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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 135/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.1.2025, vertente tra
TRA
n. a Lanciano il 9.12.1964, CF , Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Guidoguerra Saraceni
ATTRICE
C/
n a Frisa il 7.3.1960, CF difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli
CONVENUTO
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
L'Avv. Saraceni per l'attrice conclude: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanciano, così provvedere: accertare l'entità dei beni di proprietà comune delle parti e disporre lo sciogli-mento della comunione avente ad oggetto i beni immobili descritti nell'atto di citazione e/o comunque risultanti in comproprietà tra le parti e gli altri beni comuni di ogni natura che saranno oggetto di accertamento;
ove controparte continui a contestare la comproprietà in capo all'attrice degli immobili acquistati in regime di comunione dei beni dai coniugi, accertarne e dichiararne l'acquisita comproprietà di
anche per intervenuta usucapione ultraventennale;
Parte_1 conseguentemente disporre l'assegnazione di detti beni della quota del 50% alla signora , salvo eventuali conguagli in denaro ai sensi degli art. Parte_1
784 c.p la signora è creditrice del Sig. Parte_1 CP_1 dell'importo relativo al mancato godimento dei beni in comunione dal mese di dicembre 2013 o dalla diversa data da cui risultino dovuti per legge, fino al soddisfo, pari ad ½ dell'indennità di occupazione / canone mensile di locazione degli immobili e d'uso dei mobili (compreso at-trezzature e macchinari) fino al momento dell'assegnazione o nella di-versa misura che risulterà dovuta per legge o di giustizia e che il giudice riterrà equa per il mancato godimento dei beni in comunione;
e per gli effetti condannare controparte: al pagamento delle indennità di occupazione degli immobili e d'uso dei mobili, maturata e maturanda, prudenzialmente quantificabile nell'importo di almeno Euro 1000,00 mensili di competenza della signora
in qualità di comproprietaria dei locali, attrezzature e macchinari Parte_1
convenuto in via esclusiva per l'attività artigianale di panificatore e vendita di generi alimentari, a far data dal dicembre 2013 o in subordine a far data dallo scioglimento del regime di comunione legale dei beni dei coniugi;
al pagamento della metà del valore di tutti i beni mobili e immobili in comproprietà e comunque di tutti i beni comuni qualora controparte in-tenda acquisire l'intera proprietà e l'attrice vi acconsenta, ed in man-canza disporne la vendita all'asta come per legge onde liquidare i beni e dividere il ricavato tra i due comproprietari;
al pagamento della quota di competenza dell'attrice del valore dell'impresa familiare, comprensiva di avviamento;
alla restituzione del corredo e dei beni mobili di proprietà esclusiva della signora o, nel caso in cui controparte abbia ceduto o ne abbia disposto Parte_1 diversa to o in parte, al pagamento del va-lore pari ad almeno Euro 10.000,00 o alla diversa somma che risulti di giustizia;
disporre in via provvisionale la corresponsione all'attrice di congrue somme a titolo di arretrati e di attuale indennità di occupazione e d'uso dei beni mobili, immobili e attrezzi rimasti nella esclusiva detenzione del e la cui mancata corresponsione corrisponderebbe CP_1 ad un indebito arricchim stesso ai danni dell'attrice; ordinarsi altresì alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; dichiarare inammissibili tutte le domande di controparte anche avanzate in via riconvenzionale;
dichiararne l'intervenuta prescrizione quinquennale e/o decennale;
rigettarle per totale infondatezza in fatto e diritto;
