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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE VII
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente ad oggetto revocazione di sentenza in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13 dell'anno 2021, vertente tra
\
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Iannicelli ( ); C.F._2
ATTORE IN REVOCAZIONE
e
(C.F. P.IVA. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri
(C.F. ) CodiceFiscale_3
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
1 OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 21.11. 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2011, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la società (oggi Controparte_2
, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza stipulata da in favore dei CP_3 propri dipendenti, in ragione dell'infortunio occorsogli in data 27.5.2008 in
Rossano, quando, mentre stava scendendo le scale, scivolava e, rovinando al suolo, si procurava lesioni, con postumi permanenti alla spalla destra.
La detta MP di assicurazione, costituitasi in giudizio:
-non contestava l'operatività della polizza;
-eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo e l'improcedibilità della domanda per difetto di competenza del giudice ordinario, risultando devoluti ad arbitri, come da contratto (punto 2.08 delle condizioni che regolano l'assicurazione), la valutazione e la liquidazione dei danni, nonché i criteri di indennizzabilità;
- la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 164
c.p.c., non avendo l'attore quantificato il danno;
- la decadenza dal diritto all'indennizzo;
- la non veridicità dei fatti lamentati in citazione;
- l'infondatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria, con la sentenza n. 6252/2014, dichiarava improponibile la domanda, compensando le spese di lite.
2 In particolare, rigettata l'eccezione di prescrizione, riteneva provata, nel merito, la domanda, accertando altresì l'insussistenza di cause di esclusione dell'assicurazione (posto che il sinistro non si era verificato in occasione dello svolgimento di attività lavorativa).
Pur riconoscendo, dunque, in astratto, il diritto all'indennizzo in favore dell'attore, riteneva, tuttavia, che non vi fosse tra le parti accordo sulla misura dell'invalidità permanente e che dunque la domanda fosse improponibile ai sensi dell'art. 02.09 delle condizioni contrattuali (che prevede la competenza di un collegio arbitrale in caso di divergenza tra le parti in ordine al grado di invalidità permanente).
proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma, con conseguente condanna della compagnia appellata al pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d'Appello espletava c.t.u. medica al fine di accertare i postumi permanenti riportati dall'appellante e, con la sentenza n. 3993/2020, pubblicata il
24.11.2020, rigettava l'appello, condannando il al pagamento delle spese Pt_1 processuali e ponendo a carico dell'appellata compagnia le spese di c.t.u.
La Corte, preliminarmente, rilevava che, non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata, né nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di prescrizione, né nella parte in cui risultavano accertati i presupposti posti a fondamento della domanda del a percepire l'indennizzo assicurativo, la Pt_1 decisione del Tribunale, su tali punti, fosse ormai incontrovertibile.
Nel merito, poi, il Collegio giudicante non condivideva la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto che non fosse stato raggiunto un accordo tra le parti in merito alla percentuale di invalidità riportata dall'appellante a causa del sinistro. Accoglieva, dunque, sul punto, la relativa censura, ritenendo erronea la declaratoria di improponibilità della domanda, attesa la fallacia del presupposto su cui si fondava, ovvero il presunto disaccordo tra l'attore e la compagnia assicurativa sui postumi permanenti e quindi
“sull'applicazione dei criteri dell'indennizzo”.
Nello specifico, esaminate le condizioni generali di contratto disciplinanti il rapporto intercorso tra le parti (ed in particolare, l'art. 2.09, in base al quale “ le
3 divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla norma 01.08 sono demandate, per i scritto ad un collegio di tre medici…”) e qualificata la clausola predetta come un'ipotesi di perizia contrattuale, il Collegio escludeva che, nel caso in esame, vi fosse stata
“divergenza” tra le parti in ordine alla percentuale di invalidità permanente o sui criteri di indennizzabilità, avendo il accettato gli esiti della consulenza Pt_1 prodotta dalla controparte (comunicatigli peraltro solo nel corso del giudizio) ed attestanti un grado di invalidità permanente nella misura dell'11%-12%.
Rilevava poi la Corte come fosse poco convincente la ricostruzione del giudice di primo grado nella parte in cui riteneva che il avesse preso in Pt_1 considerazione (e dunque accettato) solo la parte iniziale della relazione tecnica redatta dal fiduciario della MP (in cui lo stesso riconosceva una invalidità permanente secondo tabella INAIL tra l'11% e il 12%), non considerando, invece, la parte finale del documento (in cui il medesimo consulente dava atto della preesistenza di lesioni degenerative alla spalla, con conseguente necessità di riduzione del tasso di incidenza delle limitazioni funzionali previsto dalle tabelle).
Osservava in proposito il Collegio come tali ultime considerazioni del perito, contenute nella sezione “OSSERVAZIONI”, fossero non solo generiche (non indicando neanche il riferimento alla percentuale di invalidità pregressa), ma anche ambigue, non consentendo di comprendere se la percentuale di invalidità dell'11% già comprendesse l'incidenza dell'invalidità pregressa, oppure se quest'ultima, e soprattutto in quale misura, avrebbe dovuto essere ulteriormente decurtata dal detto valore.
Nonostante l'accoglimento delle censure formulate dall'impugnante, la Corte riteneva, tuttavia, di non poter riformare la sentenza impugnata nei termini richiesti dall'impugnante.
