TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino giudice nel procedimento r.g. n. 528/2024
TRA
nata in [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in ER (NA) alla Via Giovanni XXIII n°25 presso lo studio dell'avv. Ciro Orria che la rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrente -
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) elett.te dom.to in Marigliano (NA), Corso Umberto I 381 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Uras Antonella dalla quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti;
- resistente -
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI come da note depositate in data 26.06.2025 da parte ricorrente e come da memoria depositata in data 25.07.2025 da parte resistente da intendersi sul punto integralmente richiamate e trascritte ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori , nata a Maddaloni in [...] 2.112012, e Persona_1
nato a [...] in data [...], entrambi nati dalla Controparte_2 relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Al fine di disciplinare nell'interesse dei minori i doveri genitoriali, nel corso del giudizio, è stata disposto un attento monitoraggio relativo agli incontri padre – figli, sono stati acquisiti esiti dei percorsi al SERD effettuati da entrambe le parti, percorsi di valutazione delle capacità genitoriali ed è stata, altresì, espletata CTU.
In particolare, dalle numerose relazioni dei SS di ER e, poi, del centro Agape che hanno seguito gli incontri padre – figli, è emerso che: 1) la minore ha Per_1 incontrato il padre in contesto protetto solo in una fase iniziale nel corso della quale ha mostrato comunque una forte ritrosia (cfr. relazione dei SS di ER del
5.06.2024) per poi rifiutare di incontrare la figura paterna atteso che questi in sua presenza accusava la madre di avere ucciso la nonna, di essere una drogata, si presentava fuori scuola creando disagio nella minore;
2) il minore ha CP_1 incontrato il padre in contesto protetto per più tempo. Nel corso degli incontri il ha mostrato un comportamento inadeguato, atteso che, anche in presenza CP_1 del figlio, introduceva questioni relative alla figlia , accusava gravemente Per_1 la madre, si rivolgeva in modo inappropriato e minaccioso alle dottoresse che seguivano gli incontri, assumeva nei confronti di comportamenti non CP_1 adeguati, ad esempio inducendolo a realizzare dei disegni senza che ciò rispondesse ad un reale desiderio del minore (ad esempio disegno dettagliato della spiaggia), parlandogli spesso all'orecchio e non curandosi del disagio provocato al minore dai propri comportamenti (ad esempio, quando lo prendeva in braccio per non farlo andare via quando il minore piagnucolando continuava a ripetere di volere andare
2 via, quando il minore assisteva ad una telefonata con l'avv.to del , quando CP_1 tentava di registrare gli incontri o discuteva con le operatrici dei SS). Inoltre, il ha sempre portato, nonostante le indicazioni contrarie delle operatrici CP_1 anche su indicazioni del NP (la minore ha, invero, disturbi alimentari) Per_1 dolci e leccornie (cfr. relazioni dei SS di ER del 21.06.2024, del 01.07.2024, del
12.07.2024, del 2.08.2024, del 14 e 17 gennaio 2025).
In conclusione, i comportamenti del hanno determinato un setting viziato CP_1
e non tutelante per il minore (cfr. da ultimo relazione del 22.01.2025) tanto da condurre, prima ad una diradazione degli incontri e, poi, ad una sospensione degli stessi.
Dai percorsi svolti dal presso l'ASL e dalla CTU, le cui CP_1 CP_3 conclusioni sono condivise da questo tribunale, in quanto rese all'esito di adeguati accertamenti, sono emerse le gravi idoneità genitoriali del . CP_1
In particolare, dalla CTU è emerso: 1) che il è affetto da “Disturbo di CP_1
Personalità Paranoide”, “con tratti orientati a modalità comportamentali di diffidenza e sospettosità pervasiva nei confronti degli altri, (in particolare della
) allo stato con alta espressività. Sussistono allo stato gravi criticità in Pt_1 riferimento alla “idoneità genitoriale”; 2) si evincono frequentemente vissuti persecutori e vissuti di forte ansia, il sembra altresì utilizzare il CP_1 meccanismo difensivo della negazione verso una realtà ritenuta insopportabile.
