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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2248/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2248/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Alberti
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Ugo Russo
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 461/2021 del Tribunale di Rimini, Sezione Unica Civile (R.G. n. 4086/2017), dichiarare l'opposizione tempestiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
2216/2016 (R.G. 5351/2016) emesso in data 10.12.2016 dal Tribunale di Rimini, come corretto con pagina 1 di 14 decreto di accoglimento n. cron. 7117/2017 del 22.06.2017 e notificato in data 18.07.2017, poiché ingiusto ed illegittimo per le ragioni esposte in atti;
- condannare la a pagare al la somma di euro 2.338,07 Controparte_1 Controparte_2 pari a quanto corrisposto da quest'ultimo a titolo di spese legali, interessi e spese fase monitoria e atto di precetto;
-accertati i vizi dell'opera appaltata, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
[...]
-per l'effetto condannare la a titolo di riduzione prezzo ex art Controparte_1
1668 cod. civ., a pagare a parte opponente la somma pari a euro 8.686,40 (euro 7.120,00 oltre I.V.A) somma accertata in corso di causa per eliminare i vizi riscontati;
-condannare la a pagare euro 4.058,97 a parte opponente a titolo di rimborso per Controparte_1 quanto corrisposto per spese di CTU e CTP: 1) fattura C.T.P. Ing. euro 1.903,20 - 2) fattura Per_1
Termoidraulica Bezzi per assistenza al CTU: Euro 685,64 – 3) I° acconto CTU Geom. Euro Per_2
640,50; 4) saldo CTU Geom. euro 829,63 (fatt. 38/2021); Per_2
-condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce della condotta stragiudiziale e giudiziale adottata;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
1) in via principale, respingere l'appello con conferma della sentenza impugnata, stante la mancata prova circa la tempestività dell'opposizione, con vittoria di spese;
2) in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta tempestività dell'opposizione, salvo gravame:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 164, comma 4, c.p.c., con emissione di ogni conseguente provvedimento e vittoria di spese;
3) in via ulteriormente subordinata:
- in via istruttoria, disporre supplemento di CTU al fine di procedere agli accertamenti suggeriti dallo stesso
CTU, quali quello di portarsi in quota ed analizzare lo stato della muratura e della struttura nei punti di posa delle vetrate;
- respingere le domande formulate dal nei confronti della Parte_1 Controparte_3
in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché non provate;
[...]
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, salvo gravame, revocare il decreto opposto e condannare il in persona Parte_1 pagina 2 di 14 dell'amministratore pro-tempore, a corrispondere alla società la somma che risulterà Controparte_1 dovuta ad attività istruttoria ultimata anche a titolo di saldo del prezzo dovuto;
- con compensazione di competenze e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Parte_1
dalla ditta per il pagamento della somma di € 7.763,12 a saldo del contratto Controparte_1
di appalto stipulato in data 8.04.2015, allegando vizi dell'opera che avevano comportato infiltrazioni all'interno del Condominio.
2. Si costituiva parte opposta eccependo la mancata prova della tempestività dell'opposizione, deducendo che parte opponente: A) come prova della notifica del decreto ingiuntivo ricevuto, aveva prodotto solo la busta postale contenente il decreto notificato, la quale portava la data dal 13.7.2017; B) come prova della notifica dell'atto di citazione in opposizione, aveva prodotto la sola ricevuta di accettazione da parte di poste italiane (dalla quale risultava che l'atto era stato consegnato alle poste medesime in data 25.9.2017).
Parte opposta allegava di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione in opposizione in data 27.9.2017, che in base alla documentazione in atti risultava che il decreto ingiuntivo era stato ricevuto in data 13.7.2017, e che pertanto l'opposizione era passata per la notifica in data 25.9.2017, ossia oltre il termine di 40 giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c.
3. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Rimini rigetta l'opposizione per motivi di rito, confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001) b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini,
pagina 3 di 14 trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del 2000) c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008).
4. Osservava quindi il Tribunale che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario (cfr. Cass. n.
24858/11).
5. Tanto premesso il Tribunale rilevava che nel caso in esame l'opposizione era tardiva, e pertanto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 co. 1 c.p.c. ed in violazione delle disposizioni a) b) e c) come sopra indicate, osservando che risultava per tabulas che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini in data 21.06.2017 era stato notificato all'opponente a mezzo servizio postale, contestualmente all'atto di precetto, in data
13.07.2017 all'amministratore del opponente, mentre l'atto di opposizione era Parte_1
passato per la notifica il 25.09.2017, non risultando la prova della data indicata dall'opponente quale ricevuta di notifica del 18.07.2017, prova non fornita neppure dall'opposta che non ne aveva l'onere.
6. Infine, richiamando la consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui la pagina 4 di 14 compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità, il giudice di primo grado riteneva sussistere sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali attesa la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze insorte sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone l'integrale riforma;
Parte_1
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, trattata con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo si lamenta che il Giudice di prime cure sia incorso in violazione e falsa applicazione dell'art. 189 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in tema di principio di non contestazione;
violazione dei principi generali in tema di giusto processo.
