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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 823/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in RO Capo SP (CS) alla Via Matteotti n. Parte_1
40, nello studio dell'Avv. Giuseppe Pio Antonio Durso, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro Luigi D'Auria del Foro di Taranto, in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Trebisacce (CS) alla Via Cesare Controparte_1
Battisti n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Gallerano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI CATANZARO;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione di udienza dinanzi a se, così giudicare:
1 a) in via istruttoria: in riforma della sentenza e delle sottese ordinanze emesse nel corso del giudizio
– si chiede l'ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 cpc
2 termine depositata dal ricorrente nel primo grado di giudizio ed in particolare delle circostanze di prova di cui ai punti n 3, 4 e 6 della detta memoria ed a mezzo dei testi in essa indicati;
nonché
l'ammissione della richiesta di informative presso l'Inps e Agenzia delle Entrate al fine di accertare la natura del rapporto di lavoro della resistente, la durata nonché il reddito percepito dalla stessa;
b) nel merito – disattesa ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione – accogliere i motivi dedotti in narrativa del presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1803/2023 emessa dal Tribunale di Castrovillari prima sezione civile
b1) dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
per intollerabilità della convivenza;
[...]
b2) disporre a carico del sig. il versamento della somma di € 250,00 mensili Parte_1
direttamente in capo alla figlia , a titolo di mantenimento e per tutta la durata legale Persona_1
del corso di studi universitari e/o sino a quando sarà divenuta autosufficiente economicamente;
b3) disporre il nulla per il mantenimento nei confronti della sig.ra e dunque Controparte_1
la revoca – e/o in subordine – la riduzione dell'assegno di mantenimento già posto a carico del sig.
in favore della resistente;
Parte_1
b4) rigettare la domanda di addebito della separazione al ricorrente;
b5) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze anche del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari.”
Per SE TT NN: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in premessa;
Confermare la sentenza n.1803/2023 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Prima Sezione Civile, relatore dott. Gianluca Di Giovanni, nel giudizio R.G. 3439/2016, datata 7/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 11/12/2023; Condannare il sig. al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore.”
Per il Procuratore Generale: “Letti gli atti, si conclude per il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza 'impugnata.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Lo svolgimento del processo di primo grado è così compendiato nella sentenza impugnata:
“
1. I fatti di causa
2 Con ricorso depositato in data 14/12/2016, parte ricorrente ha introdotto il presente Parte_1
procedimento contenzioso nei confronti della moglie Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Trebisacce (CS) in data 22/09/1991.
Dalla loro unione sono nati due figli:
1. in data 13.04.1993; 2. Parte_2 CP_2
in data 10.11.1998.
[...]
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data 10 maggio
2017, ha disposto: “- Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Assegna la casa familiare alla perché vi coabiti con le figlie;
- Dispone che il contribuisca: a) al CP_1 Pt_1 mantenimento della moglie, versandole l'assegno mensile di € 300,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), con decorrenza d giugno p.v.; b) al mantenimento delle figlie, versando alla moglie l'assegno mensile di € 600,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), nonché pagando le tasse scolastiche e/o universitarie e partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole.”
Con decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 1257/2018 dell'8.03.18, è stato rigettato il reclamo proposto da avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti, ex art. 708, Parte_1 comma 4, c.p.c., con il quale il ricorrente si doleva dell'ingiustizia dell'ordinanza che aveva posto
a suo carico un contributo al mantenimento della moglie e delle figlie eccessivo rispetto alle sue reali condizioni economiche.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, la causa è stata istruita per mezzo di prova testimoniale. Durante la fase di merito, inoltre, è stata avanzata, in data 27.07.21, richiesta di modifica dell'ordinanza Presidenziale volta ad ottenere la revoca, e, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del coniuge, in ragione di circostanze sopravvenute che avevano modificato – in peius – la situazione patrimoniale ed economica del e di altre Pt_1
circostanze che, al contrario, avevano migliorato la condizione reddituale dell' A CP_1
definizione di tale sub-procedimento, con ordinanza del 12 maggio 2022, è stato revocato solamente
l'assegno di mantenimento posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia , stante la circostanza pacifica tra le parti del raggiungimento dell'autosufficienza Pt_2
economica da parte della stessa.
2. Conclusione delle parti
All'udienza del giorno 6/06/2023 le parti hanno concludono come segue:
“Gli avv.ti D'Auria e D'Urso in via istruttoria chiedono ammettersi la prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. 2° termine del datata 1.12.17 ed in particolare Pt_1
3 la prova per testi di cui alle circostanze 3,4 e 6. Sempre in via istruttoria ammettere la richiesta di informative presso l'IN e Agenza delle Entrate al fine di accertare la natura del rapporto di lavoro della resistente, la durata nonché il reddito percepito dalla stessa. Nel merito, si riportano alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione degli avv.ti D'Aura e D'Urso datata 24.08.22.
L'avv. Gallerano chiede la revoca dell'ordinanza del 23.02.23 nella parte in cui non ha ammesso la
c.t.u. contabile e l'accertamento a mezzo della polizia Tributaria, nonché alla centrale rischi sui conti corrente bancari e postali.
