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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico EA EL EV ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. 6117/25) promossa da:
- Avv. Serena Zappi Parte_1
CONTRO
E-Distribuzione s.p.a. - Avv. Cesare Dino Bosio
- Avv. Franco Biggini Controparte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
nella sua qualità di titolare del Bar Pizzeria Copa Cabanne di Rezzoaglio, ha chiesto Parte_1 la condanna alternativa o solidale delle convenute al risarcimento di 39.080,76 euro, oltre interessi e rivalutazione. La somma indicata quantifica a vario titolo i danni asseritamente subiti dall'attrice, a seguito dell'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica dal 20/1/23 nel bar citato. Il contratto di somministrazione relativo a tale energia era stato stipulato dalla il 14/9/11 con Pt_1
con la distribuzione a cura di E-Distribuzione s.p.a.. Controparte_1 Si è costituita la E-Distribuzione, chiedendo il rigetto della domanda attrice, o in subordine un suo ridimensionamento temporale alle giornate dal 20 al 24 gennaio 2023. La ha invece contestato integralmente la propria responsabilità, Controparte_1 svolgendo di contro domanda riconvenzionale per il pagamento di tre bollette, per un importo complessivo di 10.030,34 euro, oltre interessi di cui alla legge n. 231/02 dalle scadenze delle fatture. Le domande risarcitorie attrici meritano un esame distinto per ciascun convenuto.
1) Responsabilità di E-Distribuzione. Dal rapporto dei tecnici di tale società intervenuti nel bar il 24/1/23, a seguito di solleciti telefonici e della richiesta scritta del difensore della del 22/1/23, emerge che l'interruzione dell'energia fu Pt_1 causata da “nessuna manomissione riscontrata-tensione in uscita dal limitatore anomala-mancanza del neutro”. Si tratta di cause tecniche, non collegate alla pregressa morosità della di cui si dirà più avanti, Pt_1 e che coinvolgono apparecchi di competenza della E-Distribuzione. Quest'ultima è quindi responsabile dei danni derivanti dalla mancanza di energia per le giornate dal 20 al 24 gennaio 2023. La quantificazione degli stessi proposta dall'attrice deve però essere ridimensionata. La ha infatti solo documentato di aver pagato alla C.F. 2.631,05 euro, Pt_1 Controparte_2 Iva compresa, per il ripristino dell'illuminazione del locale, e 1.140,00 euro alla ditta Rossi AN per la riparazione di vari mobili del locale, che il suo tecnico di parte, ing. (perizia Persona_1 del 22/5/23), ha ritenuto danni ricollegabili all'evento del 20 gennaio. Gli altri danni materiali sono supportati nei costi solo da preventivi e da ipotesi quantificatrici del ma il mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo nel 2023 impedisce di Per_1 dare ad essi dignità di prova. La scelta di quantificare il mancato guadagno del gennaio con i ricavi dell'estate precedente impedisce, per evidente mancanza di uniformità comparativa, di riconoscere una somma a tale titolo. Non risulta peraltro possibile per chi scrive quantificare equitativamente tale voce, perché l'attrice poteva fornire i ricavi dello stesso periodo dell'anno precedente. Spettano di conseguenza all'attrice solo 3.771,05 euro, oltre interessi e rivalutazione dalle singole fatture al saldo.
2) Responsabilità di Servizio Elettrico Nazionale. L'unico danno attribuibile in astratto a può riguardare la chiusura del locale successiva Pt_2 all'intervento dei tecnici della E-Distribuzione del 24/1/23. Le considerazioni svolte al paragrafo 1) in ordine alla non condivisibilità del criterio di calcolo del possibile mancato guadagno, impongono però il rigetto di questa domanda risarcitoria. In applicazione del principio della ragione più liquida, enunciato per la prima volta nelle sentenze n. 26242 e 26243 del 2014 delle Sezioni Unite della Cassazione, chi scrive risulta esentato dall'analisi delle altre eccezioni svolte da nella sua comparsa. Pt_2
3) Riconvenzionale di Pt_2 Si tratta di un credito complessivo indicato nelle fatture:
- n. 000420000252976 del 19/10/20 per 175,00 euro.
