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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 114/2023 avverso la sentenza n. 241/2022 del Tribunale di
Isernia in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 529/2016 R.G., avente ad oggetto : opposizione all'esecuzione immobiliare
TRA
(c.f. ), quale legale rapp.te p.t., datore di Parte_1 C.F._1 ipoteca e fideiussore della società (p. iva ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Castelpetroso (IS), nonché (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 Pt_3
(c.f. ), quali fideiussori della stessa società, tutti
[...] C.F._3 rappresentati e difesi giusta mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado dall'avv. Giampiero Castrataro – pec: Email_1
APPELLANTI
E
(c.f. e partita IVA ), con sede in Conegliano (TV), e per Controparte_2 P.IVA_2 essa (c.f. e partita IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_3 Milano, in forza di procura a rogito del Notaio in Milano, rep. Persona_1
143010, racc. 36651 e registrata in data 01/07/2020 in Milano 2 alla serie 1T 47081 rilasciata da con sede a Milano (c.f. e partita IVA Controparte_4
quale mandataria della giusta procura speciale del P.IVA_4 CP_2
11/06/2020 a rogito del Notaio di Pordenone, rep. 304820, racc. 36263, Persona_2 in persona del dott. in forza di procura e di delibera del C.d.a. del Persona_3
24/07/2019 con firma autenticata il 25/05/2020 dal Notaio in Milano, Persona_1 rep. 142719, racc. 36506, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Boccanera giusta procura allegata telematicamente alla costituzione in appello pec:
Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
(p. iva ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5 legale rapp.te p. t., e (p. iva Controparte_6
, già nonché in P.IVA_6 Controparte_7 Controparte_8 persona del legale rapp.te p. t. - contumaci
APPELLATE
CONCLUSIONI: fissata dall'istruttore l'udienza -sostituita da deposito di note scritte- per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e memorie conclusionali, in mancanza di note di p.c. devono ritenersi richiamati gli atti di costituzione delle parti non contumaci.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Con sentenza n. 241 del 21/09/2022 il Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica ha rigettato l'opposizione all'esecuzione immobiliareproposta da Parte_1
-quale legale rapp.te p.t., datore di ipoteca e fideiussore della società
[...] CP_1
, nonché dai fideiussori della stessa società e nei
[...] Parte_2 Parte_3 confronti della creditrice pignorante in Controparte_5
2 base a precetto di pagamento di € 100.487,52 e successivamente nei confronti della
(intervenuta volontariamente quale cessionaria dei crediti della banca), Controparte_2 tramite la , a sua volta titolare di procura conferitale dalla Controparte_3
mandataria della Controparte_4 Controparte_2
Gli opponenti sono stati condannati in solido a rimborsare alle parti opposte le spese giudiziali, dichiarate compensate nel rapporto con la nei cui Controparte_9 confronti l'opposizione era stata proposta quale chiamata in garanzia (con successiva rinuncia in corso di causa).
Il primo giudice ha escluso la nullità del contratto notarile di mutuo ipotecario posto alla base dell'azione esecutiva, concluso fra l'allora e Controparte_10 CP_11
e gli opponenti il 27/03/2012, prospettata dagli opponenti per illiceità della causa del
[...] mutuo in quanto concluso al fine di consolidamento passività, per la mancata traditio della somma, per il carattere usurario dei tassi pattuiti, nonché sotto il profilo dell'asserito collegamento funzionale fra il mutuo ed i rapporti di finanziamento chirografario e di conto corrente dai quali era originato il debito ripianato con il finanziamento, rapporti a loro volta secondo gli opponenti affetti da nullità.
La sentenza -non notificata-, è stata appellata dalla e dai suddetti CP_1 fideiussori con citazione notificata il 20/03/2023 proponendo sei motivi di appello ed insistendo nella richiesta di nomina di ctu avanzata in primo grado.
