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Ordinanza 13 giugno 2025
Ordinanza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 13/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 266/2024 P.U. sub/1 R.C.M.
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Giudice delegato, letta la proposta di concordato minore ex art. 74 d.lgs. n.19/2019, depositata in data 5 dicembre
2024 nell'interesse di (CF ), assistito dall'OCC in Parte_1 C.F._1 persona del Gestore dott. Marco Francesco Greco;
ritenuta sussistente la propria competenza ex art. 27 CCII in quanta il ricorrente ha il centro dei propri interessi nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è qualificabile come consumatore;
osservato che il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
richiamato il provvedimento di ammissibilità del presente Tribunale in data 16 febbraio 2025; rilevato che il professionista facente le funzioni di OCC ha trasmesso ai creditori la proposta e comunicato il termine ex art. 78/2 lett. c) CCII per le eventuali dichiarazioni di adesione o meno alla proposta;
rilevato che la proposta di concordato ha ricevuto il parere contrario della maggioranza dei creditori privilegiati e chirografari e, pertanto, non ha raggiunto la maggioranza prescritta dall'art. 79, comma 1, CCII. Hanno, infatti, espresso voto sfavorevole:
1) 29,08%, Pt_2
2) AGE 38,09%; letta la relazione finale dell'OCC del 12 maggio 2025 e sentito il medesimo Gestore all'udienza del 11 giugno 2025; considerato che, con riferimento all'ammissibilità del piano – prima condizione richiesta dall'art. 80/1 CCII –, ha contestato l'esistenza dello stato di Controparte_1 sovraindebitamento o, comunque, ha ritenuto che esso sia imputabile a comportamenti quantomeno gravemente colposi del debitore atteso che i debiti erariali “a ruolo del sig. Pt_1 sono risalenti al 2008” e “continuano ad essere non assolti anche negli anni più recenti”; ritenuto, sul primo punto, che la situazione economica in cui versa il debitore, descritta nel ricorso e verificata dal Gestore della crisi, costituisce sovraindebitamento in senso tecnico ai sensi dell'art. 2/1 lett. c) CCII e che, in ordine al secondo punto, non risultano dagli atti e dalla relazione del Gestore elementi per ritenere che il debitore abbia tenuto comportamenti diretti a frodare le ragioni dei creditori, unico stato soggettivo rilevante ai fini dell'ammissibilità ex art. 77 CCII;
considerato che, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 80, comma 3, CCII, il Tribunale ha invitato il gestore a riferire in ordine all'alternativa liquidatoria e, più precisamente, a offrire un raffronto tra le prospettive di quest'ultima e le previsioni di soddisfacimento legate alla proposta concordataria;
1 considerato che il gestore ha ribadito che “la somma offerta è senza dubbio di gran lungo superiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione dato che il bene immobile, appartenente al debitore per la metà indivisa, non piò essere oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, ccii …”; considerato che, a norma dell'art. 80/3, 2° periodo, CCII “il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e (…) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (…) è conveniente rispetto l'alternativa della liquidazione controllata”; considerato, dunque, che secondo la lettera della norma anzidetta, qualora l'amministrazione non aderisca e la sua adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, il giudice, verificata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, omologa il concordato minore;
ritenuto che con riferimento al caso di specie, i primi due presupposti richiesti dall'art. 80/4 ricorrono senz'altro, poiché, come sopra visto: - l'amministrazione finanziaria pacificamente non ha aderito;
la sua adesione sarebbe stata sicuramente determinante per il raggiungimento delle maggioranze;
ritenuto altresì che può dirsi verificata anche la condizione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
ritenuto, infine, quanto al requisito della fattibilità del piano, che essa emerge dalla disponibilità a breve della somma messa a disposizione dal debitore e della finanza esterna apportata dal padre, coerenti con la situazione patrimoniale verificata. Il tutto, inoltre, con tempi e incertezze inferiori rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto che, sulla base di quanto sopra esposto, a parere di questo giudice ricorrono le condizioni per l'omologa del concordato;
Visto l'art.80 CCII,
P.Q.M.
omologa il concordato minore di cui in motivazione;
dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato. Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Si comunichi a cura della Cancelleria al dott. Marco Francesco Greco nella sua qualità di
Gestore della Crisi.
