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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 29/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
A. R. Paladino (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro CO P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
E
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (C.F.: CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_3
E PROVVEDITORATO DELL'AMMINISTRAZIONE
[...]
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante p.t.
E
(C.F.: ), in persona del Direttore e legale CP_4 Parte_2 P.IVA_4
rappresentante p.t.
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il il CO [...]
il E_ [...]
e la , domandando PA RO
accertarsi la relativa responsabilità per condotte asseritamente poste in essere in violazione degli obblighi di tutela e sicurezza della integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, in violazione dell'art. 2087 c.c. - condotte più specificamente riconducibili ad omissioni concretizzatesi nel non aver adeguatamente protetto il dipendente, in reiterate mancate evasioni delle sue legittime richieste e, più, in generale, in comportamenti negligenti ed ostativi, anche in relazione a vessazioni di vario genere commesse da colleghi e superiori - nonché il conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti, con condanna dei convenuti alla corresponsione delle somme indicate in ricorso a titolo risarcitorio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del CO
, dapprima come Agente di Polizia Penitenziaria, poi in servizio civile
[...]
Pag. 2 di 18 presso la Casa di Reclusione di fino al maggio 2023, svolgendo attività Pt_2
di tipo amministrativo, e, infine, a partire dal giugno 2023, in distacco presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto;
- di essersi visto negare in diversi episodi ore e/o giorni di ferie, pause pranzo, ore di straordinario;
- di essersi visto concedere con estremo ritardo (nove mesi) la richiesta di smart working, per poi vedersela revocare dopo qualche giorno con circolare del
Ministro della Pubblica Amministrazione;
- di essersi visto accogliere con ritardo l'accesso agli atti a tutela di una situazione personale intercorsa con dei colleghi di lavoro;
- che, in un episodio, dopo aver avuto un malore sul luogo di lavoro, è stato lasciato solo nei corridoi, per poi ricevere solo con ritardo assistenza da parte di un collega, e senza che la Direzione si attivasse con i dovuti accertamenti sull'accaduto;
- di aver trascorso 10 mesi nel corridoio adiacente agli Uffici del
[...]
e dividendo ogni tanto la camera con altro collega, Controparte_8
il quale gli permetteva di utilizzare anche il servizio igienico dell'ufficio;
- di essersi visto negare, una volta assegnato in nuovo ufficio, la sua richiesta di tinteggiatura e di mobilio, ciò che lo avrebbe costretto a provvedervi a proprie spese, sebbene la situazione dell'ufficio medesimo è rimasta a lungo in condizioni non idonee, dovute all'accumulo di sporcizia e disordine, anche a causa di gatti che vi entravano dall'esterno;
- che, in altro episodio, nonostante fossero fuori servizio le macchinette dispenser a causa dell'assenza di energia elettrica e nonostante la sua risaputa condizione di diabetico, gli venne negata la richiesta di un pasto (panino) dalla mensa
Pag. 3 di 18 - che per diversi mesi è stato tenuto all'oscuro della decisione della commissione medica in ordine alla sua capacità lavorativa connessa al suo stato di salute e patologico, per poi ricevere solamente una decisione interlocutoria della predetta commissione, la quale ha chiesto approfondimenti più specifici, di talché il ricorrente ha più volte domandato indicazioni per l'effettuazione dei dovuti test, senza però ottenere riscontri;
- che, durante il periodo di emergenza pandemica, durante il quale si trovava in distacco presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto, gli è stato più volte negato l'uso dei servizi igienici con formale Ordine di Servizio, contrariamente a quanto, invece, consentito agli altri colleghi;
- di essersi visto accogliere con ritardo la sua richiesta di cambiare orari di servizio al fine di conciliare la sua condizione patologica di diabetico con la necessità di consumare il pasto senza dover uscire dal luogo di lavoro;
- di essersi visto esibire all'ingresso e presso gli uffici del luogo di lavoro la documentazione medica attestante il suo stato di salute ed i relativi dati sensibili, nonostante egli non avesse mai trasmesso alcun dato o concesso autorizzazioni a tal fine, in violazione del diritto alla riservatezza;
- che, nel maggio 2023, gli sono sati notificate le classifiche di rendimento dei tre anni antecedenti, le quali riportavano un notevole abbassamento del voto di classifica, con conseguente depauperamento della sua professionalità e danno economico in vista del pensionamento;
- che tutti i suddetti comportamenti ed episodi sono stati denunziati all'Amministrazione, la quale è sempre rimasta inerte, omettendo di avviare alcuna pratica di accertamento;
- che, in conseguenza della descritta condotta omissiva datoriale, ha subito un pregiudizio causativo di danno ristorabile nella indicata misura di € 50.000,00.
Pag. 4 di 18 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. delle parti resistenti in quanto Amministrazione di appartenenza e, per l'effetto, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CO
il , in persona del E_
legale rappresentante pro tempore, il CP_6
DEL1L' , PA
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la di Vasto CP_7
(Ch), in persona del Direttore p.t., con sede in Vasto (Ch) via Torre Sinello n.23, c.f. al risarcimento del danno nella misura di €uro 50.000,00 o in quella P.IVA_4
maggiore o minore ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di verificare la legittimità della condotta tenuta da parte convenuta – asseritamente concretizzatasi in comporti omissivi, negligenti, ostativi e, talvolta, demansionanti, a cagione delle condizioni di lavoro cui è stato adibito il ricorrente, nonché del diniego e/o omesso e/o accoglimento con ritardo delle relative richieste, in violazione all'art. 2087 c.c., ovvero all'obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza e il benessere psico-fisico dei lavoratori sul luogo di lavoro, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per vagliare la domanda del ricorrente medesimo
Pag. 5 di 18 volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, come indicati e quantificati in ricorso.
In via preliminare e in rito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti E_ [...]
e PA RO
, atteso che essi costituiscono mere articolazioni territoriali del
[...] CO
, in quanto tali non aventi autonomia tale da essere legittimati a resistere in
[...]
giudizio. Ne consegue che unico soggetto a ciò legittimato è il CO
, in quanto tale unico ente correttamente evocato in giudizio.
[...]
Venendo al merito, va premesso che l'art. 2087 c.c. dispone che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
Il datore, di lavoro, dunque, è tenuto a tutelare l'integrità fisica e psichica del lavoratore attraverso il rispetto delle norme antinfortunistiche, l'adozione di specifici mezzi di prevenzione e protezione e di ogni strumento reso disponibili dall'attuale stato della scienza e della tecnica atto a prevenire i danni alla salute del lavoratore, così prescrivendosi l'obbligo di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (ex multis Cass. n. 12863/2004;
Cass. n. 30679/2019; Cass. n. 14066/2019).
Pag. 6 di 18 Inoltre, l'art. 2087 c.c. – in quanto norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale
- non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (tra i più recenti
Cass. n. 8911/2019; Cass. n. 14066/2019; Cass. n. 1509/2021; Cass. n. 9120/2024).
Trattasi, dunque, di una fattispecie riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale, venendo in rilievo la violazione di specifici obblighi di protezione e sicurezza del lavoratore in capo al datore di lavoro che scaturiscono direttamente dal rapporto lavorativo, ossia dal contratto, di talché devono trovare applicazione i generali principi di riparto probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 2697 e 1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, ma senza dover anche provare la colpa del debitore convenuto, sul quale grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altro fatto estintivo dell'obbligo
(ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020; Cass. n. 1269/2022).
Più nello specifico, si è sostenuto che “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce
Pag. 7 di 18 deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.” (Cass. n.
16003/2007; Cass. n. 34/2016; Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 14467/2017; Cass. n.
Cass. n. 26495/2018; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 1269/2022 cit.; Cass. n. 9210/2024 cit.).
In sintesi, i principi guida in materia sono i seguenti: a) elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, nel senso che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost (ex multis Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 6002/2012; Cass. n.
14102/2012); b) gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, e tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, nel senso che l'estensione della norma di protezione di cui all'art. 2087 c.c., sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta
Pag. 8 di 18 identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa, con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
Sul punto, si è sostenuto, altresì, che, posto che l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, ciò comportando che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo (ex multis Cass. n. 29909/2021) e che, nello specifico, l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. n. 15/2023; Cass. n. 25217/2023;
Cass. n. 9120/2024 cit.). Con specifico riguardo al nesso di causalità tra l'infortunio
(o la malattia, o il decesso) e l'attività professionale, la relativa prova, a carico del lavoratore, può essere data anche in via di «probabilità qualificata», da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in
Pag. 9 di 18 termini probabilistici (ex multis Cass. n. 19047/2006; Cass. n. 18270/2010; Cass. n.
17354/2021; Cass. n. 5814/2022).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, non risultano sufficientemente acclarati e dimostrati i fatti costitutivi idonei a ritenere integrata una responsabilità datoriale da inadempimento dell'obbligo riconducibile alla clausola generale di cui all'art. 2987 c.c.
Più nello specifico, partendo dal denunciato illegittimo diniego di ferie, pause pranzo e ore di straordinario, deve osservarsi che tale doglianza è solo genericamente indicata nel ricorso, ma non ne è stata fornita idonea prova. Unico elemento probatorio è costituito da un riepilogo dello stato e delle ore di servizio per talune giornate lavorative trasmesso dal ricorrente al datore di lavoro in data 29.11.2021
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), dal quale è dato desumersi solamente una richiesta di rimodulare gli orari di servizio in modo da consentire al lavoratore di recuperare le sue ore di addebito per assenze non autorizzate, la cui mancata autorizzazione trova conferma, altresì, nella nota di riscontro dell'Amministrazione
(cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente). Inoltre, è lo stesso ricorrente a farsi carico della necessità di evitare per il periodo successivo gli stessi disservizi. Ad ogni modo, non risultano in atti documenti di richieste formali di ferie e permessi da parte del ricorrente che siano state ab origine negate in modo illegittimo e pretestuoso, rilevandosi unicamente richieste tese alla giustificazione postuma di assenze prive di causali giustificative da parte del lavoratore, come emerge anche dalla relazione datoriale n. 12702 del 02.11.2022 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente), il cui contenuto non risulta scalfito dallo scarno materiale probatorio prodotto in giudizio dal ricorrente su tale questione.
Pag. 10 di 18 Non appare accertabile neanche l'illegittima condotta insita nella concessione con ritardo dello smart working, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta da parte resistente e non scalfita dalle prove addotte dal ricorrente (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente), la richiesta di lavoro agile è stata comunque concessa in data 02.09.2021, sia pure con ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza
(15.01.2021), a cagione del documentato lungo periodo di assenza lavorativa del lavoratore, al cui rientro gli è stata comunque concessa la possibilità di accedere alla modalità di lavoro in smart working. Ad ogni modo, il tempo trascorso tra l'istanza del ricorrente e l'accoglimento della stessa non denota un comportamento negligente o colpevolmente omissivo, avendo parte resistente dimostrato l'evasione della richiesta, né, comunque, ciò configurerebbe un inadempimento di significatività è rilevanza tale da poter assurgere a causa di qualsivoglia danno.
Quanto alle classifiche di valutazione dei tre anni antecedenti ed il relativo abbassamento di classifica, parte ricorrente si limita ad asserzioni molto generiche sul punto, ma omette di fornire un qualunque elemento tale da, quantomeno, allegare in modo più circostanziato che il predetto abbassamento sia in qualche modo connesso ad un intento demansionante e, comunque, lesivo da parte del datore di lavoro.
