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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c.
TRA
, in persona del suo Presidente e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Francesco LONGO
ATTRICE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Daniela IURI e Beatrice CROPPO
CONVENUTA
OGGETTO: azione di accertamento.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c. i procuratori delle parti così concludevano:
Per l'attrice:
“preliminarmente: concedersi i termini per il deposito di scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
(applicabile ratione temporis); nel merito: accertarsi il diritto di di mantenere il contributo Parte_1 concesso con decreto 2465/SPS del 19 novembre 2020, accertandosi l'assenza di inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presentazione della domanda di contributo e, soprattutto, dalla concessione dell'incentivazione, stabilite dal D.P.REG. 30 agosto 2017, n. 198/Pres., o altra disposizione di legge o regolamentare, nonché l'ammissibilità di tutte le spese rendicontate, con
1 conseguente inconsistenza e illegittimità delle ragioni addotte nel decreto di revoca n.
4947/GRFVG del 27 giugno 2022, e, previa sua disapplicazione e di eventuali atti conseguenti, condannarsi la a corrispondere all'attrice la somma di Controparte_1
euro 18.509,00 pari al contributo concesso con decreto 2465/SPS del 19 novembre 2020, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la convenuta:
“- In via preliminare e di rito dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire per le ragioni difensive esposte negli scritti difensivi;
- In via principale nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate per le considerazioni difensive tutte esposte negli scritti difensivi;
- condannare la parte attrice a rifondere le spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con atto di citazione depositato in data 30 settembre 2022 Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto di mantenere il
[...]
contributo concesso dalla con decreto 2465/SPS del 19 novembre 2020, accertandosi CP_1
l'assenza di inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presentazione della domanda di contributo e dalla concessione dell'incentivazione, stabilite dal D.P.REG. 30 agosto 2017, n.
198/Pres., o altra disposizione di legge o regolamentare, nonché l'ammissibilità di tutte le spese rendicontate, con conseguente inconsistenza e illegittimità delle ragioni addotte nel decreto di revoca n. 4947/GRFVG del 27 giugno 2022, con conseguente condanna della a CP_1
corrispondere all'attrice la somma di euro 18.509,00 pari al contributo concesso con decreto
2465/SPS del 19 novembre 2020.
Parte attrice ha rappresentato come in data 31 marzo 2020 avesse inoltrato all'Amministrazione
Regionale le seguenti domande di contributo: a) per “acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature” ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.REG. 30 agosto 2017, n. 198/Pres., con spesa preventivata di euro 44.394,53, fascicolo GGP n. 66175; b) per “acquisto di beni immateriali” ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del D.P.REG. 30 agosto 2017, n. 198/Pres., con spesa preventivata di euro 5.700,00, fascicolo GGP n. 66177; c) per “ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali”, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.P.REG. 30 agosto 2017, n. 198/Pres., con spesa preventivata di euro 14.050,00, fascicolo
2 GGP n. 66174. Seguiva il 29 maggio 2020 la modifica della domanda di cui alla precedente lettera a) con presentazione di un progetto prevedente un investimento maggiore che comportava l'attribuzione del nuovo riferimento GGP n. 7323, di talché l'attrice comunicava la rinuncia alla domanda GGP n. 66175, per la sua avvenuta sostituzione con quella registrata al GGP n. 73231.
A causa di un errore esclusivamente imputabile a quest'ultima, con riferimento alla Parte_1 domanda di incentivazione relativa all'“acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature”, trasmetteva la rendicontazione dell'investimento sostenuto caricandola mediante il sistema FEG con l'indicazione del GGP 66175, anziché di quello successivamente attribuito 73231. Per tale ragione la provvedeva alla revoca della concessione degli incentivi, sicché l'attrice adiva il CP_1
Tribunale di Trieste;
veniva così instaurato il procedimento rubricato al n. R.G. 2893/21, nel corso del quale il giudicante invitava le parti ad addivenire ad una soluzione conciliativa.
La accoglieva la proposta del Giudice e dunque procedeva all'esame della CP_1
documentazione prodotta, seppure nel registro errato;
tuttavia, riteneva comunque di non annullare l'impugnato provvedimento di revoca, riscontrando ulteriori irregolarità rientranti nella previsione dell'art. 43 co. e lett. c) del Regolamento Regionale secondo cui “l'incentivo concesso è altresì revocato d'ufficio qualora: (…) c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo”, decisione che veniva comunicata a con nota prot. 30003/P dd. 10 giugno 2022. Parte_1
Tale preavviso di revoca ex art. 10 bis L. 241/90 informava che le spese non ammesse si riferivano all'acquisto di due vetture, Fiat doblò e Fiat Panda Van, ed“[…] 2) alle due quote dei finanziamenti della FCA AN Spa per la parte degli stessi non ancora rimborsati da codesta Cooperativa in quanto le vigenti disposizioni regolamentari prevedono la riconoscibilità dei soli costi d'acquisto dei beni ammessi a contributo ed effettivamente sostenuti entro il termine di rendicontazione.
