Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZ. CIVILE IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MICHELA PALLADINO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2029/2023 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Follo, Parte_1 Parte_2
dom.ti come in atti;
- attori -
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore pt, rappr.to e difeso dall'avv. Amato Rizzo, dom.to come in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice impugnava la delibera assembleare datata del 3.3.2023 ai punti 1, 3 e 4 della approvazione del consuntivo anno 2022 e preventivo anno 2023, e lavori d'urgenza tetto scala A.
Deduceva che, quale comproprietaria di un locale commerciale posto a piano terra del CP_1
convenuto, aveva partecipato alle spese del condominio sulla base di tabelle millesimale erronee e non adeguate alla quota di effettiva proprietà, trattandosi di “locale completamente autonomo rispetto
Aggiungeva che per tali motivi alla assemblea del 3.3.2023 si era astenuta dalla votazione e che veniva respinta la richiesta di fissare una prossima assemblea per la modifica delle tabelle millesimali.
Chiedeva annullarsi la delibera impugnata, dichiararsi necessaria la revisione delle stesse, con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto che contestava in toto la domanda della quale chiedeva il CP_1
rigetto con vittoria di spese.
La domanda è infondata.
Parte attrice in primo luogo deduce, con allegazioni assolutamente generiche, che le tabelle millesimali vigenti nel convenuto, del quale pacificamente fa parte il locale a piano terra CP_1
in sua proprietà, sarebbero erronee in quanto non adeguate alla propria quota di effettiva proprietà.
Nessuna specificazione fornisce parte attrice neanche su quali sarebbero i millesimi che gli spetterebbero in luogo di quelli di cui alle tabelle millesimali approvate.
Il codice civile detta al riguardo una compiuta disciplina della materia.
L'art. 1118 c.c. testualmente prevede che “ il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. ….il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare…”; l'art. 68 disp att. c.c. , a completamento, recita :” ove non precisato dal titolo ai sensi dell'art. 1118 c.c., per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio…”.
Tali norme in pratica statuiscono che i diritti di ciascun condomino sulle parti comuni così come gli obblighi verso il quanto al riparto delle spese (art. 1123 c.c.), alla manutenzione e CP_1
sostituzione delle scale ed ascensori (art. 1124 c.c.) , all'uso esclusivo dei lastrici solari (art. 1126
c.c.) ed alla costituzione e validità della assemblee e relative delibere, sono corrispondenti al valore dei millesimi attribuiti con la tabella allegata al regolamento.
Dall'atto di compravendita in atti, datato 30.8.1996, si desume che il titolo non dispone diversamente dai principi sopra richiamati atteso che lo stesso prevede che l'immobile “viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e diritto inerente, con la proporzionale quota di comproprietà su tutte le parti comuni dell'edificio, tali per legge e destinazione …”. Ne consegue che sulla base delle tabelle millesimali vigenti i condomini, e quindi gli attori, sono obbligati alla partecipazione alle spese in misura proporzionale ai millesimi assegnati con la tabella vigente.
L'art. 69 disp att. c.c. disciplina la diversa ipotesi della rettifica e/o modifica dei valori millesimali vigenti, prevedendo che “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'art. 68 disp. att c.c.possono essere modificati o rettificati all'unanimità. Tali valori possono essere modificati o rettificati anche nell'interesse di un solo condomino con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma 2 nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando per le mutate condizioni dell'edificio in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici, incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino..
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio può essere convenuto in giudizio unicamente il in persona CP_1 dell'amministratore….. le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali”-
Ne consegue che, ove si ritenga l'erroneità delle tabelle millesimali in quanto non proporzionate alla propria quota di proprietà della unità immobiliare di appartenenza, le stesse possono essere oggetto di modifica o rettifica:
o in via volontaria con delibera assembleare assunta all'unanimità o con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c., o in caso di diniego da parte del condominio o di mancata approvazione con le maggioranze previste, con la specifica azione giudiziaria prevista dall'art. 69 disp. att. c.c.
In assenza di modifica, volontaria o giudiziale, le tabelle vigenti obbligano tutti i condomini alla partecipazione alle spese secondo i valori millesimali previsti.
In senso conforme la pacifica e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “tutto ciò che inerisce agli errori e alle mutate condizioni fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente assegnato, costituisce oggetto del diverso giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate ai sensi dell'art. 69 disp. att c.c.” (ex multis cass. 27159/2018).
La domanda va pertanto rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza sulla base dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
1. Rigetta ogni domanda;
2. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge a favore del convenuto. CP_1
Così deciso in Avellino il 15.5.2024
Il Giudice
Michela Palladino