Si è costituita la sola , nella qualità già fatta valere in primo Controparte_3 grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello in rito e la sua infondatezza nel merito, mentre sono rimaste contumaci le altre parti appellate.
All'esito dell'udienza monocratica di rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata al collegio con ordinanza del
14/01/2025.
2.-- Con le note depositate nel presente grado in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., come modif. dal d.lgs. n. 149/2022, gli appellanti hanno eccepito:
3 a)- la carenza di legittimazione attiva della sia in quanto Controparte_3 non iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., sia perchè la sua mandante
[...] sarebbe priva del potere di conferire procura a terzi per l'espletamento Controparte_4 delle attività di cui alla procura speciale rilasciatale dalla Controparte_2
b)- il difetto di prova della legittimazione ad agire e della titolarità attiva in capo alla stante la mancata produzione integrale dell'atto di cessione dei crediti CP_2 della banca.
Si tratta di eccezioni valutabili, benchè proposte per la prima volta in appello con l'ultimo atto difensivo.
Si ricorda che la legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'azione, la cui esistenza è da riscontrare anche d'ufficio esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. fra le altre Cass.
2012/n.8175; Cass. 2012/n.2091; Cass. 2011/n.14177; Cass. 2010/n.11284), il che è quanto effettivamente oggetto della questione posta dagli appellanti -cfr., in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. 30/05/2025 n. 15088, in motivazione-.
Mentre è pacifico che la legittimazione al processo (ad causam) debba verificarsi da parte del giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, si discuteva se l'onere di provare la titolarità del rapporto in controversia, risolventesi in un accertamento di fatto, gravi sulla parte che la contesti o su quella che l'affermi, trattandosi comunque di elemento costitutivo della domanda, secondo il normale principio di cui all'art. 2697 c.c.: in linea con l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. 1997/n. 10843;
Cass.2011/n. 15832 e Cass.2014/n. 15759 -da ultimo confermato dalla pronuncia di sez. unite 2016/n.2951- tale onere grava sulla parte che si affermi titolare attivo del rapporto,
e la contestazione della titolarità passiva non rappresenta un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa, non soggetta a preclusioni processuali.
4 La S.C. precisa peraltro che il preteso titolare attivo del rapporto è esonerato dalla prova suddetta, allorchè la controparte faccia espresso riconoscimento della propria posizione di titolare passivo del rapporto, o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento;
il giudice può inoltre fondare la sua decisione al riguardo su quanto comunque emerga dagli atti (v., per riferimenti, Cass. 2015/n.11377, nonché 2025 n. 15088, cit.).
Tanto premesso, sulle questioni sub a):
Come di recente chiarito dalla S.C., sez. 3 - , n. 7243 del 18/03/2024 (in un caso che, come in quello attuale, vedeva interessata la - rappresentante Controparte_3 sostanziale di , a sua volta mandataria della società veicolo Controparte_4 cessionaria di credito bancario -), “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. [degli intermediari finanziari] e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Il secondo rilievo è smentito dalla lettura del mandato speciale in atti, con cui la
[...] conferisce fra l'altro alla con atto autenticato CP_2 Controparte_4 dal notaio e reg. a Pordenone il 17/06/2020, i poteri di cui al punto s): Per_2 conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa società procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati”.
Sulla questione di cui al punto b):
5 La parte interventrice ha allegato il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6/06/2020, Parte II, n. 66, ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del T.U.B.- d.lgs. n.385/1993, relativo alla cessione di rapporti giuridici, secondo cui in caso di cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con gli effetti di notifica ai debitori della cessione, ai sensi dell'art. 1264 del codice civile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità invocata dagli appellanti (fermo il suddetto effetto ex art. 1264 c.c.) l'avviso in G.U., anche se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultimo, che deve essere prodotto salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n. 22151 del 2019; Cass. n. 4116 del 2016).
Si è peraltro di recente chiarito (v. Cass. 2025 n. 15088, cit.) che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso in
G.U., può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise.
