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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/12/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8167/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MAZZETTI Parte_1 C.F._1 BEATRICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Prato (PO), via Rimini 49, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA n. ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. NEGLIA FLORA dell'Avvocatura regionale, presso i cui uffici ha eletto domicilio a Firenze (FI), Piazza dell'Unità italiana 1, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità da custodia della fauna selvatica
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori di parte ricorrente e di parte convenuta con le note depositate ex art. 189 c.p.c. rispettivamente il 20/12/2024 e il 19/12/2024, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso ex art. 281 decies ss c.p.c. contro la al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivatigli in conseguenza dell'incidente verificatosi il 14.08.2021 alle ore 21.40 lungo la strada SP94, a circa metri 200 dall'intersezione con la statale SS2. In punto di fatto ha dedotto che: nelle suddette circostanze di luogo e di tempo egli stava conducendo, al di sotto del limite di velocità consentito, il proprio veicolo BMW E 1250 GS targato EX24238, trasportando a bordo dello stesso la sig.ra pagina 1 di 4 ; improvvisamente, tre cinghiali attraversavano la strada, collidendo con il Parte_2 proprio mezzo;
a causa di suddetta collisione, egli riportava “pneumotorace apicale destro, contusioni polmonari e fratture costali multiple sia a destra che a sinistra associato a frattura della scapola sinistra. Ematoma sottocutaneo della regione lombo sacrale. Ipotiroidismo subclinico. Aneurisma dell'arteria iliaca comune di destra”; sulla base della perizia medica di parte, la permanente menomazione della propria integrità psico-fisica è stata valutata nella misura del 15%, oltre ad avere egli subito un periodo di inabilità temporanea, con diritto al risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale, di oltre € 50.000,00; in conseguenza dell'incidente, il motociclo ha riportato danni materiali quantificati in € 14.161,43; la strada teatro del sinistro era scarsamente illuminata e priva di adeguata segnaletica. In diritto, ha qualificato la responsabilità della ai sensi degli artt. 2052 e 2043 c.c., come interpretati CP_1 dalla Corte di cassazione a partire dal 2020.
La si è costituita in giudizio contestando il fatto e il nesso causale. In particolare, ha CP_1 rilevato non emergere alcuna evidenza probatoria circa l'effettiva presenza di fauna selvatica e in ordine alla prudente condotta di guida tenuta dal ricorrente, anche in considerazione della natura della strada percorsa, che in ogni caso era dotata di segnaletica verticale e orizzontale.
Ha poi contestato l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., anche proponendo di effettuare una valutazione di conformità a Costituzione, eccependo comunque il proprio difetto di legittimazione passiva. Infine, ha contestato la fondatezza della domanda anche sulla base dell'art. 2043 c.c., concludendo per il rigetto del ricorso.
***
La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente dimostrato il fatto e il nesso causale tra questo e gli asseriti danni.
Incombendo, infatti, sul danneggiato – sia sussumendo la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c., sia riconducendola all'art. 2043 c.c. - l'onere di provare il fatto, l'evento ed il nesso causale tra l'uno e l'altro, nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare sia l'effettiva collisione tra il proprio motociclo e la fauna selvatica, sia la circostanza che il danno lamentato fosse conseguenza esclusiva e diretta di tale evento. Invece, dalla documentazione prodotta in atti non è emerso alcun riscontro oggettivo (es. accertamenti tecnici o rilievi fotografici) idoneo a comprovare la concreta presenza dell'animale (uno o più cinghiali, in particolare) sul luogo e al momento del sinistro, difettando l'identificazione dello stesso, il rinvenimento della relativa carcassa, ovvero l'accertamento di tracce biologiche ad esso riconducibili sul veicolo (quali macchie di sangue o peli), nonché l'asserito impatto con il motociclo e la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta ascrivibile ad pagina 2 di 4 animali selvatici. Invero, la dinamica dedotta dal ricorrente, incentrata sull'asserita inevitabile collisione del veicolo con i cinghiali che avrebbero improvvisamente invaso la carreggiata, non trova alcuna conferma nel verbale redatto dall'Arma dei Carabinieri, risultando al contrario attestata esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal medesimo, tanto in sede di pronto soccorso
– dove l'anamnesi riporta lo scontro tra la moto e un cinghiale (doc. 1) – quanto nella denuncia del sinistro (doc. 7, laddove lo stesso ricorrente ha scritto “urto con animale selvatico, la trasportata ha riportato lesioni”) e nelle successive allegazioni processuali. In ordine all'espressione riportata nel doc. 8 (rilascio copia atti di incidente stradale) “Natura dell'incidente: Veicolo in marcia contro animale”, si osserva che essa non è il frutto di accertamenti o rilievi condotti dalla stazione Carabinieri di Barberino Tavarnelle e che, pertanto, è priva di efficacia quanto alla prova del fatto.
Parte ricorrente ha altresì chiesto di provare il fatto e la dinamica dell'incidente tramite la testimonianza della sig.ra , che tuttavia, in quanto trasportata sul motociclo Parte_2 condotto dal ricorrente al momento del sinistro, è giuridicamente incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Difatti, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte in via ormai consolidata, “la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto” (tra le altre,
Cass., n. 19258/2015 e Cass., n. 16541/2012). E nel caso di specie è possibile affermare che la
Sig. , avendo riportato lesioni in conseguenza del sinistro – ciò che, nonostante la Pt_2 contraria deduzione fatta dal difensore a verbale dell'udienza del 27/11/2025 - emerge chiaramente ed incontestabilmente dalla documentazione allegata dalla stessa parte ricorrente
(doc. 7 sopra richiamato e doc. 8, laddove sono descritte le lesioni da questa subite, con indicazione del ricovero ospedaliero e dei giorni di prognosi), vanta un interesse giuridico “e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” (Cass., ord. n. 13501/2022 e ord. n. 19121/2019, secondo cui “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro”).
Sulla base delle considerazioni esposte, la domanda formulata con il ricorso deve essere rigettata e parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle pagina 3 di 4 spese processuali a favore della parte convenuta, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi
(considerati, nell'ambito dello scaglione di riferimento in base al valore della domanda formulata, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per l'istruttoria e la decisionale, tenuto conto della concreta attività difensiva espletata), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al c.p.a. di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata con il ricorso;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al c.p.a. di legge.
Firenze, 27 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8167/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MAZZETTI Parte_1 C.F._1 BEATRICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Prato (PO), via Rimini 49, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA n. ) in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. NEGLIA FLORA dell'Avvocatura regionale, presso i cui uffici ha eletto domicilio a Firenze (FI), Piazza dell'Unità italiana 1, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità da custodia della fauna selvatica
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori di parte ricorrente e di parte convenuta con le note depositate ex art. 189 c.p.c. rispettivamente il 20/12/2024 e il 19/12/2024, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso ex art. 281 decies ss c.p.c. contro la al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivatigli in conseguenza dell'incidente verificatosi il 14.08.2021 alle ore 21.40 lungo la strada SP94, a circa metri 200 dall'intersezione con la statale SS2. In punto di fatto ha dedotto che: nelle suddette circostanze di luogo e di tempo egli stava conducendo, al di sotto del limite di velocità consentito, il proprio veicolo BMW E 1250 GS targato EX24238, trasportando a bordo dello stesso la sig.ra pagina 1 di 4 ; improvvisamente, tre cinghiali attraversavano la strada, collidendo con il Parte_2 proprio mezzo;
a causa di suddetta collisione, egli riportava “pneumotorace apicale destro, contusioni polmonari e fratture costali multiple sia a destra che a sinistra associato a frattura della scapola sinistra. Ematoma sottocutaneo della regione lombo sacrale. Ipotiroidismo subclinico. Aneurisma dell'arteria iliaca comune di destra”; sulla base della perizia medica di parte, la permanente menomazione della propria integrità psico-fisica è stata valutata nella misura del 15%, oltre ad avere egli subito un periodo di inabilità temporanea, con diritto al risarcimento, a titolo di danno non patrimoniale, di oltre € 50.000,00; in conseguenza dell'incidente, il motociclo ha riportato danni materiali quantificati in € 14.161,43; la strada teatro del sinistro era scarsamente illuminata e priva di adeguata segnaletica. In diritto, ha qualificato la responsabilità della ai sensi degli artt. 2052 e 2043 c.c., come interpretati CP_1 dalla Corte di cassazione a partire dal 2020.
