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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3500/2022
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3500/2022
All'udienza del 20 marzo 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per , in avv. GIANCASPRO, l'avv. FABIO VISCARELLI Pt_1 Pt_2
per , in sost. avv. FLAVIA MAISANO, l'avv. ESTEFANA PANFILO CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3500/2022 R.G. tra cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._1
Nicola Giancaspro e dall'avv. Norma Natali, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Flavia Maisano giusta procura in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale, disporre ex art. 5 comma 2, d.lgs. n. 28/2010 la mediazione obbligatoria ope iudicis affinché possa positivamente essere raggiunta, in tempi celeri, una conciliazione tra le parti in relazione alla corretta quantificazione degli importi dovuti;
In via principale: Accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, conseguentemente, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale. I) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto - e, comunque, per carenza dei presupposti previsti per la sua emissione - e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1844/2022 del 29 luglio
2022 – emesso dal Tribunale di Civitavecchia su ricorso presentato dal sig. nato a [...]
AZ (BA) il 21 ottobre 1945 (C.F. ), in qualità di socio amministratore della C.F._2
pagina 2 di 7 società e notificato in data 8 settembre 2022 II) Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di Parte_4 credito vantato dalla società e dal sig. nonchè l'insussistenza, in capo al sig. Parte_4 Controparte_2
di qualsivoglia obbligo di pagamento e per l'effetto, rigettare ogni pretesa proposta nei confronti del Pt_1 medesimo, a qualsiasi titolo, ragione o causa, in quanto infondata ed inammissibile per tutti i motivi di cui in narrativa. Conseguentemente si chiede voler revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o invalido e/o nullo
e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. n. 1844/2022 del 29 luglio 2022 – emesso dal Tribunale di
Civitavecchia su ricorso presentato dal sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), in qualità di socio amministratore della società e notificato in data C.F._2 Parte_4
8 settembre 2022 III) Condannare l'opposta al pagamento delle spese ed onorari di causa. In via meramente subordinata. Nella non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere fondata la domanda proposta dalla convenuta opposta, si chiede, per tutti i motivi di cui in narrativa qui da intendersi riportati e trascritti, voler ridurre l'importo ingiunto in quella minore misura che verrà accertata e liquidata”
Per l'opposto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Civitavecchia in persona del G.I. designato, contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 828/2022 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia in data 29.07.2022 ai sensi dell'art.648 c.p.c.. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto n. 828/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 29.07.2022 oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. In via istruttoria: ammettersi la prova per testi sui fatti di cui alla narrativa e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c con il teste Sig. Sig.ra e Testimone_1 Testimone_2 ulteriori testi riservati nei termini di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2022, ha proposto Parte_3 opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 29.7.2022 nel procedimento iscritto al n.
1844/2022 R.G., ritualmente notificato l'8.9.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di , in qualità di socio amministratore della società Controparte_2 Parte_4 della somma di € 6.055,22, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
Il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto da , nella Controparte_2 predetta qualità, a titolo di saldo del credito per fornitura di merce (“parquet rovere piallato bianco e piastra vinilico rovere brandy anticato”) derivante dalla fattura n. 1000 del 23.5.2016, emessa per l'importo di € 26.092,52, a parziale pagamento della quale era stato versato in acconto in data pagina 3 di 7 21.5.2016 l'importo di € 21.000,00 e in data 29.6.2017 l'ulteriore importo di € 1.000,00.