Deduce l'appellante che la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti può essere svolta nei limiti delle conclusioni formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183
c.p.c., con preclusione di qualsivoglia nuova eccezione e/o contestazione e/o istanza istruttoria, mentre nel caso in esame l'opposta in sede di precisazione delle Controparte_1
conclusioni ha eccepito per la prima volta in giudizio la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in tal modo violando apertamente l'art. 189 c.p.c. ed il sistema a preclusioni previsto dall'art. 183 c.p.c., stante l'impossibilità per il di poter svolgere alcuna Parte_1
controdeduzione nel merito o formulare alcuna istanza istruttoria in senso contrario.
10. Si lamenta, inoltre, un'ulteriore grave violazione dell'art. 183 c.p.c., deducendo che nell'ambito del giudizio di primo grado, il primo Giudice Istruttore a cui era stata inizialmente assegnata la controversia in esame, dott.ssa aveva Persona_3
effettivamente controllato d'ufficio la regolarità del contraddittorio ed il rispetto dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo a parte opposta di rammostrare la pagina 5 di 14 cartolina di ricevuta di ritorno, da cui poter evincere la data di perfezionamento della notifica per il destinatario del decreto ingiuntivo opposto, ben consapevole del fatto che la busta a disposizione del contenente l'atto notificato poteva recare solamente la Parte_1
data dell'accettazione del plico da parte del servizio postale, e una volta accertata la regolarità del contraddittorio e la tempestività dell'opposizione, il G.I. aveva assegnato alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., omettendo però di inserire nel verbale di aver effettuato d'ufficio i suddetti controlli.
Deduce l'appellante che la causa veniva successivamente assegnata ad un diverso Giudice, che ad istruttoria già conclusa ha accolto l'eccezione di tardività sollevata da Controparte_1
in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendola rilevabile d'ufficio, nonostante l'art. 183 c.p.c. preveda espressamente che il Giudice indichi in sede di prima udienza le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
11. Infine l'appellante lamenta anche la violazione del principio di non contestazione deducendo che la difesa avversaria, nel corso del procedimento di primo grado, non aveva mai contestato il fatto che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse perfezionata per il in data 18.07.2017, né nella prima difesa utile a disposizione (comparsa di Parte_1
costituzione e risposta), né durante l'intera fase delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e neanche in quella successiva dell'istruttoria, sollevando l'eccezione solo in sede di precisazione delle conclusioni.
12. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 641 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. e illogica motivazione in tema di scissione degli effetti della notifica, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, fatto coincidere la data di spedizione del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto
(18.07.20217) con quella di ricezione dello stesso da parte del , in evidente Parte_1
spregio al disposto dell'art. 149, co. 3, c.p.c. in tema di scissione degli effetti della notifica, giungendo in tal modo a ritenere che il decreto fosse già divenuto inopponibile alla data del
25.09.2017, quando la difesa del aveva consegnato alle il Parte_1 CP_4 CP_5
contenente l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ai fini della notifica a
Controparte_1
pagina 6 di 14 Deduce inoltre l'appellante che appare poi evidentemente illogico, nonché contrario a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ritenere che un plico postale consegnato alle di Rimini in data 13.07.2017 alle ore 16:22 potesse giungere a CP_4
destinazione a , sede dello Studio dell'Amministratore del CP_1 Parte_1
, nella medesima giornata.
[...]
13. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in tema di fatto notorio;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio;
violazione dei principi generali vigenti in tema di onere probatorio;
illogica e contraddittoria motivazione.
Si deduce sotto questo ulteriore profilo, sempre in tema di tempestività dell'opposizione, che il giudice di prime cure, una volta inquadrata come rilevabile d'ufficio la questione sottoposta alla sua attenzione, ha posto ingiustamente a carico di parte opponente l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione, nonostante costituisca fatto notorio l'indisponibilità materiale in capo all'opponente della documentazione attestante la data di perfezionamento della notifica via posta per il destinatario, e che l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, come stabilito S.C.
Dunque in ottemperanza al generale principio di vicinanza della prova, il giudice di primo grado avrebbe dovuto, ai fini di accertamento della fondatezza della questione sollevata dall'opposta in sede di precisazione delle conclusioni, domandare al soggetto notificante la produzione dell'avviso di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo.
14. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 88 c.p.c., deducendo la condotta gravemente improba e scorretta tenuta da controparte in almeno tre diverse occasioni, sia in fase stragiudiziale, sia durante il procedimento di primo grado.
Deduce l'appellante che nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio, a seguito di un accordo tra i legali al fine verificare i lamentati vizi, le parti avevano concordato di effettuare una prova di tenuta delle vetrate condominiali da effettuarsi con i rispettivi tecnici ma che la pagina 7 di 14 aveva invece disatteso gli accordi, non procedendo più a detta verifica Controparte_1
tecnica, e in data 18.07.2017 aveva notificato al condominio il decreto ingiuntivo opposto e pedissequo atto di precetto per la somma complessiva di euro 7.763,12, oltre successive occorrende.
