TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9602/2024, pendente tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Parte_1 P.IVA_1 via Aniello Falcone n.46, presso lo studio dell'avv. Catello Saldamarco che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 4633/2024, pubblicata in data 17.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 6512/2021
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 4633/2024, resa dal Giudice di pace di Napoli Nord il 27.06.2022 e pubblicata il
17.06.2024 nel giudizio RG n. 6512/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, dalla verifica di un estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140019971852000, connessa al mancato pagamento del bollo auto.
NN ZI adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto. Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; b) la tardività dell'opposizione proposta, dimostrata l'avvenuta notifica della cartella esattoriale;
c) la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. data l'assenza di minacce di azioni esecutive o rivendicazioni della pretesa creditoria da parte dell' . Parte_1
Seppur ritualmente citate, le controparti non si sono costituite in giudizio sicchè ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza quivi riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9602/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4633/2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 6512/2021 e pubblicata in data 17.06.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n.
4633/2024, pubblicata in data 17.06.2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al
Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 16.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9602/2024, pendente tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Parte_1 P.IVA_1 via Aniello Falcone n.46, presso lo studio dell'avv. Catello Saldamarco che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 4633/2024, pubblicata in data 17.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 6512/2021
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 4633/2024, resa dal Giudice di pace di Napoli Nord il 27.06.2022 e pubblicata il
17.06.2024 nel giudizio RG n. 6512/2021.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, dalla verifica di un estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 02820140019971852000, connessa al mancato pagamento del bollo auto.
NN ZI adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto. Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato: a) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022; b) la tardività dell'opposizione proposta, dimostrata l'avvenuta notifica della cartella esattoriale;
c) la mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. data l'assenza di minacce di azioni esecutive o rivendicazioni della pretesa creditoria da parte dell' . Parte_1
Seppur ritualmente citate, le controparti non si sono costituite in giudizio sicchè ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza quivi riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9602/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4633/2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 6512/2021 e pubblicata in data 17.06.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n.
4633/2024, pubblicata in data 17.06.2024, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al
Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 16.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo