Decreto cautelare 22 giugno 2021
Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Sentenza 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/03/2022, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00527/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2021, proposto da
UL NO & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA NO e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TA Temistocle, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Parini, n.27;
Giuseppe Rizzo, non costituito in giudizio;
NO MA e AN SC, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza cautelare n. 563 del 9.9.2020 del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce resa nel ricorso n. 883/2020 e confermata dalla sentenza del medesimo T.A.R. n. 937/2021 di definitivo accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di inefficacia, ex art. 114 comma 4 lett. c) del c.p.a. dei seguenti provvedimenti:
a) verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa del Comando Polizia Locale del Comune di Brindisi n. 2549 del 06.06.2021 con cui è stata intimata alla Società ricorrente la immediata chiusura dell'attività di stabilimento balneare per avere esercitato l'attività in assenza di autorizzazione, con determinazione di procedere al sequestro cautelare, poi eseguito in data 8.06.2021.
b) della ordinanza eventualmente già adottata dall'Amministrazione Comunale ma non ancora comunicata alla Società ricorrente, i cui estremi non sono perciò noti, con cui è stata intimata alla ricorrente la chiusura permanente dell'attività di “stabilimento balneare”;
c) di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, con particolare riferimento alla nota del Comune di Brindisi Settore Urbanistica e S.U.A.P. n. 49874 dell'11.6.2020 e, per quanto possibile, del verbale di sequestro cautelare amministrativo n. 52 dell'8.6.2021 disposto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi;
e in via subordinata:
per l'annullamento dei medesimi atti di cui ai punti a), b) e c).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi e di TA Temistocle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato e depositato in giudizio il 21/06/2021, chiede l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 563 del 9.9.2020 del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce resa nel ricorso n. 883/2020 e confermata dalla sentenza del medesimo T.A.R. n. 937/2021 di definitivo accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di inefficacia, ex art. 114 comma 4 lett. c) del c.p.a. dei seguenti provvedimenti:
a) verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa del Comando Polizia Locale del Comune di Brindisi n. 2549 del 06.06.2021 con cui è stata intimata alla Società ricorrente la immediata chiusura dell'attività di stabilimento balneare per avere esercitato l'attività in assenza di autorizzazione, con determinazione di procedere al sequestro cautelare, poi eseguito in data 8.06.2021.
b) della ordinanza eventualmente già adottata dall'Amministrazione Comunale ma non ancora comunicata alla Società ricorrente, i cui estremi non sono perciò noti, con cui è stata intimata alla ricorrente la chiusura permanente dell'attività di “stabilimento balneare”;
c) di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, con particolare riferimento alla nota del Comune di Brindisi Settore Urbanistica e S.U.A.P. n. 49874 dell'11.6.2020 e, per quanto possibile, del verbale di sequestro cautelare amministrativo n. 52 dell'8.6.2021 disposto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi, nonché, in via subordinata, l'annullamento dei medesimi atti di cui ai punti a), b) e c).
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1)Nullità e/o inefficacia per violazione o elusione del “giudicato cautelare” formatosi sulla ordinanza n. 563 del 9.9.2020, per come confermata dalla sentenza esecutiva di codesto T.A.R. n. 937/2021, ai sensi degli artt. 112 comma 2 lett. b) e art. 114 comma 4 lett. c) del c.p.a..
2)Violazione e falsa applicazione artt. 49, 58, 62 e 72 L.R. n. 11 dell’11.02.1999. Violazione e falsa applicazione artt. 39 e 61 L.R. n. 24 del 16.05.2015. Eccesso di potere per difetto di presupposti, manifesta irrazionalità, difetto di motivazione e sviamento.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, ha concluso come sopra riportato.
Con decreto cautelare n. 358 del 22/06/2021, il Presidente di questa Sezione ha accolto parzialmente l’istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati, nei sensi e nei limiti seguenti, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 6 Luglio 2021, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex art. 53 e 55 c.p.a.: “ Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare urgente presidenziale, alla stregua delle principali doglianze formulate dalla parte ricorrente e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza esecutiva di questa Sezione n. 937 del 18 Giugno 2021, “resa inter partes”, si ravvisa il “fumus boni iuris” in relazione alle domande proposte avverso i provvedimenti comunali impugnati (ad eccezione del sequestro cautelare n. 52/2021, disposto ex art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, per il quale pare sussistere il difetto di giurisdizione dell’adito G.A.). Ritenuto presente l’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione ”.
Il 24/06/2021, si è costituito in giudizio il controinteressato TA Temistocle, depositando una memoria di costituzione, nella quale ha chiesto il rigetto di tutte le avverse pretese sia in sede cautelare che in sede di cognizione piena.
Il 02/07/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, depositando una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. sulla avversa impugnativa, e, comunque, la legittimità degli atti impugnati da parte ricorrente.