15. Una seconda condotta scorretta vi sarebbe stata quando, a seguito della proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la difesa avversaria aveva depositato nota di accettazione della proposta, poi rifiutata dal Condominio in quanto la proposta transattiva aveva, con ogni evidenza, erroneamente dedotto dai danni accertati in sede di C.T.U (euro 7.120,00 oltre oneri fiscali) l'importo di euro 5.425,541 pagato dal a seguito della notifica dell'atto di precetto. Controparte_6
In tal modo, a fronte di un danno pari ad Euro 7.120,00 oltre oneri fiscali, il Parte_1
avrebbe percepito la minor somma pari ad Euro 1.696,00, riuscendo dunque a malapena a recuperare le spese legali relative alla fase monitoria, ingiustamente sostenute in quanto, di conseguenza, il decreto ingiuntivo sarebbe stato ritenuto definitivamente illegittimo.
Si deduce che la avrebbe potuto e dovuto rilevare detto errore di fondo Controparte_1
proponendo un accordo differente (tra l'altro consentito dall'ordinanza stessa) ma aveva deliberatamente taciuto e profittato, accettando semplicemente di pagare la minor somma di euro 1.696,00.
16. Infine, si lamenta che la difesa avversaria avrebbe nuovamente violato il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità quando ha eccepito in sede di precisazione delle conclusioni la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, pur essendo perfettamente a conoscenza della tempestività della stessa in quanto l'unico soggetto processuale a possedere la prova idonea ad accertare che il perfezionamento della notifica per il si è avuto in data 18.07.2017. Parte_1
Deduce l'appellante che il comportamento della sia in fase stragiudiziale Controparte_1
che giudiziale, ha evidenziato dunque un atteggiamento non accettabile e punibile ex art. 96
c.p.c.
17. Con il quinto motivo, nel merito, si deduce che il ha dato ampia prova dei Parte_1
vizi dell'opera appaltata, che i testi signori e Parte_2 Tes_1
pagina 8 di 14 hanno confermato i fatti e le circostanze esposti nell'atto di citazione, Tes_2
dichiarando di aver riscontrato infiltrazioni d'acqua provenienti dai serramenti oggetto dell'appalto di cui è causa, e che la CTU tecnica effettuata del Geometra che ha Per_2
confermato i vizi lamentati dal (infiltrazioni) e quantificato il Parte_1
costo per eliminarli in euro 7.120,00 (oltre oneri fiscali come per legge).
18. L'appellante deduce che il Condominio al fine di evitare una procedura esecutiva ha pagato alla la somma di euro 7.780,22 (di cui sorte capitale euro 5.424,54 Controparte_1
saldo appalto – euro 2.355,68 per legali e interessi) come da atto di precetto, e che pertanto nulla è più dovuto alla stessa relativamente al contratto di appalto.
Sotto il profilo del quantum, si deduce che la dovrà invece essere Controparte_1
condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo, a titolo di riduzione prezzo ex art 1668 cod. civ:
1) al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera appaltata euro
8.686,40 (euro 7.120,00 oltre IVA di legge);
2) alla restituzione degli interessi e alle spese legali della fase monitoria euro 2.338,07;
3) al rimborso di quanto saldato dal condominio per spese di consulenza tecnica pari a complessivi euro 4.058,77 (CTP – CTU e fatt. TERMOIDRAULICA).
Per un totale di euro 15.083,44 oltre alla condanna al pagamento di una somma a favore del ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa. Parte_1
18. L'appello è fondato.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta correlazione, e per il principio della ragione più liquida la Corte osserva che è manifestamente fondato il terzo motivo con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., posto che sarebbe stato onere dell'opposta contestare specificamente, nella prima difesa utile successiva Controparte_1
alla notifica dell'atto di opposizione, la circostanza allegata dall'opponente che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 18.07.2017, producendo la cartolina di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo consegnato all'ufficio postale in data 13.07.2017.
pagina 9 di 14 19. Per il principio di vicinanza della prova, infatti, solo la società opposta, a sostegno dell'eccezione di tardività dell'opposizione, avrebbe potuto (e dovuto) produrre la cartolina di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo consegnato all'ufficio postale.
Ma non avendo l'opposta immediatamente contestato quanto allegato dal Parte_1
opponente circa l'avvenuto ricevimento della notifica del decreto in data 18.07.2017, ne consegue che la circostanza doveva ritenersi pacifica tra le parti ex art. 115 c.p.c. e che il giudice di primo grado, in caso di dubbio sulla tempestività dell'opposizione, avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria onerando parte opposta di produrre la cartolina del ricevimento del plico, mentre non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 641 c.p.c., sanzionando in tal modo erroneamente parte opponente per non aver fornito una prova della tempestività che il non avrebbe mai potuto fornire, non Parte_1
essendo materialmente in possesso della cartolina di ricevimento, a differenza della CP_1
[...]
20. Pertanto nel caso in esame, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha erroneamente applicato gli stessi principi di diritto richiamati nella motivazione della sentenza e riaffermati da Cassazione n. 24858/2011:
“- in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante (cfr, da ultimo, Cass. n. 16184 del 2009).