Sembrerebbe essere rilevante la difficoltà relazionale e di contatto con l'ambiente perché caratterizzata da una considerevole diffidenza verso l'altro. Spesso sono presenti pensieri e comportamenti intrusivi, caratterizzati da rigidità, indecisione, perfezionismo ed affettività coartata. Alcuni elementi dei test somministrati e dell'osservazione peritale farebbero ipotizzare una tendenza all'egocentrismo.
Nell'interazione genitoriale mostra uno stile di parenting caratterizzato da una modalità estremamente attiva (è sempre lui che prende l'iniziativa col bambino), in tal modo non lascia quasi mai spazio al bambino per essere propositivo e quindi di poter conoscere e comunicare i propri bisogni. In conclusione, lo stile di parenting appare poco flessibile e quindi poco capace di prendere in considerazione i bisogni del bambino;
infatti è sempre il genitore a prendere l'iniziativa sulla base di ciò, il soggetto appare rigido, nel senso che non si adatta sulla base dei bisogni reali del bambino/a, ma quasi esclusivamente su ciò che propone lui, pensato solo sulla base di ciò che sente necessario lui, valutato sulla base di regole prestabilite.
3 Ciononostante appare equilibrata la capacità di coniugare l'esperienza emotiva con i bisogni razionali presenti nella situazione interattiva. In sintesi, lo stile di parenting appare poco equilibrato a causa della scarsa capacità genitoriale di sintonizzarsi sui bisogni pratici ed emotivi dei bambini, che dunque lasciano poco spazio alla sua capacità di espressione con la conseguenza di limitare significativamente la condivisione nell'interazione tra genitore-figli. Pertanto il profilo che ne deriva risulta essere disfunzionale nelle competenze genitoriali;
3) gli aspetti critici della personalità del sig. incidono in maniera CP_1 estremamente significativa sulla gestione della genitorialità e non si può avere alcuna garanzia che questa situazione evolva realmente in maniera costruttiva e positiva, anche dopo i percorsi stabiliti;
4) lo “stile genitoriale” posto in atto dal padre appare di tipo “autoritario/trascurante- rifiutante”, caratterizzato dall'imposizione di regole rigide ed immodificabili, non coinvolto verso i figli, tendente ad ignorare le loro necessità ed all'evitamento della comunicazione a due vie, ignorando le opinioni ed i sentimenti dei minori.
Né vale ad inficiare le predette conclusioni, il certificato medico a firma del dr. dell'ASL Na 2 Nord ove si legge, tra l'altro che, dall'esame del Persona_2
, “non emergono segni o simboli di psicopatologia in atti”. Al riguardo,
CP_1 non solo non può non evidenziarsi che tale certificato è stato consegnato direttamente dal a mani ai SS e non acquisito direttamente dall'asl, per
CP_1 quanto risultano maggiormente attendibili le risultanze della CTU atteso che la valutazione peritale è avvenuta accuratamente anche valutando i rapporti con gli altri membri del nucleo familiare. Le risultanze della CTU sono poi confortate dal comportamento inadeguato assunto in tutto il corso del giudizio dal ,
CP_1 anche nel corso degli incontri protetti. Ancora dal percorso di valutazione svolto con la dr.ssa presso l'ASL NA2NORD (cfr. relazione del 31.10.2024) Persona_3 emerge che il “non è in grado di esercitare la funzione genitoriale poiché
CP_1 ha mostrando una profonda alterazione dell'esame di realtà”.
Per contro dalla CTU, quanto alla signora , è emerso che questa: 1) Parte_1 appare ben curata nell'abbigliamento e nella cura della persona, l'espressione è partecipe, l'atteggiamento collaborativo;
il comportamento psicomotorio è nella norma, la mimica è adeguata, la coscienza lucida e ben orientata;
l'eloquio è fluido, il tono della voce ben modulato. Il pensiero non appare alterato nella forma, apparendo qualitativamente nella norma per ritmo, produttività e coerenza;
non si
4 rilevano disturbi del contenuto;
le percezioni sono pronte e libere da errori;
la memoria di fissazione e di rievocazione appaiono nella norma così come le capacità intellettive. I processi volitivi sono ben controllati, così come le funzioni istintuali.