Pur ritenendo incontestata la circostanza del sinistro e raggiunta la prova in ordine alla percentuale dei postumi permanenti (anche in forza dell'espletamento di c.t.u., che aveva valutato gli stessi nella misura del 14%), il Collegio rilevava, infatti, che non fosse possibile calcolare l'indennizzo assicurativo, avendo il Pt_1 omesso di allegare e provare l'importo del capitale assicurato. Il difetto di allegazione atteneva, secondo la Corte, alla indicazione della retribuzione annua lorda percepita, avendo sì l'impugnante precisato, con l'atto di impugnazione,
4 che la propria retribuzione lorda fosse pari ad euro 44.000,00, senza tuttavia supportare tale indicazione documentalmente.
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020, ha chiesto la Parte_1 revocazione della detta sentenza d'appello, perché asseritamente affetta da un errore di fatto decisivo risultante dagli atti e documenti della causa.
ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa Controparte_1 impugnazione.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'attrice in revocazione sostiene che la sentenza d'appello n. 3993/2020, pronunciata da questa Corte e pubblicata in data 24.11.2020 - con la quale è stato rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
6252/2014, resa dal Tribunale di Napoli - sarebbe affetta da errore revocatorio rilevante agli effetti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
Giova premettere che, ai sensi del citato art. 395 n. 4 c.p.c., la sentenza pronunciata in grado d'appello o in unico grado è impugnabile per revocazione
<quando è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa>>, con la precisazione che <vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare>>.
Come emerge dell'inequivoco tenore letterale della norma appena citata, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione, occorre non solo che l'impugnata sentenza risulti affetta da un errore di fatto decisivo, obiettivamente e immediatamente rilevabile ex actis, ma anche che tale errore non cada su un punto controverso in ordine al quale la sentenza medesima abbia statuito (cfr., sull'argomento, ex multis, ord. Cass. n. 4640/07 e Cass. n. 9505/02).
Ciò posto, nella sentenza impugnata per revocazione si legge:
5 << Malgrado la determinazione della percentuale dei postumi permanenti riportati dal da parte del CTU nominato, in ordine al quantum, il Collegio rileva che, Pt_1
a norma delle condizioni di polizza, l'indennizzo assicurativo de quo deve essere calcolato applicando la percentuale di invalidità permanente, accertata, alla somma assicurata, pari al reddito annuo lordo percepito dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo incontestata la circostanza del sinistro
e pur essendo stata raggiunta la prova relativa alla percentuale dei postumi permanenti conseguenti al sinistro, va rilevato che l'attore ha omesso di allegare
- e di provare – l'importo del capitale assicurato, indispensabile per la determinazione dell'indennizzo assicurativo.
Invero nell'atto introduttivo, non risulta allegato l'importo della retribuzione annua lorda percepita;
il difetto di allegazione è sanato in appello, ove il nell'atto Pt_1 introduttivo, precisa che la propria retribuzione annua lorda ammonta ad €
44.000,00; tuttavia l'allegazione non è supportata da alcuna documentazione dalla quale desumere la prova del reddito annuo lordo percepito al momento della sottoscrizione del contratto;
né può essere sottaciuto che, sin dal primo grado, l'appellante, pur avendo versato in atti le condizioni generali di contratto, ha omesso di depositare la scheda relativa alla polizza assicurativa dalla quale desumere il capitale (pari al proprio reddito annuo lordo) assicurato sul quale poi procedere all'indennizzo richiesto… Nel caso in esame, difettando la prova, da fornire necessariamente in via documentale – posto che la previsione dell'indennizzo e la sua misura costituiscono i fatti generatori del credito dell'assicurato e, in quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. – la domanda formulata risulta, in ogni caso, infondata>>.
Secondo quanto sostenuto dall'impugnante in revocazione, questa Corte,
<sull'erroneo presupposto che agli atti di causa mancasse qualsiasi documentazione dalla quale desumere la prova del reddito annuo lordo percepito dal dipendente e necessario per calcolare l'indennità assicurata di cui all'art.
21.12 del contratto di polizza infortuni, ha ritenuto di non poter liquidare l'importo dell'indennizzo dovuto e, quindi, ha rigettato l'appello.>>
Effettivamente, come sottolineato dall'attore in revocazione, emerge chiaramente dalle produzioni di parte di primo grado versate in atti che era stato prodotto in
6 giudizio il CUD 2009, documento dal quale è agevolmente ricavabile l'ammontare del reddito lavorativo lordo del relativo all'anno dell'infortunio Pt_1
e garantito dalla polizza stipulata con la società assicuratrice.
Non essendo, dunque, il fatto oggetto dell'errore un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, risulta con chiarezza l'errore di fatto in cui è incorso il collegio giudicante, il quale ha fondato la sua decisione sulla inesatta percezione dell'insussistenza di alcuna documentazione attestante la retribuzione annua lorda percepita dal al momento della sottoscrizione del Pt_1 contratto.
E' quindi evidente che in mancanza dell'essenziale errore di fatto innanzi rilevato, la decisione della causa sarebbe stata certamente diversa, in quanto, sostituendo mentalmente l'affermazione errata con quella esatta nell'ambito di un ragionamento di tipo controfattuale, la sentenza impugnata rimane priva della sua base logico-giuridica (cfr., sull'argomento, Cass. n. 6881/14).
