Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2024, n. 5524
CASS
Sentenza 1 marzo 2024

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In materia d'imposte sul reddito, l'art. 15 della Convenzione tra Italia e Repubblica del Kazakhstan contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 22 settembre 1994 e ratificata con l. n. 174 del 1996, non esclude che il reddito percepito da un soggetto residente in Italia per il lavoro svolto in Kazakhstan, quale dipendente di una società di diritto kazako, pur essendo stato già tassato attraverso ritenute alla fonte nel Paese dove viene svolta la prestazione lavorativa, sia imponibile anche nello Stato di residenza del lavoratore e debba essere dichiarato, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, mediante il meccanismo del credito d'imposta previsto dall'art. 165 del TUIR.

Commentario1

  • 1Come Dimostrare Di Non Essere Residente Fiscale In Italia Dopo Il Trasferimento
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 agosto 2025

    Ti sei trasferito all'estero e vuoi evitare che l'Agenzia delle Entrate ti consideri ancora residente fiscale in Italia? Molti contribuenti che si iscrivono all'AIRE o si spostano fuori dall'Italia pensano di aver risolto ogni problema fiscale. In realtà, il Fisco italiano può continuare a considerarti residente se ritiene che il tuo “centro degli interessi vitali” sia ancora in Italia. Per questo è fondamentale dimostrare concretamente la propria residenza estera. Criteri per la residenza fiscale in Italia Secondo la legge italiana, sei considerato fiscalmente residente se, per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni): – Sei iscritto all'anagrafe della popolazione residente in …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2024, n. 5524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5524
Data del deposito : 1 marzo 2024

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