Nella Camera di Consiglio del 06/07/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 387 del 07/07/2021, ha accolto parzialmente l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, nei sensi e nei limiti seguenti e, per l’effetto, sospeso l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati, ad eccezione del sequestro cautelare n. 52/2021, fissando l’udienza pubblica di merito dell’11 Gennaio 2022: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il Collegio condivide pienamente i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 358 del 22 Giugno 2021 (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare urgente presidenziale, alla stregua delle principali doglianze formulate dalla parte ricorrente e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza esecutiva di questa Sezione n. 937 del 18 Giugno 2021, resa inter partes, si ravvisa il fumus boni iuris in relazione alle domande proposte avverso i provvedimenti comunali impugnati - ad eccezione del sequestro cautelare n. 52/2021, disposto ex art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, per il quale pare sussistere il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. -. Ritenuto presente l’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione”), ravvisandosi - in relazione al verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa del Comano Polizia Locale del Comune di Brindisi n. 2549 del 06/06/2021 e all’ordinanza dirigenziale comunale n. 3/2021 con cui è stata intimata alla Società ricorrente la immediata chiusura dell'attività di stabilimento balneare per avere esercitato l'attività in assenza di autorizzazione commerciale (e non in ragione della presenza di manufatti abusivi all’interno dello stabilimento balneare) - la giurisdizione dell’adito T.A.R., con la precisazione che le autorizzazioni n. 455/A e n. 455/B rilasciate nel 1987 dal Comune di Brindisi per l’esercizio dello stabilimento balneare denominato “Lido Sant’Anna” non sembrano avere carattere stagionale ”.
Il 10/12/2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rilevato che “ il provvedimento di sequestro (rispetto al quale era stato rilevato il difetto di giurisdizione del g.a.) è stato dapprima sospeso ed ha poi perso di efficacia non essendo stato confermato, per cui rispetto ad esso è cessata la materia del contendere ” e, per il resto, “ rilevando come gli analoghi provvedimenti che l’Amm.ne aveva adottato nella stagione 2020 sono stati annullati dal Codesto T.A.R. con sentenza n. 937/2021 e che con Ordinanza n. 387 del 7.7.2021 Codesto T.A.R. ha sospeso la esecutività dei provvedimenti impugnati non mancando di evidenziare i profili di manifesta fondatezza del ricorso ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 20/12/2021, il Comune di Brindisi ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria depositata da controparte in data 10.12.2021, nella quale ha rilevato che, “ contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, in ordine al predetto provvedimento di sequestro, la materia del contendere non sia affatto cessata ”, insistendo sulla eccezione sollevata dal Comune di Brindisi in ordine al difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, comunque, nel rigetto dell’avverso ricorso.
L’08/01/2022, il Comune di Brindisi ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione della causa, insistendo nel rigetto del ricorso.
Il 10/01/2022 e il 07/02/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza dell’08/02/2022 (fissata a seguito del rinvio d’ufficio della pubblica udienza dell’11/01/2022), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto in parte nei sensi e nei limiti di seguito indicati, e, in parte, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo T.A.R., come di seguito meglio precisato.
1. - Anzitutto deve essere ribadita, in limine , la giurisdizione di questo Tribunale in relazione alle domande di annullamento/declaratoria di inefficacia proposte da parte ricorrente avverso il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa del Comando Polizia Locale del Comune di Brindisi n. 2549 del 06/06/2021 (atto presupposto) e alla successiva ordinanza dirigenziale comunale n. 3/2021 del 25/06/2021, con cui è stata intimata alla Società ricorrente la immediata chiusura dell'attività di stabilimento balneare per aver esercitato la descritta attività in assenza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 72 (“ Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale ”), comma 2, della L. R. Pugliese n. 11/1999, il quale dispone che “ Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio. ”.
Va, invece, accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo T.A.R., sollevata dall’A.C. resistente, limitatamente alle domande inerenti il sequestro cautelare n. 52/2021, disposto ex art. 13 (“ Atti di accertamento ”) della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 (che recita: “ Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria... ”), per il quale sussiste l’allegato difetto di giurisdizione dell’adito G.A., in base all’art. 22 della Legge n. 689/1991 e ss.mm., secondo il quale “ Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria ”.