Con riguardo alle richieste avanzate da controparte si oppone perché tardive, dovendo essere formulata alla prima udienza successiva all'emissione dell'ordinanza istruttoria.
Nel merito si riporta alle conclusioni già rassegnate nei propri atti e chiedono la rimessione della causa in decisione.”
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha confermato l'ordinanza del 5.10.18 e del 23.02.23, rimettendo la causa al collegio per la decisione e assegnando alle parti il termine perentorio di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Il fascicolo è stato trasmesso al PM, il quale non ha fatto pervenire conclusioni.”
Con sentenza n. 1803/2023 resa il 7 dicembre 2023 e pubblicata in data 11 dicembre 2023, il
Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
“A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e come sopra generalizzati, con addebito esclusivo della separazione
[...] Controparte_1
a ; Parte_1
B. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00, oltre al Controparte_1
50% delle spese straordinarie, di cu € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
ed € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie;
detto assegno sarà annualmente ed Per_1
automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di dicembre 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
C. Dichiara l'inammissibilità delle domande di restituzione e risarcimento danni proposte da
Controparte_1
D. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1 [...]
e, per lei, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio che si liquidano nella somma CP_1 già dimezzata di € 950,00, per compenso;
4 E. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trebisacce per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 17, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1991);
F. Dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.”
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, non notificata, ha interposto gravame con ricorso Parte_1
presentato, telematicamente, il 30 maggio 2024, affidandolo a tre motivi, che si esamineranno.
Con decreto presidenziale del 6 giugno 2024 è stata fissata l'udienza del 24 ottobre 2024.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza 14 novembre 2024, sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dall'appellante ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 9 maggio
2025, comunicata alle parti il 20 maggio 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante censura il capo A) del dispositivo della sentenza con il quale il Tribunale ha disposto ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la separazione personale tra i coniugi e con addebito della separazione a . Parte_1 Controparte_1 Parte_1
Deduce il carattere abnorme della motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della declaratoria di addebito della separazione al , dacché dalla deposizione dei testi e Pt_1 Tes_1
– se rettamente intese – il Giudice di prime cure avrebbe potuto concludere con certezza che Tes_2
la presunta frequentazione del con altra persona è successiva alla morte del padre Pt_1
(novembre 2016), e, dunque, successiva non solo alla separazione di fatto dalla moglie (per la quale i coniugi hanno vissuto già dal novembre-dicembre 2015 da separati in casa o, meglio, di fatto, in due distinte unità immobiliari seppur collocate nello stesso stabile), ma anche all'inizio della fase contenziosa ovvero dopo l'espletamento dell'istanza di definizione negoziata delle condizioni della separazione avanzata dal ricorrente, nel settembre 2016.
Da ciò consegue che “è possibile affermare con certezza che è infondata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ed accolta in sentenza (che va dunque annullata e/o CP_1
5 riformata) ed, al contempo, è indubbiamente fondata la domanda avanzata in ricorso dal Pt_1
per la declaratoria di separazione per intervenuta intollerabilità della convivenza e ciò sulla base di quanto dichiarato dai testi in risposta al capitolo n. 18 che in sentenza (in maniera abnorme) è indicato come non ammesso” (cfr. ricorso, pag. 7).
In realtà, prosegue l'appellante, è fatto certo e non contestato (emerso e confermato anche in sede di prova per testi) che, l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del è avvenuto nel Pt_1 giugno 2016, o, meglio, dal giugno 2016 è avvenuto l'allontanamento dalla mansarda (immobile distinto dalla casa coniugale anche se posta nello stesso stabile) in cui il ricorrente (anche questa circostanza certa e non contestata fra le parti) era andato a vivere, dal novembre-dicembre 2015, dopo essere già stato “separato in casa” in precedenza. Può dunque “sostenersi fondatamente che fra
i coniugi fosse già in atto una conclamata separazione di fatto quale risultato di una crisi di rapporti già di molto antecedente (e quindi risalente quantomeno dall'inizio dell'anno 2015 tant'è che la figlia – nel corso della testimonianza resa all'udienza del 22/11/2022 – riferisce Parte_2 di un periodo di forti “tensioni” familiari, senza mai addebitare gli screzi ad una relazione extraconiugale del padre che è indubbiamente successiva a tali fatti)” (cfr. ricorso pag. 10). Altro fatto certo e incontestabile – perché provato per tabulas – è che già nel settembre 2016 e, dunque, prima di intraprendere nuova relazione, il aveva iniziato la fase del contenzioso della Pt_1 separazione trasmettendo all' una istanza per la definizione negoziata della stessa CP_1
separazione, circostanza questa completamente trascurata dal Tribunale. La nuova relazione del
[...]