La si è costituita in giudizio contestando il fatto e il nesso causale. In particolare, ha CP_1 rilevato non emergere alcuna evidenza probatoria circa l'effettiva presenza di fauna selvatica e in ordine alla prudente condotta di guida tenuta dal ricorrente, anche in considerazione della natura della strada percorsa, che in ogni caso era dotata di segnaletica verticale e orizzontale.
Ha poi contestato l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., anche proponendo di effettuare una valutazione di conformità a Costituzione, eccependo comunque il proprio difetto di legittimazione passiva. Infine, ha contestato la fondatezza della domanda anche sulla base dell'art. 2043 c.c., concludendo per il rigetto del ricorso.
***
La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente dimostrato il fatto e il nesso causale tra questo e gli asseriti danni.
Incombendo, infatti, sul danneggiato – sia sussumendo la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c., sia riconducendola all'art. 2043 c.c. - l'onere di provare il fatto, l'evento ed il nesso causale tra l'uno e l'altro, nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare sia l'effettiva collisione tra il proprio motociclo e la fauna selvatica, sia la circostanza che il danno lamentato fosse conseguenza esclusiva e diretta di tale evento. Invece, dalla documentazione prodotta in atti non è emerso alcun riscontro oggettivo (es. accertamenti tecnici o rilievi fotografici) idoneo a comprovare la concreta presenza dell'animale (uno o più cinghiali, in particolare) sul luogo e al momento del sinistro, difettando l'identificazione dello stesso, il rinvenimento della relativa carcassa, ovvero l'accertamento di tracce biologiche ad esso riconducibili sul veicolo (quali macchie di sangue o peli), nonché l'asserito impatto con il motociclo e la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la condotta ascrivibile ad pagina 2 di 4 animali selvatici. Invero, la dinamica dedotta dal ricorrente, incentrata sull'asserita inevitabile collisione del veicolo con i cinghiali che avrebbero improvvisamente invaso la carreggiata, non trova alcuna conferma nel verbale redatto dall'Arma dei Carabinieri, risultando al contrario attestata esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal medesimo, tanto in sede di pronto soccorso
– dove l'anamnesi riporta lo scontro tra la moto e un cinghiale (doc. 1) – quanto nella denuncia del sinistro (doc. 7, laddove lo stesso ricorrente ha scritto “urto con animale selvatico, la trasportata ha riportato lesioni”) e nelle successive allegazioni processuali. In ordine all'espressione riportata nel doc. 8 (rilascio copia atti di incidente stradale) “Natura dell'incidente: Veicolo in marcia contro animale”, si osserva che essa non è il frutto di accertamenti o rilievi condotti dalla stazione Carabinieri di Barberino Tavarnelle e che, pertanto, è priva di efficacia quanto alla prova del fatto.
Parte ricorrente ha altresì chiesto di provare il fatto e la dinamica dell'incidente tramite la testimonianza della sig.ra , che tuttavia, in quanto trasportata sul motociclo Parte_2 condotto dal ricorrente al momento del sinistro, è giuridicamente incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Difatti, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte in via ormai consolidata, “la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto” (tra le altre,
Cass., n. 19258/2015 e Cass., n. 16541/2012). E nel caso di specie è possibile affermare che la
Sig. , avendo riportato lesioni in conseguenza del sinistro – ciò che, nonostante la Pt_2 contraria deduzione fatta dal difensore a verbale dell'udienza del 27/11/2025 - emerge chiaramente ed incontestabilmente dalla documentazione allegata dalla stessa parte ricorrente
(doc. 7 sopra richiamato e doc. 8, laddove sono descritte le lesioni da questa subite, con indicazione del ricovero ospedaliero e dei giorni di prognosi), vanta un interesse giuridico “e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” (Cass., ord. n. 13501/2022 e ord. n. 19121/2019, secondo cui “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro”).
Sulla base delle considerazioni esposte, la domanda formulata con il ricorso deve essere rigettata e parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle pagina 3 di 4 spese processuali a favore della parte convenuta, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi
(considerati, nell'ambito dello scaglione di riferimento in base al valore della domanda formulata, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per l'istruttoria e la decisionale, tenuto conto della concreta attività difensiva espletata), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al c.p.a. di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata con il ricorso;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al c.p.a. di legge.
Firenze, 27 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
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