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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
dott. Massimo Gullino Presidente
dott. . Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 572/2022 R.G.L avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. 445/2022 del'8.3.2022, vertente
TRA
rappresentato difeso dagli Parte_1
avvocati Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Valeria
Grandizio ed Ettore Triolo (notificazioni e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Angela Fazio:
t) Email_1
appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Bernarda Meduri Controparte_1
( pec: fax: 0965-620131) e Giuseppe Parisi (pec Email_2
- fax 0965/29413) Email_3
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria Controparte_1
esponeva: di avere lavorato alle dipendenze dalla Società Cooperativa ME a r.l. dal
02.05.2011 al 29.02.2012 con la qualifica di operaio addetto alle pulizie, rapporto che conseguiva alla cessione del ramo di azienda da parte della società NT Source
s.p.a. formalizzata il 2 maggio 2001;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. ciò comportava anche l'accollo da parte del cessionario dei rapporti attivi e passivi, nonché dell'onere del pagamento del
TFR anche per il periodo relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente;
alla cessazione del rapporto di lavoro risultava ancora creditore della somma di €
13.898,56 a titolo di TFR e residue differenze retributive, richieste mediante il decreto ingiuntivo n. 474/2012 e, rimanendo infruttuosa l'esecuzione azionata, aveva proposto istanza di fallimento dinanzi al Tribunale di Roma;
nell'ambito di tale procedura, conclusasi con sentenza di fallimento n. 344/2016, il
Tribunale di Roma, a seguito della decisione di non farsi luogo alla verifica dello stato passivo, aveva autorizzato la chiusura del fallimento con decreto pubblicato il
20.12.2017; di aver percepito la somma complessiva di € 5.126,35 dal Consorzio Miles, cui aderiva la società Cooperativa ME, nonchè la somma di € 5.012,15 dal Fondo di Tesoreria , sicchè avrebbe dovuto percepire dal Fondo di Garanzia dell' Pt_1 Pt_1
la somma residua di € 3.760,06.
Ha concluso chiedendo l'accertamento di tale diritto a titolo di residuo del complessivo trattamento di fine rapporto e la conseguente condanna dell' Pt_1
alla corresponsione.
In subordine ha formulato le medesime conclusioni per la somma di € 883,82, avuto riguardo al solo periodo lavorativo alle dipendenze della ME Soc. Coop a r.l.
Nella resistenza dell' , il ricorso è stato accolto. Pt_1
La sentenza di primo grado.
Dopo aver rigettato l'eccezione di decadenza, il giudice di primo grado, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha disatteso la tesi dell' (secondo Pt_1
cui il ricorrente doveva agire verso la NT e i cessionari, prima di agire verso il
Fondo di garanzia), ritenendo che il fondo di garanzia del TFR è una prestazione di tipo previdenziale, rispetto alla quale l' non è un obbligato solidale, ma Pt_1 occorre avviare un vero e proprio procedimento amministrativo dopo aver ottemperato nei confronti del datore alle verifiche di esecuzione infruttuosa oppure della insolvenza del datore e la non soddisfazione in sede fallimentare del credito da TFR.
Nel caso di specie, dunque, non era necessario che il ricorrente avesse agito già per creare i presupposti per l'intervento del Fondo con riguardo alla NT (cedente) e verso i Consorzi cessionari in forza della cessione di azienda;
pertanto, quanto alla quota maturata verso la NT, di cui la stessa ME doveva rispondere, anche il
Fondo di garanzia deve rispondere.
Quanto alla parte di TFR maturato presso la ME Soc. Coop a r.l. e non soddisfatto per incapienza delle risorse, il giudice riteneva che il Fondo di garanzia deve garantire il TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e che le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società in Pt_1
merito al mancato versamento di quote presso il Fondo di tesoreria - non possono riverberarsi sul lavoratore.
Poiché è lo stesso che dà atto del mancato versamento delle quote al Fondo di Pt_1
Tesoreria, il TFR restava a carico del datore .
Infine, quanto alla contestazione dei conteggi sollevata dall' resistente, il Pt_1
giudice rileva che rispetto alla somma riportata nel decreto ingiuntivo azionato nei confronti della società Coop. ME è stata effettuata una decurtazione a seguito dell'erogazione di parte del TFR e l' non indica in quale parte la pretesa Pt_1 esorbiterebbe dall'accertamento di cui al decreto anzidetto, non dimostrando come e quali altre somme dovrebbero essere detratte.