– “collocata dallo stesso tribunale in sentenza al novembre 2016 – è senza dubbio iniziata Pt_1
allorquando il matrimonio ed il rapporto erano già da tempo finiti, con conseguente grave erroneità ed infondatezza della declaratoria di addebito della separazione al per la successiva ed Pt_1
irrilevante relazione atteso che la volontà di separarsi dalla moglie era già stata da tempo (diversi mesi) comunicata dal ricorrente all' (cfr. ricorso, pag. 11). CP_1
Errata è, altresì, la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di addebito in ragione del pacifico allontanamento dalla casa familiare da parte del nel giugno 2016. Rappresenta che Pt_1
il primo giudice ha di fatto precluso al ricorrente di provare che il suo allontanamento fosse giustificato da ragioni di intollerabilità della convivenza e che lo hanno indotto a lasciare la casa coniugale prima del deposito del ricorso e preceduto, nel settembre 2016, da istanza di negoziazione.
Il Tribunale, infatti, non ha ammesso il capitolo con il quale egli aveva chiesto di provare la seguente circostanza: “3) Vero che il rapporto tra il sig e la sig.ra ha subito deterioramenti Pt_1 CP_1
sempre più crescenti con il passare degli anni tanto da arrivare alla definitiva rottura del vincolo coniugale verificatasi tra il novembre/dicembre 2015, allorquando i coniugi hanno deciso di
6 continuare a vivere separati in casa per il solo bene delle figlie?”. Il Tribunale “non ha ammesso il capitolo perché assertivamente “generico”, ma è evidente che l'ordinanza (e la sentenza) è errata atteso che la circostanza che si voleva (e si vuole) provare è il fatto-indubbiamente non generico- che i coniugi avessero vissuto da “separati in casa” sin dal mese di novembre- dicembre 2015 (e la circostanza è ancor più pregnante laddove si consideri che i coniugi vivevano in due distinte ed autonome unità immobiliari seppur poste nello stesso stabile), fatto fondamentale ai fini del processo atteso che il ha depositato ricorso per la declaratoria di separazione giudiziale per Pt_1
intervenuta intollerabilità della convivenza. Ma non solo. Il ricorrente ha anche chiesto di provare le ragioni -già vivendo da separato in casa- per le quali ha poi dovuto allontanarsi anche dallo stabile in cui erano site le due unità immobiliari (casa coniugale e mansarda) e ciò a mezzo del capitolo di prova sub n 4) della memoria ex art 183 co 6 cpc II termine, con il quale si deferisce ai testi la seguente circostanza 4)“Vero che ad un certo punto il rapporto tra il ed i genitori Pt_1
della sig.ra è stato caratterizzato da minacce rivolte al ricorrente, tanto da generare una CP_1
definitiva e completa rottura del rapporto coniugale?”. Anche il capitolo di prova sub n 4) non è stato ammesso -con la citata ordinanza del 5/10/2018- in quanto generico, ma tale decisione (e la sentenza) è errata in quanto esso aveva (ed ha) la finalità di provare, invece, un fatto specifico ai fini della causa ovvero che il ricorrente ha ricevuto minacce dai parenti della moglie (che vivevano nello stesso stabile), così da indurlo a lasciare l'immobile in ragione della conclamata e definitiva intollerabilità della convivenza ed, in ogni caso, per evitare pericolosi “sviluppi” e strascichi spiacevoli” (cfr. ricorso, da pag. 16 a pag. 17). È dunque evidente – chiosa l'appellante – la erroneità, la illogicità e la contraddittorietà dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato l'ammissione degli indicati capitoli di prova.
In realtà, non vi è stata alcuna violazione da parte del ricorrente del dovere di coabitazione, atteso che il “si è allontanato dalla casa coniugale allorquando la convivenza era divenuta ormai Pt_1
intollerabile ed il rapporto coniugale era ormai irreversibilmente finito” (cfr. ricorso, pag. 19).
L'articolato motivo è complessivamente infondato.
Non è superfluo premettere che, nel caso di specie, il Tribunale di Castrovillari ha accolto la domanda di addebito proposta da ritenendo che, l'istruttoria espletata e, in Controparte_1
particolare, le dichiarazioni testimoniali raccolte, abbiano confermato l'assunto della resistente e, cioè, che, dopo una vita coniugale trascorsa serenamente, il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del , il quale aveva intrapreso una relazione extraconiugale che lo aveva poi Pt_1
portato ad abbandonare la casa familiare nel giugno del 2016, prima, dunque, della instaurazione del giudizio di separazione personale dei coniugi, introdotto nel dicembre 2016.
7 L'appellante contesta questa affermazione, ritenendo di aver ampiamente dimostrato di essersi allontanato dalla casa familiare e di aver intrapreso una nuova relazione solo dopo l'introduzione del giudizio.
Giova rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi “consapevolmente e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza
(cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., 11 giugno 2005, n. 12383). In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art.
143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. civ., n. 18074 del 2014; in termini anche Cass. civ., n. 16691 del 2020).
Questo principio è stato ritenuto applicabile anche alla inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso una indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. civ., 14 agosto 2015, n. 16859;
Cass. civ., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13592). Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità della infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., 14 febbraio
2012, n. 2059).