Con riguardo, poi, all'episodio del diniego delle richieste di tinteggiatura dell'ufficio del mobilio e di creare uno spazio apposito per l'archivio del 14 e 16 aprile 2022 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte resistente), esso viene dedotto in modo generico, al punto che non è possibile desumere, da esso soltanto, un intento punitivo o comunque persecutorio nei confronti del ricorrente, dovendosi piuttosto ricondurre a complicanze organizzative dettate dagli spazi e locali in uso all'Amministrazione, specie se si considera il riscontro dell'Amministrazione medesima di avere intenzione di provvedervi, così come per tutti gli uffici dell'amministrazione. A tutto concedere, non appare verosimile che una simile situazione, data la sua entità, abbia potuto
Pag. 11 di 18 causalmente concorrere a determinare un inadempimento di rilevanza e gravità tale da assurgere a causa di danno in capo al lavoratore. Peraltro, il teste di parte ricorrente, , ha sul punto dichiarato che “Posso confermare di Testimone_1
aver visto i gatti all'interno dell'atrio dove c'era l'ufficio di nonché sulle Pt_1
sedie dell'ufficio della sala riunioni”, così affermando che la complessiva situazione igienica, benché certamente non consona, si concentrava in prevalenza nell'atrio esterno dell'ufficio del lavoratore, ove, come anche confermato dagli altri testi, si verificava l'ingresso dei gatti.
Di non rilevante entità appare anche il dedotto episodio della negazione del panino presso la mensa, in una giornata in cui non era possibile usufruire delle macchinette dispenser per mancanza di energia elettrica. Invero, premesso che la mancanza di energia elettrica è circostanza non addebitabile a parte datoriale, nella stessa nota di denuncia dell'episodio da parte del ricorrente (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte resistente), è dato leggersi che il lavoratore aveva effettivamente avuto il panino richiesto, ma lamentava la sua insufficienza rispetto al valore del buono pasto.
Trattasi, di dunque, di un episodio di polemica con riguardo all'organizzazione datoriale del tutto marginale, specie se si considera che il lavoratore, pur non potendo usufruire con tutti i colleghi delle macchinette dispenser per guasti elettrici, non è comunque stato lasciato senza cibo.
Passando, poi, alla negazione dell'uso dei servizi igienici, parte datoriale ha dimostrato che non vennero emessi Ordini di Servizio unicamente mirati a privare il lavoratore dei servizi igienici, avendo, di contro, prodotto la nota di riscontro n. 5704 del 12.05.2023, la quale, richiamando il generale Ordine di Servizio n. 21 del
24.03.2020, specificava l'esistenza di limitazioni - anche nell'uso dei servizi igienici
– valevoli per tutto il personale, al fine di evitare concentrazione di persone che potesse contribuire alla diffusione del contagio del Covid-19 in tutto l'ambente
Pag. 12 di 18 lavorativo. Peraltro, il primo teste di parte ricorrente, Sig. , pur non Testimone_2
avendo saputo riferire nulla sui servizi igienici in uso al lavoratore, ha sul punto dichiarato che “… “In Direzione alcuni uffici hanno i servizi igienici in stanza, altri no. Il mio ufficio, per esempio, non lo ha ed io usufruivo dei servii igienici dell'ufficio
a fianco. Nulla so con riguardo all'ordine di servizio del quale mi si chiede.
Aggiungo che in quel periodo vi era una disposizione che invitava il personale a non affollare i servizi igienici: non si trattava di un divieto ad entrare, bensì di un invito a farlo un po' alla volta, per evitare raggruppamenti. Parlo dei servizi igienici della direzione”. Quindi, il teste, dopo aver riferito di non sapere nulla con riguardo ad uno specifico Ordine di Servizio indirizzato unicamente al ricorrente e di essere, di contro, a conoscenza della disposizione generale con cui l'Amministrazione invitava ad un uso dei servizi igienici in modo conforme alle direttive in materia di prevenzione contro la diffusione del virus Sars-Cov 2, sì da evitare assembramenti di personale, ha affermato che anche lui non aveva in stanza servizi igienici e che, pertanto, usufruiva di quelli dell'ufficio accanto. Non diversamente, il secondo teste di parte ricorrente, Sig. , ha in merito riferito che “… Non ricordo Testimone_3
questo ordine di servizio del quale mi si chiede. Non sono in grado di riferire altro sulla gestione dei servizi igienici nel periodo covid, sia perché, essendo io soggetto fragile, ero praticamente isolato. Comunque, c'era una certa severità nell'osservanza delle disposizioni anti-covid”: anch'egli, dunque, non ha saputo riferire di uno specifico Ordine di Servizio indirizzato al lavoratore, ma ha confermato la severità dell'Amministrazione nel far sì che tutto il personale rispettasse le prescrizioni imposte a prevenzione contro la diffusione del virus. Di tenore non dissimile è la deposizione sul punto del teste , il quale ha in Tes_1
merito confermato quanto dichiarato dagli altri testi, ovvero che “… era un ordine di servizio per il quale nessuno poteva accedere alla direzione. Quando portavamo gli
Pag. 13 di 18 atti per la firma in Direzione, dovevamo lasciarli su un tavolo. Al bagno della direzione potevano accedere solo coloro che avevano l'ufficio nell'area della
Direzione”.