Le spese sono state poste a carico dell' Pt_1
L'appello
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
In via preliminare, l'appellante puntualizza che l'appello è stato depositato nel termine di legge, stante l'invalidità della notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve, perché non è stata effettuata presso il domicilio eletto nella memoria difensiva, in viale Calabria n.82, bensì in via D. Romeo, 15, e perché non è avvenuta presso il domicilio digitale espressamente eletto nella memoria di costituzione, vale a dire presso l'indirizzo pec dell'avvocato costituito, che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l.
n°35/2005 conv. in legge n°80/2005, aveva chiesto che le notificazioni e comunicazioni venissero eseguite al seguente suo indirizzo di posta elettronica certificata: t Email_1
Nel merito, con il primo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, non esaminata nella sentenza di primo grado, rilevando che essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e che non viene interrotta o sospesa dai fatti che riguardano il datore di lavoro – debitore, trattandosi di un'autonoma prestazione previdenziale e non di un concorso solidale nell'obbligazione del datore di lavoro.
Con il secondo articolato motivo eccepisce l'inammissibilità della domanda, deducendo che:
la maggior parte delle somme a titolo di TFR sono maturate nel periodo in cui la lavoratrice era alle dipendenze della società NT, per cui ella avrebbe dovuto agire all'interno del procedura fallimentare avviata nei confronti di tale società; comunque, cessionario del ramo di azienda era il Consorzio Conser, di cui faceva parte la ME, sicché si sarebbe dovuta dimostrare l'insolvenza di detto
Consorzio, non essendo l'accordo di accollo dei debiti tra NT e ME opponibile ai terzi, e quindi all' ; Pt_1
non era stata dimostrata l'insolvenza del cessionario (Consorzio Conser) , né del
Consorzio Miles;
anche qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, permane l'obbligo del creditore di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2 della legge n. 297/1982.
Con il terzo motivo, deduce che : la società ME era obbligata a versare al Fondo di Tesoreria gli Pt_1
accantonamenti TFR per i lavoratori provenienti dalla NT, per cui nessuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del Fondo di Garanzia, che Pt_1
liquida unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultando che la ricorrente abbia mai avanzato domanda al Fondo di Tesoreria per il pagamento del
TFR maturato con la ditta ME. Con il quarto motivo viene reiterata l'eccezione relativa alla erroneità dei calcoli effettuati dallo , poichè difformi rispetto alle somme cristallizzate nel CP_1
decreto ingiuntivo.
Si è costituto lo , eccependo in via preliminare la tardività CP_1 dell'appello, per essere stato depositato oltre il termine breve, decorrente dalla notifica della sentenza, e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello.
Il procedimento subiva alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10.05.2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Dalla lettura della memoria di costituzione di primo grado dell' emerge che Pt_1
l'Istituto era difeso “… dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, (indirizzo pec:
t; C.F. FAX n. Email_1 C.F._1
0965/499114), Angelo Labrini, Dario Adornato, Ettore Triolo,
[...]
” ed era “…elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale CP_2
Calabria n.82, presso Avvocatura distrettuale della Sede con i procuratori Pt_1
che lo difendono congiuntamente o separatamente. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n°35/2005 conv. in legge n°80/2005, chiede che le notificazioni e comunicazioni vengano eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Angela Fazio:
t” Email_1
Per come emerge dalla produzione documentale effettuata da entrambe le parti, la sentenza di primo grado è stata notificata all' sede di Reggio Calabria, in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Angela Fazio ed elettivamente domiciliato presso la sede di Reggio Calabria, Pt_1
alla via D. Romeo n. 15. Con notifica a mani dell'impiegato addetto.
Come emerge palesemente, la notifica effettuata in questi termini non era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza, poiché non era indirizzata al domicilio eletto dall' (Reggio Calabria viale Calabria n.82), bensì ad altro Pt_1
indirizzo ( Reggio Calabria, alla via D. Romeo n. 15), indicato erroneamente come domicilio eletto, e neppure all'indirizzo di posta elettronica certificato dell'avv.
Fazio.
La sola menzione di quest'ultimo professionista nella relata di notifica non era tale da offrire quella garanzia di conoscenza qualificata della sentenza necessaria per la decorrenza del termine breve.
Nella memoria di costituzione dell'appellata vengono riportate, a sostegno della tesi della tardività dell'appello, alcune frasi estrapolate dalla sentenza della Cassazione
n. 4671/2021, che, nella versione trascritta nella memoria, direbbe che “.... la notifica della sentenza impugnata.... effettuata al procuratore costituito....in caso di Ente rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell'organo di avvocatura interna........ risulta idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c….” ma si omette di puntualizzare la circostanza – decisiva ai fini della soluzione assunta della Suprema Corte – che in quel caso la notifica era stata effettuata presso il domicilio del procuratore (si legge, infatti, nella motivazione della pronuncia, evidentemente sfuggita alla difesa dell'appellata, “…che l'esplicita menzione del procuratore dell e la consegna Pt_1
dell'atto presso il (nuovo) domicilio eletto consentono univocamente di ritenere che la notifica della sentenza impugnata sia stata effettuata al procuratore costituito…”), ben diversamente dal caso in questione, ove la notifica è stata effettuata in un luogo che non aveva nulla a che fare con il domicilio eletto.