Né appaiono conferenti le osservazioni della parte convenuta in revocazione, secondo cui dal cud non sarebbe possibile estrapolare la retribuzione annua lorda del ai sensi del punto 02.13 delle condizioni di polizza, che indica la Pt_1
“retribuzione annua” come “tutto quanto l'assicurato riceve per le sue prestazioni lavorative al lordo della ritenuta…e cioè gli emolumenti fissi e continuativi, e le competenze a carattere generale, con esclusione, invece, delle indennità e dei compensi corrisposti a titoli di rimborso spese, di straordinario, oppure in occasione di prestazioni di natura occasionale e non continuativa”.
Secondo le stesse condizioni di polizza, invero: “per liquidare l'indennità si fa riferimento alla retribuzione annua dell'infortunato, relativa ai titoli di cui sopra, in atto nel mese precedente quello in cui si è verificato l'infortunio.
Resta convenuto che la retribuzione annua verrà comunicata al momento dell'eventuale indennizzo”.
Ne consegue che, risultando regolarmente depositate nel fascicolo di parte di primo grado dell'odierno impugnante, oltre al CUD, anche le buste paga relative all'anno 2008 (compresa quella del mese precedente rispetto a quello in cui si è verificato l'infortunio), l'assicurazione avrebbe potuto e dovuto eccepire specificamente ed analiticamente, a fronte di tali allegazioni, quali voci sarebbero state erroneamente considerate nel calcolo della retribuzione annua dallo stesso
7 percepita e non limitarsi ad una contestazione generica e formale (non emergendo, peraltro, dall'esame della detta documentazione, esplicite voci non pattiziamente ricomprese nella <>).
Verificata, dunque, la sussistenza dell'errore revocatorio denunciato e accertata la sua decisività, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, “la revocazione travolge completamente i capi della sentenza revocata, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata
(Cass. nn. 2181/01 e 8326/04)” (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, n.12721).
Peraltro, è pacifico che il giudice possa emettere una nuova decisione che in parte si sovrapponga a quella revocata, ancorché come nuova decisione e non come conferma della precedente statuizione ormai elisa dal mondo giuridico.
Procedendo ora al rinnovato esame del merito della controversia che tenga conto dell'effettuato emendamento, il Collegio ritiene di condividere pienamente le ulteriori motivazioni della Corte d'Appello, in virtù delle quali sono state accolte le censure formulate dal con il proprio atto di impugnazione, motivazioni che Pt_1 devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Invero, effettivamente, dalla lettura della disposizione 02.09 delle norme che regolano l'assicurazione emerge come quest'ultima preveda la devoluzione ad arbitri di un incarico avente ad oggetto esclusivamente la formulazione di un giudizio tecnico inerente la valutazione del grado di invalidità permanente, nonché l'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla disposizione
02.08, e non attribuisce al terzo il potere di risolvere le questioni attinenti la validità ed operatività della garanzia assicurativa.
La perizia contrattuale comporta la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal contratto, nel senso che, prima e durante il corso della procedura convenzionalmente prevista, le parti non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal rapporto contrattuale, venendo a configurare un impedimento giuridico all'esercizio di tali diritti da parte dell'assicurato fino alla
8 conclusione delle operazioni peritali, con la conseguente sospensione del termine di prescrizione.
Come pure precisato dalla giurisprudenza, non potendosi ammettere che la richiesta di indennizzo venga dilazionata all'infinito, vi deve essere un atto – posto in essere entro l'anno dal fatto generatore del diritto – che renda operante la clausola che prevede la perizia contrattuale, atto da individuarsi nella denuncia di sinistro, che – portando a conoscenza della compagnia assicuratrice l'attualizzarsi del diritto dell'assicurato all'indennizzo – è in grado di attivare la successiva procedura per l'accertamento del diritto medesimo (Cass. 8674/09).
Nel caso in esame, non possono dirsi verificate le “divergenze” di cui all'art. 02.09 delle norme che regolano l'assicurazione, né sul grado di invalidità, né sui criteri di indennizzabilità. Infatti, dopo la visita del 17.6.2010 effettuata dal consulente della compagnia, nel periodo che va dalla data del 24.6.2010 (in cui l'assicurazione ebbe a ricevere la relativa relazione) al 30.12.2013 (data del deposito in giudizio della stessa relazione), non risulta che la compagnia abbia comunicato al alcunché. Pt_1
Come già ritenuto dalla Corte nella sentenza impugnata, dopo il deposito della relazione, durante la fase del giudizio di primo grado, quest'ultimo, poi, ne accettava gli esiti.
Sul punto, non appare invero condivisibile la ricostruzione del giudice di primo grado, secondo cui il avrebbe preso in considerazione (e dunque Pt_1 accettato) solo la parte iniziale della detta relazione (in cui gli veniva riconosciuta una invalidità permanente secondo tabella INAIL tra l'11% e il 12%) e non la parte finale del documento (in cui di dava atto della preesistenza di lesioni degenerative alla spalla e della con conseguente necessità di riduzione del tasso di incidenza delle limitazioni funzionali previsto dalle tabelle). A ben vedere, tali ultime considerazioni del perito (contenute nella sezione “OSSERVAZIONI”), come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, appaiono effettivamente generiche, in quanto non indicano neanche la percentuale di invalidità pregressa, oltre che del tutto ambigue, atteso che non consentono neanche di comprendere se la percentuale di invalidità riconosciuta dell'11% - 12% sia già comprensiva, o meno, dell'incidenza della riscontrata invalidità pregressa.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi l'inoperatività della detta clausola, attesa la carenza di prova in ordine all'effettiva divergenza tra le parti e la proponibilità 9 dell'azione, in quanto relativa a questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità
o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti.