Dedotto nel ricorso monitorio che fosse residuata un'esposizione debitoria di € 6.055,02, di cui € 4.092,02 in linea capitale ed € 1.962,10 per interessi moratori maturati fino al 19.5.2022, il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito ed ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
L'attore ha premesso che la fornitura in questione era destinata al che nulla aveva CP_3 pagato, e che di seguito tra le parti, in persona del figlio del convenuto ( ), fosse Testimone_1 intervenuto un accordo volto a regolare il pagamento del residuo “in parte attraverso dei lavori svolti dal sig. a favore della famiglia ed in parte con un ulteriore pagamento fissato nella misura di € Pt_1
1000,00”, avvenuto in data 29.6.2017. In particolare, l'attore ha dedotto che:
− Nel mese di settembre 2016, a seguito di precisa richiesta, il sig. effettuava il restauro ed Parte_3
Tes_ il montaggio di 8 porte presso una cliente del sig. presso l'abitazione di quest'ultima sita in Roma via
Antonio Cesari 8: il lavoro in parola veniva quantificato in € 1400,00 da scalare sul saldo dovuto di € 5092,52
(26.092,52 – 21.000,00); residuava quindi la somma di € 3692,52; Tes_
− nel 2019, sempre su richiesta del sig. veniva svolto un altro intervento da parte del sig. : si Pt_1 trattava questa volta di un lavoro di riparazione di sei stipiti di porte che veniva quantificato in € 300,00: a quella data residuava la somma di € 2.392,62;
− in data 6 luglio 2020 veniva svolto un lavoro di smussatura di un parquet il cui valore veniva quantificato in € 1300,00: a quella data residuava la somma di € 1092,62;
− in data 14 luglio 2020 veniva svolto un lavoro si restauro e stuccatura su tre porte laccate bianche con trasporto dal laccatore ed il cui valore veniva fissato in € 300,00: residuava la somma di € 792,00;
− in data 16 luglio 2020 veniva svolto un lavoro di smontaggio (scasso) su doghe di parquet per mq 29 ed il cui valore veniva stabilito in € 400,00: residuava la somma di € 392,00. Tes_
− In tale arco temporale il sig. , sempre su richiesta del sig. svolgeva una serie di consulenze su Pt_1 diverse lavorazioni il cui importo si riserva di quantificare in corso di causa anche con l'ausilio di una CTU, ma che a ben vedere superano di gran lunga il modesto residuo della somma pretesa.
Formulata preliminarmente l'istanza di disporre la mediazione delegata ex art. 5 comma 2
d.lgs. n. 28/2010, l'attore ha chiesto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la pretesa creditoria infondata in virtù del pagamento di € 1.000.00 e dell'accordo tra le parti per il saldo del residuo a mezzo dello svolgimento in favore della famiglia dei CP_2 lavori sopra descritti.
In data 21.2.2023 si è costituito l'opposto, in particolare deducendo ed eccependo:
a) l'irrilevanza del mancato pagamento ad opera del essendo il rapporto CP_3 obbligatorio intercorso tra le parti in causa;
pagina 4 di 7 b) la genericità delle circostanze dedotte dal e la carenza di prova dei lavori Pt_1 asseritamente svolti dal medesimo, fatta eccezione per quello “eseguito per il restauro e montaggio di n. 8 porte presso l'abitazione della Sig.ra sita alla via Antonio Cesari 8 di CP_4
Roma, per il quale lo stesso ha ricevuto la somma di € 1.400,00”; Pt_1
c) l'inesistenza e la mancata prova del dedotto accordo di compensazione del credito vantato dalla con i controcrediti derivanti dai lavori che il Parte_4 Pt_1 avrebbe realizzato in favore di quest'ultima;
Con ordinanza del 7.4.2023 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente al minor importo di € 4.655,22, oltre alle spese liquidate in via monitoria, assegnando altresì il termine per la presentazione ai sensi dell'art. 5 c. 2 d.lgs
28/2010 della domanda di mediazione.
Stante l'insuccesso del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento solo in parte.
Deve premettersi che non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti, da ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.:
- il rapporto contrattuale intercorso tra le parti per la fornitura della merce descritta nel ricorso monitorio, risultando di contro irrilevante l'asserita destinazione al ella fornitura;
CP_3
- la consegna della merce da parte del convenuto;
- la misura del corrispettivo, pari ad € 26.092,52;
- il pagamento da parte dell'attore dell'importo di € 21.000,00 in data 21.5.2016 e dell'importo di
€ 1.000,00 in data 29.6.2017.
Diversamente, non vi è alcuna prova del preteso accordo compensativo in virtù del quale le parti avrebbero concordato che il pagamento del debito residuo sarebbe avvenuto per mezzo di prestazioni d'opera svolte dall'attore in favore della società ovvero della famiglia Parte_4
. CP_2
L'eccezione di parte opponente, difatti, è rimasta attestata sul piano meramente assertivo, non essendo stato fornito da parte opponente alcun elemento di prova a sostegno dell'asserita intesa compensativa, più esattamente qualificabile come patto di “datio in solutum”.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1197 c. 1 c.c. il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore lo consenta. In quest'ultimo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. pagina 5 di 7 Presupposto imprescindibile affinché il debitore possa adempiere mediante l'esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente dovuta è che vi sia il conforme consenso del creditore, in mancanza del quale in ipotesi di inadempimento sussisterà la responsabilità del debitore.