il tutto in accoglimento delle domande dell'attrice, oltre interessi e riva-lutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e con vittoria di spese ed onorari di causa e rigettata ogni contraria istanza e richiesta di controparte.” L'Avv. Piccirilli per il convenuto conclude: “Sia della Giustizia del Tribunale di Lanciano rigettare, anche per prescrizione ed eccezione riconvenzionale, tutte le domande formulate dall'attrice e in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarare il Sig. proprietario esclusivo dei seguenti beni immobili sito CP_1 in Frisa nel NCT : 1) partita 2982, foglio 7, particella 894 ( ex 513/b) are 0,33 redditi lire 941 e 445; 2) partita 2983, foglio 7, particella 897 ( ex 762/c) are 0,94, redditi lire 2679 e 1269; 3) partita 2982, foglio 7, particella 893 ( ex 513/a) are 14,17, redditi lire 40384 e 19130; 4) partita 2983, foglio 7, particella 896 (ex 762/b) are 1,80 redditi lire 5130 e 2430. Voglia il Tribunale di Lanciano condannare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la Sig.ra al pagamento in favore del Parte_1
Sig. della somma di € la diversa di Giustizia, oltre CP_1 interessi legali come per legge. Voglia il Tribunale di Lanciano condannare la Sig.ra
al pagamento in favore del Sig. delle, spese, Parte_1 CP_1
spese generali al 15% cap e iva”
RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta nell'interesse di con atto di citazione del Parte_1
1.2.2023 era finalizzata ad ottenere la divisione giudiziale dei beni immobili, delle somme di denaro e dei beni mobili comuni goduti nel corso della vita coniugale intrattenuta tra le parti fino alla data della loro separazione personale (sancita dalla sentenza del 17.2.2016 di questo Tribunale, ma venuta meno già dal 2014, a seguito dell'ordinanza presidenziale che li autorizzava a vivere separati, ed anzi sostanzialmente risalente, secondo la prospettazione della ricorrente, sin dal 2013); nell'atto di citazione, mentre vi era una specificazione dei beni immobili, altrettanto non avveniva per i beni mobili;
la questione (che induceva parte convenuta a sollevare una questione di nullità dell'atto di citazione) è da ritenersi peraltro superata alla luce delle seguenti considerazioni:
A seguito dell'eccezione formulata da parte resistente, circa l'incompetenza per materia di questo giudicante in favore del giudice del lavoro, in ragione della deduzione, nella domanda, di una richiesta di divisione anche dei proventi dell'attività svolta dalle parti nell'ambito dell'impresa familiare, la difesa di parte ricorrente, a seguito dell'ordinanza di questo ufficio del 20.10.2023 (che fissava una udienza apposita per la decisione della questione preliminare), formalizzava, con memoria dell'8.2.2024, la propria rinuncia alla domanda relativa alla scioglimento della comunione su tutti i beni relativi all'impresa familiare
In ogni caso, la questione è stata decisa con ordinanza del 20.2.2024, da confermarsi in questa sede anche alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, devono essere respinte, in quanto inammissibili (o comunque manifestamente infondate) le reciproche domande di usucapione formulate dalle parti: sul punto, è bene ricordare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2941 n. 1 c.c. (che sancisce la sospensione del corso della prescrizione tra i coniugi) e 1165 c.c. (che dispone l'applicazione delle norme sulla sospensione della prescrizione anche all'usucapione) non è configurabile l'usucapione di un bene comune ad opera di uno dei coniugi;
sotto questo profilo, pertanto, poiché il matrimonio tra le parti è venuto a cessare in occasione del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale del 23.5.2014 (che autorizzava i coniugi a vivere separati), ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. è palese ed incontrovertibile il mancato decorso del termine ai fini del maturarsi della invocata usucapione (posto che la domanda giudiziale è stata formulata il 2.2.2023); in base ai medesimi principi, deve ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione (oltretutto estremamente generica) formulata da parte resistente nella propria comparsa di costituzione.
