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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 13819/2024, pendente tra
rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Vernola ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona del Direttore in carica, Controparte_3
l' irigente in carica, rappresentati e Controparte_4 difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domiciliati in , Via Soderini, CP_4
24 convenuti
Oggetto: abusiva reiterazione contratti a termine;
differenze derivanti dalla progressione stipendiale;
carta docente
Per la parte ricorrente:
1) Accertare per tutte le ragioni sin qui esposte l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'anno scolastico 2018/2019 sino all'anno scolastico 2024/2025, e dichiarare conseguentemente la nullità parziale degli stessi, e per l'effetto condannare l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a n.8 mensilità di retribuzione globale percepita parametrata all'ultima busta paga, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge ex art.36 D.Lgs.165/2021, oltre la progressione retributiva in misura corrispondente all'anzianità effettivamente maturata, con il diritto a percepire le differenze retributive dovute in ragione dell'anzianità di servizio maturata di fatto nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti assunti a tempo determinato.
1 2) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della “Carta del Docente” di €.50 complessivi set per l'effetto, condanna i , in persona de pro- Controparte_1 CP_2 tempore, all'accredito dell'importo di €.3.500,00.
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del deducente difensore dichiaratosi anticipatario.
Per la parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE,
DICHIARARE l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a titolo di differenze retributive anteriori al 09/12/2019 e a titolo di carta docenti per a.s. 2018/2019 e 2019/2020.
DICHIARARE la nullità del ricorso relativamente alla voce di richiesta di corresponsione di differenze retributive per mancata indicazione di elementi di fatto e di diritto a sostegno della pretesa e per omissione di indicazione dell'entità della pretesa.
NEL MERITO:
RIGETTARE la richiesta di Parte_2
TEMPO DETERMINATO per mancanza dei presupposti di legge
[...]
iesta di corresponsione di Controparte_5
. RIGETTARE la richiesta di ric
[...]
DOCENTE perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa e per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
La ricorrente ha esposto:
- di aver stipulato senza soluzione di continuità plurimi contratti a termine con l'amministrazione resistente dall'anno scolastico 2018/2019 (oltre a ulteriori n. 17 giorni di servizio per l'anno scolastico 2019/2020 non presenti nello stato matricolare) sino all'anno scolastico corrente 2024/2025;
- di aver svolto specificatamente i seguenti giorni di servizio:
• A.S. 2017/2018 Totale 113 gg.
• A.S. 2018 /2019 Totale 251 gg.
• A.S. 2019/2020 Totale 190 gg.
• A.S. 2020/2021 Totale 260 gg.
2 • A.S. 2021/2022 Totale 358 gg.
• A.S.2022/2023 Totale 292 gg.
• A.S. 2023/2024 Totale 304. gg.
• A.S. 2024/2025 dall'11/09/2024 fino al 26 Novembre 2024 Totale 77 gg., precisando che il contratto è fino al 30/06 2025.
La ricorrente, adducendo l'assenza di transitorie ragioni sostitutive, lamenta la reiterazione abusiva dei suddetti contratti a termine oltre 36 mesi alla luce della normativa dell'accordo quadro in materia (Direttiva Comunitaria 1999/70/CE) e del d.lgs.368/2001 nonché delle pronunce sia dei Tribunali nazionali che della Corte di Giustizia, e rivendica il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 del D.Lgs. 165/2001.
La ricorrente invoca, poi, il riconoscimento del diritto alla progressione economica corrispondente all'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle relative differenze retributive maturate di fatto nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti assunti a tempo determinato.
La ricorrente ha agito, altresì, per il riconoscimento del diritto di fruire della carta del docente per l'annualità dal 2018/2019 al 2024/2025 sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Le amministrazioni resistenti, costituitesi tempestivamente, hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a titolo di differenze retributive anteriori al 09/12/2019 e a titolo di carta docenti per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, nonché la nullità del ricorso relativamente alla voce di richiesta di corresponsione di differenze retributive per mancata indicazione di elementi di fatto e di diritto a sostegno della pretesa e per omissione di indicazione dell'entità della pretesa. Nell'affermare l'infondatezza della pretesa attorea circa la reiterazione dei contratti oltre 36 mesi, le amministrazioni resistenti hanno altresì eccepito che, poiché i contratti sarebbero stati stipulati in differenti scuole con orario parziale rispetto all'orario curricolare di 18 ore – ad esclusione di un solo contratto di supplenza a.s. 2021/2022 e durata annuale al 31 agosto - mancherebbe il requisito relativo alla presunta predetta reiterazione dei contratti oltre 36 mesi nella stessa scuola su cattedra vacante e disponibile su organico di diritto nello stesso istituto. Le amministrazioni resistenti hanno poi invocato la mancata partecipazione e il mancato superamento dei concorsi regolarmente banditi (tra cui , il concorso straordinario ai sensi del Decreto Legge 73/2021 di cui al DD 1081 del 2022 e i concorsi per il reclutamento in classi di concorso A024-A025 DD 499/2020 concorso ordinario scuola secondaria DD 510/2020 concorso straordinario scuola secondaria DD 2575/2023 concorso per accesso ai ruoli scuola secondari) da parte della docente.
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
A. La reiterazione dei contratti a termine.
3 A.1. La ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'amministrazione resistente, in qualità di docente, sulla base di supplenze brevi dal 9 marzo 2018 al 25 giugno 2021 e contratti con scadenza fino al 30 giugno per le annualità 2022-2023, 2023-2024 e 2024- 2025 su organico di fatto (cfr. stato matricolare prodotto quale doc. 1 e copia dei contratti prodotti in data 13 febbraio 2025), ad eccezione della annualità 2021-2022 che vede un contratto annuale su organico di diritto e, precisamente:
- anno scolastico 2018-2019:
• Dal 09/03/2018 al 05/04/2918 presso Scuola Primo Grado – Tabacchi -Milano, completo ore;
• Dal 06/04/2018 al 29/06/2018 presso Scuola Primo Grado – Tabacchi -Milano, completo ore;
• Dal 23/10/2018 al 30/06/2019 presso Istituto Superiore – I.i.s. “Enzo Anselmo Ferrari” Monza – Milano, per nove ore;
• Dal 06/11/2018 al 31/01/2019 presso Istituto Superiore – Bertarelli – Ferraris – Milano, per nove ore;
• Dal 01/02/2019 al 31/03/2019 presso Istituto Superiore – Bertarelli – Ferraris – Milano, per nove ore;
• Dal 01/04/2019 al 08/06/2019 presso Istituto Superiore – Bertarelli – Ferraris – Milano, per nove ore;
- anno 2019-2020:
• Dal 09/12/2019 al 19/12/2019 presso Istituto Superiore – Bertarelli – Ferraris – Milano, per otto ore;
• Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 presso Istituto Superiore – Bertarelli – Ferraris – Milano, per otto ore;
• Dal 24/01/2020 al 02/02/2020 presso Istituto Superiore – Salvador Allende – Milano, per nove ore;
• Dal 03/02/2020 al 06/02/2020 presso Scuola Primo Grado – Cardarelli – Milano, completo ore;
• Dal 07/02/2020 al 05/04/2020 presso Scuola Primo Grado – Cardarelli – Milano, completo ore;
• Dal 06/04/2020 al 08/06/2020 presso Scuola Primo Grado – Cardarelli – , CP_4 completo ore;
- anno scolastico 2020-2021:
• Dal 14/10/2020 al 30/11/2020 presso Scuola Primo Grado – Via Cipro – , CP_4 per nove ore;
• Dal 16/10/2020 al 30/06/2021 presso Istituto Superiore Torricelli – , per CP_4 nove ore;
• Dal 01/12/2020 al 22/12/2020 presso Scuola Primo Grado – Via Cipro – , CP_4 per nove ore;
• Dal 23/12/2020 al 16/01/2021 presso Scuola Primo Grado – Via Cipro – , CP_4 per nove ore;
• Dal 07/01/2021 al 08/06/2021 Scuola Primo Grado – Via Cipro – , per nove CP_4 ore;
4 • Dal 09/05/2021 al 25/06/2021 presso Scuola Primo Grado – Via Cipro – , CP_4 per nove ore;
- anno scolastico 2021-2022:
• Dal 08/09/2021 al 31/08/2022 presso Istituto Superiore – Torricelli – , CP_4 completo ore;
- anno scolastico 2022-2023:
• Dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso Scuola Primo Grado – Secondaria i Gr. L. da Vinci – Cesano Boscone, completo ore;
• Dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso Scuola primo Grado – Secondaria I gr. L. da Vinci – Cesano Boscone, per tre ore;
- anno scolastico 2023-2024:
• Dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola Primo Grado – Second. Igr. Falcone Borsellino, per nove ore;
• Dal04/09/2023 al 30/06/2024 presso Scuola Primo Grado – sec. I Grado Lombardini – Milano, per nove ore;
- anno scolastico 2024-2025:
• Dal'11/09/2024 al 30/06/2025 presso Scuola Primo Grado – Second. I Gr. Via Cipro
– , per quindici ore settimanali. CP_4
A. 2. Occorre richiamare, anche ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato da questo Tribunale con sentenza n. 1152/2022 pubbl. il 31/05/2022 RG n. 6248/202, dott.ssa Paola Ghinoy: “…nel sistema delineato dalla L. 107/2015, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni – in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – in forza di contratti di supplenza a tempo determinato mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. art. 1 comma 95 e ss.), la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non conti ”; il comma 132 dell'art. 1 aveva introdotto inoltre nello stato di previsione de un CP_6 fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
La disposizione del comma 131 sopra riportato è stata abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in L. 9/8/2018 n. 96).
5 L'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (così come in precedenza il D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo.
5. A fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal D.Lgs. 13/4/2017 n. 59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), resta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 3/5/1999 n. 124 senza limiti espressi di durata;
la disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016 n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 1 L. 124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per opertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
6. E' sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
l'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, con riferimento al parametro del termine triennale previsto – anche a seguito della L. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 D.Lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
7. In merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), e successive conformi, che hanno limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
8. Rileva quindi la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, a proposito della quale occorre premettere che la L. n. 124 del 1999, art. 4, che disciplina le "supplenze", ai primi tre commi testualmente dispone:
6 "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito: "Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su "organico di diritto", riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze.
Le supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto" (comma 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. Le supplenze temporanee (comma 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale dall'Amministrazione scolastica..." (così testualmente in motivazione Cass. 22552/2016 punti 18 e ss.). >. (Vedi anche sentenza Tribunale di Milano, n. 774/2020 - n. r.g. 00001378/2019 del 10/08/2020 pubblicata il 11/08/2020).
7 A.3. Nel caso di specie la ricorrente ha lavorato con i contratti a tempo determinato indicati analiticamente al precedente punto a.1.: tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti dalla ricorrente per le annualità 2022- 2023, 2023-2024 e 2024-2025 hanno avuto scadenza il 30 giugno e presso differenti istituti, mentre il periodo dal 09/03/2018 al 25/06/2021 vede una successione di supplenze brevi, alcune delle quali presso un medesimo istituto, ma, anche in tal caso, mai continuativamente per più di 36 mesi.
Vi è solo una supplenza annuale su “organico di diritto” dal 08/09/2021 al 31/08/2022 presso Istituto Superiore – Torricelli – Milano, ma per un periodo totale di 357 giorni, pari a 11 mesi e 23 giorni.
Non è, pertanto, ravvisabile il requisito della reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi su cattedra vacante e disponibile (c.d. organico di diritto).
Invero, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza 7 novembre 2016 n. 22552, in ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
A tale riguardo il ricorso introduttivo è privo di allegazioni specifiche.
Manca, infatti, qualunque istanza istruttoria ed ancor prima qualunque idonea allegazione in fatto finalizzate a dimostrare che le supplenze brevi dal 2018 al 2021 e quelle temporanee dal 2022-2023 al 2024-2025 con scadenza al 30 giugno si siano realizzate in assenza di effettive ragioni sostitutive e, dunque, su posto vacante.
Deve, quindi, escludersi il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per abusivo ricorso al contratto a termine da parte dell'amministrazione scolastica.
Analogamente infondata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio come per il personale di ruolo e al pagamento delle relative differenze retributive. La ricorrente ha del tutto omesso di fornire dati utili a ricostruire per quali ragioni fattuali e giuridiche dovrebbe essere dichiarato tale diritto, posto che nulla viene dedotto sul punto nel ricorso introduttivo.
B) La “carta Docenti”.
B.1. Sulla richiesta di accertamento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, co.121 L n. 107/ 2015, avente ad oggetto la corresponsione di una somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, la ricorrente chiede la conseguente condanna al pagamento – a suo favore – della somma di € 4.000,00, per le annualità dal 2018-2019 al 2024-2025.
8 B.2. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_7 lo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
B.3. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
n vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e
9 l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Anche io di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha giudicato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.”