Ciò premesso, dalle condizioni di polizza, si desume che, in caso di invalidità permanente, debba essere liquidata un'indennità calcolata in base alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta, rapportata ad un importo pari a
6 volte la retribuzione lorda annua.
Tenuto conto della retribuzione annua percepita dal che è di € 44.354,76 Pt_1
(cfr. CUD 2009 in atti), eseguite le operazioni di cui all'art. 02.12 indicate nella polizza, si ottiene che l'indennità assicurata è pari ad € 266.128,56; dividendo poi tale importo per 100 si ottiene il valore di ciascun punto percentuale, che risulta essere pari ad € 2.661,2856; tale fattore deve poi essere moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente sulla quale entrambe le parti hanno mostrato accordo (11,5%).
Di conseguenza, considerato che, nell'anno 2008, il percepiva una Pt_1 retribuzione lorda di euro 44.354,76 (cfr. CUD 2009 in atti), applicando la formula indicata nella polizza, si ottiene il seguente importo: 44.354,76 x 6= 266.128,56 x
11, 5%= 30.604,78.
Tale importo deve essere rivalutato in relazione al periodo di tempo intercorso tra l'infortunio (27.5.2008) e la presente decisione, trattandosi di un debito di valore
(cfr., sul punto, Cass. civ. n. 10488/09, secondo cui, con riguardo all'assicurazione contro i danni, il debito di indennizzo dell'assicuratore si configura come debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, ed è pertanto suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria). Pertanto,
l'indennizzo che la deve corrispondere in Controparte_4 favore dell'attore ammonta all'attualità ad € 40.612,54.
Inoltre, rilevato che l'infortunio è occorso nel maggio dell'anno 2008, devono essere riconosciuti anche gli interessi compensativi da ritardo al tasso legale sull'importo suindicato, interessi da calcolarsi, secondo i noti principi affermati dalla Suprema Corte, dalla data dell'infortunio, non sulle somme liquidate per il capitale definitivamente rivalutato, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata (Cass. SS.UU. 1712/95; Cass. 10291/01 e
492/01). Dunque, considerato che l'infortunio risale al 27.05.2008, vanno quindi 10 riconosciuti gli interessi al tasso legale sull'importo suindicato originariamente devalutato e, quindi, di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, a far data dal 27.5.2008 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Priva di pregio è invece la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto la polizza in oggetto prevede la liquidazione di un indennizzo, esclusivamente in caso di invalidità permanente o di morte del beneficiario, con esclusione, quindi, di ogni altra tipologia di pregiudizio.
In particolare, non possono riconoscersi, né i danni patrimoniali conseguenti all'omessa corresponsione dell'indennizzo (spese mediche sostenute), stante il disposto di cui all'art. 01.07 delle “norme che regolano l'assicurazione in generale”, che esclude specificamente le spese di cura e quelle relative ai certificati medici, né gli asseriti danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale, attesa, non solo la genericità delle relative allegazioni, ma anche l'assoluta carenza di prova al riguardo.
Per quanto sin qui esposto, disposta la revocazione della sentenza di questa
Corte n. 3993/2020, pubblicata il 24.11.2020, in riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6252/2014, depositata il 28.4.2014, Controparte_1 deve essere condannata a pagare, in favore di l'importo
[...] Parte_1 di euro € 40.612,54, oltre interessi come sopra calcolati.
Quanto alle spese, la riforma della pronuncia gravata impone di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio. Tenuto conto dell'esito finale della lite, risoltasi con l'accoglimento della pretesa creditoria avanzata da la rimasta, nel Parte_1 Controparte_1 complesso, soccombente dovrà rifondere le dette spese in favore di Parte_1
e con attribuzione all'avv. Andrea Iannicelli, dichiaratosi antistatario.
[...]
La relativa liquidazione viene effettuata, come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, ove non espletata.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, sono poste a carico di entrambe le parti.
11 Deve infine rigettarsi la richiesta avanzata dal di rimborso delle spese Pt_1 stragiudiziali per l'assistenza medico-legale, non risultando in atti la prova dell'effettivo esborso (cfr. Cass. sez. un. 16990/2017, secondo cui «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio … essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente»).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 30.12.2020, volta ad ottenere la
[...] revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. della sentenza n. 3993/2020, pronunciata da questa Corte e pubblicata in data 24.11.2020, contrariis reiectis, così provvede:
1) revoca la sentenza impugnata;
2) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 6252/2014, pubblicata il 28 aprile 2014 e, per l'effetto, in riforma della detta decisione gravata, condanna a Controparte_1 pagare, in favore di l'importo di euro € 40.612,54 oltre interessi Parte_1 come da parte motiva.
3) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 tutti i gradi di giudizio, che liquida:
-per il primo grado in euro 214,00 per spese ed euro 5.000,00 per onorari;
-per il secondo grado in euro 804,00 per spese ed euro 6.000,00 per onorari;
-per il presente giudizio di revocazione in euro 804,00 per spese ed euro
5.000,00 per onorari;
oltre, per tutti i giudizi, rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
12 4) dispone la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell'avv.