Rispetto al costo dei due autoveicoli rendicontati, pertanto, si sono potute ammettere le sole spese inerenti l'anticipo pagato (pari a euro 3.000,00) e le rate del finanziamento rimborsate entro detto termine (pari a complessivi euro 2.172,00 circa)”.
Parte attrice ha quindi contestato la legittimità del predetto provvedimento di revoca, che si fonderebbe sul presupposto per cui il corrispettivo per l'acquisto dei due mezzi, depurato dell'anticipo bonificato direttamente dall'odierna attrice, non sarebbe ammissibile nella rendicontazione poiché:
“l'esborso sostenuto deve essere imputabile a e, nel caso in argomento, come già Parte_1 indicato, lo è solo in parte: nella misura di euro 3.000,00 in relazione all'acconto direttamente versato al concessionario e nella misura delle rate di rimborso del prestito eseguito da CP_2
nei confronti di FCA Bank S.p.a., così come depurate dagli interessi legali nonché di Parte_1
3 ogni altra spesa, onere o servizio accessorio riconducibile all'operazione di finanziamento per
l'acquisto dei due autoveicoli”.
Il fraintendimento sarebbe sorto per il fatto che aveva contratto il predetto Parte_1 finanziamento, o meglio, un “mutuo di scopo” presso FCA AN con il vincolo di impiegare il denaro ottenuto in prestito al fine dell'acquisto dei mezzi in questione;
tuttavia, come espressamente previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento stesso, era stata FCA
AN ad effettuare materialmente il pagamento di entrambe le fatture per cui è causa (n. 1433/B del 27.11.2020 e 1434/B del 27.11.2020) risultando così quale soggetto pagatore e, conseguentemente, facendo apparire il denaro richiesto a titolo di incentivo come non dovuto.
Ad ulteriore conforto della legittimità dell'operato di si porrebbe la circostanza per Parte_1
cui risulta provata la perfetta coincidenza di modello, numero di telaio/targa e prezzo dei dati riportati nelle fatture emesse da e nei contratti di finanziamento di FCA AN S.p.a., CP_2
rendendo inconfutabile che i veicoli fossero stati acquistati proprio grazie alle somme erogate da
FCA AN. Inoltre, sulla carta di circolazione dei veicoli oggetto di discussione è indicata come proprietaria e, dalla documentazione dimessa in atti, Parte_1
emergerebbe chiaramente che ha incassato euro 31.230,00 relativi alle fatture 1433/B e CP_2
1434/B dalla cliente L'unico aspetto rilevante, insomma, sarebbe il fatto che Parte_1 entrambe le fatture oggetto causa siano state pagate, come provato dall'attrice, a prescindere e a Parte nulla rilevando che, materialmente, fosse stata la banca finanziatrice (nei confronti della quale
è chiaramente tenuta alla restituzione) ad operare in tal senso;
anche qualora la beneficiaria FVG dovesse risultare inadempiente, FCA non potrebbe comunque rivalersi sui beni acquistati, non versandosi nell'ipotesi contrattuale della vendita a rate, ma sarebbe tenuta unicamente alla restituzione dell'importo preso a mutuo, come previsto dall'art. 10 della Condizioni Generali di
Contratto.
Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed instando per il rigetto CP_1
della domanda perché infondata. Preliminarmente, la convenuta ha ripercorso la procedura per l'ottenimento dell'erogazione degli incentivi ai sensi degli artt. 39 commi 6 e 7 e 43 del D.P.Reg. n.
198/2017, ribadendo come l'attrice non abbia dato prova di aver effettuato i pagamenti ma, anzi, abbia dimostrato proprio l'esatto contrario, ovvero che il denaro per l'acquisto dei veicoli era stato versato dal soggetto terzo FCA AN per una somma percentuale superiore al 60%, in contrasto con quanto previsto dal citato D.P.Reg.
Non gioverebbe peraltro alla tesi attorea la qualificazione che costei fa del contratto di finanziamento “è ben vero che il finanziamento era finalizzato all'acquisizione dei veicoli” come
“mutuo di scopo”, tipologia contrattuale secondo cui l'erogazione dell'importo finanziato viene
4 effettuata direttamente a favore dell'esercente che vende il bene, con obbligo per il cliente di attenersi allo scopo concordato con l'istituto finanziatore;
al contrario si tratterebbe di un'ammissione, nemmeno troppo implicita, proprio del fatto che il denaro prestato dalla Banca non
è mai stato nella disponibilità materiale di e dunque non potrebbe essere stata, come Parte_1
non è stata per sua stessa ammissione, ad effettuare il pagamento delle fatture Parte_1 relative all'acquisto dei due automezzi. Inoltre, non risponderebbe al vero che i beni acquistati con il denaro preso in prestito sarebbero al riparo da un'eventuale rivalsa da parte di FCA sui beni oggetto di prestito, come anche risulterebbe dalla lettura degli artt. 2, 6 e 9 delle Condizioni
Generali. Ad ogni modo, non sarebbe sufficiente dare prova di avere conseguito la proprietà dei mezzi, essendo necessario anche dimostrare di averli pagati con le proprie risorse.