- inoltre, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo:
a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001).
b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione, pagina 10 di 14 salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del
2000).
c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008)…
Emerge, altresì, che la medesima banca ingiungente non ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta il
7.04,2000, dal P. nè prodotto l'indispensabile avviso di ricevimento, a lei restituito, della notificazione del provvedimento monitorio ed ancora che non era altrimenti possibile il sicuro accertamento della data del perfezionamento della notificazione in argomento.
In tale contesto, posto anche che, per il principio in precedenza richiamato, non sarebbe stata dirimente la produzione da parte del P. della busta contenente il provvedimento a lui notificato a mezzo posta, illegittimo si rivela il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione, per il tramite dell'addebito all'opponente del difetto di prova della tempestività della sua iniziativa giudiziaria, riferito alla mancanza di produzioni documentali o per lui impossibili o sul punto non decisive.
Il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art.
641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.” (evidenziazione del redattore).
pagina 11 di 14 21. Per quanto sopra esposto, dovendosi ritenere accertato, per il principio di non contestazione, che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 18.07.2017, con relevatio ab onere probandi del ex art. 115 c.p.c., e che l'atto di opposizione è stato affidato al Parte_1
servizio postale per la notifica in data 25.09.2017, deve concludersi che l'opposizione è stata proposta entro il 38° giorno dalla notifica del decreto, tenuto conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e dunque l'opposizione è certamente tempestiva ex art. 641 c.p.c.
22. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento anche il quinto motivo.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del Parte_1
dalla garanzia dei vizi ex art. 1667 c.c., posto che risulta documentalmente provato che l'opera non era stata accettata e che il Condominio ha regolarmente denunciato i vizi entro i sessanta giorni dal momento in cui l'Amministratore ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale della imperfetta esecuzione dell'opera appaltata.
23. Detta consapevolezza, come è stato condivisibilmente dedotto dall'appellante, è stata raggiunta dall'Amministratore del solo con la lettera del direttore lavori in data Parte_1
15 marzo 2016, nella quale si esprime una valutazione tecnica affermando che “le infiltrazioni verificatesi hanno carattere costante in caso di pioggia, non come sembrava da una prima analisi da attribuire ad eventi eccezionali. I vizi sono da considerarsi gravi e con ragionevole certezza da attribuire alla fornitura delle nuove vetrate. Non posso procedere come da voi richiesto alla redazione della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte dei lavori” (doc.8 fascicolo I°).
Pertanto, la denuncia dei vizi inviata in data 25 marzo 2016 dal legale del è Parte_1
senza dubbio avvenuta nel termine di 60 giorni ex art. 1667 c.c. (doc.10 fascicolo I° Avv.
Alberti), mentre l'azione non è incorsa nella prescrizione biennale posto che a norma dell'art. 1667 comma III c.c. il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché, come nel caso in esame, i vizi siano stati denunciati entro i sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
24. Pertanto, tenuto conto delle risultanze e delle conclusioni della CTU, che ha evidenziato la responsabilità della per i vizi dell'opera: “Dall'esito delle prove è stato possibile Controparte_1
accertare una carente sigillatura in fase di montaggio, delle pareti finestrate nelle parti di ancoraggio tra la pagina 12 di 14 muratura e la struttura metallica della facciata vetrata, quest'ultima integra e conforme. Mentre
l'infiltrazione riscontrata al piano secondo lato mare, è riconducibile ad una possibile ostruzione interna al canale di gronda del traverso basso della specchiatura.”, l'appellata dovrà essere condannata, come richiesto dall'appellante ex art. 1668 c.c.:
- al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera appaltata, quantificati n euro 8.686,40 (7.120,00 oltre IVA di legge);
- al rimborso di quanto pagato dal condominio per spese di consulenza tecnica documentate in complessivi euro 4.058,77 (CTP – CTU e fatt. TERMOIDRAULICA).
In conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo, l'appellata dovrà inoltre essere condannata alla restituzione degli interessi e delle spese legali della fase monitoria pari ad euro 2.338,07, salvo il diritto di trattenere l'importo di euro 5.424,54 ricevuto per sorte capitale a saldo dell'appalto, di cui l'appellante non ha espressamente richiesto la restituzione per evitare compensazioni.
25. Infine, deve essere rigettato il quarto motivo di appello, in quanto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante non può essere accolta non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c. in quanto l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellato.
26. In conclusione l'appello deve essere accolto nei limiti di parte motiva.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellato, comprese le spese di CTU e di CTP.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2216/2016 (R.G. 5351/2016) emesso in data 10.12.2016 dal
Tribunale di Rimini;
pagina 13 di 14 - condanna per le causali di cui in premessa, al Controparte_7
pagamento a favore del in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, della somma complessiva di € 15.083,44, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna al pagamento a favore del Controparte_7
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di Parte_1
lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in Euro 5.077,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado di appello in Euro 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Bologna, il 30.05.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2248/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Alberti
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Ugo Russo
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito
- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 461/2021 del Tribunale di Rimini, Sezione Unica Civile (R.G. n. 4086/2017), dichiarare l'opposizione tempestiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
2216/2016 (R.G. 5351/2016) emesso in data 10.12.2016 dal Tribunale di Rimini, come corretto con pagina 1 di 14 decreto di accoglimento n. cron. 7117/2017 del 22.06.2017 e notificato in data 18.07.2017, poiché ingiusto ed illegittimo per le ragioni esposte in atti;
- condannare la a pagare al la somma di euro 2.338,07 Controparte_1 Controparte_2 pari a quanto corrisposto da quest'ultimo a titolo di spese legali, interessi e spese fase monitoria e atto di precetto;
-accertati i vizi dell'opera appaltata, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
[...]
