Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
Le società per azioni costituite per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trasferite alle stesse da un ente pubblico territoriale (cosiddette società d'ambito), sono soggette alla normativa in materia di responsabilità da reato degli enti.
Commentari • 3
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Corte Costituzionale sent.209 del 18 luglio 2014 SENTENZA N. 209 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2010, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Sewin's Monito • Mest
☑
0 02 34/ 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 26/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1438/10 Dott. FILIBERTO PAGANO
Dott. GIULIANO CASUCCI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO N. 30026/2010
- Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO
- Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio PMT PRESSO TRIBUNALE DI ENNA dal Sig or nei confronti di: per diritti € 2.66
1) ENNA UNO SPA * C/ il 10-01-2011
i
IL CANCELLIERE avverso l'ordinanza n. 6/2010 TRIB. LIBERTA' di ENNA, del
12/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
Giovanni D'Angelo DIOTALLEVI;
Солчаний lette/sentite le conclusioni del PG Dott. concluso per l'annullaments che ha concluso лом мішко
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesto copia studio dal big ANSA per 2.66 Udit i difensor Avv.; il 10.01.2011.
IL CANCELLIERE
della Il Pubblico Ministero della Procura
Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Enna, in data 12 maggio 2010, con la
quale è stata rigettata la richiesta diretta
all'applicazione alla Ennauno s.p.a. delle misure interdittiva sanzione cautelari della agevolazioni, finanziamenti, dell'esclusione da contributi e sussidi e la revoca di quelli già
concessi, ed in via subordinata della nomina di un commissario giudiziale per la durata di un anno e
dell'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di
Enna in data 24 marzo 2010 con cui è stato revocato il sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca, di somme di denaro, beni o altra utilità
di Enna Euno s.p.a., fino all'ammontare di euro
8.915.010,88, disposto con decreto del medesimo
G.I.P. in data 25 gennaio 2010, a seguito di
responsabilità amministrativa per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 2622 c.c., e 61, n. 9 c.p.; 0, in via alternativa, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 2621 c.c.,
art. 61, n. 9 c.p.; art. 110, 2632 c.C., 61, n. 9
c.p., art. 110, 81 cpv., 640 bis, 61, n. 7 e 9
c.p.; art. 110, 81 cpv., 316 bis, 61 n. 9 c.p.;
art. 11o, 81 cpv. C.p., 2621 c.c., 61 n. 9 c.p.art.
e dei conseguenti illeciti amministrativi derivanti dai suddetti reati ex art. 24 e 25 ter d.lgs. n.
231/2001
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi: a) Violazione dell'art.1, comma 3, d.lgs. n.
231/2001
Il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo alla Enna Euno s.p.a. la natura di ente pubblico economico, ha ritenuto la stessa non soggetta al d.lgs. n. 231/2001, attraverso un'erronea interpretazione dell'art. 1, comma 3 del d. lgs. N. 231/2001, basando l'esclusione con
riferimento allo svolgimento di funzioni pubbliche proprie degli enti territoriali, a seguito del
trasferimento da parte dei Comuni della provincia di Enna delle loro funzioni appunto all'A.T.O.
Enna.
Secondo il P.M. ricorrente in questo modo il
Tribunale avrebbe ingiustificatamente ampliato il novero dei soggetti esclusi dall'applicazione del citato d.lgs. n. 231/01, in violazione dell'art. 15, comma 1 lett. a) d.lgs. citato, che prevede la possibilità di nomina di un commissario giudiziale, nell'ipotesi in cui l'applicazione della misura
interdittiva possa determinare una interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica grave pregiudizio pernecessità con la collettività;
sarebbe stato violato inoltre l'art. 45, comma 3,
d.lgs. n. 231/2001 che disciplina l'applicazione di misure cautelari nei confronti di un ente che di pubblica svolge un servizio pubblico richiama lanecessità. L'articolo infatti disposizione contenuta nell'art. 15 d.lgs. citato, prevedendo la possibilità per il giudice, cui è
stata richiesta una misura cautelare interdittiva,
di nominare un commissario giudiziale, come
via subordinata dallo steso P.M.,richiesto in richiesta rigettata dal G.i.p. e dal Tribunale di *
Enna. Il quadro normativo così ricostruito dimostrerebbe come la natura pubblica dell'attività
esercitata dall'ente nei cui confronti si procede non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001.
b) Violazione dell'art. 125, comma 3 c.p.p.
Il P.G. ricorrente censura, inoltre, la ritenuta insussistente di attualità del pericolo reiterazione dell'attività illecita da parte della
SOC. Enna Uno s.p.a., poiché la società sarebbe attualmente gestita da amministratori nominati
dalla Regione, i quali avrebbero come unica
funzione quella di gestire la liquidazione della società. Questa motivazione sarebbe meramente
apparente e smentita da numerosi elementi acquisiti in fase di indagine dai quali emergerebbe come in realtà il collegio di "liquidazione" stato autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa,
con indizione di gare d'appalto, completamento di procedure di compostaggio, rinnovo del parco macchine e mezzi;
inoltre, fino a quando non
diverranno operative le modifiche previste dalla n. 9/2010, concernenti la1.r. in messa liquidazione delle autorità d'ambito siciliane e
l'affidamento a nuove società da costituirsi, per '
le attività di gestione del sistema dei rifiuti, il pericolo di reiterazione deve ritenersi presumibile anche in base alla gravità degli illeciti
8 ipotizzati e alla loro reiterazione nel tempo.
