Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità del pignoramento e della cartella esattoriale presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale presupposta, pur impugnata in via indiretta tramite l'opposizione al pignoramento, era stata regolarmente notificata a persona di famiglia e non era stata impugnata nei termini di legge. L'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende irretrattabile il credito fiscale.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, pronunciandosi nel merito del ricorso e confermando l'atto impugnato, il che implica il riconoscimento della propria giurisdizione.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'azione per tardività

    La Corte ha accolto tale eccezione, ritenendo che qualsiasi vizio relativo alla cartella esattoriale fosse da considerarsi tardivo e inammissibile data la mancata impugnazione nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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