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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 1744/2022 promossa da:
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, RT P.IVA_1 dall'avv. Domenico Preziosa, presso il cui studio in Bisceglie alla via Monte Sabotino
n. 6 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Di Luzio, presso il cui studio in Bisceglie alla via
XXIX maggio n. 40 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Con atto di citazione, notificato il 30 marzo 2022, n persona del RT
suo legale rappresentante pro tempore , conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
premettendo che:
[...]
- era comproprietario, per la quota di 1/12, dei subalterni 7, 14, 15, Controparte_1
nonché comproprietario del subalterno 17, in quanto bene comune agli altri subalterni, della particella 420, foglio 10, relativi al suolo edificabile sito in Bisceglie alla Via
Sant'Andrea, mentre i residui subalterni erano di altri proprietari in comunione indivisa;
- con scrittura privata del 18 marzo 2022, si era impegnato a far Controparte_1
acquistare alla società attrice le quote di sua proprietà e le residue quote degli altri comproprietari su tutti i subalterni della particella 420;
- il prezzo della vendita era stato concordemente determinato in complessivi €
335.000,00, di cui € 35.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da corrispondere alla sottoscrizione del contratto preliminare, ed € 300.000,00, pari al saldo del prezzo pattuito, da versarsi entro il 31 dicembre 2022;
- a seguito della sottoscrizione della scrittura privata, si era Controparte_1
rifiutato di ricevere la caparra pattuita e di dare esecuzione alle obbligazioni contrattualmente assunte;
- la scrittura privata sottoscritta dalle parti, contenendo tutti gli elementi essenziali dell'accordo, doveva considerarsi un vero e proprio contratto preliminare di compravendita.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato l'inadempimento di CP_1
rispetto agli obblighi nascenti dal detto contratto preliminare e, per l'effetto,
[...]
che fosse pronunciata una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., per il trasferimento, in suo favore, delle quote di proprietà dei cennati immobili, con i proporzionali diritti di condominio sulle parti comuni dell'edificio, corrispondendo al convenuto, soltanto al momento della eventuale stipula del contratto definitivo di compravendita o al pagina 2 di 13 passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, il prezzo di € 8.891,66 e subordinando tale pagamento alla cancellazione, a cura e spese di delle formalità Controparte_1
pregiudizievoli ivi presenti. In via subordinata, chiedeva la condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento danni, con
[...]
vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2 novembre 2022, si costituiva in giudizio il quale eccepiva: Controparte_1
- l'inefficacia della scrittura privata del 18 marzo 2022, la quale, avendo ad oggetto l'intero lotto edilizio (“Fg. 1 P.lla 420 per intero”), necessitava dell'accettazione di tutti i comproprietari che, nella specie, non si era mai verificata;
- l'apposizione di una condizione sospensiva o di un termine di efficacia nella dicitura contrattuale “la restante parte corrispettiva sarà versata ad approvazione del progetto che avverrà entro fine anno”, tale da impedire l'esperimento dell'azione ex art. 2932
c.c.;
- l'insussistenza, nella cennata proposta di acquisto, dell'obbligo di procurare la vendita delle altre quote di proprietà;
- l'errata qualificazione giuridica della scrittura privata come contratto preliminare di compravendita, per difetto di alcuni elementi essenziali, come l'indicazione dei dati anagrafici del convenuto e degli altri comproprietari, la data e i termini di efficacia del contratto;
- il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, indispensabile per l'avvio dell'esecuzione in forma specifica;
- l'esistenza, tra tutti i comproprietari dell'intero comparto edilizio di cui è causa, di un contratto preliminare stipulato, in data 20 marzo 2022, con altro soggetto giuridico, la
Parte_3
Pa Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle avverse domande e la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite. RT
pagina 3 di 13 Nelle more del giudizio, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. volto Controparte_1
all'accoglimento della domanda di cancellazione della trascrizione della domanda considerata illegittima.