Il ricorso è fondato.
In base al dato normativo una corretta lettura della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
ritenere che possano personalità giuridica porta a esonerati dall'applicazione del d. lgs. N. essere soltanto lo Stato, gli enti pubblici 231/2001
che svolgono funzioni di territoriali, gli enti
rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici (art. 1, u.c. d.lgs. 231/2001). la naturaAppare dunque evidente che
pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma per l'esonero dalla disciplina innon sufficiente questione;
deve necessariamente essere presente anche la condizione dell'assenza di svolgimento di attività economica da parte dell'ente medesimo. Nel caso in questione appare pacifico lo svolgimento dell'attività economica da parte della SOC.
ENNAEUNO s.p.a., che, anzi, proprio in ragione della sua struttura societaria evidenzia la presenza di una tale caratteristica. Tale conclusione peraltro
è condivisa dallo stesso Tribunale del riesame, che sottolinea come la SOC. ENNAEUNO s.p.a. deve informare, tra l'altro, la propria attività а
criteri di economicità consentendo la totale copertura dei costi della gestione integrata e
integrale del ciclo dei rifiuti, con conseguente applicabilità, nei suoi confronti dell'art. 2201
del c.c. Ciò premesso però il Tribunale del riesame ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 sulla base dell'avvenuto trasferimento di funzioni dall'ente territoriale
Comune alla società d'ambito costituita in forma di s.p.a., a seguito del commissariamento emergenziale
X della regione Sicilia in materia di rifiuti, come imposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della protezione civile.
Proprio dal trasferimento delle funzioni dall'ente territoriale alla Società d'ambito deriverebbe l'impossibilità di applicare la disciplina del d.lgs. n. 231/2001.
Una tale conclusione non può essere condivisa. è infatti quella diLa ratio dell'esenzione
escludere dall'applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 enti non solo pubblici, ma che svolgano funzioni non economiche, istituzionalemente rilevanti, sotto il profilo dell'assetto costituzionale dello Stato
amministrazione. infatti,In questo caso,
verrebbero in considerazione ragioni dirimenti che traggono la loro origine dalla necessità di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri dell'organizzazione costituzionale del Paese. Nella fattispecie in esame tuttavia
proprio la preminente, se non esclusiva, attività di impresa che deve essere riconosciuta alla
Società ENNAEUNO s.p.a. non può essere messa in
dubbio dallo svolgimento di una attività, che ha beni sicuramente ricadute indirette su costituzionalmente garantiti, quali ad esempio il diritto alla salute (art. 32 cost.), il diritto all'ambiente (art. 9 cost.), ma che innanzitutto si caratterizza per una attività e per un servizio che, per statuto, sono impostati su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei
rifiuti. Non si tratta dunque di avallare un
8 criterio "formale" di applicazione della norma, ma di individuare attraverso una lettura strutturale della norma medesima, il suo corretto ambito applicativo, quale emerge anche dal dato letterale.
L'attribuzione funzioni di rilevanzadi costituzionale, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono tralaticiamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico, è
comunque caratterizzanteun dato la loro costituzione. Una conclusione diversa porterebbe conclusione, sicuramente al di all'inaccettabile fuori sia della volontà del legislatore delegante che del legislatore delegato, di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in numero pressoché illimitato di enti esame un operanti non solo nel settore dello smaltimento dei rifiuti,e quindi con attività in cui viene in rilievo, come interesse diffuso, il diritto alla salute e all'ambiente, ma anche là dove viene in rilievo quello all'informazione, alla sicurezza antinfortunistica, all'igiene del lavoro, alla tutela del patrimonio storico E artistico,
all'istruzione e alla ricerca scientifica, in
sostanza in tutti i casi in cui vengono ad essere coinvolti, seppur indirettamente, dall'attività
degli enti interessati, i valori costituzionali di cui alla parte prima della Costituzione (v. anche
Cass., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, C.E.D.
cass., n. 247669).
Né, sulle base delle argomentazioni svolte dal
P.M., può ritenersi corretta la ritenuta esclusione del pericolo concreto della reiterabilità della commissione di illeciti analoghi a quelli per cui si procede. In realtà la circostanza della nomina circostanza neutra ヌ di amministratori scelti dalla Regione è di per sé
rispetto all'esigenza di
escludere il pericolo di reiterazione di condotte di rilevanza penale, in presenza di una attività di liquidazione, che non esclude, ma anzi richiede, sulla base del dato incontestabile dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di
impresa, e sulla base di documenti specificamente indicati dal p.m. ricorrente e provenienti dalla stessa società ENNAEUNO s.p.a., l'espletamento di gare di appalto, l'avviamento di impianti industriali (attività di compostaggio), procedure per il compostaggio domestico , addirittura rinnovo parco macchine e mezzi, la cui compatibilità con la procedura di liquidazione appare allo stato di non chiara interpretazione.
Il provvedimento impugnato dunque, non appare aver fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 1, 15, 45 d.lgs. n. 231/2001, nel larigettare sia richiesta principale di applicazione della misura cautelare della sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e la revoca di quelli già concessi, che quella subordinata di nomina di un commissario giudiziale per la durata di un anno. Deve dunque essere annullato l'impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo esame
ΡΩΜ
La Corte di cassazione, Sezione seconda penale,
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna per nuovo esame
Roma, 26 ottobre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Filiberto Pagan Geovanni Distallo lle F o llow ега аши ний
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 GEN 2011
IL CANCELLIERECANCELLERE Plata Esposito