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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Pagliuca Luigi Giudice dott. Bartolotti Francesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di: di con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, Cod. CP_1 Controparte_2
Fisc. / P.Iva: P.IVA_1 con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, Cod. Fisc. / P.Iva: Controparte_2
P.IVA_2
Con distinti ricorsi ex art. 40 C.C.I. la della Repubblica di Verona (mod. 21 nn. 4690/23 e Pt_1
2224/24) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3 nonché di
[...] Controparte_2
i due procedimenti sono stati riuniti, e quindi rinviati più volte onde consentire il perfezionamento della notifica a notifica infine eseguita a mezzo deposito presso la Casa Comunale: a tale Controparte_2 riguardo deve osservarsi che il procedimento notificario ha avuto inizio ben prima dell'operatività del sistema di notifica mediante inserimento nell'apposita area del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, sì che, una volta che secondo le regole all'epoca vigenti la cancelleria aveva esaurito il suo compito con l'invio non riuscito della pec, l'onere di provvedere alla notifica incombeva esclusivamente sul ricorrente (cfr. Cass., 22 febbraio 2022, n. 5858);
pagina 1 di 4 rilevato che sia (cui la notifica è stata effettuata a mezzo pec), sia non si CP_1 Controparte_2 sono costituite;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I, in quanto le società hanno sede Comune ricompreso nella circoscrizione di questo Tribunale;
rilevato che la notizia dell'insolvenza è stata appresa dal Pubblico Ministero nell'ambito delle indagini originate dall'emersione di ingenti debiti fiscali;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
Per quel che riguarda CP_1
- si tratta di impresa che esercita un'attività commerciale (l'affitto e la gestione di aziende alberghiere e commerciali in genere), come da visura camerale in atti, e che è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal rilevante importo dei debiti iscritti a ruolo (€ 127.229,66); ii) dallo stato di insolvenza in cui versa la socia accoandataria;
iii) dall'irreperibilità della società presso la sua sede legale, come risultante dall'accesso effettuato dall'Ufficiale Giudiziario anche rispetto in data 17 CP_1 gennaio 2025;
- l'importo dei debiti iscritti a ruolo è tale da superare la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., ed in difetto della costituzione della resistente è rimasto non assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.
Per quel che riguarda – soggetta in ogni caso all'apertura della procedura in quanto Controparte_2 socia accomandataria di CP_1
- si tratta di impresa che esercita un'attività commerciale (edificazione di immobili su terreni propri o di terzi, sia diretta che mediante appalto e la relativa commercializzazione, compravendita e permuta di immobili di qualsiasi tipo), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal rilevante importo dei debiti iscritti a ruolo (€ 190.408,67); ii) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dall'esercizio 2020; iii) dall'irreperibilità della società presso la sua sede legale;
- l'importo dei debiti iscritti a ruolo supera la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., ed in difetto della costituzione della resistente e del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi è rimasto non assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di:
di con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, CP_1 Controparte_2
Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, Cod. Fisc. / P.Iva: Controparte_2
P.IVA_2
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore l'avv. Marina Rebesani, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 21 luglio 2025, h. 12,00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 7 marzo 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Pagliuca Luigi Giudice dott. Bartolotti Francesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di: di con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, Cod. CP_1 Controparte_2
Fisc. / P.Iva: P.IVA_1 con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, Cod. Fisc. / P.Iva: Controparte_2
P.IVA_2
Con distinti ricorsi ex art. 40 C.C.I. la della Repubblica di Verona (mod. 21 nn. 4690/23 e Pt_1
2224/24) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3 nonché di
[...] Controparte_2
i due procedimenti sono stati riuniti, e quindi rinviati più volte onde consentire il perfezionamento della notifica a notifica infine eseguita a mezzo deposito presso la Casa Comunale: a tale Controparte_2 riguardo deve osservarsi che il procedimento notificario ha avuto inizio ben prima dell'operatività del sistema di notifica mediante inserimento nell'apposita area del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, sì che, una volta che secondo le regole all'epoca vigenti la cancelleria aveva esaurito il suo compito con l'invio non riuscito della pec, l'onere di provvedere alla notifica incombeva esclusivamente sul ricorrente (cfr. Cass., 22 febbraio 2022, n. 5858);
pagina 1 di 4 rilevato che sia (cui la notifica è stata effettuata a mezzo pec), sia non si CP_1 Controparte_2 sono costituite;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I, in quanto le società hanno sede Comune ricompreso nella circoscrizione di questo Tribunale;
rilevato che la notizia dell'insolvenza è stata appresa dal Pubblico Ministero nell'ambito delle indagini originate dall'emersione di ingenti debiti fiscali;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
Per quel che riguarda CP_1
- si tratta di impresa che esercita un'attività commerciale (l'affitto e la gestione di aziende alberghiere e commerciali in genere), come da visura camerale in atti, e che è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal rilevante importo dei debiti iscritti a ruolo (€ 127.229,66); ii) dallo stato di insolvenza in cui versa la socia accoandataria;
iii) dall'irreperibilità della società presso la sua sede legale, come risultante dall'accesso effettuato dall'Ufficiale Giudiziario anche rispetto in data 17 CP_1 gennaio 2025;
- l'importo dei debiti iscritti a ruolo è tale da superare la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., ed in difetto della costituzione della resistente è rimasto non assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.
Per quel che riguarda – soggetta in ogni caso all'apertura della procedura in quanto Controparte_2 socia accomandataria di CP_1
- si tratta di impresa che esercita un'attività commerciale (edificazione di immobili su terreni propri o di terzi, sia diretta che mediante appalto e la relativa commercializzazione, compravendita e permuta di immobili di qualsiasi tipo), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal rilevante importo dei debiti iscritti a ruolo (€ 190.408,67); ii) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dall'esercizio 2020; iii) dall'irreperibilità della società presso la sua sede legale;
- l'importo dei debiti iscritti a ruolo supera la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., ed in difetto della costituzione della resistente e del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi è rimasto non assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di:
di con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, CP_1 Controparte_2
Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
con sede legale in NO (VR), Via Solferino n. 39, Cod. Fisc. / P.Iva: Controparte_2
P.IVA_2
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore l'avv. Marina Rebesani, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 21 luglio 2025, h. 12,00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 7 marzo 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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