Andrea Iannicelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, addì 27.3.2025
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE VII
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente ad oggetto revocazione di sentenza in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13 dell'anno 2021, vertente tra
\
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Iannicelli ( ); C.F._2
ATTORE IN REVOCAZIONE
e
(C.F. P.IVA. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri
(C.F. ) CodiceFiscale_3
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
1 OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 21.11. 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2011, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la società (oggi Controparte_2
, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza stipulata da in favore dei CP_3 propri dipendenti, in ragione dell'infortunio occorsogli in data 27.5.2008 in
Rossano, quando, mentre stava scendendo le scale, scivolava e, rovinando al suolo, si procurava lesioni, con postumi permanenti alla spalla destra.
La detta MP di assicurazione, costituitasi in giudizio:
-non contestava l'operatività della polizza;
-eccepiva la prescrizione del diritto all'indennizzo e l'improcedibilità della domanda per difetto di competenza del giudice ordinario, risultando devoluti ad arbitri, come da contratto (punto 2.08 delle condizioni che regolano l'assicurazione), la valutazione e la liquidazione dei danni, nonché i criteri di indennizzabilità;
- la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 164
c.p.c., non avendo l'attore quantificato il danno;
- la decadenza dal diritto all'indennizzo;
- la non veridicità dei fatti lamentati in citazione;
- l'infondatezza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria, con la sentenza n. 6252/2014, dichiarava improponibile la domanda, compensando le spese di lite.
2 In particolare, rigettata l'eccezione di prescrizione, riteneva provata, nel merito, la domanda, accertando altresì l'insussistenza di cause di esclusione dell'assicurazione (posto che il sinistro non si era verificato in occasione dello svolgimento di attività lavorativa).
Pur riconoscendo, dunque, in astratto, il diritto all'indennizzo in favore dell'attore, riteneva, tuttavia, che non vi fosse tra le parti accordo sulla misura dell'invalidità permanente e che dunque la domanda fosse improponibile ai sensi dell'art. 02.09 delle condizioni contrattuali (che prevede la competenza di un collegio arbitrale in caso di divergenza tra le parti in ordine al grado di invalidità permanente).
proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma, con conseguente condanna della compagnia appellata al pagamento dell'indennizzo assicurativo.
Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d'Appello espletava c.t.u. medica al fine di accertare i postumi permanenti riportati dall'appellante e, con la sentenza n. 3993/2020, pubblicata il
24.11.2020, rigettava l'appello, condannando il al pagamento delle spese Pt_1 processuali e ponendo a carico dell'appellata compagnia le spese di c.t.u.
La Corte, preliminarmente, rilevava che, non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata, né nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di prescrizione, né nella parte in cui risultavano accertati i presupposti posti a fondamento della domanda del a percepire l'indennizzo assicurativo, la Pt_1 decisione del Tribunale, su tali punti, fosse ormai incontrovertibile.
Nel merito, poi, il Collegio giudicante non condivideva la decisione del giudice di primo grado, nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto che non fosse stato raggiunto un accordo tra le parti in merito alla percentuale di invalidità riportata dall'appellante a causa del sinistro. Accoglieva, dunque, sul punto, la relativa censura, ritenendo erronea la declaratoria di improponibilità della domanda, attesa la fallacia del presupposto su cui si fondava, ovvero il presunto disaccordo tra l'attore e la compagnia assicurativa sui postumi permanenti e quindi
“sull'applicazione dei criteri dell'indennizzo”.
Nello specifico, esaminate le condizioni generali di contratto disciplinanti il rapporto intercorso tra le parti (ed in particolare, l'art. 2.09, in base al quale “ le
3 divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla norma 01.08 sono demandate, per i scritto ad un collegio di tre medici…”) e qualificata la clausola predetta come un'ipotesi di perizia contrattuale, il Collegio escludeva che, nel caso in esame, vi fosse stata
“divergenza” tra le parti in ordine alla percentuale di invalidità permanente o sui criteri di indennizzabilità, avendo il accettato gli esiti della consulenza Pt_1 prodotta dalla controparte (comunicatigli peraltro solo nel corso del giudizio) ed attestanti un grado di invalidità permanente nella misura dell'11%-12%.
Rilevava poi la Corte come fosse poco convincente la ricostruzione del giudice di primo grado nella parte in cui riteneva che il avesse preso in Pt_1 considerazione (e dunque accettato) solo la parte iniziale della relazione tecnica redatta dal fiduciario della MP (in cui lo stesso riconosceva una invalidità permanente secondo tabella INAIL tra l'11% e il 12%), non considerando, invece, la parte finale del documento (in cui il medesimo consulente dava atto della preesistenza di lesioni degenerative alla spalla, con conseguente necessità di riduzione del tasso di incidenza delle limitazioni funzionali previsto dalle tabelle).
Osservava in proposito il Collegio come tali ultime considerazioni del perito, contenute nella sezione “OSSERVAZIONI”, fossero non solo generiche (non indicando neanche il riferimento alla percentuale di invalidità pregressa), ma anche ambigue, non consentendo di comprendere se la percentuale di invalidità dell'11% già comprendesse l'incidenza dell'invalidità pregressa, oppure se quest'ultima, e soprattutto in quale misura, avrebbe dovuto essere ulteriormente decurtata dal detto valore.
Nonostante l'accoglimento delle censure formulate dall'impugnante, la Corte riteneva, tuttavia, di non poter riformare la sentenza impugnata nei termini richiesti dall'impugnante.
