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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2038/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2038/2025 R.G. promosso da parte di:
(C.F. , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv
HA OM del Foro di Padova (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 sito in Conselve (PD) via Verdi n. 6/4 hanno eletto domicilio, e che ai sensi degli artt. 125 primo comma del codice di procedura civile e 16 comma 1bis del decreto legislativo del 31 dicembre 1992
n. 546 indica quale numero di fax: 049.9514168 dove dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria, e quale indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. I coniugi Sig.ri e acconsentono a separarsi legalmente, Parte_1 Parte_2 senza addebito a carico di alcuno.
2. Gli stessi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria nuova residenza ove riterranno più opportuno, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
3. La casa coniugale, ubicata in RA (FE) in via Giorgio Perlasca n. 32 di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al marito, provvedendo la Sig.ra quanto prima a Pt_1 reperire idoneo alloggio abitativo ove abiterà con il figlio . Per_1
4. Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 privilegiata presso l'abitazione della madre.
5. I genitori trascorreranno con il figlio tempi di permanenza pressoché paritari e fine Per_1 settimana alternati;
il padre avrà libera facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, alle sue esigenze di salute e gli impegni lavorativi dei genitori. In particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé il fine settimana con cadenza alternata dal sabato mattina alle ore 9.00 sino al lunedì Per_1 mattina alle 8,30, quando il padre accompagnerà il figlio direttamente presso la scuola frequentata, da concordarsi preventivamente con la madre in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori;
tre giorni anche non consecutivi alla settimana, quando non terrà con sé il minore nel weekend, indicativamente dall'uscita di scuola sino alle ore 16,30 sino alle ore
8,30 del giorno successivo, quando il padre riaccompagnerà direttamente il figlio presso la scuola frequentata, da concordarsi preventivamente con la madre in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori;
nella settimana nella quale il padre trascorrerà il weekend con il figlio
, quest'ultimo trascorrerà altresì con il minore due giorni anche non consecutivi alla Per_1 settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16,30 sino al mattino successivo alle ore 8,30, quando accompagnerà il figlio direttamente presso la scuola frequentata, da concordarsi preventivamente con la madre in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori;
in ogni Per_1 caso trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con la madre, nonché una settimana nel periodo delle festività natalizie ed almeno tre giorni nel periodo pasquale, avendo cura di alternare le festività tra i genitori.
6. I genitori si impegnano, quale diretta conseguenza dell'affidamento condiviso con tempi paritetici, al mantenimento in via diretta del figlio minore , provvedendo a quanto Per_1 necessario nei giorni di rispettiva spettanza.
7. Le spese straordinarie rimarranno invece a carico di ogni genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al
Tribunale di RA di seguito indicato: a) spese mediche: che non richiedono il preventivo
2 accordo: a) visite specialistiche pre scritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
b) spese scolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede Universitaria. c) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
che richiedono il preventivo accordo: a) baby-sitter; b) campi estivi.
8. La percezione dell'assegno unico seguirà la disciplina legale e quindi sarà suddivisa al 50% tra i coniugi, nonché gli stessi percepiranno le detrazioni fiscali per figli a carico al 50%;
9. I coniugi concordemente provvedono alle seguenti reciproche attribuzioni patrimoniali, a definizione dei rapporti economici tra loro intercorrenti: la Sig.ra si impegna Parte_1
a cedere e trasferire al Sig. , che si impegna ad acquistare, la piena ed Parte_2 esclusiva proprietà della propria quota, pari al 50%, dell'immobile adibito a casa coniugale sita nel Comune di RA (PD), in via Giorgio Perlasca n. 32 e catastalmente censito al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue: foglio 235, mapp. 948, sub. 7 graffato sub. 8, Via Don Giulio Zerbini snc, p. T-1, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, rendita catastale €
1.007,09 (CFR. DOC. 12). Per effetto del perfezionamento del trasferimento, il Sig.
[...]
, diverrà l'unico ed esclusivo proprietario dell'intero immobile. Il Sig. Parte_2 [...]
, sempre ai fini della definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_2 patrimoniali, si impegnerà a versare alla Sig.ra la somma di € 27.500,00 Parte_1
(ventisettemilacinquecento/00) secondo le seguenti modalità: € 3.000,00 (tremila/00) verranno versati dal Sig. contestualmente alla sottoscrizione da parte della Sig.ra Pt_2 del contratto di locazione della sua nuova abitazione a mezzo bonifico bancario sul Pt_1 conto corrente indicato dalla stessa;
la restante somma di € 24.500,00
(ventiquattromilacinquecento/00), verrà versata con decorrenza a far data dal decreto di
3 omologa della separazione dal Sig. in rate mensili dell'importo di € 220,00 ciascuna Pt_2 fino alla concorrenza del proprio debito, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra Pt_1
10. I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999. Le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al Notaio scelto dal Sig.
[...]
. Ogni formalità, spesa, imposta, competenze anche notarili e, in generale, ogni Parte_2 esborso necessario alla formalizzazione del predetto atto di trasferimento immobiliare saranno a carico della Sig. . Parte_2
11. Entrambi i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione degli effetti personali e dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale, nonché di aver regolato i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti;
12. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non avranno a pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
13. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio.
14. I coniugi si impegnano a prestarsi il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore, con l'obbligo di darsi comunicazione l'un l'altro del recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e del periodo in cui il minore all'estero. Per_2
15. Omissis.
16. Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 novembre 2025.