Nel merito, l'appello è infondato.
Per la motivazione si richiama precedente pronuncia resa da questa Corte nel proc.
n. 149/2021.
Il primo motivo è infondato.
Lo stesso istituto appellante, pur assumendo che il termine prescrizionale decorrerebbe dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando poi si tratta di negare l'efficacia interruttiva degli atti compiuti dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e delle vicende legate alla procedura fallimentare, cita la giurisprudenza di legittimità con cui si è affermato che “Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la Pt_1
sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore Pt_1
di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del
1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore Pt_1
nei confronti del Fondo di garanzia.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020).
Tali principi valgono anche per la prestazione del TFR dovuto dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297/82, con la differenza che in questo caso il termine di prescrizione non è quello annuale sancito dall'art. 2 del D. Lgs 80/92 per le ultime tre mensilità di retribuzione, bensì quello ordinario decennale (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2015, n.10824), che nella specie non è certamente decorso, se solo si considera che il decreto di chiusura del fallimento per mancanza di attivo risale all'anno 2016.
Il secondo motivo è infondato.
Il fatto che la maggior parte delle somme a titolo di TFR siano maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società NT e che questa sia stata dichiarata fallita non vale a escludere il principio, pacifico, per cui la possibilità di pretendere il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il Fondo di Garanzia, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro a tale momento. Il fatto che la maggior parte delle somme a titolo di TFR siano maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società NT e che questa sia stata dichiarata fallita non vale a escludere il principio, pacifico, per cui la possibilità di pretendere il TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il Fondo di Garanzia, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro a tale momento.
Tali principi sono stati, di recente, confermati dalla Cassazione, la quale ha avuto modo di precisare che “L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del
1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è estraneo Pt_1
alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021,
n.4897 – la massima trovasi richiamata nello stesso gravame, a pag. 16 , citando
Cass. nn. 19727 e 19728 del 19.7.2018).
Quanto al fatto che cessionario del ramo di azienda fosse il Consorzio Conser, va rilevato che, effettivamente, il contratto di cessione di ramo di azienda risulta stipulato, in data 2 maggio 2011, tra la NT e il Conser Consorzio soc. coop., di cui faceva parte la società ME cooperativa a r.l., poi dichiarata fallita.
Ciò non vale, tuttavia, a escludere che il trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.p.c.., si sia perfezionato tra la NT e la società consorziata ME, ove si consideri che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609
c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Sez. 5 - , Sentenza n. 6569 del 09/03/2020).
Da tali principi discende che gli obblighi assunti dal Consorzio con il contratto di acquisto del ramo di azienda ben potevano riflettersi immediatamente sulla società consorziata ME, e tra questi quelli discendenti dall'art. 2112 c.c. nei confronti del lavoratore in questione, rispetto al quale la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze prima della NT e poi della ME è confermata anche sia dal fatto che il suo nominativo risulta inserito nell'elenco dei lavoratori allegato al contratto di cessione, sia dalla circostanza che la sua assunzione reca la medesima data del 2 maggio 2011, giorno della stipula del contratto di cessione.
Con riferimento all'asserita necessità di instaurare previamente un'azione nei confronti del Consorzio Conser, tale prospettazione risulta priva di fondamento.
Pur dovendosi riconoscere, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., la responsabilità solidale del consorzio che opera nell'interesse della consorziata per le obbligazioni contratte verso i terzi (Sez. 2 - , Sentenza n. 16052 del 28/07/2020), detta solidarietà non fa sorgere, ai fini della domanda di prestazione al Fondo di Garanzia, un obbligo di preventiva escussione del condebitore solidale, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che “… né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l'art. 2 L. 297 cit. stabilisce che «trascorsi quindici giorni» dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso - e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale - il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento. Essendo stato da tempo superato
l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico.
L'equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell al lavoratore nel passivo fallimentare Pt_1
(art. 2, co. 7, L. 82/19909 (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26021 del 17/10/2018).
Va precisato che, diversamente da altri casi - apparentemente analoghi -dei quali si
è occupata anche questa Corte, in cui l'insinuazione al passivo del fallimento
ME era avvenuta senza che il lavoratore si fosse preventivamente munito di un titolo giudiziale, nella vicenda in esame l'insinuazione al passivo venne formalizzata dal ricorrente sulla base dell'accertamento del credito a titolo di TFR contenuto in un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
Non si presenta, pertanto, nella specie, l'ostacolo giuridico che è all'origine di quelle decisioni con cui la domanda è stata considerata inammissibile, sulla base del rilievo secondo cui “…nel sistema delineato dall'art. 2, I. n. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del
Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro >> ( Cass. n. 1886/2020).
