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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/03/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5504 /2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTORO SILVANA e con domicilio eletto presso il suo studio in Casarile, Via Berlinguer n. 42
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._2
LUCA ANGELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Via Beccaria n.5
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in BINASCO, in data 08/06/2003, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BINASCO alla Parte I, Serie C,
n. 6, dell'anno 2003; separati consensualmente con verbale in data 24.01.2020 e relativo decreto di omologa del
12.02.2020.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per
“1. dare atto che è venuto meno l'affidamento con tutti i suoi contenuti, e che la figlia ad oggi ha fissato la residenza presso la madre ed è libera, in quanto maggiorenne, di frequentare
i due genitori senza alcuna regola e fuori da ogni prescrizione;
2.
considerato che
, per quanto maggiorenne, allo stato attuale si trova in condizioni di non
Per autosufficienza economica, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , fino a quando rimarrà a vivere stabilmente con la madre e priva di autosufficienza economica, porre
a carico del padre l'importo massimo mensile di Euro 400,00= (quattrocento/00) per n. 12 dodici (dodici) mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, così ripartito: quanto ad euro 200,00, sul conto corrente intestato alla Sig.ra il cui codice Iban è già a conoscenza del padre e Pt_1
Per quanto agli ulteriori euro 200,00 su conto corrente intestato alla sola , da aprirsi entro 15
(quindici) gg. dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio;
3. Il Sig. si impegna a versare in favore della Sig.ra Parte_2 [...]
a mezzo di bonifico bancario la somma di Euro 91,20 = a titolo di arretrato Parte_1
dell'aggiornamento ISTAT non corrisposto per il periodo Gennaio 2022/Gennaio 2023, oltre ad euro 1.483,00 = (Euro millequattrocentottantre/00) a titolo di rimborso dell'assegno unico per il nucleo famigliare percepito a far data dall'inizio dell'anno 2022 e fino al mese di novembre
2023, e, comunque, a saldo e stralcio sulla questione, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra il cui codice Iban è già a sua conoscenza, entro 15 Pt_1
(quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
4. I genitori provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (spese extra-assegno) con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dal
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia che le parti dichiarano sin d'ora di approvare nella sua interezza;
5. I Sigg.ri e concordemente Parte_1 Parte_2
stabiliscono che l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla Sig. ; Parte_1
6. I Sigg.ri e dichiarano di avere già Parte_1 Parte_2
risolto tra loro ogni altra questione economico/patrimoniale in sede di separazione e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa o ragione;
7. I Sigg.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
autosufficienti e, pertanto, rinunciano a chiedersi reciprocamente mantenimento e alimenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29.12.2023, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 12.02.2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 24.01.2020. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in BINASCO il giorno 08/06/2003 (atto n. 6, Parte_2
parte II, Serie C, anno 2003);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.03.2024
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5504 /2023 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANTORO SILVANA e con domicilio eletto presso il suo studio in Casarile, Via Berlinguer n. 42
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._2
LUCA ANGELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Via Beccaria n.5
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in BINASCO, in data 08/06/2003, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BINASCO alla Parte I, Serie C,
n. 6, dell'anno 2003; separati consensualmente con verbale in data 24.01.2020 e relativo decreto di omologa del
12.02.2020.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per
“1. dare atto che è venuto meno l'affidamento con tutti i suoi contenuti, e che la figlia ad oggi ha fissato la residenza presso la madre ed è libera, in quanto maggiorenne, di frequentare
i due genitori senza alcuna regola e fuori da ogni prescrizione;
2.
considerato che
, per quanto maggiorenne, allo stato attuale si trova in condizioni di non
Per autosufficienza economica, a titolo di concorso al mantenimento della figlia , fino a quando rimarrà a vivere stabilmente con la madre e priva di autosufficienza economica, porre
a carico del padre l'importo massimo mensile di Euro 400,00= (quattrocento/00) per n. 12 dodici (dodici) mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, così ripartito: quanto ad euro 200,00, sul conto corrente intestato alla Sig.ra il cui codice Iban è già a conoscenza del padre e Pt_1
Per quanto agli ulteriori euro 200,00 su conto corrente intestato alla sola , da aprirsi entro 15
(quindici) gg. dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio;
3. Il Sig. si impegna a versare in favore della Sig.ra Parte_2 [...]
a mezzo di bonifico bancario la somma di Euro 91,20 = a titolo di arretrato Parte_1
dell'aggiornamento ISTAT non corrisposto per il periodo Gennaio 2022/Gennaio 2023, oltre ad euro 1.483,00 = (Euro millequattrocentottantre/00) a titolo di rimborso dell'assegno unico per il nucleo famigliare percepito a far data dall'inizio dell'anno 2022 e fino al mese di novembre
2023, e, comunque, a saldo e stralcio sulla questione, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra il cui codice Iban è già a sua conoscenza, entro 15 Pt_1
(quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
4. I genitori provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (spese extra-assegno) con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dal
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia che le parti dichiarano sin d'ora di approvare nella sua interezza;
5. I Sigg.ri e concordemente Parte_1 Parte_2
stabiliscono che l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla Sig. ; Parte_1
6. I Sigg.ri e dichiarano di avere già Parte_1 Parte_2
risolto tra loro ogni altra questione economico/patrimoniale in sede di separazione e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa o ragione;
7. I Sigg.ri e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
autosufficienti e, pertanto, rinunciano a chiedersi reciprocamente mantenimento e alimenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29.12.2023, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 12.02.2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 24.01.2020. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in BINASCO il giorno 08/06/2003 (atto n. 6, Parte_2
parte II, Serie C, anno 2003);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.03.2024
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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