La suddetta decisione ha aggiunto che anche l'eventuale contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione non esclude che l'avviso in G.U., unitamente ad altri elementi, possa essere valutato come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (tenuto presente che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova: v. anche Cass. 2023/n. 17944).
Nel caso, come già sottolineato, per tutto il corso del primo grado e del presente appello sino all'udienza di rimessione in decisione, gli attuali appellanti non hanno sollevato alcun rilievo in merito: pur non derivando da tale contegno di iniziale non contestazione alcun effetto probatorio automatico, in base a quanto ulteriormente e complessivamente
6 emergente dagli atti può trarsi la conclusione positiva riguardo alla titolarità attiva del rapporto in questione in capo alla e per essa della CP_2 Controparte_3
[...]
Ciò in quanto l'avviso di cessione in G.U. riportava:
- gli istituti di credito cedenti, tra cui Controparte_12
- il tipo di crediti ceduti: finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma vantati verso debitori classificati dalla relativa banca cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione;
- il periodo di relativa formazione, tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019;
- la specificazione che la aveva conferito incarico a CP_2 [...] affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato Controparte_4 della riscossione dei crediti procedesse al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di crediti ceduti e che ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, le banche cedenti e la cessionaria avrebbero reso disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti, ed i debitori ceduti avrebbero potuto chiedere conferma dell'avvenuta cessione all'indirizzo email:infoSpringspv@pec.prelios.it.
La costituita in giudizio dinanzi al tribunale quale creditore opposto, in CP_12 seguito all'intervento in causa ex art. 111 c.p.c. della non ha Controparte_3 in alcun modo contestato l'avvenuta cessione dei propri crediti oggetto di controversia alla CP_2
3.-- Deve escludersi l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata costituita ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il quale non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame, ovvero che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, prescrivendosi con lo stesso che l'appello contenga l'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla
7 confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione, come si riscontra nella specie (Cass. civ. Sez. III, 29/11/2011, n. 25218; v. anche Cass. 2016/n. 2814; Cass.
2017/n. 21566).
4.-- Con il primo motivo di appello si insiste per la declaratoria di nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt.
38 ss. T. U. B. nonché degli artt. 1325, n. 2, 1418, c. 2, e 1813 c. c. e l'omessa motivazione; con il secondo motivo si chiede che sia dichiarata la nullità del contratto di mutuo per mancanza della causa, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n.
2, 1418, c. 2, e 1813 c. c.
I suddetti motivi non meritano accoglimento, necessitando solo integrare parzialmente la motivazione della sentenza di primo grado.
Come ritenuto dal tribunale, il mutuo fondiario previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 385/1993
(avente ad oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili) non costituisce un mutuo di scopo, il quale è preordinato alla realizzazione di una finalità ex lege o convenzionale tale da contrassegnare la funzione del negozio, consistente nel procurare al mutuatario mezzi economici destinati a utilizzazione vincolata, e si caratterizza per il fatto che una somma di danaro viene consegnata al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale viene espressamente inserita nel sinallagma contrattuale.
Tanto in linea con l'indirizzo della S.C.: “il mutuo fondiario “non è un mutuo di scopo, perché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità o l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella sua specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria ".
Ne consegue che la somma ottenuto con mutuo fondiario può essere impiegata in qualunque modo: “la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizza, di per sè, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne "ipso
8 facto" la nullità ex art. 1418 c.c.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 20/04/2007, n. 9511 e Cass. civ. Sez. I, Sent., 26/03/2012, n. 4792).
La sentenza appellata ha aggiunto che il mutuo di scopo convenzionale è un contratto parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c., attesa la sua diversa funzione e atteso che il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante alla destinazione delle somme, al che consegue che non può imprimersi a tale mutuo una destinazione diversa da quella convenuta (Cass. 2001/n. 317, cit., nonché
Cass. 2017/n. 24669), e che il contratto sarebbe risolubile per inadempimento del mutuatario, ad iniziativa del mutuante, quando sia mancata la realizzazione della finalità prevista.