8 Passando alla violazione dell'obbligo di coabitazione, sancito dal secondo comma dell'art. 143 c.c., si osserva che, a norma dell'art. 146, comma 2, c.c., invero, solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento, o divorzio, costituisce residenza coniugale>>. Il coniuge che, per contro, vi si allontani, senza avere preventivamente provveduto al deposito di una delle domande suindicate incorre, pertanto, nella violazione dell'obbligo di coabitazione, da cui consegue inevitabilmente – in forza del chiaro disposto dell'art. 151, comma 2, c.c. – che ancora la pronuncia di addebito alla sussistenza in concreto di un comportamento di uno dei coniugi <<contrario ai doveri che derivano dal matrimonio>> -
l'addebito della separazione al coniuge che, in concreto, si sia allontanato dal tetto coniugale.
Al riguardo la Suprema Corte ha, per vero, reiteratamente affermato che “il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta (Cass., 08/05/2013, n. 10719; Cass., 15/12/2016,
n. 25966; Cass., 15/01/2020, n. 648)” (cfr. Cass. cv., 5 maggio 2021, n. 11792).
Ora, nel caso in ispecie, la circostanza che il si sia allontanato dalla casa coniugale prima Pt_1 dell'instaurazione del giudizio di separazione personale dei coniugi, introdotto nel dicembre 2016, è circostanza pacificamente ammessa dallo stesso , nel ricorso introduttivo del giudizio di Pt_1
primo grado. A pag. 2 del “ricorso per separazione giudiziale” depositato il 14 dicembre 2016, si legge, infatti, testualmente “Ed infatti, in data 18.06.2016 il ricorrente ha deciso definitivamente di allontanarsi dalla casa familiare trasferendosi temporaneamente presso la casa dei propri genitori nella Piana di Cerchiara (CS) …” (cfr. enfasi qui aggiunta).
La circostanza che il si sia allontanato dalla casa familiare sita in Trebisacce alla Via Pt_1
Paganini 13 prima di chiedere la separazione giudiziale, trova, altresì, preciso riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni addotti da ambo le parti.
Più in dettaglio, il teste , addotto dal ricorrente, esaminato all'udienza del 13 Testimone_3 settembre 2022, in ordine all'allontanamento del alla casa familiare ha riferito: “Conosco Pt_1
in quanto siamo colleghi di lavoro da circa 18-19 anni. Conseguentemente conosco Parte_1 anche l'ex coniuge del , sig.ra […] So che il si è allontanato dalla casa Pt_1 CP_1 Pt_1
familiare nel giugno del 2016, tanto so perché, in quanto colleghi, fu lui a riferirmelo;
inoltre io ho una casa nella Piana di Cerchiara e le volte in cui mi recavo presso questa abitazione mi capitava
9 di vederlo. Non ricordo dopo quanto tempo, ma so che successivamente il si trasferì in Pt_1 un'abitazione a Villapiana. Successivamente ancora si trasferì in Trebisacce. Preciso che la casa familiare ove viveva con la sig.ra si trovava a Trebisacce, non ricordo la via.” CP_1
In merito alla circostanza di cui al capitolo n. 18 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, ha riferito: “Cap. 18 << Sono a conoscenza di una relazione sentimentale intrattenuta dal perché fu lui a confidarmelo sempre perché eravamo colleghi a stretto Pt_1
contatto; non ricordo quando mi fece questa confidenza. Il mi disse di questa relazione Pt_1
sentimentale ma non mi disse quando era iniziata la stessa. La persona con la quale il De SA aveva una relazione sentimentale si chiama , non conosco il cognome. Ho avuto modo di Per_2
conoscerla perché mi è capitato di incontrarli insieme per strada. Come ho detto, non ricordo quando mi fu fatta questa confidenza dal , ricordo però che era il periodo in cui il Pt_1 Pt_1 si era trasferito dalla casa sita a Piana di Cerchiara all'abitazione in Villapiana. Non so quando ha avuto inizio la relazione sentimentale del con la persona di cui ho parlato>>.” Pt_1
Il teste fratello della resistente, escusso all'udienza del 13 settembre 2022, ha Testimone_4 confermato la circostanza dell'abbandono della casa familiare da parte del , nel mese di Pt_1 giugno 2016. Il teste ha riferito: “Cap. 1 e 2 <<nel giugno il ha lasciato la casa pt_1>
familiare sita in Trebisacce alla Via Niccolò Paganini per trasferirsi dapprima dai genitori nella
Piana di Cerchiara e successivamente in Villapiana. Preciso che prima del giugno 2016 il Pt_1 era andato a vivere nella mansarda sita all'ultimo piano del fabbricato in cui si trovava la casa familiare, ciò precisamente è avvenuto nel dicembre 2015. Preciso che nel periodo in cui il Pt_1
viveva in questa mansarda mia sorella, unitamente alle figlie, cercava di coinvolgerlo, gli preparava
i pasti e lo invitava a rientrare in casa, ma lui era restio>>.”
Il teste ha altresì confermato che il cognato intratteneva una relazione extraconiugale già dal 2015.
Ha, infatti, dichiarato: “Cap. 3 << So che il ad un certo punto ha iniziato una relazione Pt_1
sentimentale con una signora, che poi ho saputo chiamarsi . Tanto mi fu riferito da mia Per_2
sorella e da amici del paese di Trebisacce. Preciso che la notizia di questa relazione mi fu data dapprima da alcuni amici per poi essere confermata da mia sorella, era il dicembre 2015. Mia sorella mi riferì di aver trovato dei bigliettini e dei messaggi sul cellullare del sig. ; inoltre Pt_1
mi raccontò di un episodio in cui le arrivò una telefonata dal , il quale era convinto di aver Pt_1
chiamato altra persona in quanto il contenuto inziale della telefonata era di tipo amoroso;
lui ha sempre negato questa relazione>>” (cfr. enfasi qui aggiunta).