Buona la capacità di critica e di giudizio. Si ritiene che allo stato non sussistano elementi di patologia psichica tali da incidere significativamente sul benessere soggettivo e sull'equilibrio adattivo deli figli.; 2) La signora mostra uno Pt_1 stile genitoriale di tipo “autorevole”, caratterizzato da un'equilibrata mescolanza tra vicinanza affettiva offerta ai minori e la richiesta di risultati circa il loro comportamento, non ponendo in atto modalità punitive ed incoraggiando gli stessi agli scambi verbali, appare dunque, non solo come colei che detta le regole, ma anche come colei che dimostra di rispettarle. 3) Lo stile di parenting si mostra lievemente rigido per quanto riguarda l'aspetto “dell'iniziativa” che appare a carico del genitore, che gestisce l'interazione col bambino/a focalizzandosi prevalentemente sui bisogni del piccolo/a, e li regola sulla base di precetti prestabiliti. Ciononostante, appare equilibrata la capacità di coniugare l'esperienza emotiva con i bisogni razionali presenti nella situazione interattiva;
4) la madre inoltre non ha mostrato incuria né relazioni disfunzionali con i minori.
La minore , ascoltata dai SS di ER, ha inoltre riferito di un ottimo Per_1 rapporto con la madre. Al riguardo si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto della minore stante le chiare risultanze processuali in merito alle condizioni e alle volontà della predetta. Va solo precisato che i disturbi alimentari che interessano la minore sembrano essere il risultato di pregresse problematiche familiari antecedenti alla separazione coniugale (cfr. pag. 22 della CTU).
La madre si occupa di tutte le esigenze dei minori anche di tipo economico versando il padre importi inferiori a quelli stabiliti.
Prive di riscontro probatorio si sono rivelate anche le accuse di dipendenza da sostanze mosse dal alla signora. Sia il test del capello, sia il lungo CP_1 percorso al SERD, sia la CTU, hanno escluso qualsiasi forma di dipendenza della signora . Pt_1
Da tutto quanto precede deriva che i profili di personalità del , tenuto CP_1 conto anche delle dettagliate denunce per maltrattamenti assistiti sporte dalla signora (cfr. denuncia del 13.10.2022 e del 13.03.2023), rendono l'affido condiviso gravemente pregiudizievole per la prole così come risulta pregiudizievole, stante l'andamento degli incontri protetti, qualsiasi forma di contatto e incontro padre –
5 figli.
I minori e andranno affidati in via esclusiva alla madre Per_1 CP_2 secondo il modello dell'affido cd. super – esclusivo di talchè la signora Pt_1 potrà assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione per la prole. I minori andranno altresì collocati presso la madre, cui va assegnata la casa familiare sita ER alla via Montessori n. 11.
Vanno altresì sospesi visita e contatti padre - figli.
Si invita il resistente ad intraprendere percorsi di psicoterapia individuale presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS del luogo di residenza del . Controparte_1
Circa le questioni economiche, considerato che la ricorrente vive in abitazione di proprietà, svolge attività di collaboratrice domestica ed è impiegata presso una
Onlus con retribuzione mensile di circa 700,00 euro;
il resistente lavora nel settore delle riparazione delle macchine di caffè, non ha documentato il proprio reddituale, ha diverse proprietà immobiliari;
considerate le richieste di parte ricorrente e la circostanza in base alla quale la madre, affidataria esclusiva della prole, percepisce
AU per i minori in via integrale di circa 400,00 euro, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora l'importo di euro 400,00, somma annualmente ed automaticamente Pt_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
La natura della controversia avente ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali induce a compensare le spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, considerate le valutazioni negative del , vanno poste a carico di quest'ultimo. CP_1
PQM
1) Affida i minori e alla madre in Persona_1 Controparte_2 via esclusiva secondo il modello dell'affido cd. super – esclusivo;
2) Colloca i minori presso la madre;
6 3) assegna la casa familiare sita ER alla via Montessori n. 11 alla signora
. Parte_1
4) Sospende visita e contatti padre - figli.
5) Invita il resistente ad intraprendere percorsi di psicoterapia individuale presso struttura sanitaria pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS del luogo di residenza del . Controparte_1
6) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare per il mantenimento della prole alla ricorrente entro il 5 di ogni mese un contributo di euro 400,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
7) Compensa le spese di lite;
8) Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico del sig.
. CP_1
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice estensore
(Dr.ssa Federica Girfatti)
Il presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
7