Articolo 9 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 settembre 1963
Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312 , e' stabilita in lire 700 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte Costituzionale per l'esercizio 1963-64.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963