Lo zio del ricorrente, , esaminato in qualità di teste all'udienza del 22 novembre Testimone_5
2022, ha confermato la circostanza dell'allontanamento volontario dalla casa familiare nel giugno
10 2016 da parte del nipote (cfr. verbale di udienza del 22 novembre 2022: “Conosco le parti in causa perché sono zio di . , per quello che io so, ha lasciato la casa familiare Pt_1 Pt_1 Parte_1
sita in Trebisacce, non ricordo la via, per trasferirsi a casa dei propri genitori, sita in Piana di
Cerchiara, nel Giugno 2016.”).
Più incerta, forse, appare sul punto la deposizione della figlia dei coniugi Parte_3 Parte_2
, la quale, esaminata all'udienza del 22 novembre 2022, ha riferito: “CAP. 1) <
[...]
vivevo nella casa familiare sita in Nicolò Paganini, 13 in Trebisacce, anche se dal 2012 avevo iniziato a frequentare l'Università di Perugia per cui rientravo a Trebisacce all'incirca cinque volte all'anno. Non ricordo con precisione il periodo, ma credo fosse il 2016, perché in quell'anno mi sono laureato e ho vivo il ricordo, mio padre viveva nella mansarda della casa coniugale ed era un periodo di tensioni familiari. […] CAP 2) “So che mio padre ha lasciato la casa coniugale nel 2016, ho un dubbio col 2017, in quanto fu lui a farmi una telefonata per avvisarmi che stavo lasciando la casa. Non ricordo il mese. Mio padre lasciò la casa familiare che era abitata da mia madre e da mia sorella più piccola di me.”
In ogni caso la testimone ha confermato la relazione extraconiugale intrattenuta dal padre. Esaminata sul capitolo 3), ha, invero, dichiarato: “All'incirca due mesi dopo la telefonata di mio padre nella quale mi avvisava che stava lasciando la casa familiare, mi arrivarono delle voci, o meglio mi fu attaccato un bigliettino alla macchina, non firmato, in cui c'era scritto che mio padre aveva una relazione sentimentale con un'altra persona. Poco dopo, una persona che conoscevo, o meglio un familiare di cui non voglio dire il nome, mi riferì il nominativo della donna con la quale mio padre aveva questa relazione sentimentale.”
Orbene, il tenore letterale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado valutato unitamente al narrato testimoniale, consente di concludere con certezza che il ricorrente ha volontariamente abbandonato il tetto coniugale nel giugno 2016, allorquando, cioè, il ricorso introduttivo del giudizio di separazione personale non era stato ancora depositato presso il Tribunale di Castrovillari.
Del resto, e conclusivamente sul punto, la circostanza è stata confermata dallo stesso che, Pt_1 all'udienza di comparizione dei coniugi ha affermato “ho lasciato la casa familiare sita in
Trebisacce, via Paganini 13, nel giugno 2016.”
È altresì pacificamente emerso che l'allontanamento dalla casa familiare fu determinato dall'avere il intrapreso una relazione sentimentale già a partire del mese di dicembre 2015. Pt_1
La circostanza ha trovato preciso riscontro nella dichiarazione di il quale ha, Testimone_4
appunto, riferito elementi precisi e convergenti in ordine alla scoperta del tradimento da parte della sorella nel dicembre 2015, avendo raccontato che la resistente gli aveva riferito di CP_1
11 aver trovato “dei bigliettini e dei messaggi sul cellulare del sig. ” e, un giorno, aveva Pt_1 ricevuto una chiamata dal marito, “il quale era convinto di aver chiamato altra persona in quanto il contenuto iniziale della telefonata era di tipo amoroso.”
Del resto, che la relazione extraconiugale sia stata avviata prima del deposito del ricorso, è circostanza che, a ben vedere, trova preciso riscontro anche nel narrato del teste . Come Tes_1
convincentemente evidenziato dal primo Giudice, il teste, pur avendo dichiarato di non sapere quando fosse iniziata tale relazione e di non ricordare quando gli era stata fatta tale “confidenza” ha, tuttavia, precisato che “era il periodo in cui il si era trasferito dalla casa sita a Piana di Pt_1
Cerchiara all'abitazione in Villapiana”, periodo collocato temporalmente dallo stesso ricorrente con riferimento al mese di novembre 2016, e cioè quando non era stato ancora intrapreso il giudizio di separazione (cfr. ricorso, dove si legge: “dai primi del mese di novembre 2016, questi [il ] Pt_1 ha deciso di prendere in locazione una abitazione in Villapiana Lido”).
D'altra parte, l'assunto del ricorrente, a cui dire, il suo allontanamento era giustificato da ragioni di intollerabilità della convivenza che lo hanno indotto a lasciare la casa coniugale prima del deposito del ricorso e preceduto, nel settembre 2016, da istanza di negoziazione, non è stato dimostrato.