-per l'effetto condannare la a titolo di riduzione prezzo ex art Controparte_1
1668 cod. civ., a pagare a parte opponente la somma pari a euro 8.686,40 (euro 7.120,00 oltre I.V.A) somma accertata in corso di causa per eliminare i vizi riscontati;
-condannare la a pagare euro 4.058,97 a parte opponente a titolo di rimborso per Controparte_1 quanto corrisposto per spese di CTU e CTP: 1) fattura C.T.P. Ing. euro 1.903,20 - 2) fattura Per_1
Termoidraulica Bezzi per assistenza al CTU: Euro 685,64 – 3) I° acconto CTU Geom. Euro Per_2
640,50; 4) saldo CTU Geom. euro 829,63 (fatt. 38/2021); Per_2
-condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., alla luce della condotta stragiudiziale e giudiziale adottata;
- Con vittoria di spese e compensi, oltre per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
1) in via principale, respingere l'appello con conferma della sentenza impugnata, stante la mancata prova circa la tempestività dell'opposizione, con vittoria di spese;
2) in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta tempestività dell'opposizione, salvo gravame:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 164, comma 4, c.p.c., con emissione di ogni conseguente provvedimento e vittoria di spese;
3) in via ulteriormente subordinata:
- in via istruttoria, disporre supplemento di CTU al fine di procedere agli accertamenti suggeriti dallo stesso
CTU, quali quello di portarsi in quota ed analizzare lo stato della muratura e della struttura nei punti di posa delle vetrate;
- respingere le domande formulate dal nei confronti della Parte_1 Controparte_3
in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché non provate;
[...]
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, salvo gravame, revocare il decreto opposto e condannare il in persona Parte_1 pagina 2 di 14 dell'amministratore pro-tempore, a corrispondere alla società la somma che risulterà Controparte_1 dovuta ad attività istruttoria ultimata anche a titolo di saldo del prezzo dovuto;
- con compensazione di competenze e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto Parte_1
dalla ditta per il pagamento della somma di € 7.763,12 a saldo del contratto Controparte_1
di appalto stipulato in data 8.04.2015, allegando vizi dell'opera che avevano comportato infiltrazioni all'interno del Condominio.
2. Si costituiva parte opposta eccependo la mancata prova della tempestività dell'opposizione, deducendo che parte opponente: A) come prova della notifica del decreto ingiuntivo ricevuto, aveva prodotto solo la busta postale contenente il decreto notificato, la quale portava la data dal 13.7.2017; B) come prova della notifica dell'atto di citazione in opposizione, aveva prodotto la sola ricevuta di accettazione da parte di poste italiane (dalla quale risultava che l'atto era stato consegnato alle poste medesime in data 25.9.2017).
Parte opposta allegava di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione in opposizione in data 27.9.2017, che in base alla documentazione in atti risultava che il decreto ingiuntivo era stato ricevuto in data 13.7.2017, e che pertanto l'opposizione era passata per la notifica in data 25.9.2017, ossia oltre il termine di 40 giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c.
3. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Rimini rigetta l'opposizione per motivi di rito, confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001) b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini,
pagina 3 di 14 trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del 2000) c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008).
4. Osservava quindi il Tribunale che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario (cfr. Cass. n.
24858/11).
5. Tanto premesso il Tribunale rilevava che nel caso in esame l'opposizione era tardiva, e pertanto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 co. 1 c.p.c. ed in violazione delle disposizioni a) b) e c) come sopra indicate, osservando che risultava per tabulas che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini in data 21.06.2017 era stato notificato all'opponente a mezzo servizio postale, contestualmente all'atto di precetto, in data
13.07.2017 all'amministratore del opponente, mentre l'atto di opposizione era Parte_1
passato per la notifica il 25.09.2017, non risultando la prova della data indicata dall'opponente quale ricevuta di notifica del 18.07.2017, prova non fornita neppure dall'opposta che non ne aveva l'onere.
6. Infine, richiamando la consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui la pagina 4 di 14 compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità, il giudice di primo grado riteneva sussistere sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali attesa la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze insorte sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone l'integrale riforma;
Parte_1
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024, trattata con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo si lamenta che il Giudice di prime cure sia incorso in violazione e falsa applicazione dell'art. 189 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in tema di principio di non contestazione;
violazione dei principi generali in tema di giusto processo.