Venendo, ora, all'episodio della dedotta omissione di soccorso a seguito del malore avuto sul luogo di lavoro, il primo teste di parte ricorrente, , ha in merito Tes_2
riferito che “Non ero presente alla discussione che il ricorrente ha avuto con la
Ero al lavoro e arrivato in direzione, dove ha sede il mio ufficio, venivo Per_1
chiamato dal collega il quale mi chiedeva di chiedere al Direttore se si Tes_1
poteva accompagnare il all'ospedale, in quanto aveva avuto un malore. Pt_1
Andai nell'ufficio del Direttore e gli chiesi se il poteva essere accompagnato Pt_1
in ospedale. Il Direttore mi rispose dicendomi di chiamare il 118… Quando comunicai al la risposta del Direttore, di chiamare il 118, mi avvicinavo Tes_1
all'ufficio del e vedevo il sdraiato sul divano. Il era Tes_1 Pt_1 Tes_1
presente, davanti alla stanza”; inoltre, il secondo teste di parte ricorrente, , Tes_3
ha sul punto dichiarato che “… Non lo so perché non c'ero. Posso aggiungere che egli mi ha telefonato verso le 13 o 13.30 – bene non ricordo – dicendomi che si sentiva male. Io ero a casa, stavo riposando. A quel punto sono accorso in ufficio.
Egli era effettivamente nel mio ufficio e veniva soccorso dal personale sanitario interno… Fin quando sono rimasto io, egli non è stato accompagnato in Ospedale.
Mi ero offerto di farlo. Io sono rimasto con lui fino all'arrivo della moglie del
Ho assistito al soccorso dal medico interno e posso riferire di averlo visto Pt_3
parlare al telefono, ma non so con chi. In queste circostanze, il Direttore non si è affacciato nella stanza dove si trovava il . Peraltro, sull'episodio in Pt_1
contestazione, il teste di parte ricorrente, , ha riferito che “Il mio Testimone_1
ufficio era di fronte all'ufficio di e quindi ho visto quello che stava Pt_1
accadendo… L'ho accompagnato nel suo ufficio, dove c'era un divano sul quale egli
Pag. 14 di 18 si è appoggiato e poi ho chiamato sia l'infermeria interna dell'istituto – infatti di lì a poco è arrivato il medico interno con un infermiere – nonché il 118… Ricordo che il medico interno parlò telefonicamente con il medico del 118 ed il 118 non arrivò”: quindi, il teste ha dichiarato di aver prestato soccorso al lavoratore e che vi fu la dovuta chiamata al 118 per i soccorsi.
Dunque, dalla ricostruzione dell'episodio fatto dai testi, non sono emersi elementi tali da dimostrare una qualche condotta illecita, commissiva od omissiva, nei confronti del ricorrente, al punto da potersi qualificare come inadempimento agli obblighi di tutela e sicurezza del lavoratore ex art. 2087 c.c.: invero, dalle deposizioni testimoniali è dato desumersi che il lavoratore non è stato abbandonato a lungo senza soccorso sul luogo di lavoro, ma che, invece, ha ricevuto i primi soccorsi dei colleghi, per poi essere adagiato nelle stanze degli stessi ed in loro presenza, sino a ricevere le cure del personale sanitario interno;
inoltre, ancorché non accompagnato sin da subito in ospedale, è rimasto sotto le cure di detto personale sino all'arrivo della moglie, mentre il Direttore della struttura, correttamente, ha sollecitato la chiamata del 118, come da prassi in casi simili e non essendo stati addotti motivi di particolare urgenza nell'episodio. Pertanto, non può imputarsi alla parte datoriale di aver tenuto un comportamento negligente ed omissivo e, più in generale inadempiente o, comunque, di rilevanza e gravità tali da porsi in rapporto eziologico con qualsivoglia danno.
Infine, priva di rilevanza è la condotta omissiva e procrastinante addebitata all'Amministrazione resistente concretizzatasi nel non aver comunicato in tempo utile e nell'aver poi rimandato gli accertamenti della Commissione Medica in ordine alla capacità lavorativa del lavoratore connessa al suo stato di salute e patologico. Invero, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte resistente), dopo che il lavoratore era stato avviato presso la Commissione Medica di Verifica su autorizzazione della Direzione generale in quanto prossimo al raggiungimento del
Pag. 15 di 18 limite massimo di aspettativa, come da normativa vigente, lo stesso era stato reso edotto della necessità di effettuare ulteriori accertamenti ed appositi test presso una struttura sanitaria pubblica, di talché questi, pur manifestando la volontà di sottoporsi ai prescritti ulteriori esami, ha comunicato espressamente all'Amministrazione
l'intenzione di effettuare tali accertamenti solamente se ciò fosse avvenuto non a proprie spese, bensì a spese del datore di lavoro, così concorrendo e contribuendo, per sua spontanea volontà, al procrastinare delle tempistiche, sulla base di una richiesta effettivamente presa in carico dall'Amministrazione e rigettata, con l'ulteriore invito di recarsi presso le apposite strutture sanitarie pubbliche di cui potersi avvalere, come da normativa vigente. Pertanto, nulla può addebitarsi in merito a parte datoriale.
Conclusivamente, rielaborando le risultanze delle prove documentali e orali raccolte nell'istruttoria di causa, tenuto conto sia delle generiche allegazioni di parte ricorrente con riguardo a taluni episodi dedotti, sia di quanto dimostrato in giudizio da parte resistente con riguardo ad altri specifici episodi, non può dirsi sussistente un inadempimento di parte datoriale in violazione del generale obbligo di cui all'art. 2087 c.c. e, comunque, non vi sono elementi tali da poter individuare un nesso eziologico tra il danno lamentato e la dedotta condotta di parte datoriale medesima.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 16 di 18 tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del E_
, del
[...] PA
e della
[...] RO
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.330,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
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Dott. Aureliano Deluca
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 29/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
A. R. Paladino (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro CO P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
E
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (C.F.: CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_3
E PROVVEDITORATO DELL'AMMINISTRAZIONE
[...]
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante p.t.
E
(C.F.: ), in persona del Direttore e legale CP_4 Parte_2 P.IVA_4
rappresentante p.t.
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il il CO [...]
il E_ [...]
e la , domandando PA RO
accertarsi la relativa responsabilità per condotte asseritamente poste in essere in violazione degli obblighi di tutela e sicurezza della integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, in violazione dell'art. 2087 c.c. - condotte più specificamente riconducibili ad omissioni concretizzatesi nel non aver adeguatamente protetto il dipendente, in reiterate mancate evasioni delle sue legittime richieste e, più, in generale, in comportamenti negligenti ed ostativi, anche in relazione a vessazioni di vario genere commesse da colleghi e superiori - nonché il conseguente diritto al risarcimento dei danni patiti, con condanna dei convenuti alla corresponsione delle somme indicate in ricorso a titolo risarcitorio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del CO
, dapprima come Agente di Polizia Penitenziaria, poi in servizio civile
[...]
Pag. 2 di 18 presso la Casa di Reclusione di fino al maggio 2023, svolgendo attività Pt_2
di tipo amministrativo, e, infine, a partire dal giugno 2023, in distacco presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto;
- di essersi visto negare in diversi episodi ore e/o giorni di ferie, pause pranzo, ore di straordinario;
- di essersi visto concedere con estremo ritardo (nove mesi) la richiesta di smart working, per poi vedersela revocare dopo qualche giorno con circolare del
Ministro della Pubblica Amministrazione;
- di essersi visto accogliere con ritardo l'accesso agli atti a tutela di una situazione personale intercorsa con dei colleghi di lavoro;
- che, in un episodio, dopo aver avuto un malore sul luogo di lavoro, è stato lasciato solo nei corridoi, per poi ricevere solo con ritardo assistenza da parte di un collega, e senza che la Direzione si attivasse con i dovuti accertamenti sull'accaduto;
- di aver trascorso 10 mesi nel corridoio adiacente agli Uffici del
[...]
e dividendo ogni tanto la camera con altro collega, Controparte_8
il quale gli permetteva di utilizzare anche il servizio igienico dell'ufficio;
- di essersi visto negare, una volta assegnato in nuovo ufficio, la sua richiesta di tinteggiatura e di mobilio, ciò che lo avrebbe costretto a provvedervi a proprie spese, sebbene la situazione dell'ufficio medesimo è rimasta a lungo in condizioni non idonee, dovute all'accumulo di sporcizia e disordine, anche a causa di gatti che vi entravano dall'esterno;
- che, in altro episodio, nonostante fossero fuori servizio le macchinette dispenser a causa dell'assenza di energia elettrica e nonostante la sua risaputa condizione di diabetico, gli venne negata la richiesta di un pasto (panino) dalla mensa
Pag. 3 di 18 - che per diversi mesi è stato tenuto all'oscuro della decisione della commissione medica in ordine alla sua capacità lavorativa connessa al suo stato di salute e patologico, per poi ricevere solamente una decisione interlocutoria della predetta commissione, la quale ha chiesto approfondimenti più specifici, di talché il ricorrente ha più volte domandato indicazioni per l'effettuazione dei dovuti test, senza però ottenere riscontri;
- che, durante il periodo di emergenza pandemica, durante il quale si trovava in distacco presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto, gli è stato più volte negato l'uso dei servizi igienici con formale Ordine di Servizio, contrariamente a quanto, invece, consentito agli altri colleghi;
- di essersi visto accogliere con ritardo la sua richiesta di cambiare orari di servizio al fine di conciliare la sua condizione patologica di diabetico con la necessità di consumare il pasto senza dover uscire dal luogo di lavoro;
- di essersi visto esibire all'ingresso e presso gli uffici del luogo di lavoro la documentazione medica attestante il suo stato di salute ed i relativi dati sensibili, nonostante egli non avesse mai trasmesso alcun dato o concesso autorizzazioni a tal fine, in violazione del diritto alla riservatezza;
- che, nel maggio 2023, gli sono sati notificate le classifiche di rendimento dei tre anni antecedenti, le quali riportavano un notevole abbassamento del voto di classifica, con conseguente depauperamento della sua professionalità e danno economico in vista del pensionamento;
- che tutti i suddetti comportamenti ed episodi sono stati denunziati all'Amministrazione, la quale è sempre rimasta inerte, omettendo di avviare alcuna pratica di accertamento;
- che, in conseguenza della descritta condotta omissiva datoriale, ha subito un pregiudizio causativo di danno ristorabile nella indicata misura di € 50.000,00.
Pag. 4 di 18 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. delle parti resistenti in quanto Amministrazione di appartenenza e, per l'effetto, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CO
il , in persona del E_
legale rappresentante pro tempore, il CP_6
DEL1L' , PA
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la di Vasto CP_7
(Ch), in persona del Direttore p.t., con sede in Vasto (Ch) via Torre Sinello n.23, c.f. al risarcimento del danno nella misura di €uro 50.000,00 o in quella P.IVA_4
maggiore o minore ritenuta di giustizia”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di verificare la legittimità della condotta tenuta da parte convenuta – asseritamente concretizzatasi in comporti omissivi, negligenti, ostativi e, talvolta, demansionanti, a cagione delle condizioni di lavoro cui è stato adibito il ricorrente, nonché del diniego e/o omesso e/o accoglimento con ritardo delle relative richieste, in violazione all'art. 2087 c.c., ovvero all'obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza e il benessere psico-fisico dei lavoratori sul luogo di lavoro, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per vagliare la domanda del ricorrente medesimo
Pag. 5 di 18 volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, come indicati e quantificati in ricorso.