In secondo luogo, in conseguenza della rinuncia di parte ricorrente alla domanda relativa alla divisione dei proventi e dei beni derivanti dalla comune attività svolta dalle parti nell'ambito dell'impresa familiare, gli accertamenti peritali dovranno essere limitati alla divisione di tutti i beni che non siano stati funzionali allo svolgimento della comune attività imprenditoriale o commerciale o che non siano strettamente derivati dal compimento di tale attività: peraltro, la mancata individuazione o specificazione di beni mobili che possano ricondursi inequivocabilmente a risorse o acquisti estranei alla comune attività imprenditoriale, induce a ritenere che la divisione possa riguardare esclusivamente i beni immobili ricadenti nella comunione, non soggetti ad usucapione in favore di alcuno dei partecipanti, e quindi da valutare ad opera di apposita CTU che ne formalizzi anche una eventuale progetto divisionale.
Quanto infine alla domanda di parte attrice di vedersi riconosciuta una indennità per l'occupazione degli immobili comuni ad opera del deve ritenersi, in CP_1 base al chiaro disposto dell'art. 191 comma 2 c.c., che, essendosi perfezionato lo scioglimento della comunione nel momento in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento presidenziale, tale indennità deve decorrere dal 23.5.2014 (data del provvedimento del Presidente di questo Tribunale).
Singolare è poi la circostanza relativa alle opposte richieste in relazione al compendio immobiliare del quale la ricorrente chiede la divisione: la difesa di invoca infatti la divisione degli immobili siti in Frisa, Via Parte_1
Adriatica, censiti al foglio 7, particella 4082 sub 1 (con diritto ai beni comuni sub 2 e 3), sub 4, sub 5; la difesa di chiede in via riconvenzionale la CP_1 dichiarazione di proprietà esclusiva di altri immobili siti in Frisa, censiti al foglio 7, particelle 894 (ex 513/b), 897 (ex 762/c), 893 (ex 513/a), 896 (ex 762/b), in quanto donati al dal padre;
è del tutto evidente come su tale richiesta non vi è CP_1 alcuna necessità di provvedere, in quanto detti beni non hanno formato oggetto della domanda di divisione ad opera della ricorrente;
sotto questo profilo, la generica indicazione contenuta nell'atto di citazione (fatte salve le risultanze di altri beni immobili non menzionati ed accertati in corso di causa) è del tutto inammissibile, ben potendo parte ricorrente eseguire una compiuta ricerca sui registri immobiliari al fine di individuare i beni in comproprietà con l'ex marito.
Su queste basi deve reiterarsi il rigetto delle richieste di prova di parte resistente (aventi ad oggetto dei beni immobili che non costituiscono oggetto del presente giudizio).
Si deve quindi limitare la consulenza tecnica ai soli beni immobili individuati nell'atto di citazione di , mentre deve essere rigettata la richiesta Parte_1 avanzata da parte ricorrente, tendente a svolgere accertamenti ad opera della Guardia di Finanza sulle possidenze mobiliari e sulle risorse patrimoniali del convenuto: sotto questo profilo, la rinuncia alla domanda di divisione dei proventi dell'impresa familiare rende inammissibile la richiesta di accertamento su quelle che, a tutta evidenza, non possono che costituire il provento di attività imprenditoriali del convenuto o derivanti dalla passata impresa familiare o, addirittura, rinvenienti da una sua attività successiva allo scioglimento di tale impresa (e costituenti pertanto proventi esclusivamente personali del . CP_1
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'oggetto del presente procedimento deve essere limitato alla divisione dei beni immobili analiticamente indicati nell'atto di citazione, rigettando ogni ulteriore richiesta delle parti aventi ad oggetto altri beni (mobili o immobili) intestati all'uno o all'altro dei contendenti.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 135/2023:
Rigetta le reciproche domande di usucapione
Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa di parte resistente
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di divisione dei beni mobili
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di accertamento della proprietà esclusiva di sui beni siti in Frisa, censiti al CP_1 foglio 7, particelle 893-894-897-896
Dispone procedersi alla divisione della comunione tra i coniugi limitatamente ai beni immobili siti in Frisa e censiti al foglio 7, particella 4082 sub 1-4-5 (con diritto sui beni comuni sub 2 e 3)
Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Lanciano, 24.1.2025 Il Giudice Massimo Canosa