Lamenta l'appellante che, in ragione dell'erroneo rigetto della richiesta di ammissione dei capitoli di prova n. 3,4, 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non gli sarebbe stato consentito di provare che la fine del rapporto coniugale era già intervenuta ancor prima dell'avvio della relazione sentimentale e che la crisi irreversibile del matrimonio è stata dovuta al fatto che la convivenza era ormai divenuta da tempo intollerabile (comunque già in epoca antecedente all'allontanamento del dalla casa coniugale). Pt_1
Per cogliere l'infondatezza degli assunti dell'appellante, è opportuno trascrivere fedelmente il contenuto dei tre capitoli di prova:
Cap. 3)“Vero che quasi subito dopo il matrimonio ed in misura crescente con il passare degli anni, la sig.ra manifestava quotidianamente ossessione e smisurata gelosia tanto da contattare CP_1 il marito telefonicamente e per numerosissime volte al giorno sul posto di lavoro?”
Cap. 4) “Vero che il rapporto tra il sig. e la sig.ra ha subito deterioramenti Pt_1 CP_1
sempre più crescenti con il passare degli anni tanto da arrivare alla definitiva rottura del vincolo coniugale verificatasi tra il novembre/dicembre 2015, allorquando i coniugi hanno deciso di continuare a vivere separati in casa?”
Cap. 6)“Vero che in data 18.06.2016 il sig. si è allontanato dalla casa familiare Pt_1
trasferendosi temporaneamente presso la casa dei propri genitori sita nella Piana di Cerchiara (CS),
12 mentre dai primi del mese di novembre 2016, ha preso in locazione una abitazione in Villapiana
Lido (CS) ove attualmente domicilia?”.
Ora. È palese la superfluità del capitolo 6, essendo pacificamente emersa la circostanza dell'allontanamento dalla casa familiare nel giugno 2016. Va dunque confermato il giudizio di irrilevanza formulato dal G.I. con ordinanza 8 ottobre 2018. Allo stesso modo, va certamente confermata l'ordinanza de qua in punto di rigetto del capitolo 3) in quanto implicante valutazioni
(“ossessione”, “smisurata gelosia”) notoriamente precluse ai testi, nonché di rigetto del cap. 4) per sua genericità.
Può dunque ritenersi dimostrato che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del è stata Pt_1
la causa efficiente della crisi coniugale, essendo stata fornita dalla la prova che la crisi CP_1
coniugale è insorta a causa esclusiva delle condotte poste in essere dal che, intrattenendo, Pt_1 in costanza di matrimonio relazione extraconiugale con un'altra donna – relazione nota in famiglia almeno dal dicembre 2015 –, ha indotto il ad abbandonare la casa coniugale, così violando Pt_1
l'obbligo di coabitazione, ponendosi quale causa efficiente della crisi coniugale e del fallimento della convivenza.
3.2 Con il secondo motivo di appello, impugna e censura la sentenza, laddove pone Parte_1
a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore di l'assegno Controparte_1 mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie. Errata è la motivazione del primo giudice laddove fa riferimento al cd. “tenore di vita” quale elemento fondante di tale diritto e ciò in quanto il tenore di vita non è contemplato dall'art. 156 c.c., così che la motivazione sul punto “è stata adottata in violazione di legge … e dei principi giurisprudenziali che regolano la materia (stabiliti sin anche dalle SSUU della Cassazione)” (cfr. ricorso, pag. 20). In ogni caso, dalle analisi delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi “non è assolutamente emersa una disparità reddituale fra i coniugi” (cfr. ricorso, pag. 21).
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che l'art. 156, comma 1, c.c. dispone che pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri>>.
I <> cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla
13 quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., 24 giugno 2019, n. 16809;
Cass. civ., 16 maggio 2017, n. 12196. Cfr. da ultimo Cass. civ., 20 febbraio 2025, n. 4530: “Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere d assistenza materiale”).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, quale situazione condizionante la qualità e la quantità del richiedente (così, tra le tante, Cass. civ., 13 dicembre 2024, n. 32349; Cass. civ., 19 luglio 2022, n.
22616; Cass. civ., 24 aprile 2007, n. 9915).
Dall'esame dei principi di diritto sopra richiamati si evince con chiarezza che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, così che nessuna violazione di legge è stata perpetrata dal Tribunale laddove fa riferimento al “tenore di vita”.