- n. 101740142233018 del 10/1/23 per 3.145,33 euro, riferita ad un periodo di consumi dal 4/9/21 al 10/1/23.
- n. 101740142233019 del 5/2/23 per 6.710,01 euro di chiusura del contratto, che è composta da una voce per consumi di 2.591,82 euro per il periodo dal 3/9/21 al 20/1/23, e da un'altra per “contributi di connessione e oneri contrattuali” per 3.022,00 euro. Chi scrive deve valutare la legittimità del distacco della corrente elettrica, che sostiene di aver Pt_2 effettuato a causa di una morosità, riconducibile alle fatture indicate. Si deve prendere però atto che la ha depositato la prova di otto bonifici bancari, effettuati nel Pt_1 2022, per un totale di 11.228,17 euro, che ha imputato al piano di rateizzazione concordato il 19\10\20 con la società , mandataria di per il recupero di morosità pregresse. Pt_3 Pt_2 Tale piano prevedeva il pagamento di 11.955,63 euro, comprensivi degli interessi di mora. Raffrontando l'importo di tale credito con quanto pagato dalla residuava a favore della Pt_1 Pt_2 il modesto credito di 727,46 euro. Considerando poi che nella fattura del 10\1\23 erano stati richiesti i corrispettivi per i consumi dal 4\9\21 a tale data, e scomputando la cifra di 3.022,00 euro, indicata soltanto nella bolletta di chiusura del contratto del 5\2\23, risultava un credito complessivo in favore della di 3.872,79 euro Pt_2 (3.145,33 + 727,46 euro). Anche ipotizzando che tale calcolo fosse corretto, si deve prendere atto che il pagamento dello stesso è stato intimato con una bolletta datata 11\1\23, e che l'importo della stessa è stato pagato il 21\1\23 addirittura con un versamento nettamente superiore (5.062,40 euro). Si deve oltretutto rilevare che nella bolletta di febbraio del 2023 il costo dell'energia consumata dalla espressamente riferita al periodo dal 3\9\21 al 20\1\23, è stata quantificata in soli 2.591,82 Pt_1 euro. Valutando che il tempo per pagare la prima bolletta del 2023 è stato estremamente breve, perché il saldo è stato effettuato 10 giorni dopo, si è di fronte ad un distacco effettuato non secondo buona fede oggettiva, fatto che esclude la legittimità del recesso effettuato da S.E.N., con conseguente non debenza dell'importo di 3.022,00 euro richiesto per il distacco. Da ciò consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di Pt_2
4) Spese di lite. Per quanto riguarda le spese di lite si rileva quanto segue. Quelle tra la e devono essere compensate integralmente, stante la soccombenza Pt_1 Pt_2 reciproca. E-Distribuzione s.p.a. deve essere invece condannata a rimborsare le spese di lite della solo Pt_1 per un quarto, stante il notevole ridimensionamento del risarcimento, con l'applicazione per il restante quarto dei valori medi dello scaglione relativo alla somma riconosciuta all'attrice.
P.Q.M.
CO E-Distribuzione s.p.a. al pagamento in favore di di: Parte_1
- 3.771,05 euro, oltre interessi e rivalutazione dalle singole fatture al saldo, per le causali indicate nella motivazione.
- 545,00 euro per esborsi e 638,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, costituenti un quarto delle spese di lite, compensando i restanti tre quarti. RIGETTA tutte le altre domande attrici. RIGETTA tutte le domande svolte tra e Parte_1 Controparte_1 DICHIARA COMPENSATE tra tali parti le spese di lite.
Genova,28/11/25 Il Giudice Unico Civile
EA EL EV