Peraltro, non si rinvengono in atti convincenti riscontri della stessa esecuzione in favore del convenuto delle prestazioni d'opera dedotte in citazione, risultando lacunosa e insufficiente la prova al riguardo fornita dall'opponente (non essendo probante, in particolare, la messaggistica
“whatsapp” sub doc. 3, risultando del tutto incerta l'identità dei destinatari dei messaggi oltre alla precisa consistenza e realizzazione delle opere ivi sommariamente indicate), con l'unica eccezione rappresentata dall'intervento di “restauro e montaggio di n. 8 porte presso l'abitazione della
Sig.ra sita alla via Antonio Cesari 8 di Roma”, oggetto di espresso riconoscimento da parte del CP_4 convenuto.
Indimostrato il pagamento all'attore del compenso di € 1.400,00 spettante per tale lavoro, deve dichiararsi in favore di quest'ultimo l'esistenza di un controcredito di corrispondente importo verso il convenuto, da decurtarsi dal maggior credito oggetto di ingiunzione.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice deve quindi essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di €
4.655,22, oltre agli interessi legali di mora maturati e maturandi dal deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere parzialmente compensate in misura di un terzo. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte attrice, liquidate nella misura di due terzi della complessiva somma di € 3.000,00 per onorari, applicati in relazione allo scaglione di riferimento parametri compresi tra i minimi e i medi ex DM 55/14 (tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3500/2022 R.G., disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 4.655,22, oltre agli interessi legali di mora maturati e maturandi dal deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite per la residua quota di 2/3, liquidata in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, pagina 6 di 7 CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Flavia Maisano che ne ha fatto richiesta dichiarandosene antistataria;
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 20/03/2025
IL
GIUDICE
Stefano
Palmaccio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3500/2022
All'udienza del 20 marzo 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per , in avv. GIANCASPRO, l'avv. FABIO VISCARELLI Pt_1 Pt_2
per , in sost. avv. FLAVIA MAISANO, l'avv. ESTEFANA PANFILO CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I difensori concludono come da rispettivi atti, ai quali si riportano anche ai fini della discussione.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott. Stefano Palmaccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3500/2022 R.G. tra cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._1
Nicola Giancaspro e dall'avv. Norma Natali, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Flavia Maisano giusta procura in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale, disporre ex art. 5 comma 2, d.lgs. n. 28/2010 la mediazione obbligatoria ope iudicis affinché possa positivamente essere raggiunta, in tempi celeri, una conciliazione tra le parti in relazione alla corretta quantificazione degli importi dovuti;
In via principale: Accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, conseguentemente, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale. I) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto - e, comunque, per carenza dei presupposti previsti per la sua emissione - e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1844/2022 del 29 luglio
2022 – emesso dal Tribunale di Civitavecchia su ricorso presentato dal sig. nato a [...]
AZ (BA) il 21 ottobre 1945 (C.F. ), in qualità di socio amministratore della C.F._2
pagina 2 di 7 società e notificato in data 8 settembre 2022 II) Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di Parte_4 credito vantato dalla società e dal sig. nonchè l'insussistenza, in capo al sig. Parte_4 Controparte_2
di qualsivoglia obbligo di pagamento e per l'effetto, rigettare ogni pretesa proposta nei confronti del Pt_1 medesimo, a qualsiasi titolo, ragione o causa, in quanto infondata ed inammissibile per tutti i motivi di cui in narrativa. Conseguentemente si chiede voler revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o invalido e/o nullo
e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. n. 1844/2022 del 29 luglio 2022 – emesso dal Tribunale di
Civitavecchia su ricorso presentato dal sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), in qualità di socio amministratore della società e notificato in data C.F._2 Parte_4
8 settembre 2022 III) Condannare l'opposta al pagamento delle spese ed onorari di causa. In via meramente subordinata. Nella non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere fondata la domanda proposta dalla convenuta opposta, si chiede, per tutti i motivi di cui in narrativa qui da intendersi riportati e trascritti, voler ridurre l'importo ingiunto in quella minore misura che verrà accertata e liquidata”
Per l'opposto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Civitavecchia in persona del G.I. designato, contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 828/2022 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia in data 29.07.2022 ai sensi dell'art.648 c.p.c.. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto n. 828/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 29.07.2022 oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto. In via istruttoria: ammettersi la prova per testi sui fatti di cui alla narrativa e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c con il teste Sig. Sig.ra e Testimone_1 Testimone_2 ulteriori testi riservati nei termini di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2022, ha proposto Parte_3 opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 29.7.2022 nel procedimento iscritto al n.