Tale ricorso veniva accolto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
27 dicembre 2022, deduceva che: RT
- il convenuto aveva intavolato trattative parallele con la società attrice e altra società per la vendita delle quote di cui era comproprietario, stipulando, a breve distanza di tempo, due contratti preliminari con lo stesso petitum, in spregio ai principi della buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c.;
- nella specie, doveva ritenersi ammissibile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., posto che la promessa di vendita di un bene in comproprietà stipulata soltanto da alcuni comproprietari dava luogo ad una pluralità di contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto le singole quote, sicché l'obbligo di concludere il contratto definitivo doveva essere assunto da ciascun comproprietario in relazione alla parte di bene in comproprietà, senza dover essere considerato un obbligo unitario;
- la clausola contrattuale secondo la quale il saldo del prezzo pattuito avrebbe dovuto essere corrisposto “ad approvazione del progetto che avverrà entro fine anno” costituiva un termine di adempimento e non una condizione sospensiva che, in ogni caso, poteva ritenersi avverata per fatto imputabile al convenuto.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza dell'undici luglio
2023, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte convenuta.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 marzo
2025, la cui trattazione veniva disposta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 13 Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è infondata e non merita, pertanto, RT
accoglimento.
Nel caso di specie, la società attrice ha chiesto la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisca in suo favore le quote di proprietà del convenuto- promittente venditore sull'intero lotto edilizio ed edificabile sito in Controparte_1
Bisceglie alla Via Sant'Andrea, censito in catasto al foglio 10, particella 420, in virtù della scrittura privata del 18 marzo 2022.
Orbene, il contratto preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno solo dei comproprietari “pro indiviso” configura la fattispecie del contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui, in forza del quale il promittente venditore si impegna, oltre che alla stipula per la quota di sua competenza, a procurarsi la proprietà del bene o della quota di bene altrui o il consenso degli altri comproprietari alla vendita, entro la data fissata per la stipula del contratto definitivo.
Si tratta, pertanto, di un contratto perfettamente valido ed efficace nei rapporti obbligatori tra le parti (v. Cass. n. 16362/2007), ma insuscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in quanto la sentenza costitutiva di cui al menzionato articolo, non potrebbe produrre i medesimi effetti del contratto definitivo che non è stato concluso anche con riferimento a beni parzialmente altrui, rimanendo, pertanto, assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente venditore (v. Corte Cass., Sez. II, n.
26367/2010, nonché Cass. n. 21938/2018 la quale ha affermato che, in tema di preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno solo dei comproprietari
“pro indiviso”, si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo pagina 5 di 13 stipulante, posto che, per un verso, non è consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, vale a dire la compravendita dell'intero immobile e non delle sole quote del comproprietario promittente, per altro verso, la previsione di tale norma è nel senso che l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa soltanto “qualora sia possibile”).
Segnatamente, deve tenersi in considerazione il fatto che, un bene compromesso in vendita, appartenente pro quota a più comproprietari, può legittimamente essere considerato come un unicum inscindibile, e non come la somma delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari, di guisa che questi ultimi costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale.