Deduce l'appellante che la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti può essere svolta nei limiti delle conclusioni formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183
c.p.c., con preclusione di qualsivoglia nuova eccezione e/o contestazione e/o istanza istruttoria, mentre nel caso in esame l'opposta in sede di precisazione delle Controparte_1
conclusioni ha eccepito per la prima volta in giudizio la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in tal modo violando apertamente l'art. 189 c.p.c. ed il sistema a preclusioni previsto dall'art. 183 c.p.c., stante l'impossibilità per il di poter svolgere alcuna Parte_1
controdeduzione nel merito o formulare alcuna istanza istruttoria in senso contrario.
10. Si lamenta, inoltre, un'ulteriore grave violazione dell'art. 183 c.p.c., deducendo che nell'ambito del giudizio di primo grado, il primo Giudice Istruttore a cui era stata inizialmente assegnata la controversia in esame, dott.ssa aveva Persona_3
effettivamente controllato d'ufficio la regolarità del contraddittorio ed il rispetto dei termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo a parte opposta di rammostrare la pagina 5 di 14 cartolina di ricevuta di ritorno, da cui poter evincere la data di perfezionamento della notifica per il destinatario del decreto ingiuntivo opposto, ben consapevole del fatto che la busta a disposizione del contenente l'atto notificato poteva recare solamente la Parte_1
data dell'accettazione del plico da parte del servizio postale, e una volta accertata la regolarità del contraddittorio e la tempestività dell'opposizione, il G.I. aveva assegnato alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., omettendo però di inserire nel verbale di aver effettuato d'ufficio i suddetti controlli.
Deduce l'appellante che la causa veniva successivamente assegnata ad un diverso Giudice, che ad istruttoria già conclusa ha accolto l'eccezione di tardività sollevata da Controparte_1
in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendola rilevabile d'ufficio, nonostante l'art. 183 c.p.c. preveda espressamente che il Giudice indichi in sede di prima udienza le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
11. Infine l'appellante lamenta anche la violazione del principio di non contestazione deducendo che la difesa avversaria, nel corso del procedimento di primo grado, non aveva mai contestato il fatto che la notifica del decreto ingiuntivo si fosse perfezionata per il in data 18.07.2017, né nella prima difesa utile a disposizione (comparsa di Parte_1
costituzione e risposta), né durante l'intera fase delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e neanche in quella successiva dell'istruttoria, sollevando l'eccezione solo in sede di precisazione delle conclusioni.
12. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 641 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. e illogica motivazione in tema di scissione degli effetti della notifica, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe, erroneamente, fatto coincidere la data di spedizione del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto
(18.07.20217) con quella di ricezione dello stesso da parte del , in evidente Parte_1
spregio al disposto dell'art. 149, co. 3, c.p.c. in tema di scissione degli effetti della notifica, giungendo in tal modo a ritenere che il decreto fosse già divenuto inopponibile alla data del
25.09.2017, quando la difesa del aveva consegnato alle il Parte_1 CP_4 CP_5
contenente l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ai fini della notifica a
Controparte_1
pagina 6 di 14 Deduce inoltre l'appellante che appare poi evidentemente illogico, nonché contrario a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ritenere che un plico postale consegnato alle di Rimini in data 13.07.2017 alle ore 16:22 potesse giungere a CP_4
destinazione a , sede dello Studio dell'Amministratore del CP_1 Parte_1
, nella medesima giornata.
[...]
13. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in tema di fatto notorio;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio;
violazione dei principi generali vigenti in tema di onere probatorio;
illogica e contraddittoria motivazione.
Si deduce sotto questo ulteriore profilo, sempre in tema di tempestività dell'opposizione, che il giudice di prime cure, una volta inquadrata come rilevabile d'ufficio la questione sottoposta alla sua attenzione, ha posto ingiustamente a carico di parte opponente l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione, nonostante costituisca fatto notorio l'indisponibilità materiale in capo all'opponente della documentazione attestante la data di perfezionamento della notifica via posta per il destinatario, e che l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, come stabilito S.C.
Dunque in ottemperanza al generale principio di vicinanza della prova, il giudice di primo grado avrebbe dovuto, ai fini di accertamento della fondatezza della questione sollevata dall'opposta in sede di precisazione delle conclusioni, domandare al soggetto notificante la produzione dell'avviso di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo.
14. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 88 c.p.c., deducendo la condotta gravemente improba e scorretta tenuta da controparte in almeno tre diverse occasioni, sia in fase stragiudiziale, sia durante il procedimento di primo grado.
Deduce l'appellante che nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio, a seguito di un accordo tra i legali al fine verificare i lamentati vizi, le parti avevano concordato di effettuare una prova di tenuta delle vetrate condominiali da effettuarsi con i rispettivi tecnici ma che la pagina 7 di 14 aveva invece disatteso gli accordi, non procedendo più a detta verifica Controparte_1
tecnica, e in data 18.07.2017 aveva notificato al condominio il decreto ingiuntivo opposto e pedissequo atto di precetto per la somma complessiva di euro 7.763,12, oltre successive occorrende.