Pur ritenendo incontestata la circostanza del sinistro e raggiunta la prova in ordine alla percentuale dei postumi permanenti (anche in forza dell'espletamento di c.t.u., che aveva valutato gli stessi nella misura del 14%), il Collegio rilevava, infatti, che non fosse possibile calcolare l'indennizzo assicurativo, avendo il Pt_1 omesso di allegare e provare l'importo del capitale assicurato. Il difetto di allegazione atteneva, secondo la Corte, alla indicazione della retribuzione annua lorda percepita, avendo sì l'impugnante precisato, con l'atto di impugnazione,
4 che la propria retribuzione lorda fosse pari ad euro 44.000,00, senza tuttavia supportare tale indicazione documentalmente.
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020, ha chiesto la Parte_1 revocazione della detta sentenza d'appello, perché asseritamente affetta da un errore di fatto decisivo risultante dagli atti e documenti della causa.
ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa Controparte_1 impugnazione.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'attrice in revocazione sostiene che la sentenza d'appello n. 3993/2020, pronunciata da questa Corte e pubblicata in data 24.11.2020 - con la quale è stato rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
6252/2014, resa dal Tribunale di Napoli - sarebbe affetta da errore revocatorio rilevante agli effetti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
Giova premettere che, ai sensi del citato art. 395 n. 4 c.p.c., la sentenza pronunciata in grado d'appello o in unico grado è impugnabile per revocazione
<quando è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa>>, con la precisazione che <vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare>>.
Come emerge dell'inequivoco tenore letterale della norma appena citata, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione, occorre non solo che l'impugnata sentenza risulti affetta da un errore di fatto decisivo, obiettivamente e immediatamente rilevabile ex actis, ma anche che tale errore non cada su un punto controverso in ordine al quale la sentenza medesima abbia statuito (cfr., sull'argomento, ex multis, ord. Cass. n. 4640/07 e Cass. n. 9505/02).
Ciò posto, nella sentenza impugnata per revocazione si legge:
5 << Malgrado la determinazione della percentuale dei postumi permanenti riportati dal da parte del CTU nominato, in ordine al quantum, il Collegio rileva che, Pt_1
a norma delle condizioni di polizza, l'indennizzo assicurativo de quo deve essere calcolato applicando la percentuale di invalidità permanente, accertata, alla somma assicurata, pari al reddito annuo lordo percepito dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo incontestata la circostanza del sinistro
e pur essendo stata raggiunta la prova relativa alla percentuale dei postumi permanenti conseguenti al sinistro, va rilevato che l'attore ha omesso di allegare
- e di provare – l'importo del capitale assicurato, indispensabile per la determinazione dell'indennizzo assicurativo.
Invero nell'atto introduttivo, non risulta allegato l'importo della retribuzione annua lorda percepita;
il difetto di allegazione è sanato in appello, ove il nell'atto Pt_1 introduttivo, precisa che la propria retribuzione annua lorda ammonta ad €
44.000,00; tuttavia l'allegazione non è supportata da alcuna documentazione dalla quale desumere la prova del reddito annuo lordo percepito al momento della sottoscrizione del contratto;
né può essere sottaciuto che, sin dal primo grado, l'appellante, pur avendo versato in atti le condizioni generali di contratto, ha omesso di depositare la scheda relativa alla polizza assicurativa dalla quale desumere il capitale (pari al proprio reddito annuo lordo) assicurato sul quale poi procedere all'indennizzo richiesto… Nel caso in esame, difettando la prova, da fornire necessariamente in via documentale – posto che la previsione dell'indennizzo e la sua misura costituiscono i fatti generatori del credito dell'assicurato e, in quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. – la domanda formulata risulta, in ogni caso, infondata>>.
Secondo quanto sostenuto dall'impugnante in revocazione, questa Corte,
<sull'erroneo presupposto che agli atti di causa mancasse qualsiasi documentazione dalla quale desumere la prova del reddito annuo lordo percepito dal dipendente e necessario per calcolare l'indennità assicurata di cui all'art.
21.12 del contratto di polizza infortuni, ha ritenuto di non poter liquidare l'importo dell'indennizzo dovuto e, quindi, ha rigettato l'appello.>>
Effettivamente, come sottolineato dall'attore in revocazione, emerge chiaramente dalle produzioni di parte di primo grado versate in atti che era stato prodotto in
6 giudizio il CUD 2009, documento dal quale è agevolmente ricavabile l'ammontare del reddito lavorativo lordo del relativo all'anno dell'infortunio Pt_1
e garantito dalla polizza stipulata con la società assicuratrice.
Non essendo, dunque, il fatto oggetto dell'errore un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, risulta con chiarezza l'errore di fatto in cui è incorso il collegio giudicante, il quale ha fondato la sua decisione sulla inesatta percezione dell'insussistenza di alcuna documentazione attestante la retribuzione annua lorda percepita dal al momento della sottoscrizione del Pt_1 contratto.
E' quindi evidente che in mancanza dell'essenziale errore di fatto innanzi rilevato, la decisione della causa sarebbe stata certamente diversa, in quanto, sostituendo mentalmente l'affermazione errata con quella esatta nell'ambito di un ragionamento di tipo controfattuale, la sentenza impugnata rimane priva della sua base logico-giuridica (cfr., sull'argomento, Cass. n. 6881/14).