1844/2022 R.G., ritualmente notificato l'8.9.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di , in qualità di socio amministratore della società Controparte_2 Parte_4 della somma di € 6.055,22, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
Il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto da , nella Controparte_2 predetta qualità, a titolo di saldo del credito per fornitura di merce (“parquet rovere piallato bianco e piastra vinilico rovere brandy anticato”) derivante dalla fattura n. 1000 del 23.5.2016, emessa per l'importo di € 26.092,52, a parziale pagamento della quale era stato versato in acconto in data pagina 3 di 7 21.5.2016 l'importo di € 21.000,00 e in data 29.6.2017 l'ulteriore importo di € 1.000,00.
Dedotto nel ricorso monitorio che fosse residuata un'esposizione debitoria di € 6.055,02, di cui € 4.092,02 in linea capitale ed € 1.962,10 per interessi moratori maturati fino al 19.5.2022, il
Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova scritta del credito ed ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
L'attore ha premesso che la fornitura in questione era destinata al che nulla aveva CP_3 pagato, e che di seguito tra le parti, in persona del figlio del convenuto ( ), fosse Testimone_1 intervenuto un accordo volto a regolare il pagamento del residuo “in parte attraverso dei lavori svolti dal sig. a favore della famiglia ed in parte con un ulteriore pagamento fissato nella misura di € Pt_1
1000,00”, avvenuto in data 29.6.2017. In particolare, l'attore ha dedotto che:
− Nel mese di settembre 2016, a seguito di precisa richiesta, il sig. effettuava il restauro ed Parte_3
Tes_ il montaggio di 8 porte presso una cliente del sig. presso l'abitazione di quest'ultima sita in Roma via
Antonio Cesari 8: il lavoro in parola veniva quantificato in € 1400,00 da scalare sul saldo dovuto di € 5092,52
(26.092,52 – 21.000,00); residuava quindi la somma di € 3692,52; Tes_
− nel 2019, sempre su richiesta del sig. veniva svolto un altro intervento da parte del sig. : si Pt_1 trattava questa volta di un lavoro di riparazione di sei stipiti di porte che veniva quantificato in € 300,00: a quella data residuava la somma di € 2.392,62;
− in data 6 luglio 2020 veniva svolto un lavoro di smussatura di un parquet il cui valore veniva quantificato in € 1300,00: a quella data residuava la somma di € 1092,62;
− in data 14 luglio 2020 veniva svolto un lavoro si restauro e stuccatura su tre porte laccate bianche con trasporto dal laccatore ed il cui valore veniva fissato in € 300,00: residuava la somma di € 792,00;
− in data 16 luglio 2020 veniva svolto un lavoro di smontaggio (scasso) su doghe di parquet per mq 29 ed il cui valore veniva stabilito in € 400,00: residuava la somma di € 392,00. Tes_
− In tale arco temporale il sig. , sempre su richiesta del sig. svolgeva una serie di consulenze su Pt_1 diverse lavorazioni il cui importo si riserva di quantificare in corso di causa anche con l'ausilio di una CTU, ma che a ben vedere superano di gran lunga il modesto residuo della somma pretesa.
Formulata preliminarmente l'istanza di disporre la mediazione delegata ex art. 5 comma 2
d.lgs. n. 28/2010, l'attore ha chiesto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la pretesa creditoria infondata in virtù del pagamento di € 1.000.00 e dell'accordo tra le parti per il saldo del residuo a mezzo dello svolgimento in favore della famiglia dei CP_2 lavori sopra descritti.
