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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 527/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Lo Parte_1
Polito
-RICORRENTE-
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
-RESISTENTE contumace -
oggetto: mobilità insegnanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 04.05.2021, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente a tempo indeterminato, classe di concorso B019 – laboratori di servizi di ricettività alberghiera, con sede di titolarità – IISS – Parte_2 Persona_1
e in servizio presso la , deduceva: che in data 06/03/2019, Parte_3 nei modi e nei tempi previsti dal CCNI e dall'O.M. 182/2020, presentava domanda per partecipare alla mobilità per l'a.s. 2020/2021; che gli veniva attribuito punteggio base 202
1 e punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6; che con detta domanda esprimeva le seguenti preferenze di scuole e comuni dove desiderava essere trasferito, nell'ordine: 1) CSRH07001R CASA CIRC: ; 2) CSRH07000Q Parte_3
; 3) CSRH070505 ; 4) Parte_3 Controparte_2 CP_3
; 5) CSIS023003 6) CSIS01700Q
[...] Controparte_4 [...]
; 7) SI . Controparte_5 CP_6
COSENTINO – IPAAF. 8) Comune D086 ; 9) Comune CP_7 CP_5
H235 RENDE;
10) 70 ; che a Controparte_8 seguito della predetta richiesta gli veniva assegnata la sede 70 IIS
[...]
, ultima tra le preferenze espresse nella domanda di Controparte_8 mobilità, nonostante nella sede indicata al secondo posto tra le preferenze CSRH07000Q
, vi fosse una disponibilità per la medesima classe di concorso a seguito Parte_3 del decesso del Prof. avvenuto in data 29/05/2020 e comunicato dalla Persona_2
Istituzione Scolastica in data antecedente alla chiusura degli organici al SIDI;
che, in data
03/07/2020, richiedeva all'ATP di la convocazione della commissione di CP_5 conciliazione al fine di dirimere il contenzioso sorto con il di CP_9 CP_5 nonché reclamo per mancata mobilità a.s. 2020/2021, per richiedere il trasferimento presso la sede , senza ricevere a tutt'oggi alcun riscontro;
C.F._1 Parte_3 che, in base al CCNI sopra citato e nel rispetto delle varie fasi, preferenze e punteggio, aveva diritto al trasferimento presso la sede dal C.F._1 Parte_3 momento che tale sede risultava vacante a seguito del decesso del docente Persona_2 classe di concorso B019, avvenuto in data 29/05/2020 e comunicato dall'Istituzione
a codesta ATP in data antecedente alla chiusura degli organici al SIDI;
che il CP_10 ritardo colpevole dell'amministrazione scolastica nel caricare a sistema la nuova disponibilità, considerato anche che l'evento si era verificato prima del 5 giugno, data di chiusura del sistema, non poteva andare a detrimento del diritto soggettivo di esso ricorrente. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “1) Accertare e riconoscere il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità del personale docente di cui in premessa con decorrenza dall'a.s. 2020/2021, previa disapplicazione e/o diversa applicazione del decreto contenente i movimenti per il ruolo del personale educativo nella parte in cui non ha tenuto conto di tutti i posti disponibili per tali operazioni ed, in particolare, di quelli resisi disponibili per effetto del decesso del prof. , docente presso l' di Persona_2 Pt_3
, avvenuto in data 29/5/2021 e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente a Pt_3
2 vedersi assegnato il posto presso l'istituto presso la Casa Circondariale di di Pt_3
- CSRH07001R che si era reso disponibile in data 29.05.2020, data anteriore Pt_3 rispetto ai trasferimenti disposti dall'ATP di;
[…]”. Vinte le spese di lite da CP_5 distrarsi.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, stante la regolarità del CP_1 procedimento notificatorio, all'udienza del 29.09.2022 è stato dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. In via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata la carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Il sostiene di essere stato leso nel suo diritto soggettivo alla mobilità per Parte_1
l'a.s. 2020/2021 a causa dell'inerzia del convenuto. CP_1
In particolare, a seguito del decesso del Prof. – titolare di classe di concorso Persona_2
B019 presso l' di quest'ultima seconda scelta del ricorrente nelle Pt_3 Pt_3 operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/2021– data antecedente alla chiusura CP_11 degli organici al SIDI, il non avrebbe celermente caricato a sistema la nuova CP_1 disponibilità, così impedendo al ricorrente di poter ottenere l'assegnazione presso Co l' in luogo della sede IIS di – . Parte_3 Controparte_8
Orbene, a monte, tale domanda deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., non avendo il ricorrente né allegato né tantomeno dimostrato che, qualora questo posto fosse stato effettivamente assegnato nelle operazioni di mobilità per l'a.s.
2020/2021, sarebbe spettato proprio a lui rispetto agli altri docenti che aspiravano alla stessa sede.
Al riguardo giova richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale, concernente gli oneri di allegazione e prova in materia di mobilità, secondo cui: “L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti, che costituisce l'oggetto della domanda dell'appellante, implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate o ritenute illegittime e
3 dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi
l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale” (Corte Appello Milano n. 524/2018, ma nello stesso senso, tra le tante, Corte di Appello di Palermo, n. 893/2021).
Tanto basta, in assenza di specifiche allegazioni sul punto, per dichiarare inammissibile il ricorso. Assorbite le ulteriori questioni.
3. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio del CP_1 convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 30.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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