Il Tribunale di Castrovillari ha, in maniera del tutto corretta, tenuto conto che (i) Controparte_1
disoccupata al momento dell'introduzione del giudizio, ha iniziato a lavorare nelle more
[...]
del procedimento, come dedotto nella memoria dell'8 ottobre 2021 a seguito di allegazione di controparte sul punto;
(ii) che, tuttavia, la stessa non ha allegato e documentato la scadenza del contratto mentre ha documentato gli importi percepiti nei periodi in cui ha prestato attività lavorativa, depositando l'estratto conto previdenziale IN. Quanto al De SA, il Tribunale ha considerato che
(i) egli svolge l'attività di autista presso la società “Intersaj”, guadagnando all'incirca poco più di €
2.000,00 mensili;
(ii) egli, inoltre, è proprietario esclusivo di un immobile sito in OS – che allo
14 stato non è fonte di reddito perché occupato dalla figlia quando la stessa ivi si reca per motivi Per_1
di studio – nonché comproprietario unitamente al coniuge di un garage in Trebisacce, di una casa di campagna con terreno circostante di 1.200 mq in agro di Trebisacce;
(iii) il ha poi contratto Pt_1 in corso di giudizio un mutuo per l'acquisto di un ulteriore immobile, per il quale sostiene una rata mensile di circa € 460,00 (per 10 anni). Ha peraltro precisato che la circostanza della contrazione del mutuo in parola “allegata al fine di documentare l'esistenza di un ulteriore esborso sostenuto dal
, resta comunque irrilevante nella valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti, Pt_1
tenuto conto che trattasi di una scelta – quella di acquistare un ulteriore immobile assumendo un'obbligazione pecuniaria – frutto della libera volontà del , consapevole degli obblighi di Pt_1 mantenimento su di lui gravanti” (cfr. sentenza, pag. 8).
In punto di quantificazione dell'assegno, ha ridotto l'importo già stabilito per il mantenimento del coniuge, fissandolo in € 150,00, “tenuto conto delle sopravvenienze maturate rispetto alla data di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti (confermati dalla Corte d'appello con decreto n.
1257/2018), e, precisamente, del venir meno del reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito in OS per e della circostanza per cui l' dapprima disoccupata, ha iniziato Pt_1 CP_1 poi a svolgere un'attività lavorativa, sebbene non stabile e fonte di redditi ridotti” (cfr. sentenza, pag. 8).
L'obiezione dell'appellante, a cui dire “nulla è stato però documentato” in ordine al contratto di lavoro e allo stipendio mensile netto dell' è smentito per tabulas, avendo il Tribunale CP_1
rilevato che la sig.ra ha documentato gli importi percepiti nei periodi in cui ha prestato CP_1 attività lavorativa, depositando l'estratto conto previdenziale IN (che, effettivamente, è allegato alla “memoria difensiva di costituzione” presentata, telematicamente, in data 8 ottobre 2021. Dal documento in questione si evincono agevolmente i periodi di occupazione part-time, le generalità del datore di lavoro e quanto percepito a titolo di retribuzione). Più in dettaglio, la resistente risulta aver lavorato dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 (retribuzione € 1.510,00); dall'1 gennaio
2020 al 30 settembre 2020 (€ 9.953,00); dall'1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (€3.255,00); dall'1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021 (€ 8.509,00), importi dei quali il Tribunale ha tenuto espressamente conto, avendo apertis verbis richiamato “gli importi percepiti [dalla nei periodi in cui ha CP_1 prestato attività lavorativa, depositando l'estratto conto previdenziale IN” (cfr. sentenza, pag. 8).
Coerentemente, la ha chiesto la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese CP_1
dello Stato, dando atto che, a partire dal 2020, il proprio reddito ha superato la soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (v. decreto di data 14 marzo 2024 del Tribunale di
Castrovillari).
15 Certamente infondato è l'ulteriore assunto di parte appellante, secondo cui “le situazioni reddituali da lavoro dipendente delle parti si equivalgono”, dacché è ampiamente emerso un evidente squilibrio in favore dell'appellante, il quale, come si è già detto, svolge l'attività di autista presso la società “Intersaj”, guadagnando all'incirca poco più di € 2.000,00 mensili, a fronte dei circa
1.100,00€ mediamente percepiti dalla coniuge, percome desumibile dal prospetto citato. Inoltre, è proprietario esclusivo di un immobile sito in OS – che allo stato non è fonte di reddito perché occupato dalla figlia quando la stessa ivi si reca per motivi di studio – nonché Per_1
comproprietario unitamente al coniuge di un garage in Trebisacce, di una casa di campagna con terreno circostante di 1.200 mq in agro di Trebisacce.
Ripropone, il , la questione del mutuo da egli contratto in corso di giudizio per l'acquisto Pt_1 di un ulteriore immobile, per il quale sostiene una rata mensile di circa € 460,00 (per 10 anni). E tuttavia, il Tribunale ha giustamente argomentato che non assumono rilievo, ai fini dell'assegno di mantenimento, le obbligazioni pecuniarie volontariamente assunte dal , consapevole degli Pt_1
obblighi di mantenimento su di lui gravanti. Se, infatti, bastasse la volontaria assunzione di obbligazioni pecuniarie per ridurre, automaticamente, l'importo dell'assegno di mantenimento, si consentirebbe al debitore financo di fare venire unilateralmente meno l'obbligo in questione. È vero, piuttosto, che il coniuge/genitore consapevole dei propri obblighi, deve adeguatamente calibrare le obbligazioni successivamente assunte, così da opportunamente bilanciare i propri impegni economici facendovi fronte.
In merito, infine, agli assunti dell'appellante a cui dire i due beni immobili di cui le parti in causa sono comproprietari, ovvero un locale garage in Trebisacce e un immobile rurale con piccolo appezzamento di terreno, verserebbero in stato di abbandono, vi è da dire che si tratta di meri assunti difensivi privi di qualsivoglia riscontro probatorio.