In data 21.2.2023 si è costituito l'opposto, in particolare deducendo ed eccependo:
a) l'irrilevanza del mancato pagamento ad opera del essendo il rapporto CP_3 obbligatorio intercorso tra le parti in causa;
pagina 4 di 7 b) la genericità delle circostanze dedotte dal e la carenza di prova dei lavori Pt_1 asseritamente svolti dal medesimo, fatta eccezione per quello “eseguito per il restauro e montaggio di n. 8 porte presso l'abitazione della Sig.ra sita alla via Antonio Cesari 8 di CP_4
Roma, per il quale lo stesso ha ricevuto la somma di € 1.400,00”; Pt_1
c) l'inesistenza e la mancata prova del dedotto accordo di compensazione del credito vantato dalla con i controcrediti derivanti dai lavori che il Parte_4 Pt_1 avrebbe realizzato in favore di quest'ultima;
Con ordinanza del 7.4.2023 l'intestato Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente al minor importo di € 4.655,22, oltre alle spese liquidate in via monitoria, assegnando altresì il termine per la presentazione ai sensi dell'art. 5 c. 2 d.lgs
28/2010 della domanda di mediazione.
Stante l'insuccesso del procedimento di mediazione, la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento solo in parte.
Deve premettersi che non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti, da ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.:
- il rapporto contrattuale intercorso tra le parti per la fornitura della merce descritta nel ricorso monitorio, risultando di contro irrilevante l'asserita destinazione al ella fornitura;
CP_3
- la consegna della merce da parte del convenuto;
- la misura del corrispettivo, pari ad € 26.092,52;
- il pagamento da parte dell'attore dell'importo di € 21.000,00 in data 21.5.2016 e dell'importo di
€ 1.000,00 in data 29.6.2017.
Diversamente, non vi è alcuna prova del preteso accordo compensativo in virtù del quale le parti avrebbero concordato che il pagamento del debito residuo sarebbe avvenuto per mezzo di prestazioni d'opera svolte dall'attore in favore della società ovvero della famiglia Parte_4
. CP_2
L'eccezione di parte opponente, difatti, è rimasta attestata sul piano meramente assertivo, non essendo stato fornito da parte opponente alcun elemento di prova a sostegno dell'asserita intesa compensativa, più esattamente qualificabile come patto di “datio in solutum”.
Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1197 c. 1 c.c. il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore lo consenta. In quest'ultimo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. pagina 5 di 7 Presupposto imprescindibile affinché il debitore possa adempiere mediante l'esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente dovuta è che vi sia il conforme consenso del creditore, in mancanza del quale in ipotesi di inadempimento sussisterà la responsabilità del debitore.
Peraltro, non si rinvengono in atti convincenti riscontri della stessa esecuzione in favore del convenuto delle prestazioni d'opera dedotte in citazione, risultando lacunosa e insufficiente la prova al riguardo fornita dall'opponente (non essendo probante, in particolare, la messaggistica
“whatsapp” sub doc. 3, risultando del tutto incerta l'identità dei destinatari dei messaggi oltre alla precisa consistenza e realizzazione delle opere ivi sommariamente indicate), con l'unica eccezione rappresentata dall'intervento di “restauro e montaggio di n. 8 porte presso l'abitazione della
Sig.ra sita alla via Antonio Cesari 8 di Roma”, oggetto di espresso riconoscimento da parte del CP_4 convenuto.
Indimostrato il pagamento all'attore del compenso di € 1.400,00 spettante per tale lavoro, deve dichiararsi in favore di quest'ultimo l'esistenza di un controcredito di corrispondente importo verso il convenuto, da decurtarsi dal maggior credito oggetto di ingiunzione.
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, parte attrice deve quindi essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di €
4.655,22, oltre agli interessi legali di mora maturati e maturandi dal deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere parzialmente compensate in misura di un terzo. Per la quota residua, le stesse devono essere poste a carico della parte attrice, liquidate nella misura di due terzi della complessiva somma di € 3.000,00 per onorari, applicati in relazione allo scaglione di riferimento parametri compresi tra i minimi e i medi ex DM 55/14 (tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
3500/2022 R.G., disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 4.655,22, oltre agli interessi legali di mora maturati e maturandi dal deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite per la residua quota di 2/3, liquidata in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, pagina 6 di 7 CPA e IVA (se dovuta), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Flavia Maisano che ne ha fatto richiesta dichiarandosene antistataria;
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 20/03/2025
IL
GIUDICE
Stefano
Palmaccio
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