La causa, in prima battuta ritenuta documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Nel merito
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento, per le ragioni di cui di seguito si dirà.
Sgombrando il campo da questioni secondarie, quale quella relativa alla tipologia contrattuale di finanziamento di cui si è avvalsa, è necessario individuare il punto nodale della Parte_1 questione, ovverossia la contestata violazione, da parte dell'attrice, delle regole procedurali per l'ottenimento dell'incentivo pubblico. Come spiegato dalla REGIONE, tra i motivi di revoca dei concedendi incentivi ex art. 39, commi 6 e 7, del D.P.Reg. n. 198/2017 vi sono:
“Il beneficiario ai fini di cui al comma 2, lettera d), prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;
b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;
c) dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
7. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.” e l'art. 43 comma 3 lett c): “il provvedimento di
5 concessione dell'incentivo è altresì revocato d'ufficio qualora: (…) c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo.”
È evidente dunque come la coincidenza, tanto formale quanto sostanziale, tra soggetto percettore dell'incentivo e soggetto pagatore di almeno il 60% dell'intero importo ammesso a contributo, sia requisito indispensabile ai fini dell'erogazione.
La difesa attorea, tuttavia, risulta interamente costruita proprio sulla dimostrazione del contrario, ovverosia della veridicità del fatto che, il finanziamento acceso presso FCA AN, fosse destinato all'acquisto dei due veicoli Fiat Panda Van tg. GB713MF e Fiat LÒ tg. GB712MF, e che questi siano effettivamente stati pagati da FCA AN in qualità di soggetto autorizzato dal Cliente “ad erogare direttamente al fornitore del bene (E.d.V.) e ai fornitori di servizi, la somma finanziata
(…)” come da “art. 2 – Mandato dal Cliente e Servizi” della Condizioni generali di Contratto” in misura superiore al 60%.
Come più sopra si diceva, l'indagine relativa all'inquadramento concreto della tipologia contrattuale
(e relativa disciplina) del finanziamento stipulato rappresenta questione superflua ai fini della decisione;
ciò che rileva, infatti, è la situazione di irregolarità dovuta alla mancata coincidenza tra percettore degli incentivi e pagatore delle fatture n. 1433/B del 27.11.2020 e 1434/B del
27.11.2020, siccome saldate dal soggetto terzo FCA AN, in spregio a quanto richiesto dal richiamato D.P.Reg. n. 198/2017, in misura nettamente superiore al 60% del totale.
Come precisato dalla REGIONE infatti, il prefato Regolamento, lungi dall'avere intento meramente punitivo, corrisponde alla ratio posta alla base dello strumento dell'incentivo pubblico;
per maturare il diritto alla percezione, è indispensabile dare la prova di aver sostenuto l'esborso per il quale viene richiesto l'incentivo, rischiando di incorrere, in caso contrario, in un arricchimento ingiustificato.
Alla luce della documentazione dimessa dalla stessa attrice, invece, risulta dimostrato inconfutabilmente che ha concorso al pagamento, direttamente a per Parte_1 CP_2
l'acquisto delle vetture Fiati LÒ e Fiat Panda Van, soltanto in misura pari ad euro 3.000,00 (cfr. doc. 9 parte attrice). E ciò basta a confermare la legittimità della revoca dell'incentivo da parte della
CP_1
Per mera completezza espositiva, tuttavia, e senza voler mettere in dubbio la buona fede dell'attrice,
v'è anche da considerare come non sarebbe possibile in ogni caso per la avere la CP_1
certezza che i soldi presi a prestito da per tramite del finanziamento con FCA siano Parte_1
stati, o saranno in futuro, effettivamente restituiti all'Istituto di credito, rischiando così di vanificare e viziare lo scopo stesso dell'incentivo. L'unico elemento di prova fornito dall'attrice, infatti, sono i due pagamenti emessi da in favore di FCA AN entrambi dd. 21.12.2020 per gli Parte_1
6 importi di euro 400,00 e 324,00, certamente non sufficienti a comprovare l'estinzione del debito nei confronti di FCA AN.
Per tali ragioni, dunque, la domanda attorea deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta nel corso del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunziando tra le parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore Parte_1
della convenuta, spese che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso a Trieste il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
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