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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1856/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
U.c. Unione Dei Comuni Del VE NI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 15378 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 15379 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna in questa sede gli avvisi di pagamento tari anno 2014 nr. 70 datato 08/11/2019 e nr. 81 datato 08/11/2019, ricevuti mediante posta certificata in data 08/05/2024.
A motivo del ricorso eccepisce la mancata notifica di atti pregressi rilevando che già per la TARI per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2020, questa stessa Commissione Tributaria si è pronunciata in modo favorevole al contribuente con le sentenze nr. 60/2017; CTR nr. 2731/2021; CTP nr. 2119/2019 e CTP nr. 1955/2022, tutte previo accertamento della mancata notifica dell'accertamento preventivo.
Eccepisce altresì la mancanza della firma del titolare e legale rappresentante dell'ente impositore. Mancanza di riferimenti ad eventuale delega rilasciata al responsabile del servizio che ha firmato l'avviso di pagamento. Mancata previsione nello statuto comunale o, in alternativa, nel regolamento ma solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla norma regolamentare. Assume che l'avviso di pagamento non è firmato né dal titolare e legale rappresentante dell'Ente impositore Comune di Sant'Andrea A.J. né dal titolare e legale rappresentante dell'Unione dei Comuni del VE Jonico a cui il Comune di S. Andrea Nominativo_1A.J. appartiene, ma soltanto dal responsabile del Servizio Tributi Associato , né tantomeno nell'avviso di pagamento vi è menzione ad una delega con la quale il titolare e legale rappresentante dell'Ente impositore o dell'Unione dei Comuni avrebbe potuto delegare alla firma tale Nominativo_1responsabile dell'Ufficio tributi Sig. .
Non si costituisce resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento dal momento che dagli atti dimessi dal ricorrente trovano conferma le sue eccezioni e deduzioni. La resistente , rimasta contumace , non ha provato la notifica dei prodromici avvisi per cui gli atti qui impugnati sono nulli. Si richiama espressamente sul punto la sentenza resa da questa Corte nr. 1955/22. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado, disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.736,00 per compensi oltre accessori di legge. Catanzaro, 26 gennaio 2026 Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano
Il Presidente
Avv.to Antonio Maccarone
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1856/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
U.c. Unione Dei Comuni Del VE NI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 15378 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 15379 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna in questa sede gli avvisi di pagamento tari anno 2014 nr. 70 datato 08/11/2019 e nr. 81 datato 08/11/2019, ricevuti mediante posta certificata in data 08/05/2024.
A motivo del ricorso eccepisce la mancata notifica di atti pregressi rilevando che già per la TARI per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2020, questa stessa Commissione Tributaria si è pronunciata in modo favorevole al contribuente con le sentenze nr. 60/2017; CTR nr. 2731/2021; CTP nr. 2119/2019 e CTP nr. 1955/2022, tutte previo accertamento della mancata notifica dell'accertamento preventivo.
Eccepisce altresì la mancanza della firma del titolare e legale rappresentante dell'ente impositore. Mancanza di riferimenti ad eventuale delega rilasciata al responsabile del servizio che ha firmato l'avviso di pagamento. Mancata previsione nello statuto comunale o, in alternativa, nel regolamento ma solo se lo statuto contenga un rinvio espresso alla norma regolamentare. Assume che l'avviso di pagamento non è firmato né dal titolare e legale rappresentante dell'Ente impositore Comune di Sant'Andrea A.J. né dal titolare e legale rappresentante dell'Unione dei Comuni del VE Jonico a cui il Comune di S. Andrea Nominativo_1A.J. appartiene, ma soltanto dal responsabile del Servizio Tributi Associato , né tantomeno nell'avviso di pagamento vi è menzione ad una delega con la quale il titolare e legale rappresentante dell'Ente impositore o dell'Unione dei Comuni avrebbe potuto delegare alla firma tale Nominativo_1responsabile dell'Ufficio tributi Sig. .
Non si costituisce resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento dal momento che dagli atti dimessi dal ricorrente trovano conferma le sue eccezioni e deduzioni. La resistente , rimasta contumace , non ha provato la notifica dei prodromici avvisi per cui gli atti qui impugnati sono nulli. Si richiama espressamente sul punto la sentenza resa da questa Corte nr. 1955/22. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado, disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.736,00 per compensi oltre accessori di legge. Catanzaro, 26 gennaio 2026 Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano
Il Presidente
Avv.to Antonio Maccarone