15. Una seconda condotta scorretta vi sarebbe stata quando, a seguito della proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la difesa avversaria aveva depositato nota di accettazione della proposta, poi rifiutata dal Condominio in quanto la proposta transattiva aveva, con ogni evidenza, erroneamente dedotto dai danni accertati in sede di C.T.U (euro 7.120,00 oltre oneri fiscali) l'importo di euro 5.425,541 pagato dal a seguito della notifica dell'atto di precetto. Controparte_6
In tal modo, a fronte di un danno pari ad Euro 7.120,00 oltre oneri fiscali, il Parte_1
avrebbe percepito la minor somma pari ad Euro 1.696,00, riuscendo dunque a malapena a recuperare le spese legali relative alla fase monitoria, ingiustamente sostenute in quanto, di conseguenza, il decreto ingiuntivo sarebbe stato ritenuto definitivamente illegittimo.
Si deduce che la avrebbe potuto e dovuto rilevare detto errore di fondo Controparte_1
proponendo un accordo differente (tra l'altro consentito dall'ordinanza stessa) ma aveva deliberatamente taciuto e profittato, accettando semplicemente di pagare la minor somma di euro 1.696,00.
16. Infine, si lamenta che la difesa avversaria avrebbe nuovamente violato il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità quando ha eccepito in sede di precisazione delle conclusioni la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, pur essendo perfettamente a conoscenza della tempestività della stessa in quanto l'unico soggetto processuale a possedere la prova idonea ad accertare che il perfezionamento della notifica per il si è avuto in data 18.07.2017. Parte_1
Deduce l'appellante che il comportamento della sia in fase stragiudiziale Controparte_1
che giudiziale, ha evidenziato dunque un atteggiamento non accettabile e punibile ex art. 96
c.p.c.
17. Con il quinto motivo, nel merito, si deduce che il ha dato ampia prova dei Parte_1
vizi dell'opera appaltata, che i testi signori e Parte_2 Tes_1
pagina 8 di 14 hanno confermato i fatti e le circostanze esposti nell'atto di citazione, Tes_2
dichiarando di aver riscontrato infiltrazioni d'acqua provenienti dai serramenti oggetto dell'appalto di cui è causa, e che la CTU tecnica effettuata del Geometra che ha Per_2
confermato i vizi lamentati dal (infiltrazioni) e quantificato il Parte_1
costo per eliminarli in euro 7.120,00 (oltre oneri fiscali come per legge).
18. L'appellante deduce che il Condominio al fine di evitare una procedura esecutiva ha pagato alla la somma di euro 7.780,22 (di cui sorte capitale euro 5.424,54 Controparte_1
saldo appalto – euro 2.355,68 per legali e interessi) come da atto di precetto, e che pertanto nulla è più dovuto alla stessa relativamente al contratto di appalto.
Sotto il profilo del quantum, si deduce che la dovrà invece essere Controparte_1
condannata, previa revoca del decreto ingiuntivo, a titolo di riduzione prezzo ex art 1668 cod. civ:
1) al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera appaltata euro
8.686,40 (euro 7.120,00 oltre IVA di legge);
2) alla restituzione degli interessi e alle spese legali della fase monitoria euro 2.338,07;
3) al rimborso di quanto saldato dal condominio per spese di consulenza tecnica pari a complessivi euro 4.058,77 (CTP – CTU e fatt. TERMOIDRAULICA).
Per un totale di euro 15.083,44 oltre alla condanna al pagamento di una somma a favore del ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa. Parte_1
18. L'appello è fondato.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta correlazione, e per il principio della ragione più liquida la Corte osserva che è manifestamente fondato il terzo motivo con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., posto che sarebbe stato onere dell'opposta contestare specificamente, nella prima difesa utile successiva Controparte_1
alla notifica dell'atto di opposizione, la circostanza allegata dall'opponente che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 18.07.2017, producendo la cartolina di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo consegnato all'ufficio postale in data 13.07.2017.
pagina 9 di 14 19. Per il principio di vicinanza della prova, infatti, solo la società opposta, a sostegno dell'eccezione di tardività dell'opposizione, avrebbe potuto (e dovuto) produrre la cartolina di ricevimento del plico contenente il decreto ingiuntivo consegnato all'ufficio postale.
Ma non avendo l'opposta immediatamente contestato quanto allegato dal Parte_1
opponente circa l'avvenuto ricevimento della notifica del decreto in data 18.07.2017, ne consegue che la circostanza doveva ritenersi pacifica tra le parti ex art. 115 c.p.c. e che il giudice di primo grado, in caso di dubbio sulla tempestività dell'opposizione, avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria onerando parte opposta di produrre la cartolina del ricevimento del plico, mentre non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 641 c.p.c., sanzionando in tal modo erroneamente parte opponente per non aver fornito una prova della tempestività che il non avrebbe mai potuto fornire, non Parte_1
essendo materialmente in possesso della cartolina di ricevimento, a differenza della CP_1
[...]
20. Pertanto nel caso in esame, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha erroneamente applicato gli stessi principi di diritto richiamati nella motivazione della sentenza e riaffermati da Cassazione n. 24858/2011:
“- in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante (cfr, da ultimo, Cass. n. 16184 del 2009).
- inoltre, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo:
a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001).
b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione, pagina 10 di 14 salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del
2000).
c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008)…
Emerge, altresì, che la medesima banca ingiungente non ha eccepito la tardività dell'opposizione proposta il
7.04,2000, dal P. nè prodotto l'indispensabile avviso di ricevimento, a lei restituito, della notificazione del provvedimento monitorio ed ancora che non era altrimenti possibile il sicuro accertamento della data del perfezionamento della notificazione in argomento.
In tale contesto, posto anche che, per il principio in precedenza richiamato, non sarebbe stata dirimente la produzione da parte del P. della busta contenente il provvedimento a lui notificato a mezzo posta, illegittimo si rivela il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione, per il tramite dell'addebito all'opponente del difetto di prova della tempestività della sua iniziativa giudiziaria, riferito alla mancanza di produzioni documentali o per lui impossibili o sul punto non decisive.
Il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art.
641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.” (evidenziazione del redattore).
pagina 11 di 14 21. Per quanto sopra esposto, dovendosi ritenere accertato, per il principio di non contestazione, che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 18.07.2017, con relevatio ab onere probandi del ex art. 115 c.p.c., e che l'atto di opposizione è stato affidato al Parte_1
servizio postale per la notifica in data 25.09.2017, deve concludersi che l'opposizione è stata proposta entro il 38° giorno dalla notifica del decreto, tenuto conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, e dunque l'opposizione è certamente tempestiva ex art. 641 c.p.c.
22. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento anche il quinto motivo.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del Parte_1
dalla garanzia dei vizi ex art. 1667 c.c., posto che risulta documentalmente provato che l'opera non era stata accettata e che il Condominio ha regolarmente denunciato i vizi entro i sessanta giorni dal momento in cui l'Amministratore ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale della imperfetta esecuzione dell'opera appaltata.
23. Detta consapevolezza, come è stato condivisibilmente dedotto dall'appellante, è stata raggiunta dall'Amministratore del solo con la lettera del direttore lavori in data Parte_1
15 marzo 2016, nella quale si esprime una valutazione tecnica affermando che “le infiltrazioni verificatesi hanno carattere costante in caso di pioggia, non come sembrava da una prima analisi da attribuire ad eventi eccezionali. I vizi sono da considerarsi gravi e con ragionevole certezza da attribuire alla fornitura delle nuove vetrate. Non posso procedere come da voi richiesto alla redazione della dichiarazione di esecuzione a regola d'arte dei lavori” (doc.8 fascicolo I°).
Pertanto, la denuncia dei vizi inviata in data 25 marzo 2016 dal legale del è Parte_1
senza dubbio avvenuta nel termine di 60 giorni ex art. 1667 c.c. (doc.10 fascicolo I° Avv.
Alberti), mentre l'azione non è incorsa nella prescrizione biennale posto che a norma dell'art. 1667 comma III c.c. il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché, come nel caso in esame, i vizi siano stati denunciati entro i sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
24. Pertanto, tenuto conto delle risultanze e delle conclusioni della CTU, che ha evidenziato la responsabilità della per i vizi dell'opera: “Dall'esito delle prove è stato possibile Controparte_1
accertare una carente sigillatura in fase di montaggio, delle pareti finestrate nelle parti di ancoraggio tra la pagina 12 di 14 muratura e la struttura metallica della facciata vetrata, quest'ultima integra e conforme. Mentre
l'infiltrazione riscontrata al piano secondo lato mare, è riconducibile ad una possibile ostruzione interna al canale di gronda del traverso basso della specchiatura.”, l'appellata dovrà essere condannata, come richiesto dall'appellante ex art. 1668 c.c.:
- al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell'opera appaltata, quantificati n euro 8.686,40 (7.120,00 oltre IVA di legge);
- al rimborso di quanto pagato dal condominio per spese di consulenza tecnica documentate in complessivi euro 4.058,77 (CTP – CTU e fatt. TERMOIDRAULICA).
In conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo, l'appellata dovrà inoltre essere condannata alla restituzione degli interessi e delle spese legali della fase monitoria pari ad euro 2.338,07, salvo il diritto di trattenere l'importo di euro 5.424,54 ricevuto per sorte capitale a saldo dell'appalto, di cui l'appellante non ha espressamente richiesto la restituzione per evitare compensazioni.
25. Infine, deve essere rigettato il quarto motivo di appello, in quanto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante non può essere accolta non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c. in quanto l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellato.
26. In conclusione l'appello deve essere accolto nei limiti di parte motiva.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellato, comprese le spese di CTU e di CTP.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2216/2016 (R.G. 5351/2016) emesso in data 10.12.2016 dal
Tribunale di Rimini;
pagina 13 di 14 - condanna per le causali di cui in premessa, al Controparte_7
pagamento a favore del in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, della somma complessiva di € 15.083,44, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condanna al pagamento a favore del Controparte_7
in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di Parte_1
lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in Euro 5.077,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado di appello in Euro 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Bologna, il 30.05.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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