Da ciò deriva che, in mancanza della manifestazione di volontà di uno dei comproprietari, si determina una situazione che impedisce sia la prestazione del consenso negoziale della parte complessa, sia la possibilità che la prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., restando, così, escluso che il promissario acquirente possa ottenere la sentenza con natura sostitutiva, ai sensi di tale norma, nei confronti di quel comproprietario promittente di cui esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale (v. Cass., Sez. II, n. 4227/2007).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ricorre l'impossibilità giuridica di attuare il rimedio giudiziale del trasferimento coattivo di cui all'art. 2932 c.c. proposto dalla parte attrice, posto che 1) la proposta di acquisto sottoscritta dalle parti il 18 marzo
2022 non può qualificarsi come contratto preliminare di compravendita suscettibile di esecuzione in forma specifica, atteso che in detta promessa, sebbene siano state individuate le parti, il bene da trasferirsi e il prezzo, è inequivocabile l'intenzione delle parti di rinviare la formalizzazione dell'accordo preliminare in un secondo momento, tanto che le stesse hanno concordemente stabilito che il versamento della caparra pagina 6 di 13 confirmatoria sarebbe avvenuto al momento della stipula del contratto preliminare (v. clausola n. 2 della proposta di acquisto allegata all'atto introduttivo), ragion per cui la detta proposta, avendo un contenuto essenzialmente preparatorio del preliminare, può essere tutt'al più qualificata come preliminare di preliminare, non assistito dalla tutela ex art. 2932 c.c., non potendosi trasferire coattivamente il diritto di proprietà in capo al proponente (cfr. Cass. n. 3431/2023 “il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato […]”); 2) il bene di cui è causa è stato considerato dalle parti contraenti nella sua interezza, costituendo, quindi, un unicum inscindibile
(analogamente alla conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione nel caso di trasferimento in maniera unitaria ed indivisibile di un bene immobile appartenente in comunione a più soggetti;
cfr. da ultimo Cass. n. 5125/2019), in previsione della prestazione del consenso anche da parte degli altri comproprietari, mai verificatosi nel caso di specie (v. proposta di acquisto allegata all'atto di citazione: “suolo edificabile e fg. 1 p.lla 420 per intero”) (cfr. sul punto, Cass. n. 822/1983: “se il contratto preliminare è stato concluso da uno dei comproprietari pro quota del bene con un terzo non in funzione dell'alienazione della sola frazione di immobile di cui il venditore è titolare, ma in vista del trasferimento dell'intero bene, ove gli altri comproprietari non siano pervenuti alla conclusione del preliminare relativo alla parte residua della cosa, il giudice non può emettere una sentenza che tenga luogo del definitivo, secondo il disposto dell'art. 2932 c.c., per la sola quota appartenente a colui che ha concluso il preliminare); 3) la detta proposta di acquisto non contiene alcuna dichiarazione sugli estremi della regolarità edilizia e urbanistica del bene pagina 7 di 13 promesso in vendita, dati imprescindibili per giustificare un vincolo al trasferimento, né la parte attrice ha assolto alla detta prova, allegando la circostanza della sussistenza di tale regolarità nell'atto di costituzione in giudizio con la produzione di un atto notorio (cfr. Cass., n. 21721/2019: “è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio”; Cass., n.
1505/2018 “non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale”; e, con riguardo alla regolarità urbanistica, Cass. n. 23388/2019: “alla luce dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio, della natura reale dei permessi edilizi (costituenti atti da trasferire con gli immobili ai quali accedono), della rigidità della norma imperativa dell'art. 40, comma 2, l. 47/1985 (che, comminando tout court la sanzione civile della nullità assoluta dei contratti traslativi di diritti reali inerenti edifici interamente o solo in parte abusivi, comprova
l'impossibilità giuridica di trasferire gli immobili in tutto o in parte sprovvisti di permessi edilizi), la questione relativa alla regolarità urbanistica dell'immobile promesso in vendita e di cui si chiede l'esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. è rilevabile d'ufficio”).
È evidente, pertanto, che, nella specie, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attrice volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza di trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c., posto che tale sentenza non può costituire un pagina 8 di 13 rapporto giuridico diverso da quello previsto e voluto dalle parti con il contratto preliminare, vale a dire la compravendita dell'intero immobile e non delle sole quote del comproprietario promittente venditore.
Non merita, altresì, accoglimento la domanda di condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del regolamento negoziale, posto che la società attrice si è limitata a quantificare i detti danni nella misura di € 50.000,00, non allegando, tuttavia, alcun indice ulteriore da cui desumere l'entità sia del danno emergente che del lucro cessante.