2. - Ciò premesso, il Collegio ritiene sufficiente osservare sinteticamente – in diritto – che, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 387 del 07/07/2021 di questa Sezione (avverso la quale non risulta essere stato interposto appello), si rivelano fondate ed assorbenti le principali doglianze formulate avverso gli atti comunali impugnati nel primo motivo di ricorso, in quanto con il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa del Comando Polizia Locale del Comune di Brindisi n. 2549 del 06/06/2021 - che costituisce, con ogni evidenza, l’atto presupposto dell’ordinanza dirigenziale comunale n. 3/2021 con cui è stata intimata alla Società ricorrente la immediata chiusura dell'attività di stabilimento balneare per avere esercitato l'attività in (asserita) assenza di autorizzazione commerciale (e non in ragione della presenza di manufatti abusivi all’interno dello stabilimento balneare) - si contesta alla Società ricorrente la violazione degli artt. 49/1°, 58/1°e 2°, 72/2° della Legge Regionale nr. 11 del 11/02/1999 “ disciplina delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione ” per aver aperto uno stabilimento balneare ( ex art. 49 L.R. n. 11/1999) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale, nonchè per aver aperto la gestione di struttura ricettiva, spiaggia attrezzata ( ex art. 58 L.R. n. 1/1999) priva dell'autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune di Brindisi (“ La violazione è stata immediatamente contestata per aver verificato l'assenza del prescritto titolo autorizzativo, come segnalato dal Sett. Urbanistica e Assetto del Territorio Attività Produttive e SUAP, nota n. 49874 del 11/6/20. ”), analogamente a quanto avvenuto con il precedente verbale di accertamento e contestazione n. 2516 del 28.7.2020 che questo T.A.R. ha dapprima sospeso con ordinanza n. 563 del 9.9.2020 (di conferma del decreto presidenziale n. 528/2020) e poi definitivamente annullato con sentenza n. 937/2021 di questo Tribunale; nel mentre – a ben vedere – le autorizzazioni n. 455/A e 455/B rilasciate nel 1987 del Comune di Brindisi per l’esercizio dello stabilimento balneare denominato Lido Sant’Anna e per la somministrazione, ivi, di alimenti e bevande non hanno carattere stagionale e sono - allo stato (i.e. “ al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati (e facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione in seguito alla definizione dei giudizi in corso) ” - ancora valide ed efficaci come chiarito nella sentenza (resa “inter partes”) di questa Sezione n. 937/2021.
Infatti, con la predetta sentenza n. 937 del 18/06/2021, questo Tribunale ha < confermato, allo stato, e facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione Comunale all’esito dei giudizi in corso, il contenuto dell’ordinanza collegiale n.563/2020, con la quale questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente nel ricorso in esame, condividendo e confermando quanto rilevato da questo Tribunale con Decreto Presidenziale n. 528/2020 “permanendo l’efficacia dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 323 del 29 giugno 2016, con cui è stata sospesa l’efficacia della nota dirigenziale prot. n. 30736 del 13 aprile 2016, con la quale il Comune di Brindisi ha disposto la revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 445/A del 27 dicembre 1987 all’esercizio dello Stabilimento Balneare “Lido Sant’Anna” in Brindisi – “Località Sbitri” e dell’autorizzazione n. 445/B del 23 dicembre 1987 per la somministrazione di alimenti e bevande ed ogni altra autorizzazione annessa” e considerati i pregiudizievoli ed irreversibili effetti lesivi della sfera giuridica della parte ricorrente scaturenti dall’eventuale chiusura dell’attività di che trattasi; invero, a un sommario esame proprio della fase cautelare, l’efficacia della citata ordinanza di sospensiva n.323/2016 non sembra essere venuta meno a seguito della sentenza T.A.R. n. 1612/2019 (riguardante la ripulsa dell’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente), dato che tale pronuncia ha inciso solo sulla domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente e, quindi solo sulle opere ivi indicate, tanto più che è ancora efficace la disposta sospensione ex art. 295 c.p.c., ad opera di questo Tribunale, del giudizio n. 834/2016 sino alla decisione di merito, non solo del ricorso n. 695/2016 (definito con la citata sentenza n.1612/2019) ma anche del ricorso n.1672/2015 (non ancora definito)”. A tanto deve solo aggiungersi che, conseguentemente, il ricorso risulta fondato - in relazione ai dedotti vizi di eccesso di potere per difetto dei presupposti - in quanto, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati (e facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione in seguito alla definizione dei giudizi in corso), gli stessi non hanno tenuto conto degli effetti prodottisi a seguito della citata pronuncia cautelare n.323/2016, ossia della sospensione dell’efficacia - ratione temporis - della nota n. 30736 del 13.4.2016 con cui il Comune di Brindisi aveva revocato le autorizzazioni n. 445° - Stabilimento balneare e 445B - somministrazione alimenti e bevande (permanendo l’effetto sospensivo della predetta ordinanza cautelare n. 323/2016, pur dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 1876/2017 di sospensione, ex art. 295 c.p.c., del relativo giudizio di merito)> .
3. - Sotto tale profilo, avente carattere assorbente, il ricorso deve quindi essere accolto in parte e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti comunali impugnati, ad eccezione del sequestro cautelare n. 52/2021, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento alle domande proposte avverso il predetto sequestro cautelare n. 52/2021, come sopra precisato in motivazione.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, anche in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti comunali impugnati, ad eccezione del sequestro cautelare n. 52/2021, e, in parte, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO