Ordinanza cautelare 28 ottobre 2020
Sentenza 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/02/2022, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 00263/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Euprepio Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, via Municipio n. 11;
contro
Comune di San Giorgio Jonico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Palazzo Antonio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) della determinazione del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di San Giorgio Jonico registro generale n. 657 del 5-6-2020, pubblicata in pari data, avente ad oggetto: “Presa d'atto della graduatoria operatori mercatali e spostamento provvisorio mercato settimanale”;
b) della determinazione del Responsabile Settore Attività Produttive del Comune di San Giorgio Jonico registro generale n. 739 del 23-6-2020, pubblicata in pari data, avente ad oggetto: “Mercato settimanale - provvedimento eccezionale finalizzato al trasferimento provvisorio su tutta via Buonarroti per la durata dell'emergenza Covid 19”;
c) del provvedimento del 10-7-2020 di assegnazione al ricorrente dello stallo n. 115;
nonché di tutti gli altri atti lesivi degli interessi del ricorrente, siano endoprocedimentali, che prodromici, antecedenti, e/o successivi, presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio Jonico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to D. Mastrolia in sostituzione dell'avv.to F. Meo, avv.to E. Curto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22 settembre 2020 il Sig. PA AR ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: della determinazione del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di San Giorgio Jonico n. 657 del 5/06/2020, avente ad oggetto la “presa d’atto graduatoria operatori mercatali e spostamento provvisorio mercato settimanale”; della determinazione del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di San Giorgio Jonico n. 739 del 23 giugno 2020, avente ad oggetto “mercato settimanale - provvedimento eccezionale finalizzato al trasferimento provvisorio su tutta via Buonarroti, per la durata dell’emergenza Covid 19”; del provvedimento del 10 luglio 2020 recante l’assegnazione d’ufficio al ricorrente del posteggio n. 115.
In particolare, il ricorrente lamenta che, con le determinazioni epigrafate, il Comune di San Giorgio Ionico avrebbe approvato la graduatoria degli operatori commerciali mercatali - assegnandogli (illegittimamente) lo stallo n.115 - e disposto lo spostamento provvisorio del Mercato settimanale su tutta la via Buonarroti, per la durata dell’emergenza Covid 19, utilizzando la Home page del Comune, in luogo dell’Albo Pretorio, per la pubblicazione della predetta graduatoria in violazione dei termini previsti per le osservazioni e i ricorsi, omettendo di comunicare ai commercianti le operazioni di assegnazione, illegittimamente negando al ricorrente l’assegnazione del posteggio n. 96 o il n.40, anziché quello assegnatogli.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di sintetizzate.
1.Violazione degli artt.3, 97 e 34 della Costituzione, rispettivamente intesi come: “ragionevolezza”, “legittimo affidamento del cittadino nello Stato” e “certezza del diritto”, “buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione”, “Principio di meritocrazia”.
Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Travisamento dei presupposti di fatto. Difetto di motivazione.
In data 7 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio Jonico eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 27 ottobre 2020, con ordinanza cautelare n. 667/2020, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente rilevando che “in disparte le criticità del ricorso per le questioni inerenti la sua ricevibilità e ammissibilità per la eccepita tardività e mancata notifica ai controinteressati (atteso che la notifica all’unico controinteressato evocato in giudizio non si è perfezionata e il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei soggetti posizionati nell’impugnata graduatoria e assegnatari degli stalli ai quali il ricorrente aspira) nonchè per la (parziale) litispendenza del presente giudizio rispetto al precedente ricorso R.G. n. 843/2020 (in seno al quale parte ricorrente ha presentato la rinuncia agli atti del giudizio ma della stessa il Tribunale non ha preso atto e non risulta ancora dichiarata l’estinzione del processo), il Collegio ritiene che non sussista, ai fini dell’invocata concessione della tutela cautelare, il requisito del periculum in mora, atteso che il ricorrente (che nemmeno afferma la sussistenza di un danno grave ed irreparabile) è - comunque - assegnatario di uno stallo utile per l’immediato esercizio dell’attività commerciale nell’area mercatale di che trattasi ”.
In data 10.12.2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un atto titolato “motivi aggiunti”, non notificato alle controparti del giudizio, con il quale non ha proposto ulteriori impugnazioni o nuovi motivi di gravame, ma ha solo sostanzialmente ribadito la propria posizione e la dedotta illegittimità dei provvedimenti già impugnati.
Con memoria depositata in data 27.12.2021 il Comune resistente, oltre a ribadire l’irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso e dei c.d. “motivi aggiunti” ha eccepito anche l’improcedibilità del gravame, in quanto “ da un lato la determina 23.09.2020 n. 739 impugnata dal Sig. AR con il ricorso ha cessato di avere efficacia il 31.12.2020 (Cfr. punto 1 parte dispositiva: “comunque non oltre il 31 dicembre 2020”) sicchè il ricorrente non otterrebbe comunque alcun vantaggio dall’annullamento degli atti impugnati; dall’altro lato con determinazione 30 dicembre 2020 n. 1538, non impugnata (cfr. DOC. 1 indice 23 novembre 2021), il Comune di San Giorgio Ionico ha ulteriormente prorogato l’attuale sistemazione dell’area mercatale, questa volta con una durata fino al termine dello stato di emergenza e con un rinvio dinamico agli ulteriori ed eventuali provvedimenti normativi di proroga (“fino al 31.01.2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza ”).
Nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
In limine, osserva il Collegio che i c.d. “motivi aggiunti”, depositati dal ricorrente in data 10.12.2021, non sono stati notificati alle controparti del giudizio in violazione dell’art.43 c.p.a. ai sensi del quale “ I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile ” e, in ogni caso, non contengono ulteriori impugnazioni o nuove censure,
sicchè gli stessi devono essere qualificati come semplice memoria difensiva integrativa.
Il ricorso, oltre che irricevibile e inammissibile per le ragioni espresse nell’ordinanza cautelare n. 667/2020, il cui contenuto può, in questa sede essere confermato e condiviso, è - comunque - divenuto improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, osserva il Collegio, che come eccepito e documentato dalla difesa civica, da un lato la impugnata determinazione comunale del 23.09.2020 n. 739 ha esaurito i suoi effetti il 31.12.2020, dato che le disposizioni ivi contenute (Cfr. punto 1 parte dispositiva) stabilivano che avrebbero avuto effetto “comunque non oltre il 31 dicembre 2020”, sicchè in caso di eventuale accoglimento del ricorso il AR non potrebbe ottenere il bene della vita richiesto (ossia l’assegnazione dello stallo richiesto); dall’altro, con determinazione 30 dicembre 2020 n. 1538 - non impugnata - il Comune di San Giorgio Ionico ha ulteriormente prorogato l’attuale sistemazione dell’area mercatale, confermando le medesime assegnazioni precedentemente disposte, questa volta con una durata fino al termine dello stato di emergenza e con un rinvio dinamico agli ulteriori ed eventuali provvedimenti normativi di proroga (“fino al 31.01.2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza”).
La mancata impugnazione (da parte del ricorrente) di quest’ultima determinazione comunale n.1538/2020 comporta la irreversibilità dell’assegnazione degli stalli già disposti, con conseguente impossibilità per il ricorrente di ottenere alcuna utilità dalla prosecuzione del giudizio.
Invero, nel caso in cui, nel corso del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo, sopraggiunga un altro atto di conferma in senso proprio del precedente, che non venga impugnato, il ricorso originario diventa inaccoglibile e, dunque, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Consiglio di Stato n. 1049/2018).
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per evidente sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono nondimeno i presupposti (stante la peculiarità della controversia e ragioni equitative) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO