Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2564 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'esito dell'udienza cartolare del 19.03.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Termini Imerese, in via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Baldo, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 58, presso lo studio dell'Avv. Sergio Burgio, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
, in data 17.02.1996 a Termini Imerese, regolarmente trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1996, al n. 1, P. I , dal quale sono nati i figli nato a [...] il [...], , nata a [...] Persona_1 Parte_2
Imerese il 10.03.1990, , nato a [...] il [...], Controparte_2 Controparte_3
nata a [...] il [...] (maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e
[...]
nata a [...] il [...] (minore), prevedendo le seguenti condizioni: Controparte_4
“affidamento condiviso della figlia d entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_2 il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno;
onere per il sig. CP_1
di corrispondere un assegno mensile, quale contributo al mantenimento della figlia minore,
[...] di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
onere per il resistente, di corrispondere un assegno divorzile di € 100,00 alla sig.ra Parte_1
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio avanzata dalla coniuge, dichiarandosi disponibile al raggiungimento di un accordo e, dunque, alla trasformazione del rito contenzioso in congiunto.
Con istanza congiunta per la trattazione scritta dell'udienza, depositata in data 28.02.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito, rappresentando di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo sulle condizioni del divorzio, depositato in data 28.02.2025. In particolare, i coniugi hanno previsto: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'onere per il sig. di corrispondere un assegno mensile, quale contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia minore, di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché del pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Termini Imerese, via Monachelle n. 4, alla ricorrente, perché vi abiti insieme alla figlia minore e la rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della sig.ra
. Parte_1 All'udienza del 19.03.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione, depositato in data 28.02.2025. Con ordinanza del
19.3.2025, il Giudice delegato, disposta la trasformazione del rito, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione consensuale n.1387/2011;
• la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto del
27.01.2012 e depositato il 9.02.2012;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo depositato in data 28.2.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto della figlia minore (art. 473bis.4 cpc).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.02.1996 a Termini Imerese, da
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 20.09.1967, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Termini Imerese, anno 1996, al n.1, parte I, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'accordo depositato in data 28.02.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 19.03.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data
25.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini