamante in sintesi deduce: “non è stato considerato in primo grado che anche la moglie, , contribuisce al Parte_2 fabbisogno familiare e quindi può consentire al marito di destinare la somma di euro
300,00= al mese come provvista del piano di liquidazione. In particolare, come risulta dal contratto di lavoro che si produce al doc. 1, la ha un rapporto di lavoro part Pt_2 time con una retribuzione netti annua pari ad euro 4.151,90=, ovvero 346 euro mensili netti che, sommati ai 1.796,30 di cui alla ultima busta paga di (al lordo delle Pt_1 cessioni del quinto che con l'ammissione alla liquidazione cesserebbero) che si produce al doc. 2, ammontano ad un reddito complessivo familiare mensili di euro 2.150,00. Orbene, considerato che anche il Gestore nominato ha verificato l'effettiva sussistenza del fabbisogno familiare in complessivi euro 1.800,00, ciò significa che il ha Pt_1 certamente ha disposizione la provvista mensile di euro 300,00 prevista nel piano”;
- che il motivo è infondato: il reddito della coniuge neppure era stato indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC; anche a voler considerare il modesto reddito mensile della coniuge (non dedotto nel ricorso), la composizione complessiva del nucleo familiare
(con due figli non economicamente autosufficienti), le spese locazione (€ 700,00 mensili) in ogni caso il reddito disponibile è ampiamente inferiore al limite previsto dall'art. 283
Pagina 8 comma secondo CCII (“reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”: nella fattispecie € 21.429,09: 10.504,46 (€ 7.002,97 + € 3.501,49)X2,04);
- che quindi, considerando la quota di reddito che il Tribunale sarebbe comunque discrezionalmente chiamata a individuare ex art. 268 comma 4, lettera b) come necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, la decisione del Tribunale è del tutto condivisibile;
- che, con il secondo motivo (“violazione dell'art. 269, co. 2, c.c.i. per aver ritenuto la provvista del piano (pari ad euro 10.800,00) insufficiente rispetto al totale dell'indebitamento”) parte reclamante deduce: “nella liquidazione controllata solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 C.C.I., mentre tutti gli altri crediti sono o privilegiati o chirografari. Nel caso di specie, a fronte di una provvista complessiva di euro 10.800.00 le spese prededucibili ammontano ad appena 2.512,96
(così come indicato anche nella relazione del Gestore). E ciò significa che ben 8.287,04 sono messi a disposizione del piano e rappresentano circa il 6% dell'indebitamento totale
[…] Laddove codesto Collegio non lo dovesse comunque ritenere sufficiente, si Pt_1 rende comunque disponibile a proporre in questa sede il prolungamento di due anni del piano (passando da 3 a 5 anni)”;
- che il rigetto del primo motivo, relativo alla concreta assenza di una reale quota di reddito da destinare al soddisfacimento dei crediti ha carattere di per sé assorbente;
- che, in ogni caso, è infondato anche il secondo motivo;
- che l'art. 268 CCII, comma 3 ultimo periodo CCII prevede: “quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
- che nella fattispecie, come già osservato dal Tribunale, la relazione dell'OCC non contiene in alcun modo tale attestazione;
- che, indipendentemente dal carattere prededucibile o meno, deve esservi un attivo disponibile destinato al soddisfacimento dei creditori e non pressoché interamente assorbito dalle spese della procedura (compenso OCC prededucibile, compenso difensore comunque privilegiato, compenso o quota di compenso per il liquidatore), procedura che
Pagina 9 altrimenti, come osservato dal Tribunale, sarebbe sostanzialmente antieconomica e priva di causa;
- che il termine triennale è quello massimo per la liquidazione controllata (vedi anche
Corte Cost. 19 gennaio 2024 n. 6);
- che non occorre provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando sul reclamo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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