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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della dell'udienza del 21.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5613/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.1399/2024, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]
L. da Vinci n.52, rappresento e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Cesare Soriano, presso il cui studio sito in Caserta alla via Renella n. 32 elettivamente domicilia E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, I. De Benedictis e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 25.7.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 1399/2024 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell' al pagamento dei relativi CP_2 ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_1 chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, convocato il ctu della fase di atp al fine di rendere chiarimenti, in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
1 Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 24.7.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 25.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui è affetto il ricorrente, in particolare con riferimento alla patologia osteoarticolare che importa notevoli limitazioni funzionali in considerazione della mansione specifica di operai addetto alla preparazione merci. Ha inoltre depositato ulteriore documentazione valutabile ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover convocare la ctu della fase di atp al fine di rendere chiarimenti. Il consulente, all'udienza del 21.10.2025, prendendo atto della nuova documentazione, ha dichiarato: “La nuova documentazione è costituita essenzialmente da accertamenti di natura cardio vascolare rappresentati da esame doppler artero venoso che riguarda l'asse iliaco femorale sia arterioso che venoso(3.12.2024), un'angio Tc di aorta addominale ed arti inferiori (8.03.2025), una arteriografia degli arti inferiori(2.07.2025), una consulenza cardiologica (6.12.2024), una certificazione di dimissione da parte della casa di cura "Villa del Sole" di Caserta, una relazione medico legale della (29.07.2024), due CP_3 consulenze di chirurgia vascolare (1.04.2025 e 11.06.2025). Tutti gli accertamenti innanzi descritti evidenziano una arteriopatia cronica ostruttiva che riguarda essenzialmente l'arteria femorale superficiale di sx oltre ad un diffuso processo aterosclerotico che interessa tutto l'asse iliaco femorale bilateralmente. La sintomatologia clinica più eclatante ed invalidante è rappresentata dalla "claudicatio intermittens" che si manifesta dopo 100-150 metri di deambulazione con evidenti riflessi sull'attività lavorativa del periziando che ricordo è quella di preparatore di merci. Sempre dalla certificazione medico legale del 29.07.2024 si evidenzia anche la presenza di una sindrome metabolica.” Ha quindi riconosciuto che il periziando risulta affetto da: “-Cardiopatia sclero ipertensiva;
2 -Diabete mellito tipo 2;
-poliartrosi;
-Epatoteatosi;
-Sindrome metabolica;
-Arteriopatia periferica dell'asse iliaco femorale bilaterale con ostruzione della femorale superficiale di sx;
aterosclerosi carotidea bilaterale;
insufficienza venosa arti inferiori II classe CEAP”. Ha pertanto così concluso: “dopo la valutazione delle nuove certificazioni esibite, che il periziando presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo (art.1 1.12.06.1984n. 222) a causa di infermità o difetto fisico dal 3.12.2024 data dell'esame doppler che ha identificato il diffuso processo aterosclerotico dell' asse iliaco femorale bilaterale e l'ostruzione della femorale superficiale di sx con riflessi soprattutto sulla deambulazione del periziando che non gli permette di adempiere compiutamente ed in sicurezza l'attività lavorativa”. Dunque, l'ausiliario del giudice ha valutato che a causa dell'aggravamento delle patologie già sofferte, avvenuto in corso di causa, la capacità lavorativa specifica del ricorrente in mansioni confacenti alle sue attitudini si sia ridotto a meno di un terzo, così integrando nel requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che l'istante CP_2 presenta i requisiti richiesti per il beneficio relativo all'assegno ordinario di invalidità con retrodatazione al 3.12.2024. Considerate entrambe le fasi del giudizio e che il requisito sanitario è maturato in data successiva al deposito del presente ricorso in opposizione, le spese di lite sono integralmente compensate. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara invalido Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore ad un terzo dal 03.12.2024; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 21.10.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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