Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 19/02/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03726/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04665/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data 20 settembre 2020 n. K10/-OMISSIS- e notificato in data 11 febbraio 2021 con cui si decretava il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 9.2.2016 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame l’istante ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Lo straniero, in particolare, ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 9.2.2016. L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento in data 20 settembre 2020 n. K10/-OMISSIS- ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente la concessione della cittadinanza stessa. Al riguardo, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del 14 febbraio 2025, in vista della quale le parti hanno prodotto documenti e memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
1. Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione, infatti, l’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, afferma che la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata indica che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).
Il conferimento dello status civitatis , al quale è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons. Stato. n. 798 del 1999).
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altri termini, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
2. Alla luce del quadro ricostruito, è possibile disattendere le censure del ricorrente volte a confutare le valutazioni dell’amministrazione resistente, che ha formulato un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale sulla base delle risultanze istruttorie; in particolare dal rapporto informativo e casellario, è emerso a carico dell’interessato un decreto penale del Tribunale di Bergamo del 19.6.2019 per il reato di cui all’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza).
Nel caso di specie, la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del d. lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica.
Si tratta di un fatto di reato che – come evidenziato nella motivazione del diniego - denota una scarsa attenzione al rispetto delle regole di civile convivenza e nel caso di specie delle norme del codice della strada; tale insensibilità è stata causa, negli ultimi anni, di un rilevante numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”), ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la legge n. 41/2016), nonché ad un sensibile aumento delle sanzioni in materia con le recenti modifiche al codice della strada introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, al fine di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 4469 del 2022).
Sul punto, questo Tribunale ha evidenziato (TAR Lazio, sez. V bis, nn. 10636/2024 e 3677/2023) che “la mancanza addebitata non consiste nel consumo di sostanze (alcooliche o stupefacenti) in sé considerato, quanto, piuttosto, nel fatto di mettersi alla guida in uno stato alterato dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo in tal modo a repentaglio l’incolumità altrui (soprattutto delle fasce più deboli della popolazione che finiscono per essere le vittime più frequenti degli incidenti che ne conseguono: bambini, anziani, portatori di handicap etc. come risulta dai recenti fatti di cronaca)”.
In questa prospettiva, valga anche richiamare il parere Cons. St., n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza” (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. I, n. 779/2020, 780/2020 e 2183/2020; con orientamento consolidato dai successivi pareri nn. 670/2022, 1145/2022, 1223/2022, 1225/2022, 1288/2022, 1290/2022, 1302/2022, 1436/2022, 1479/2022, 1761/2022, 1936/2022; cfr. nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. III, n. 7036/2020).
Ne deriva che, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo – come detto - natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio e della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione (Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. seconda quater, 19 giugno 2012, n. 5665).
Nel caso di specie, quindi, la valutazione svolta dall’Amministrazione non si rivela illogica, né irragionevole.
3. Inoltre, nella vicenda in esame, non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che riguarda profili attinenti alla conservazione del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì fonte di allarme sociale quale è la ripetuta e grave violazione di norme poste a presidio della sicurezza.
La difesa del ricorrente non contesta la sussistenza del fatto oggetto di condanna, ma una generica mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, che sarebbe espressione di una valutazione superficiale, che non terrebbe conto dell’effettivo inserimento del ricorrente nel contesto sociale.
4. Il provvedimento di diniego in esame, in ogni caso, non impedisce al ricorrente di reiterare la domanda, né incide sulla possibilità dello stesso di continuare a vivere, lavorare e curarsi in Italia.
5. Per quanto osservato il ricorso va respinto poiché infondato.
Tuttavia, nella peculiarità della fattispecie, tenuto conto anche del lasso di tempo trascorso dalla domanda di rilascio della cittadinanza, vanno ravvisate ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.