Né appaiono conferenti le osservazioni della parte convenuta in revocazione, secondo cui dal cud non sarebbe possibile estrapolare la retribuzione annua lorda del ai sensi del punto 02.13 delle condizioni di polizza, che indica la Pt_1
“retribuzione annua” come “tutto quanto l'assicurato riceve per le sue prestazioni lavorative al lordo della ritenuta…e cioè gli emolumenti fissi e continuativi, e le competenze a carattere generale, con esclusione, invece, delle indennità e dei compensi corrisposti a titoli di rimborso spese, di straordinario, oppure in occasione di prestazioni di natura occasionale e non continuativa”.
Secondo le stesse condizioni di polizza, invero: “per liquidare l'indennità si fa riferimento alla retribuzione annua dell'infortunato, relativa ai titoli di cui sopra, in atto nel mese precedente quello in cui si è verificato l'infortunio.
Resta convenuto che la retribuzione annua verrà comunicata al momento dell'eventuale indennizzo”.
Ne consegue che, risultando regolarmente depositate nel fascicolo di parte di primo grado dell'odierno impugnante, oltre al CUD, anche le buste paga relative all'anno 2008 (compresa quella del mese precedente rispetto a quello in cui si è verificato l'infortunio), l'assicurazione avrebbe potuto e dovuto eccepire specificamente ed analiticamente, a fronte di tali allegazioni, quali voci sarebbero state erroneamente considerate nel calcolo della retribuzione annua dallo stesso
7 percepita e non limitarsi ad una contestazione generica e formale (non emergendo, peraltro, dall'esame della detta documentazione, esplicite voci non pattiziamente ricomprese nella <>).
Verificata, dunque, la sussistenza dell'errore revocatorio denunciato e accertata la sua decisività, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, “la revocazione travolge completamente i capi della sentenza revocata, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata
(Cass. nn. 2181/01 e 8326/04)” (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, n.12721).
Peraltro, è pacifico che il giudice possa emettere una nuova decisione che in parte si sovrapponga a quella revocata, ancorché come nuova decisione e non come conferma della precedente statuizione ormai elisa dal mondo giuridico.
Procedendo ora al rinnovato esame del merito della controversia che tenga conto dell'effettuato emendamento, il Collegio ritiene di condividere pienamente le ulteriori motivazioni della Corte d'Appello, in virtù delle quali sono state accolte le censure formulate dal con il proprio atto di impugnazione, motivazioni che Pt_1 devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Invero, effettivamente, dalla lettura della disposizione 02.09 delle norme che regolano l'assicurazione emerge come quest'ultima preveda la devoluzione ad arbitri di un incarico avente ad oggetto esclusivamente la formulazione di un giudizio tecnico inerente la valutazione del grado di invalidità permanente, nonché l'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla disposizione
02.08, e non attribuisce al terzo il potere di risolvere le questioni attinenti la validità ed operatività della garanzia assicurativa.
La perizia contrattuale comporta la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal contratto, nel senso che, prima e durante il corso della procedura convenzionalmente prevista, le parti non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal rapporto contrattuale, venendo a configurare un impedimento giuridico all'esercizio di tali diritti da parte dell'assicurato fino alla
8 conclusione delle operazioni peritali, con la conseguente sospensione del termine di prescrizione.
Come pure precisato dalla giurisprudenza, non potendosi ammettere che la richiesta di indennizzo venga dilazionata all'infinito, vi deve essere un atto – posto in essere entro l'anno dal fatto generatore del diritto – che renda operante la clausola che prevede la perizia contrattuale, atto da individuarsi nella denuncia di sinistro, che – portando a conoscenza della compagnia assicuratrice l'attualizzarsi del diritto dell'assicurato all'indennizzo – è in grado di attivare la successiva procedura per l'accertamento del diritto medesimo (Cass. 8674/09).
Nel caso in esame, non possono dirsi verificate le “divergenze” di cui all'art. 02.09 delle norme che regolano l'assicurazione, né sul grado di invalidità, né sui criteri di indennizzabilità. Infatti, dopo la visita del 17.6.2010 effettuata dal consulente della compagnia, nel periodo che va dalla data del 24.6.2010 (in cui l'assicurazione ebbe a ricevere la relativa relazione) al 30.12.2013 (data del deposito in giudizio della stessa relazione), non risulta che la compagnia abbia comunicato al alcunché. Pt_1
Come già ritenuto dalla Corte nella sentenza impugnata, dopo il deposito della relazione, durante la fase del giudizio di primo grado, quest'ultimo, poi, ne accettava gli esiti.
Sul punto, non appare invero condivisibile la ricostruzione del giudice di primo grado, secondo cui il avrebbe preso in considerazione (e dunque Pt_1 accettato) solo la parte iniziale della detta relazione (in cui gli veniva riconosciuta una invalidità permanente secondo tabella INAIL tra l'11% e il 12%) e non la parte finale del documento (in cui di dava atto della preesistenza di lesioni degenerative alla spalla e della con conseguente necessità di riduzione del tasso di incidenza delle limitazioni funzionali previsto dalle tabelle). A ben vedere, tali ultime considerazioni del perito (contenute nella sezione “OSSERVAZIONI”), come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, appaiono effettivamente generiche, in quanto non indicano neanche la percentuale di invalidità pregressa, oltre che del tutto ambigue, atteso che non consentono neanche di comprendere se la percentuale di invalidità riconosciuta dell'11% - 12% sia già comprensiva, o meno, dell'incidenza della riscontrata invalidità pregressa.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi l'inoperatività della detta clausola, attesa la carenza di prova in ordine all'effettiva divergenza tra le parti e la proponibilità 9 dell'azione, in quanto relativa a questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità
o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti.