In data 10 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a RA in [...] Parte_1
20.8.1979, e , nato a [...] in data [...], unitisi in Parte_2 matrimonio il 29/06/2013 a FERRARA, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di FERRARA al n. 74 Parte II Serie A Anno 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in RA il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2038/2025 R.G. promosso da parte di:
(C.F. , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv
HA OM del Foro di Padova (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 sito in Conselve (PD) via Verdi n. 6/4 hanno eletto domicilio, e che ai sensi degli artt. 125 primo comma del codice di procedura civile e 16 comma 1bis del decreto legislativo del 31 dicembre 1992
n. 546 indica quale numero di fax: 049.9514168 dove dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria, e quale indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. I coniugi Sig.ri e acconsentono a separarsi legalmente, Parte_1 Parte_2 senza addebito a carico di alcuno.
2. Gli stessi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi ciascuno di fissare la propria nuova residenza ove riterranno più opportuno, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
3. La casa coniugale, ubicata in RA (FE) in via Giorgio Perlasca n. 32 di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al marito, provvedendo la Sig.ra quanto prima a Pt_1 reperire idoneo alloggio abitativo ove abiterà con il figlio . Per_1
4. Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 privilegiata presso l'abitazione della madre.
5. I genitori trascorreranno con il figlio tempi di permanenza pressoché paritari e fine Per_1 settimana alternati;
il padre avrà libera facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, alle sue esigenze di salute e gli impegni lavorativi dei genitori. In particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé il fine settimana con cadenza alternata dal sabato mattina alle ore 9.00 sino al lunedì Per_1 mattina alle 8,30, quando il padre accompagnerà il figlio direttamente presso la scuola frequentata, da concordarsi preventivamente con la madre in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori;
tre giorni anche non consecutivi alla settimana, quando non terrà con sé il minore nel weekend, indicativamente dall'uscita di scuola sino alle ore 16,30 sino alle ore
8,30 del giorno successivo, quando il padre riaccompagnerà direttamente il figlio presso la scuola frequentata, da concordarsi preventivamente con la madre in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori;
nella settimana nella quale il padre trascorrerà il weekend con il figlio
, quest'ultimo trascorrerà altresì con il minore due giorni anche non consecutivi alla Per_1 settimana, dall'uscita di scuola alle ore 16,30 sino al mattino successivo alle ore 8,30, quando accompagnerà il figlio direttamente presso la scuola frequentata, da concordarsi preventivamente con la madre in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori;
in ogni Per_1 caso trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con la madre, nonché una settimana nel periodo delle festività natalizie ed almeno tre giorni nel periodo pasquale, avendo cura di alternare le festività tra i genitori.
6. I genitori si impegnano, quale diretta conseguenza dell'affidamento condiviso con tempi paritetici, al mantenimento in via diretta del figlio minore , provvedendo a quanto Per_1 necessario nei giorni di rispettiva spettanza.
7. Le spese straordinarie rimarranno invece a carico di ogni genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al
Tribunale di RA di seguito indicato: a) spese mediche: che non richiedono il preventivo
2 accordo: a) visite specialistiche pre scritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
b) spese scolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede Universitaria. c) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
che richiedono il preventivo accordo: a) baby-sitter; b) campi estivi.
8. La percezione dell'assegno unico seguirà la disciplina legale e quindi sarà suddivisa al 50% tra i coniugi, nonché gli stessi percepiranno le detrazioni fiscali per figli a carico al 50%;
9. I coniugi concordemente provvedono alle seguenti reciproche attribuzioni patrimoniali, a definizione dei rapporti economici tra loro intercorrenti: la Sig.ra si impegna Parte_1
a cedere e trasferire al Sig. , che si impegna ad acquistare, la piena ed Parte_2 esclusiva proprietà della propria quota, pari al 50%, dell'immobile adibito a casa coniugale sita nel Comune di RA (PD), in via Giorgio Perlasca n. 32 e catastalmente censito al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue: foglio 235, mapp. 948, sub. 7 graffato sub. 8, Via Don Giulio Zerbini snc, p. T-1, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 7,5, rendita catastale €
1.007,09 (CFR. DOC. 12). Per effetto del perfezionamento del trasferimento, il Sig.
[...]
, diverrà l'unico ed esclusivo proprietario dell'intero immobile. Il Sig. Parte_2 [...]
, sempre ai fini della definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_2 patrimoniali, si impegnerà a versare alla Sig.ra la somma di € 27.500,00 Parte_1
(ventisettemilacinquecento/00) secondo le seguenti modalità: € 3.000,00 (tremila/00) verranno versati dal Sig. contestualmente alla sottoscrizione da parte della Sig.ra Pt_2 del contratto di locazione della sua nuova abitazione a mezzo bonifico bancario sul Pt_1 conto corrente indicato dalla stessa;
la restante somma di € 24.500,00
(ventiquattromilacinquecento/00), verrà versata con decorrenza a far data dal decreto di
3 omologa della separazione dal Sig. in rate mensili dell'importo di € 220,00 ciascuna Pt_2 fino alla concorrenza del proprio debito, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Sig.ra Pt_1
10. I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999. Le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al Notaio scelto dal Sig.
[...]
. Ogni formalità, spesa, imposta, competenze anche notarili e, in generale, ogni Parte_2 esborso necessario alla formalizzazione del predetto atto di trasferimento immobiliare saranno a carico della Sig. . Parte_2
11. Entrambi i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione degli effetti personali e dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale, nonché di aver regolato i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti;
12. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non avranno a pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
13. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio.
14. I coniugi si impegnano a prestarsi il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore, con l'obbligo di darsi comunicazione l'un l'altro del recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e del periodo in cui il minore all'estero. Per_2
15. Omissis.
16. Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 novembre 2025.
In data 10 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a RA in [...] Parte_1
20.8.1979, e , nato a [...] in data [...], unitisi in Parte_2 matrimonio il 29/06/2013 a FERRARA, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di FERRARA al n. 74 Parte II Serie A Anno 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in RA il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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