In via preliminare e in rito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti E_ [...]
e PA RO
, atteso che essi costituiscono mere articolazioni territoriali del
[...] CO
, in quanto tali non aventi autonomia tale da essere legittimati a resistere in
[...]
giudizio. Ne consegue che unico soggetto a ciò legittimato è il CO
, in quanto tale unico ente correttamente evocato in giudizio.
[...]
Venendo al merito, va premesso che l'art. 2087 c.c. dispone che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
Il datore, di lavoro, dunque, è tenuto a tutelare l'integrità fisica e psichica del lavoratore attraverso il rispetto delle norme antinfortunistiche, l'adozione di specifici mezzi di prevenzione e protezione e di ogni strumento reso disponibili dall'attuale stato della scienza e della tecnica atto a prevenire i danni alla salute del lavoratore, così prescrivendosi l'obbligo di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (ex multis Cass. n. 12863/2004;
Cass. n. 30679/2019; Cass. n. 14066/2019).
Pag. 6 di 18 Inoltre, l'art. 2087 c.c. – in quanto norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale
- non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (tra i più recenti
Cass. n. 8911/2019; Cass. n. 14066/2019; Cass. n. 1509/2021; Cass. n. 9120/2024).
Trattasi, dunque, di una fattispecie riconducibile all'alveo della responsabilità contrattuale, venendo in rilievo la violazione di specifici obblighi di protezione e sicurezza del lavoratore in capo al datore di lavoro che scaturiscono direttamente dal rapporto lavorativo, ossia dal contratto, di talché devono trovare applicazione i generali principi di riparto probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 2697 e 1218 c.c., secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, ma senza dover anche provare la colpa del debitore convenuto, sul quale grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altro fatto estintivo dell'obbligo
(ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n.
826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020; Cass. n. 1269/2022).
Più nello specifico, si è sostenuto che “La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce
Pag. 7 di 18 deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.” (Cass. n.
16003/2007; Cass. n. 34/2016; Cass. n. 10319/2017; Cass. n. 14467/2017; Cass. n.
Cass. n. 26495/2018; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 28516/2019; Cass. n. 1269/2022 cit.; Cass. n. 9210/2024 cit.).
In sintesi, i principi guida in materia sono i seguenti: a) elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, nel senso che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost (ex multis Cass. n. 6337/2012; Cass. n. 6002/2012; Cass. n.
14102/2012); b) gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, e tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, nel senso che l'estensione della norma di protezione di cui all'art. 2087 c.c., sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta
Pag. 8 di 18 identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa, con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.
Sul punto, si è sostenuto, altresì, che, posto che l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, ciò comportando che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo (ex multis Cass. n. 29909/2021) e che, nello specifico, l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza;
è, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass. n. 15/2023; Cass. n. 25217/2023;
Cass. n. 9120/2024 cit.). Con specifico riguardo al nesso di causalità tra l'infortunio
(o la malattia, o il decesso) e l'attività professionale, la relativa prova, a carico del lavoratore, può essere data anche in via di «probabilità qualificata», da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in
Pag. 9 di 18 termini probabilistici (ex multis Cass. n. 19047/2006; Cass. n. 18270/2010; Cass. n.
17354/2021; Cass. n. 5814/2022).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, non risultano sufficientemente acclarati e dimostrati i fatti costitutivi idonei a ritenere integrata una responsabilità datoriale da inadempimento dell'obbligo riconducibile alla clausola generale di cui all'art. 2987 c.c.
Più nello specifico, partendo dal denunciato illegittimo diniego di ferie, pause pranzo e ore di straordinario, deve osservarsi che tale doglianza è solo genericamente indicata nel ricorso, ma non ne è stata fornita idonea prova. Unico elemento probatorio è costituito da un riepilogo dello stato e delle ore di servizio per talune giornate lavorative trasmesso dal ricorrente al datore di lavoro in data 29.11.2021
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), dal quale è dato desumersi solamente una richiesta di rimodulare gli orari di servizio in modo da consentire al lavoratore di recuperare le sue ore di addebito per assenze non autorizzate, la cui mancata autorizzazione trova conferma, altresì, nella nota di riscontro dell'Amministrazione
(cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente). Inoltre, è lo stesso ricorrente a farsi carico della necessità di evitare per il periodo successivo gli stessi disservizi. Ad ogni modo, non risultano in atti documenti di richieste formali di ferie e permessi da parte del ricorrente che siano state ab origine negate in modo illegittimo e pretestuoso, rilevandosi unicamente richieste tese alla giustificazione postuma di assenze prive di causali giustificative da parte del lavoratore, come emerge anche dalla relazione datoriale n. 12702 del 02.11.2022 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente), il cui contenuto non risulta scalfito dallo scarno materiale probatorio prodotto in giudizio dal ricorrente su tale questione.
Pag. 10 di 18 Non appare accertabile neanche l'illegittima condotta insita nella concessione con ritardo dello smart working, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta da parte resistente e non scalfita dalle prove addotte dal ricorrente (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente), la richiesta di lavoro agile è stata comunque concessa in data 02.09.2021, sia pure con ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza
(15.01.2021), a cagione del documentato lungo periodo di assenza lavorativa del lavoratore, al cui rientro gli è stata comunque concessa la possibilità di accedere alla modalità di lavoro in smart working. Ad ogni modo, il tempo trascorso tra l'istanza del ricorrente e l'accoglimento della stessa non denota un comportamento negligente o colpevolmente omissivo, avendo parte resistente dimostrato l'evasione della richiesta, né, comunque, ciò configurerebbe un inadempimento di significatività è rilevanza tale da poter assurgere a causa di qualsivoglia danno.
Quanto alle classifiche di valutazione dei tre anni antecedenti ed il relativo abbassamento di classifica, parte ricorrente si limita ad asserzioni molto generiche sul punto, ma omette di fornire un qualunque elemento tale da, quantomeno, allegare in modo più circostanziato che il predetto abbassamento sia in qualche modo connesso ad un intento demansionante e, comunque, lesivo da parte del datore di lavoro.
Con riguardo, poi, all'episodio del diniego delle richieste di tinteggiatura dell'ufficio del mobilio e di creare uno spazio apposito per l'archivio del 14 e 16 aprile 2022 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte resistente), esso viene dedotto in modo generico, al punto che non è possibile desumere, da esso soltanto, un intento punitivo o comunque persecutorio nei confronti del ricorrente, dovendosi piuttosto ricondurre a complicanze organizzative dettate dagli spazi e locali in uso all'Amministrazione, specie se si considera il riscontro dell'Amministrazione medesima di avere intenzione di provvedervi, così come per tutti gli uffici dell'amministrazione. A tutto concedere, non appare verosimile che una simile situazione, data la sua entità, abbia potuto
Pag. 11 di 18 causalmente concorrere a determinare un inadempimento di rilevanza e gravità tale da assurgere a causa di danno in capo al lavoratore. Peraltro, il teste di parte ricorrente, , ha sul punto dichiarato che “Posso confermare di Testimone_1
aver visto i gatti all'interno dell'atrio dove c'era l'ufficio di nonché sulle Pt_1
sedie dell'ufficio della sala riunioni”, così affermando che la complessiva situazione igienica, benché certamente non consona, si concentrava in prevalenza nell'atrio esterno dell'ufficio del lavoratore, ove, come anche confermato dagli altri testi, si verificava l'ingresso dei gatti.
Di non rilevante entità appare anche il dedotto episodio della negazione del panino presso la mensa, in una giornata in cui non era possibile usufruire delle macchinette dispenser per mancanza di energia elettrica. Invero, premesso che la mancanza di energia elettrica è circostanza non addebitabile a parte datoriale, nella stessa nota di denuncia dell'episodio da parte del ricorrente (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte resistente), è dato leggersi che il lavoratore aveva effettivamente avuto il panino richiesto, ma lamentava la sua insufficienza rispetto al valore del buono pasto.
Trattasi, di dunque, di un episodio di polemica con riguardo all'organizzazione datoriale del tutto marginale, specie se si considera che il lavoratore, pur non potendo usufruire con tutti i colleghi delle macchinette dispenser per guasti elettrici, non è comunque stato lasciato senza cibo.
Passando, poi, alla negazione dell'uso dei servizi igienici, parte datoriale ha dimostrato che non vennero emessi Ordini di Servizio unicamente mirati a privare il lavoratore dei servizi igienici, avendo, di contro, prodotto la nota di riscontro n. 5704 del 12.05.2023, la quale, richiamando il generale Ordine di Servizio n. 21 del
24.03.2020, specificava l'esistenza di limitazioni - anche nell'uso dei servizi igienici
– valevoli per tutto il personale, al fine di evitare concentrazione di persone che potesse contribuire alla diffusione del contagio del Covid-19 in tutto l'ambente
Pag. 12 di 18 lavorativo. Peraltro, il primo teste di parte ricorrente, Sig. , pur non Testimone_2
avendo saputo riferire nulla sui servizi igienici in uso al lavoratore, ha sul punto dichiarato che “… “In Direzione alcuni uffici hanno i servizi igienici in stanza, altri no. Il mio ufficio, per esempio, non lo ha ed io usufruivo dei servii igienici dell'ufficio
a fianco. Nulla so con riguardo all'ordine di servizio del quale mi si chiede.
Aggiungo che in quel periodo vi era una disposizione che invitava il personale a non affollare i servizi igienici: non si trattava di un divieto ad entrare, bensì di un invito a farlo un po' alla volta, per evitare raggruppamenti. Parlo dei servizi igienici della direzione”. Quindi, il teste, dopo aver riferito di non sapere nulla con riguardo ad uno specifico Ordine di Servizio indirizzato unicamente al ricorrente e di essere, di contro, a conoscenza della disposizione generale con cui l'Amministrazione invitava ad un uso dei servizi igienici in modo conforme alle direttive in materia di prevenzione contro la diffusione del virus Sars-Cov 2, sì da evitare assembramenti di personale, ha affermato che anche lui non aveva in stanza servizi igienici e che, pertanto, usufruiva di quelli dell'ufficio accanto. Non diversamente, il secondo teste di parte ricorrente, Sig. , ha in merito riferito che “… Non ricordo Testimone_3
questo ordine di servizio del quale mi si chiede. Non sono in grado di riferire altro sulla gestione dei servizi igienici nel periodo covid, sia perché, essendo io soggetto fragile, ero praticamente isolato. Comunque, c'era una certa severità nell'osservanza delle disposizioni anti-covid”: anch'egli, dunque, non ha saputo riferire di uno specifico Ordine di Servizio indirizzato al lavoratore, ma ha confermato la severità dell'Amministrazione nel far sì che tutto il personale rispettasse le prescrizioni imposte a prevenzione contro la diffusione del virus. Di tenore non dissimile è la deposizione sul punto del teste , il quale ha in Tes_1
merito confermato quanto dichiarato dagli altri testi, ovvero che “… era un ordine di servizio per il quale nessuno poteva accedere alla direzione. Quando portavamo gli
Pag. 13 di 18 atti per la firma in Direzione, dovevamo lasciarli su un tavolo. Al bagno della direzione potevano accedere solo coloro che avevano l'ufficio nell'area della
Direzione”.
