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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2940/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500002677001 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220030281360002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5265/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avvero atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 N. 02884202500002677/001, notificatogli a mezzo PEC, in data 10 aprile
2025, da parte del creditore procedente Agenzia delle Entrate Riscossione, per la somma di euro 73.866,69.
Il suddetto pignoramento veniva azionato sulla base di diverse cartelle tra cui quella n.
02820220030281360002, notificata il 12/04/2023 ed emessa dalla Associazione_1 territoriale atti pubblici, successioni e rimborsi IVA, sede di Caserta, per un importo complessivo di Euro 71.428,20 avente ad oggetto tasse e imposte dirette anno 2020.
La pretesa tributaria derivava dalla successione di Nominativo_1, padre di Ricorrente_1, intestata al Sig. Ricorrente, fratello dello stesso e di cui il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza non avendo mai ricevuto alcuna notifica degli avvisi di accertamento costituenti atti prodromici.
Eccepiva pertanto la illegittimità della intera procedura esecutiva e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese con attribuzione all'antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione- di Caserta - nel costituirsi in giudizio, contestava quanto rilevato da parte ricorrente .
Eccepiva genericamente il difetto di giurisdizione trattandosi di opposizione a pignoramento presso terzi nonché la inammissibilità dell'azione proposta da parte ricorrente poiché la stessa aveva ad oggetto importi iscritti a ruolo di cui controparte aveva già avuto piena conoscenza tramite rituale notifica degli atti prodromici.
Più precisamente, seppure oggetto dell'odierno giudizio era il pignoramento presso terzi , questo faceva riferimento alla cartella di pagamento n. 02820220030281360002 notificata a mani di Nominativo_2, qualificatasi come persona di famiglia, in data 12.04.2023 .
Ciò posto qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alla cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile .
Tanto premesso , la resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie parte resistente ha allegato documentazione comprovante che la cartella costituente atto prodromico , diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, è stata regolarmente notificata al contribuente tramite servizio Banca_1 a persona di famiglia in data 12.04.2023 ( vedasi relata di notifica ) e non impugnata . EN , la omessa impugnazione dell' atto presupposto produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato , condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente ADER di Caserta da liquidarsi in complessivoi
E. 2500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2940/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500002677001 SUCCESSIONI E DONAZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220030281360002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5265/2025 depositato il
03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avvero atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 N. 02884202500002677/001, notificatogli a mezzo PEC, in data 10 aprile
2025, da parte del creditore procedente Agenzia delle Entrate Riscossione, per la somma di euro 73.866,69.
Il suddetto pignoramento veniva azionato sulla base di diverse cartelle tra cui quella n.
02820220030281360002, notificata il 12/04/2023 ed emessa dalla Associazione_1 territoriale atti pubblici, successioni e rimborsi IVA, sede di Caserta, per un importo complessivo di Euro 71.428,20 avente ad oggetto tasse e imposte dirette anno 2020.
La pretesa tributaria derivava dalla successione di Nominativo_1, padre di Ricorrente_1, intestata al Sig. Ricorrente, fratello dello stesso e di cui il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza non avendo mai ricevuto alcuna notifica degli avvisi di accertamento costituenti atti prodromici.
Eccepiva pertanto la illegittimità della intera procedura esecutiva e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese con attribuzione all'antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione- di Caserta - nel costituirsi in giudizio, contestava quanto rilevato da parte ricorrente .
Eccepiva genericamente il difetto di giurisdizione trattandosi di opposizione a pignoramento presso terzi nonché la inammissibilità dell'azione proposta da parte ricorrente poiché la stessa aveva ad oggetto importi iscritti a ruolo di cui controparte aveva già avuto piena conoscenza tramite rituale notifica degli atti prodromici.
Più precisamente, seppure oggetto dell'odierno giudizio era il pignoramento presso terzi , questo faceva riferimento alla cartella di pagamento n. 02820220030281360002 notificata a mani di Nominativo_2, qualificatasi come persona di famiglia, in data 12.04.2023 .
Ciò posto qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alla cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile .
Tanto premesso , la resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel caso di specie parte resistente ha allegato documentazione comprovante che la cartella costituente atto prodromico , diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, è stata regolarmente notificata al contribuente tramite servizio Banca_1 a persona di famiglia in data 12.04.2023 ( vedasi relata di notifica ) e non impugnata . EN , la omessa impugnazione dell' atto presupposto produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato , condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente ADER di Caserta da liquidarsi in complessivoi
E. 2500,00 oltre accessori se dovuti.