Ciò premesso, dalle condizioni di polizza, si desume che, in caso di invalidità permanente, debba essere liquidata un'indennità calcolata in base alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta, rapportata ad un importo pari a
6 volte la retribuzione lorda annua.
Tenuto conto della retribuzione annua percepita dal che è di € 44.354,76 Pt_1
(cfr. CUD 2009 in atti), eseguite le operazioni di cui all'art. 02.12 indicate nella polizza, si ottiene che l'indennità assicurata è pari ad € 266.128,56; dividendo poi tale importo per 100 si ottiene il valore di ciascun punto percentuale, che risulta essere pari ad € 2.661,2856; tale fattore deve poi essere moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente sulla quale entrambe le parti hanno mostrato accordo (11,5%).
Di conseguenza, considerato che, nell'anno 2008, il percepiva una Pt_1 retribuzione lorda di euro 44.354,76 (cfr. CUD 2009 in atti), applicando la formula indicata nella polizza, si ottiene il seguente importo: 44.354,76 x 6= 266.128,56 x
11, 5%= 30.604,78.
Tale importo deve essere rivalutato in relazione al periodo di tempo intercorso tra l'infortunio (27.5.2008) e la presente decisione, trattandosi di un debito di valore
(cfr., sul punto, Cass. civ. n. 10488/09, secondo cui, con riguardo all'assicurazione contro i danni, il debito di indennizzo dell'assicuratore si configura come debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, ed è pertanto suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria). Pertanto,
l'indennizzo che la deve corrispondere in Controparte_4 favore dell'attore ammonta all'attualità ad € 40.612,54.
Inoltre, rilevato che l'infortunio è occorso nel maggio dell'anno 2008, devono essere riconosciuti anche gli interessi compensativi da ritardo al tasso legale sull'importo suindicato, interessi da calcolarsi, secondo i noti principi affermati dalla Suprema Corte, dalla data dell'infortunio, non sulle somme liquidate per il capitale definitivamente rivalutato, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata (Cass. SS.UU. 1712/95; Cass. 10291/01 e
492/01). Dunque, considerato che l'infortunio risale al 27.05.2008, vanno quindi 10 riconosciuti gli interessi al tasso legale sull'importo suindicato originariamente devalutato e, quindi, di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, a far data dal 27.5.2008 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Priva di pregio è invece la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto la polizza in oggetto prevede la liquidazione di un indennizzo, esclusivamente in caso di invalidità permanente o di morte del beneficiario, con esclusione, quindi, di ogni altra tipologia di pregiudizio.
In particolare, non possono riconoscersi, né i danni patrimoniali conseguenti all'omessa corresponsione dell'indennizzo (spese mediche sostenute), stante il disposto di cui all'art. 01.07 delle “norme che regolano l'assicurazione in generale”, che esclude specificamente le spese di cura e quelle relative ai certificati medici, né gli asseriti danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale, attesa, non solo la genericità delle relative allegazioni, ma anche l'assoluta carenza di prova al riguardo.
Per quanto sin qui esposto, disposta la revocazione della sentenza di questa
Corte n. 3993/2020, pubblicata il 24.11.2020, in riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6252/2014, depositata il 28.4.2014, Controparte_1 deve essere condannata a pagare, in favore di l'importo
[...] Parte_1 di euro € 40.612,54, oltre interessi come sopra calcolati.
Quanto alle spese, la riforma della pronuncia gravata impone di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio. Tenuto conto dell'esito finale della lite, risoltasi con l'accoglimento della pretesa creditoria avanzata da la rimasta, nel Parte_1 Controparte_1 complesso, soccombente dovrà rifondere le dette spese in favore di Parte_1
e con attribuzione all'avv. Andrea Iannicelli, dichiaratosi antistatario.
[...]
La relativa liquidazione viene effettuata, come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, ove non espletata.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, sono poste a carico di entrambe le parti.
11 Deve infine rigettarsi la richiesta avanzata dal di rimborso delle spese Pt_1 stragiudiziali per l'assistenza medico-legale, non risultando in atti la prova dell'effettivo esborso (cfr. Cass. sez. un. 16990/2017, secondo cui «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio … essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente»).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 30.12.2020, volta ad ottenere la
[...] revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. della sentenza n. 3993/2020, pronunciata da questa Corte e pubblicata in data 24.11.2020, contrariis reiectis, così provvede:
1) revoca la sentenza impugnata;
2) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 6252/2014, pubblicata il 28 aprile 2014 e, per l'effetto, in riforma della detta decisione gravata, condanna a Controparte_1 pagare, in favore di l'importo di euro € 40.612,54 oltre interessi Parte_1 come da parte motiva.
3) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 tutti i gradi di giudizio, che liquida:
-per il primo grado in euro 214,00 per spese ed euro 5.000,00 per onorari;
-per il secondo grado in euro 804,00 per spese ed euro 6.000,00 per onorari;
-per il presente giudizio di revocazione in euro 804,00 per spese ed euro
5.000,00 per onorari;
oltre, per tutti i giudizi, rimborso forfettario, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
12 4) dispone la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell'avv.
Andrea Iannicelli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, addì 27.3.2025
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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