Il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. comporta, pertanto, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c., l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla società attrice presso la Direzione Provinciale di Bari – Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Trani immobiliari di
Trani al n. 7703 reg. gen. e 6054 reg. part. in data 1° aprile 2022, sui beni di proprietà di siti in Bisceglie alla Via Sant'Andrea e, precisamente: Controparte_1
- immobile n. 1 – Fabbricato sito al foglio 10 p.lla 420 sub 7;
- immobile n. 1 – Fabbricato sito al foglio 10 p.lla 420 sub 14;
- immobile n. 1 – Fabbricato sito al foglio 10 p.lla 420 sub 15.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico de in RT
persona del suo legale rappresentante pro tempore , e liquidate in favore Parte_2 di in € 16.230,00 per spese borsuali (applicate le tariffe medie ex Controparte_1
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della media complessità delle questioni controverse, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 con riguardo alle prime tre fasi del giudizio
-studio, introduttiva e istruttori- e applicate le tariffe massime con riguardo alla fase decisionale in ragione del rifiuto della proposta conciliativa), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
pagina 9 di 13 In ragione dell'accoglimento dell'istanza cautelare proposta da nei Controparte_1
confronti de e del successivo accoglimento del reclamo proposto dalla RT
società attrice avverso l'ordinanza cautelare, le spese per entrambe le fasi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Merita, di contro, accoglimento la domanda di condanna di ai sensi RT dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta.
L'applicazione della norma in esame è circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità ha disposto che “la condanna ex art. 96 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame
pagina 10 di 13 ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Civ.
Sez. Unite n. 22405 del 13/09/2018).
Ebbene, sussistono nel caso di specie i presupposti per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della parte vittoriosa costituitasi in giudizio, di una somma equitativamente determinata, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 96 c.p.c.
Infatti, è apparso in modo evidente che 1) per la completa inconsistenza delle argomentazioni difensive della parte attrice, infondate e prive di qualsivoglia pregio;
2) per l'aver quest'ultima agito in giudizio senza la normale prudenza, associando alla proposizione della domanda giudiziale, oggettivamente infondata, altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee ad essere fonte di un pregiudizio patrimoniale
(rectius trascrizione della domanda); 3) per la totale assenza di elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate, nonché 4) per il complessivo contegno processuale di proseguire il giudizio, nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione,
l'unico scopo perseguito da con la sua dilatoria e pretestuosa difesa, è RT
stato quello di dilatare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale in relazione al quale appariva probabile essere a sé sfavorevole.
L'integrale infondatezza e l'evidente pretestuosità dei motivi posti a fondamento della domanda, in carenza di qualsivoglia allegazione, costituiscono, quindi, giusti motivi per condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT
, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi Parte_2 dell'art. 96 c.p.c., in una misura pari a 1/3 delle spese legali così come testé quantificate (dunque, € 5.410,00) oltre al solo rimborso forfettario.
Del pari fondata è la domanda proposta da avente ad oggetto la Controparte_1 pronuncia di una misura coercitiva indiretta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione pagina 11 di 13 dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale o nella minore o maggiore misura stabilita di giustizia.
Segnatamente, in tema di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare,
l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla legge n. 69/2009, consente al giudice di fissare, col provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento medesimo.
Orbene, tenuto conto del valore della controversia e della consistente entità del danno che potrebbe subire il a seguito della ritardata cancellazione, il Tribunale CP_1
ritiene equo fissare l'importo di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1744/2022 introdotto da in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT
, nei confronti di con atto di citazione, notificato il 30 Parte_2 Controparte_1
marzo 2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da RT
2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso la Direzione Provinciale di Bari – Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Trani immobiliari di Trani al n. 7703 reg. gen. e 6054 reg. part. in data 1° aprile 2022, sui beni di proprietà di siti in Bisceglie Controparte_1 alla Via Sant'Andrea e, precisamente: - immobile n. 1 – Fabbricato sito al foglio 10
p.lla 420 sub 7; - immobile n. 1 – Fabbricato sito al foglio 10 p.lla 420 sub 14; - immobile n. 1 – Fabbricato sito al foglio 10 p.lla 420 sub 15, da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
pagina 12 di 13 3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT
, al pagamento delle spese di lite, in favore di che si Parte_2 Controparte_1 liquidano in € 16.230,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
4) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT
, al pagamento, in favore di di una somma Parte_2 Controparte_1 equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di € 5.410,00, oltre al solo rimborso forfettario al 15%;
5) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT
, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere a Parte_2 Controparte_1
l'importo di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto, a decorrere dalla scadenza del termine fissato nel punto 2) per l'adempimento.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Trani, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 13 di 13