Lecce, 12 giugno 2025
Il Giudice delegato
Dott. Italo Mirko De Pasquale
2
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Giudice delegato, letta la proposta di concordato minore ex art. 74 d.lgs. n.19/2019, depositata in data 5 dicembre
2024 nell'interesse di (CF ), assistito dall'OCC in Parte_1 C.F._1 persona del Gestore dott. Marco Francesco Greco;
ritenuta sussistente la propria competenza ex art. 27 CCII in quanta il ricorrente ha il centro dei propri interessi nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è qualificabile come consumatore;
osservato che il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
richiamato il provvedimento di ammissibilità del presente Tribunale in data 16 febbraio 2025; rilevato che il professionista facente le funzioni di OCC ha trasmesso ai creditori la proposta e comunicato il termine ex art. 78/2 lett. c) CCII per le eventuali dichiarazioni di adesione o meno alla proposta;
rilevato che la proposta di concordato ha ricevuto il parere contrario della maggioranza dei creditori privilegiati e chirografari e, pertanto, non ha raggiunto la maggioranza prescritta dall'art. 79, comma 1, CCII. Hanno, infatti, espresso voto sfavorevole:
1) 29,08%, Pt_2
2) AGE 38,09%; letta la relazione finale dell'OCC del 12 maggio 2025 e sentito il medesimo Gestore all'udienza del 11 giugno 2025; considerato che, con riferimento all'ammissibilità del piano – prima condizione richiesta dall'art. 80/1 CCII –, ha contestato l'esistenza dello stato di Controparte_1 sovraindebitamento o, comunque, ha ritenuto che esso sia imputabile a comportamenti quantomeno gravemente colposi del debitore atteso che i debiti erariali “a ruolo del sig. Pt_1 sono risalenti al 2008” e “continuano ad essere non assolti anche negli anni più recenti”; ritenuto, sul primo punto, che la situazione economica in cui versa il debitore, descritta nel ricorso e verificata dal Gestore della crisi, costituisce sovraindebitamento in senso tecnico ai sensi dell'art. 2/1 lett. c) CCII e che, in ordine al secondo punto, non risultano dagli atti e dalla relazione del Gestore elementi per ritenere che il debitore abbia tenuto comportamenti diretti a frodare le ragioni dei creditori, unico stato soggettivo rilevante ai fini dell'ammissibilità ex art. 77 CCII;
considerato che, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 80, comma 3, CCII, il Tribunale ha invitato il gestore a riferire in ordine all'alternativa liquidatoria e, più precisamente, a offrire un raffronto tra le prospettive di quest'ultima e le previsioni di soddisfacimento legate alla proposta concordataria;
1 considerato che il gestore ha ribadito che “la somma offerta è senza dubbio di gran lungo superiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione dato che il bene immobile, appartenente al debitore per la metà indivisa, non piò essere oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, ccii …”; considerato che, a norma dell'art. 80/3, 2° periodo, CCII “il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e (…) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (…) è conveniente rispetto l'alternativa della liquidazione controllata”; considerato, dunque, che secondo la lettera della norma anzidetta, qualora l'amministrazione non aderisca e la sua adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, il giudice, verificata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, omologa il concordato minore;
ritenuto che con riferimento al caso di specie, i primi due presupposti richiesti dall'art. 80/4 ricorrono senz'altro, poiché, come sopra visto: - l'amministrazione finanziaria pacificamente non ha aderito;
la sua adesione sarebbe stata sicuramente determinante per il raggiungimento delle maggioranze;
ritenuto altresì che può dirsi verificata anche la condizione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
ritenuto, infine, quanto al requisito della fattibilità del piano, che essa emerge dalla disponibilità a breve della somma messa a disposizione dal debitore e della finanza esterna apportata dal padre, coerenti con la situazione patrimoniale verificata. Il tutto, inoltre, con tempi e incertezze inferiori rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto che, sulla base di quanto sopra esposto, a parere di questo giudice ricorrono le condizioni per l'omologa del concordato;
Visto l'art.80 CCII,
P.Q.M.
omologa il concordato minore di cui in motivazione;
dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato. Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Si comunichi a cura della Cancelleria al dott. Marco Francesco Greco nella sua qualità di
Gestore della Crisi.
Lecce, 12 giugno 2025
Il Giudice delegato
Dott. Italo Mirko De Pasquale
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