Secondo gli appellanti, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che essi non avevano prospettato la nullità del finanziamento quale mutuo fondiario, bensì quale mutuo di scopo, dichiaratamente finalizzato al consolidamento di passività (v. atto n. rep.
76707 per notaio in atti), nullo per carenza di causa in quanto concluso Per_4 senza effettiva traditio della somma mutuata, accreditata a mezzo assegno circolare solo due mesi dopo ed utilizzata per estinguere la pregressa debitoria della società verso la banca, derivante da rapporti bancari basati su clausole contrattuali nulle: il tutto al fine di eludere l'applicazione di una norma di legge, diretta a vietare la possibilità di un'azione esecutiva sulla base dello scoperto di conto corrente.
Tale precisazione non porta alla riforma della decisione di primo grado.
Come ritenuto da Cass. n. 23149/2022 (con indirizzo confermato dalle sez. un. con sentenza n. 5841 del 05/03/2025), il mutuo solutorio, stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante:
- ) non costituisce un'ipotesi di mutuo di scopo, in quanto, in quest'ultimo, una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale;
ciò non si verifica nel mutuo
9 solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto;
-) non è nullo, né simulato, “non essendo esso contrario né a norme di legge, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. “solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso”;
-) “il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, a mezzo degli artt. 182-bis e 182-quater della legge fall.” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570 - 01);
-) il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale,
l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III,
31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n.
20576);
-) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo.
5.-- Il terzo motivo di appello censura il rigetto della tesi della nullità del contratto di mutuo per usurarietà degli interessi moratori pattuiti, in violazione della legge antiusura n. 108/1996.
La sentenza appellata ha escluso l'usurarietà originaria del mutuo, ed al fine della verifica della violazione della l. n. 108/1996 ha applicato i principi (consolidati e condivisi da questa Corte) indicati dalle sez. un. della Cassazione con la sentenza n.19597/2020 del 18/09/2020, secondo cui anche per gli interessi di mora, come per i corrispettivi, opera il divieto di superamento del tasso soglia, da individuare -esclusa la
10 cumulabilità a tal fine di interessi corrispettivi e moratori- in base al principio di omogeneità di trattamento degli interessi, considerata la funzione comunque remunerativa sia di quelli moratori che di quelli corrispettivi.
La Cassazione ha ritenuto che la soglia presa come riferimento debba essere in qualche modo “simmetrica” rispetto al TEGM, da incrementare della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia: il “tasso soglia di mora” si determina quindi sommando Cont al T.E.G.M. la maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei DD. (nella specie individuata dal tribunale nel 2,1%), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma
4, L. 108/1996 [formula (T.E.G.M.+2,1) x1,5].
Il tribunale, in base alla documentazione prodotta, ha concluso che il tasso di interesse corrispettivo stabilito in contratto, pari al 7% fisso su base annua, e il tasso di mora, pari al 10% - stante la maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso corrispettivo -siano stati pattuiti entro il tasso soglia vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto (pari al 9,85% per i corrispettivi e all' 11,95% per i moratori).
Gli appellanti non contestano la correttezza del ragionamento alla base della decisione sul punto, in ordine alla quale deducono unicamente che l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo è stata esclusa dal tribunale “esclusivamente sulla base del principio sopravvenuto in corso di causa e dettato, a seguito di contrasto di orientamenti, dalla sentenza della Corte di Cassazione (resa a Sezioni Unite) del 18 settembre 2020, n.
19597”, sostenendo che all'epoca della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
(nell'anno 2016) il conteggio del proprio tecnico di parte sarebbe stato correttamente predisposto sulla scorta di principi e criteri di calcolo all'epoca esistenti.