Per l'effetto ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre CP_6
2016, nella pa i non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
B.4. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
In maniera conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale con numerose sentenze (cfr., ex multis, sentenza n. 312 ott.ssa Colosimo;
sentenza n. 34/2023, dott. Di Leo;
sentenza 2290/22, dott.ssa sentenza 2376/22, dott.ssa Palmisani;
Per_1 sentenza 2835/22, dott.ssa ; sentenza 2843/22, dott.ssa ). Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 29961/23 emessa nel noto giudizio di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha, infine, chiarito che:
“1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a ” CP_1
e che:
10 “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
La ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio quale docente per effetto dei contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche descritti al paragrafo A.
1. Fanno eccezione le annualità dal 2018-2019 al 2020-2021 che vedono delle successioni di supplenze brevi.
In proposito deve osservarsi che se è vero che la sentenza della Suprema Corte n. 29961/23, sopra citata, individua gli aventi diritto alla Carta Docente con espresso riferimento agli incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, legge 124/1999), è anche vero che la Corte non si è pronunciata, ritenendo la questione estranea al giudizio di rinvio, in ordine ai casi in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare, come nel caso di specie, un periodo paragonabile a quello proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche.
Nel caso di specie, deve ritenersi che, avendo la successione di supplenze brevi comportato la copertura quasi integrale delle annualità dal 2018-2019 al 2020-2021 e risultando quindi l'impegno del docente del tutto sovrapponibile a quello dei supplenti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, non vi sia ragione di escludere il riconoscimento del beneficio limitatamente, tuttavia, alla sola annualità 2020-2021, dovendosi ritenere prescritte le annualità 2018-2019 e 2019-2020.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente è, infatti, fondata.
Sul punto la S.C., con la sentenza 29961/23, ha precisato che la prescrizione, quinquennale, decorre “dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo… proceder alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie, non sussistono atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notificazione (o alla diffida) del presente ricorso avvenuta in data 26.11.2024, sicché deve dichiararsi prescritto ogni diritto maturato anteriormente alla data del 12.12.2019.
La ricorrente ha inoltre, provato di essere attualmente in servizio con contratto Dal'11/09/2024 al 30/06/2025 presso Scuola Primo Grado – Second. I Gr. Via Cipro –
, per quindici ore settimanali. CP_4
Deve, quindi, essere accertato il diritto della ricorrente di ottenere la carta docente per i soli anni scolastici dal 2020-2021 al 2024-2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.
In proposito, nel solco della giurisprudenza citata ed in accordo con tale orientamento, si osserva, infine, che non può darsi luogo a una condanna di mero
11 pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
B.5. Deve darsi conto, infine, del fatto che la parte resistente ha eccepito la decadenza della ricorrente dal diritto di chiedere la carta docente per le annualità pregresse, per non aver provveduto, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 28.11.2016, alla registrazione sull'applicazione web dedicata ai beneficiari della carta nel termine del 30 ottobre di ciascun anno.
L'amministrazione resistente osserva poi che l'art. 6 del medesimo DPCM prevede che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, con la conseguenza che non sarebbe nemmeno possibile procedere al cumulo tra le annualità richieste.
Sottolinea, in ogni caso, che la parte ricorrente avrebbe avanzato richiesta di fruire di un beneficio non più esistente al momento della domanda, tenuto anche conto della ratio del beneficio strettamente connesso alla periodicità delle esigenze di aggiornamento.
L'eccezione deve essere rigettata.
Va innanzitutto osservato che il riconoscimento a posteriori del diritto ad ottenere la Carta Docente va configurato come misura necessaria e idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione a suo tempo posta in essere.
È poi evidente che la parte ricorrente non avrebbe potuto formulare alcuna richiesta, non essendo stata inclusa per legge tra i beneficiari della Carta Docente. E' altrettanto evidente che non può configurarsi alcuna estinzione del diritto in forza del decorso di un determinato periodo di tempo, se tale diritto era insussistente ab origine per mancato riconoscimento legislativo.
Parimenti non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 6, la cui operatività è chiaramente connessa alla regolare fruizione del beneficio da parte di chi ne abbia – a monte - diritto.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, sopra citata, ha precisato sul punto quanto segue:
“…è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che i nega l'esistenza di CP_1 un loro diritto in proposito.
12 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
C. Sussiste soccombenza reciproca, sicché deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e per l'effetto:
condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite tra le parti;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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