Venendo, ora, all'episodio della dedotta omissione di soccorso a seguito del malore avuto sul luogo di lavoro, il primo teste di parte ricorrente, , ha in merito Tes_2
riferito che “Non ero presente alla discussione che il ricorrente ha avuto con la
Ero al lavoro e arrivato in direzione, dove ha sede il mio ufficio, venivo Per_1
chiamato dal collega il quale mi chiedeva di chiedere al Direttore se si Tes_1
poteva accompagnare il all'ospedale, in quanto aveva avuto un malore. Pt_1
Andai nell'ufficio del Direttore e gli chiesi se il poteva essere accompagnato Pt_1
in ospedale. Il Direttore mi rispose dicendomi di chiamare il 118… Quando comunicai al la risposta del Direttore, di chiamare il 118, mi avvicinavo Tes_1
all'ufficio del e vedevo il sdraiato sul divano. Il era Tes_1 Pt_1 Tes_1
presente, davanti alla stanza”; inoltre, il secondo teste di parte ricorrente, , Tes_3
ha sul punto dichiarato che “… Non lo so perché non c'ero. Posso aggiungere che egli mi ha telefonato verso le 13 o 13.30 – bene non ricordo – dicendomi che si sentiva male. Io ero a casa, stavo riposando. A quel punto sono accorso in ufficio.
Egli era effettivamente nel mio ufficio e veniva soccorso dal personale sanitario interno… Fin quando sono rimasto io, egli non è stato accompagnato in Ospedale.
Mi ero offerto di farlo. Io sono rimasto con lui fino all'arrivo della moglie del
Ho assistito al soccorso dal medico interno e posso riferire di averlo visto Pt_3
parlare al telefono, ma non so con chi. In queste circostanze, il Direttore non si è affacciato nella stanza dove si trovava il . Peraltro, sull'episodio in Pt_1
contestazione, il teste di parte ricorrente, , ha riferito che “Il mio Testimone_1
ufficio era di fronte all'ufficio di e quindi ho visto quello che stava Pt_1
accadendo… L'ho accompagnato nel suo ufficio, dove c'era un divano sul quale egli
Pag. 14 di 18 si è appoggiato e poi ho chiamato sia l'infermeria interna dell'istituto – infatti di lì a poco è arrivato il medico interno con un infermiere – nonché il 118… Ricordo che il medico interno parlò telefonicamente con il medico del 118 ed il 118 non arrivò”: quindi, il teste ha dichiarato di aver prestato soccorso al lavoratore e che vi fu la dovuta chiamata al 118 per i soccorsi.
Dunque, dalla ricostruzione dell'episodio fatto dai testi, non sono emersi elementi tali da dimostrare una qualche condotta illecita, commissiva od omissiva, nei confronti del ricorrente, al punto da potersi qualificare come inadempimento agli obblighi di tutela e sicurezza del lavoratore ex art. 2087 c.c.: invero, dalle deposizioni testimoniali è dato desumersi che il lavoratore non è stato abbandonato a lungo senza soccorso sul luogo di lavoro, ma che, invece, ha ricevuto i primi soccorsi dei colleghi, per poi essere adagiato nelle stanze degli stessi ed in loro presenza, sino a ricevere le cure del personale sanitario interno;
inoltre, ancorché non accompagnato sin da subito in ospedale, è rimasto sotto le cure di detto personale sino all'arrivo della moglie, mentre il Direttore della struttura, correttamente, ha sollecitato la chiamata del 118, come da prassi in casi simili e non essendo stati addotti motivi di particolare urgenza nell'episodio. Pertanto, non può imputarsi alla parte datoriale di aver tenuto un comportamento negligente ed omissivo e, più in generale inadempiente o, comunque, di rilevanza e gravità tali da porsi in rapporto eziologico con qualsivoglia danno.
Infine, priva di rilevanza è la condotta omissiva e procrastinante addebitata all'Amministrazione resistente concretizzatasi nel non aver comunicato in tempo utile e nell'aver poi rimandato gli accertamenti della Commissione Medica in ordine alla capacità lavorativa del lavoratore connessa al suo stato di salute e patologico. Invero, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte resistente), dopo che il lavoratore era stato avviato presso la Commissione Medica di Verifica su autorizzazione della Direzione generale in quanto prossimo al raggiungimento del
Pag. 15 di 18 limite massimo di aspettativa, come da normativa vigente, lo stesso era stato reso edotto della necessità di effettuare ulteriori accertamenti ed appositi test presso una struttura sanitaria pubblica, di talché questi, pur manifestando la volontà di sottoporsi ai prescritti ulteriori esami, ha comunicato espressamente all'Amministrazione
l'intenzione di effettuare tali accertamenti solamente se ciò fosse avvenuto non a proprie spese, bensì a spese del datore di lavoro, così concorrendo e contribuendo, per sua spontanea volontà, al procrastinare delle tempistiche, sulla base di una richiesta effettivamente presa in carico dall'Amministrazione e rigettata, con l'ulteriore invito di recarsi presso le apposite strutture sanitarie pubbliche di cui potersi avvalere, come da normativa vigente. Pertanto, nulla può addebitarsi in merito a parte datoriale.
Conclusivamente, rielaborando le risultanze delle prove documentali e orali raccolte nell'istruttoria di causa, tenuto conto sia delle generiche allegazioni di parte ricorrente con riguardo a taluni episodi dedotti, sia di quanto dimostrato in giudizio da parte resistente con riguardo ad altri specifici episodi, non può dirsi sussistente un inadempimento di parte datoriale in violazione del generale obbligo di cui all'art. 2087 c.c. e, comunque, non vi sono elementi tali da poter individuare un nesso eziologico tra il danno lamentato e la dedotta condotta di parte datoriale medesima.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla
Pag. 16 di 18 tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del E_
, del
[...] PA
e della
[...] RO
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.330,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
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Dott. Aureliano Deluca
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