Quanto dedotto è tuttavia riferito ad orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, e non a norme vigenti all'epoca della pattuizione contrattuale: è dunque evidente l'inconsistenza del motivo, inidoneo a giustificare la riforma della decisione impugnata, così come è inaccoglibile la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di procedere al calcolo degli interessi moratori usurari in base a criteri smentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
11 6.-- Con il quarto motivo di appellosi chiede di dichiarare la nullità del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1325, n. 2, 1344, 1418, c. 2, e 1813 c.c. in base all'esistenza di collegamento negoziale.
Ad ulteriore sostegno della nullità del finanziamento, gli appellanti ribadiscono la tesi del collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quelli bancari intrattenuti dalla società e dai fideiussori con la banca mutuante, collegamento che determinerebbe la nullità del primo, in quanto stipulato al solo fine di ripianare le presunte passività del conto corrente derivanti da clausole a loro volta illecite (per superamento dei tassi soglia usura e per applicazione della c.m.s. entro la soglia dell'affidamento ed oltre la stessa).
Secondo la giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata (cui sono conformi anche arresti più recenti: cfr. Cass. 2022/n. 9475), ai fini della qualificazione giuridica della situazione di collegamento negoziale la valutazione del giudice deve investire l'esistenza,
l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale, tenendo presente che, “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro”.
Il tribunale ha condivisibilmente escluso che nel caso fosse ravvisabile fra i pregressi rapporti ed il contratto di mutuo il prospettato collegamento negoziale, non emergente né dal testo del contratto del 2012 (non contenente alcun riferimento ai rapporti preesistenti fra le parti, ma menzionante la destinazione delle somme mutuate al “consolidamento passività” senza ulteriori specificazioni circa natura, entità e titolarità della debitoria da ripianare), né dal contegno delle parti in fase di attuazione del contratto (la banca ha erogato l'importo mutuato tramite assegno circolare intestato a da questa in CP_1
12 parte utilizzato per estinguere l'esposizione preesistente, ma per altra parte trattenendolo, come incontroverso).
Non risulta dunque provato il collegamento tra contratto di mutuo e rapporti di conto corrente al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo nè il requisito oggettivo del nesso tra gli atti per la regolamentazione degli interessi delle parti in un assetto economico unitario, né quello soggettivo del comune intento di raggiungere, oltre all'effetto tipico del contratto, il coordinamento con l'altro (“simul stabunt, simul cadent”).
7.-- Il quinto motivo di appello censura l'omessa motivazione circa la dedotta violazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c., 1325 n. 2 e 1428 c.c. : l'istituto di credito avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede all'atto della conclusione del contratto e nel corso dell'esecuzione dello stesso, dal momento che il contratto di mutuo sarebbe stato utilizzato come strumento per eludere l'applicazione di una norma di legge, diretta a vietare la possibilità di un'azione esecutiva sulla base dello scoperto di conto corrente.
Il motivo non ha fondamento: l'omissione di motivazione sul punto da parte della sentenza appellata è conseguenza della ritenuta infondatezza delle ragioni di nullità del contratto di mutuo prospettate dagli opponenti, anche sotto il profilo dell'asserito collegamento con i rapporti bancari pregressi della società.
8.-- L'integrale rigetto dell'appello comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo, concernente le spese processuali di primo grado, che restano a carico degli attuali appellanti, tenuti in solido a rimborsare alla parte appellata costituita anche le spese del presente giudizio, regolate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del
D.P.R. 115/2002.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
13 pronunciando definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza n. 241/2022 del
Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con citazione notificata il 20/03/2023, da -quale legale rapp.te p.t. e fideiussore della società e Parte_1 CP_1 dai fideiussori della stessa e nei confronti della Parte_2 Parte_3 [...]
e per essa della in persona del l.r.p.t., nonché CP_2 Controparte_3 delle contumaci e della Controparte_5 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., così provvede: Controparte_6
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellata costituita
[...]
le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.738,50 per Controparte_3 compensi al difensore, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
c) dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/09/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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