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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/08/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZ. CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa HE Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2046/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: occupazione abusiva di immobile
VERTENTE
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Stefano Parte_1 CodiceFiscale_1
Romano (C.F. Fax 0924/913118, Pec CodiceFiscale_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Campobello di Mazara, Piazza Garibaldi n. 12/A.
//Attrice//
E
C.F. , elettivamente domiciliato in Palermo alla Piazza Vittorio Controparte_1 C.F._3
Emanuele Orlando n. 27 presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Sciortino (C.F. - pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
//Convenuto//
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta depositate ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
14.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la SI.ra , in qualità di proprietaria dell'immobile Parte_2 sito in Campobello di Mazara, frazione Tre Fontane, Viale Nicolò Gentile n. 5, piano terra, agiva nei confronti dell'odierno convenuto al fine di ottenere il rilascio del proprio predetto immobile, occupato sine titulo dal predetto convenuto, nonchè al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione dell'immobile, danni che quantificava in € 21.600,00.
Si costituiva, sia pur tardivamente, il convenuto e chiedeva in via preliminare che venisse accertata e ritenuta la cessazione della materia del contendere per rinuncia di parte attrice al diritto di proprietà sul bene per cui è causa ovvero all'azione di rivendicazione incoata con il giudizio e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, rigettare le domande attoree nei confronti del Signor in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, ovvero sfornite di Parte_3 adeguato supporto probatorio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento del diritto di proprietà in capo a parte attrice, rigettare integralmente la richiesta risarcitoria in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
in gradato subordine, ridurre il risarcimento dovuto alla IG , rideterminandolo in via equitativa e tenendo conto delle spese Pt_2 sostenute dal Sig. vinte le spese. Parte_3
La causa veniva istruita a mezzo documenti e con espletamento di ctu tecnica e, fallito il tentativo di mediazione delegata per insussistenza di accordo, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va però preliminarmente revocata, non essendo stato ancora fatto, la dichiarazione di contumacia del convenuto, che si è costituito, sia pure tardivamente, con atto depositato il 31.03.2023.
Va, sempre in via preliminare, respinta l'eccepita rinuncia al diritto ed all'azione operata dall'attrice con la nota del 21.11.2017 (all.2 comparsa responsiva), atteso che detta rinuncia, al diritto di proprietà e ad ogni azione relativa all'immobile di Tre Fontane, per essere efficace avrebbe richiesto l'atto pubblico notarile e la trascrizione nei registri immobiliari, proprio perchè riguardante bene immobile e ciò senza sottacere che,
a fronte del disconoscimento del documento del 21.11.2017 e della firma sullo stesso apposta operato dall'attrice, il convenuto non ha dichiarato di volersene valere, nè ha proposto istanza per la verificazione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., rendendo in ogni caso di fatto inutilizzabile detto documento.
Sempre preliminarmente va rigettata tanto la richiesta di richiamo del ctu avanzata da entrambe le parti in causa,, quanto l'istanza del convenuto di interrogatorio formale con la SI.ra e di prova per Parte_2 testi con la SI.ra , non essendo necessario, alla luce della decisione che si intende adottare, Testimone_1 rimettere la causa sul ruolo istruttorio e procedure ad assumere le prove richieste.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell' eccezione di usucapione, avanzata dal convenuto in comparsa conclusionale.
Detta eccezione infatti rientra fra le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio ed in quanto tale andava formulata in comparsa di risposta, da depositarsi nel termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione (art. 166 ed art. 167 c. 2 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della notifica dell'atto di citazione); Il convenuto invece si è costituito tardivamente, dopo la prima udienza nella quale era stato dichiarato contumace. Conseguentemente, l'eccezione di usucapione è inammissibile per tardività.
Del pari, inammissibile per tardività è la domanda nuova formulata per la prima vota dal convenuto in subordine nelle conclusioni della comparsa conclusionale e diretta a “ritenere il diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa acquistato per usucapione dal Sig. ”. Parte_3
Passando ora al merito, va intanto osservato che al giudice è data la possibilità di qualificare esattamente la domanda, anche in difformità da quella prospettata dalla parte, ma sempre attenendosi ai fatti allegati e alle richieste formulate. Nell'esercizio di tale potere ritiene questo giudice che l'azione proposta dall'attrice a ben vedere non possa essere qualificata, come la stessa pretenderebbe, quale azione personale di restituzione, ma vada qualificata esattamente come azione di rivendica, di natura reale, attesa la mancanza anche originaria di un titolo valido.
Giova sul punto richiamare la recente sentenza n. 7305/2014 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con cui è stato affermato il principio giuridico in forza del quale deve essere qualificata come azione di rivendicazione l'azione esercitata nei confronti di chi non ha alcun titolo a giustificazione della disponibilità materiale del bene oggetto della controversia.
Invero non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con la conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico (nel caso in esame neppure allegato) che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
In questo caso infatti il fondamento della domanda risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Il soggetto che agisce in rivendica ai sensi dell'art.948 c.c. è infatti sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà, dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario ovvero derivativo. In tale ultimo caso, la prova che il rivendicante deve offrire è la c.d. probatio diabolica: egli è tenuto, cioè, a dimostrare la proprietà del bene ricostruendo la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto inter vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Tale consolidato orientamento recentemente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.28865 del 19 ottobre 2021.
Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante trova giustificazione- ricorda la
Suprema Corte- nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso), ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che al piu' indica la legittimazione a possedere. Se dunque il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà , egli sarà destinato a soccombere, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere.
Orbene, nel caso in esame, riqualificata come rivendica la domanda avanzata da , si ritiene che Parte_2
l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Senza dubbio quindi in mancanza di detta prova la domanda di rilascio va conseguentemente rigettata, con conseguente rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria pure avanzata.
Da ultimo, il convenuto va condannato a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato la somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 per mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione del 07.09.2022. Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza e pertanto esse vengono poste a carico dell'attrice ed in favore del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche affrontate (valori medi per ogni fase opportunamente dimidiati per la semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa HE Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 2046/2022, così decide:
Rigetta la domanda di . Parte_2
Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in € 2.538,50 Parte_2 Parte_3 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna l' odierno convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Parte_3 somma di importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
Cosi' deciso in Marsala, lì 30.08.2025
Dott.HE Palermo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZ. CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa HE Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2046/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: occupazione abusiva di immobile
VERTENTE
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Stefano Parte_1 CodiceFiscale_1
Romano (C.F. Fax 0924/913118, Pec CodiceFiscale_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Campobello di Mazara, Piazza Garibaldi n. 12/A.
//Attrice//
E
C.F. , elettivamente domiciliato in Palermo alla Piazza Vittorio Controparte_1 C.F._3
Emanuele Orlando n. 27 presso e nello studio dell'Avv. Gaetano Sciortino (C.F. - pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
//Convenuto//
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta depositate ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
14.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la SI.ra , in qualità di proprietaria dell'immobile Parte_2 sito in Campobello di Mazara, frazione Tre Fontane, Viale Nicolò Gentile n. 5, piano terra, agiva nei confronti dell'odierno convenuto al fine di ottenere il rilascio del proprio predetto immobile, occupato sine titulo dal predetto convenuto, nonchè al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione dell'immobile, danni che quantificava in € 21.600,00.
Si costituiva, sia pur tardivamente, il convenuto e chiedeva in via preliminare che venisse accertata e ritenuta la cessazione della materia del contendere per rinuncia di parte attrice al diritto di proprietà sul bene per cui è causa ovvero all'azione di rivendicazione incoata con il giudizio e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, rigettare le domande attoree nei confronti del Signor in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, ovvero sfornite di Parte_3 adeguato supporto probatorio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento del diritto di proprietà in capo a parte attrice, rigettare integralmente la richiesta risarcitoria in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
in gradato subordine, ridurre il risarcimento dovuto alla IG , rideterminandolo in via equitativa e tenendo conto delle spese Pt_2 sostenute dal Sig. vinte le spese. Parte_3
La causa veniva istruita a mezzo documenti e con espletamento di ctu tecnica e, fallito il tentativo di mediazione delegata per insussistenza di accordo, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va però preliminarmente revocata, non essendo stato ancora fatto, la dichiarazione di contumacia del convenuto, che si è costituito, sia pure tardivamente, con atto depositato il 31.03.2023.
Va, sempre in via preliminare, respinta l'eccepita rinuncia al diritto ed all'azione operata dall'attrice con la nota del 21.11.2017 (all.2 comparsa responsiva), atteso che detta rinuncia, al diritto di proprietà e ad ogni azione relativa all'immobile di Tre Fontane, per essere efficace avrebbe richiesto l'atto pubblico notarile e la trascrizione nei registri immobiliari, proprio perchè riguardante bene immobile e ciò senza sottacere che,
a fronte del disconoscimento del documento del 21.11.2017 e della firma sullo stesso apposta operato dall'attrice, il convenuto non ha dichiarato di volersene valere, nè ha proposto istanza per la verificazione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., rendendo in ogni caso di fatto inutilizzabile detto documento.
Sempre preliminarmente va rigettata tanto la richiesta di richiamo del ctu avanzata da entrambe le parti in causa,, quanto l'istanza del convenuto di interrogatorio formale con la SI.ra e di prova per Parte_2 testi con la SI.ra , non essendo necessario, alla luce della decisione che si intende adottare, Testimone_1 rimettere la causa sul ruolo istruttorio e procedure ad assumere le prove richieste.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell' eccezione di usucapione, avanzata dal convenuto in comparsa conclusionale.
Detta eccezione infatti rientra fra le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio ed in quanto tale andava formulata in comparsa di risposta, da depositarsi nel termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione (art. 166 ed art. 167 c. 2 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della notifica dell'atto di citazione); Il convenuto invece si è costituito tardivamente, dopo la prima udienza nella quale era stato dichiarato contumace. Conseguentemente, l'eccezione di usucapione è inammissibile per tardività.
Del pari, inammissibile per tardività è la domanda nuova formulata per la prima vota dal convenuto in subordine nelle conclusioni della comparsa conclusionale e diretta a “ritenere il diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa acquistato per usucapione dal Sig. ”. Parte_3
Passando ora al merito, va intanto osservato che al giudice è data la possibilità di qualificare esattamente la domanda, anche in difformità da quella prospettata dalla parte, ma sempre attenendosi ai fatti allegati e alle richieste formulate. Nell'esercizio di tale potere ritiene questo giudice che l'azione proposta dall'attrice a ben vedere non possa essere qualificata, come la stessa pretenderebbe, quale azione personale di restituzione, ma vada qualificata esattamente come azione di rivendica, di natura reale, attesa la mancanza anche originaria di un titolo valido.
Giova sul punto richiamare la recente sentenza n. 7305/2014 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con cui è stato affermato il principio giuridico in forza del quale deve essere qualificata come azione di rivendicazione l'azione esercitata nei confronti di chi non ha alcun titolo a giustificazione della disponibilità materiale del bene oggetto della controversia.
Invero non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con la conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico (nel caso in esame neppure allegato) che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
In questo caso infatti il fondamento della domanda risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Il soggetto che agisce in rivendica ai sensi dell'art.948 c.c. è infatti sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà, dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario ovvero derivativo. In tale ultimo caso, la prova che il rivendicante deve offrire è la c.d. probatio diabolica: egli è tenuto, cioè, a dimostrare la proprietà del bene ricostruendo la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto inter vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Tale consolidato orientamento recentemente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.28865 del 19 ottobre 2021.
Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante trova giustificazione- ricorda la
Suprema Corte- nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso), ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che al piu' indica la legittimazione a possedere. Se dunque il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà , egli sarà destinato a soccombere, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere.
Orbene, nel caso in esame, riqualificata come rivendica la domanda avanzata da , si ritiene che Parte_2
l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo provato la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Senza dubbio quindi in mancanza di detta prova la domanda di rilascio va conseguentemente rigettata, con conseguente rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria pure avanzata.
Da ultimo, il convenuto va condannato a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato la somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 per mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione del 07.09.2022. Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza e pertanto esse vengono poste a carico dell'attrice ed in favore del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche affrontate (valori medi per ogni fase opportunamente dimidiati per la semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa HE Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 2046/2022, così decide:
Rigetta la domanda di . Parte_2
Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in € 2.538,50 Parte_2 Parte_3 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna l' odierno convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una Parte_3 somma di importo corrispondente al doppio contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art.12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
Cosi' deciso in Marsala, lì 30.08.2025
Dott.HE Palermo