La statuizione che pone a carico del ricorrente l'assegno mensile per la moglie di € 150,00, va, dunque, confermata.
3.3 Con il terzo motivo di gravame impugna e censura – poiché erroneo ed infondato Parte_1
in fatto e diritto – il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della resistente entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, l'assegno mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Ha fondamento della decisione, il primo Giudice, dopo aver richiamato le norme codicistiche in materia (artt. 337 septies, 147, 148, 316-bis), ha così argomentato: “In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia (di anni 25), dei
16 relativi impegni di studio (la stessa frequenta l'università a OS), di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e della spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre Cass., sentenza 3.8.2007 n.
17055). In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre. Alla stregua delle emergenze processuali, considerata la disponibilità economica del ricorrente, che svolge l'attività di autista presso la società “Intersaj”, guadagnando all'incirca poco più di €
2.000,00 mensili (somma desumibile nel suo ammontare orientativo dai modelli 730 relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e dalle buste paga depositate unitamente alla memoria integrativa), e tenuto conto che lo stesso contribuisce al mantenimento della figlia anche in forma indiretta, mettendo a disposizione l'appartamento di cui è proprietario sito in OS (dove studia) il Tribunale Per_1
ritiene congrua la somma mensile di € 350,00 (trecento,00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle tasse universitarie e partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole” (cfr. sentenza, pag. 7).
Assume l'appellante che trattasi di statuizione errata ed, in ogni caso, infondata ed illogica, posto che, nella fattispecie, “non vi è nulla di notorio” e non sono stati dedotti e, soprattutto, non è stata data prova di alcun aumento delle spese di mantenimento per la figlia visto che peraltro essa vive
“gratuitamente” e senza che la madre corrisponda nulla, presso la casa del padre in OS ove studia, tant'è che fa rientro a casa presso la madre in rare occasioni, né vi è prova di “minor cura” da parte del padre” (cfr. ricorso, pag. 27).
Il motivo è infondato.
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 d.lgs. n. 154 del
2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 l. n. 54 del 2006 (così Cass. civ. 28 gennaio 2021, n. 2020 e Cass. civ., 16 settembre 2020,
n. 19299). La norma, in particolare, prevede che “SA accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i
17 tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei
18 genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi. In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. civ., 10 febbraio 2023, n. 4145; Cass. civ., 16 settembre 2020, n. 19299).
In ogni caso, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli;
la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. civ., 24 agosto 2017, n. 39411).
Orbene, nel caso in ispecie, va in primo luogo rilevata la non pertinenza della obiezione dell'appellante a cui dire nella fattispecie “non vi è nulla di “notorio”, essendo invece evidente che, il Giudice di prime cure, ha fatto piana applicazione del noto principio di diritto secondo cui – in tema di assegno di mantenimento del figlio – l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo
è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (ex multis, Cass. civ.,
29 aprile 2022, n. 13664; Cass. civ., 3 agosto 2007, n. 17055). Pertanto, nel determinare l'importo dell'assegno da porre a carico del padre ha opportunamente tenuto conto del fatto che le esigenze di vita di sono presuntivamente accresciute con l'età. Per_1
Va poi rimarcato che, al contrario di quanto infondatamente opinato dall'appellante, il Tribunale ha espressamente tenuto conto delle risorse economiche di ciascun genitore, nonché del fatto che il padre contribuisce al mantenimento della figlia anche in forma indiretta, mettendo a disposizione l'appartamento di cui è proprietario sito in OS (dove la figlia studia).
Da ultimo, rileva il Collegio che, nel precisare le conclusioni l'appellante ha chiesto alla Corte di voler disporre il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente in capo alla figlia Per_1
[...]
La domanda non può essere accolta, non essendo in discussione che, nel caso di specie, la domanda giudiziale per il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento sia stata proposta dal genitore col quale convive e non già, direttamente, da quest'ultima. Ed invero, alla luce Persona_1 dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, a cui anche questa Corte presta adesione, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti
19 autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (ex multis, Cass. civ., 16 settembre 2022, n.
27308; Cass. civ., 12 novembre 2021, n. 34100; Cass. civ., 9 luglio 2018, n. 18008). È pertanto evidente che, “giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto” (cfr., Cass. civ.,11 novembre 2013,
n. 25300).
Va qui dunque riaffermato che, sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.
In difetto di domanda da parte di , è evidente che la richiesta avanzata dal Controparte_2
padre non può essere accolta.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 4. Le spese di lite
4.1 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), per le fasi di studio della controversia, introduttiva, di trattazione e decisionale, alla tariffa minima per la non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione ai sensi dell'art. 93 del codice di rito.
4.2 In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.G., e avverso la sentenza n. 1803/2023 resa dal Tribunale di Castrovillari il 7 dicembre 2023 e pubblicata l'11 dicembre 2023, non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del grado, liquidate in € 4.996,00 per compenso oltre rimborso forfetario delle spese
20 generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Gallerano dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa NN Maria Raschellà
21