Nella presente vicenda processuale il lavoratore era munito di un decreto ingiuntivo esecutivo nel quale il credito era stato accertato nel suo ammontare, sicché occorre piuttosto stabilire se in queste condizioni, una volta ottenuto il titolo esecutivo, formalizzata l'insinuazione al passivo e chiuso il fallimento per mancanza di attivo, tutto ciò sarebbe stato sufficiente per la proposizione della istanza al Fondo di garanzia, oppure se sarebbe stato necessario avviare una procedura di esecuzione forzata nei confronti della società debitrice, tornata in bonis, come assume l'Istituto appellante e come si legge in obiter dictum nella citata pronuncia della Corte di
Cassazione.
Ad avviso di questo Collegio, occorre muovere dal presupposto che la società
ME era una cooperativa a responsabilità limitata, per cui per essa vigeva il principio stabilito dall'art. 2518 c.c. (delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suoi patrimonio) e, in ogni caso, il regime stabilito per tutte le s.r.l., in base al quale dei debiti contratti dalla società risponde soltanto il patrimonio sociale e, in caso di cancellazione della stessa, i soci rispondono limitatamente a quanto riscosso a seguito della liquidazione, senza alcuna possibilità per i creditori di aggredire il patrimonio personale dei singoli soci (In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15474 del 22/06/2017).
Ora, nel caso in esame, nel decreto di chiusura del fallimento depositato il 23 settembre 2016 , si dava atto della “….totale carenza di cespite attivo alcuno acquisibile per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori” e quindi si forniva un'attestazione ufficiale e quanto mai attendibile che i creditori della società – e tra questi il lavoratore – non avrebbero potuto ottenere alcunché da una eventuale esecuzione promossa nei confronti dei singoli soci dopo la cancellazione, stante l'impossibilità di aggredire i loro patrimoni personali e la mancanza di beni da distribuire ai soci in sede di liquidazione.
Vengono quindi in rilievo i principi enunciati di recente dalla Corte di cassazione proprio con riferimento al caso di chiusura del fallimento senza ammissione del credito al passivo, con cui si è chiarito che “Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma
5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9108/2007).” (Cass. 8529/2012).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che l'attestazione del giudice fallimentare circa la totale assenza di beni aggredibili dai creditori della società fallita avrebbe reso inutilmente gravoso – perché ragionevolmente destinato a rimanere infruttuoso -
l'avvio di una procedura di esecuzione forzata nei confronti della società e/o dei singoli soci.
Il terzo motivo è infondato, posto che la prestazione del TFR da parte del Fondo di
Garanzia è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, non richiedendo che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al Fondo di Tesoreria.
Il quarto motivo riproduce pedissequamente la censura al conteggio del ricorrente svolta nella memoria di costituzione in primo grado:
“ Si contesta, infine, l'importo richiesto dato che in ogni caso lo stesso non spetterebbe nella misura indicata. In particolare, per quanto concerne il conteggio effettuato dalla ricorrente sulla quota di TFR maturata alle dipendenze della ditta
ME, si osserva che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 474/12) su cui si fonda la domanda di intervento al Fondo di garanzia venne emesso sulla base del
CUD 2012 che cristallizza il TFR maturato alla data del 31.12.2011.
La quantificazione delle somme fatte da controparte è arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l' pagare soltanto sulla Pt_1
base di quanto cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito) e non da un conteggio fatto dall'istante”.
E' pertanto inammissibile, poiché non si confronta affatto con l'argomento con cui il primo giudice ha rigettato tale motivo: “l' non indica in quale parte la Pt_1 pretesa esorbiterebbe dall'accertamento di cui al decreto anzidetto, non dimostrando come e quali altre somme dovrebbero essere detratte”. In ogni caso, la censura dell' era generica e incomprensibile, poiché il TFR Pt_1
maturato alla data del 31/12/2011 e cristallizzato nel CUD 2012 (fg. 53 del fascicolo di primo grado del ricorrente) era esattamente coincidente ( € 12.351,58) all'importo calcolato a tale titolo , dal quale il lavoratore ha detratto i pagamenti parziali ricevuti dal Consorzio Miles e dal Fondo di tesoreria per quantificare Pt_1
la somma residua oggetto di causa pari a euro 3.760,06.
L'appello va pertanto rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza a si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con applicazione delle tariffe minime
(II scaglione DM n,. 147/2022) , stante la serialità della causa, con distrazioni in favore dei procuratori dell'appellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' contro e Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. 445/2022, pubblicata l'8 marzo 2022:
rigetta l'appello e condanna l' a rifondere all'appellato le spese del grado, Pt_1 che liquida in € 961,000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv. Maria Bernarda Meduri e Giuseppe Parisi.
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)